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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 07/04/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. A. C. 1017/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Federica Laino Giudice relatore dott.ssa Simona Scovotto Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1017 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, vertente
TRA
, nata a [...], il [...], C.F.. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Umile Cistaro, giusta procura C.F._1
in atti;
RICORRENTE
, nato a [...] il [...], C.F: , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Umile Cistaro, giusta procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: modifica condizioni di separazione
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.10.2024 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la modifica delle condizioni di separazione, come stabilite con decreto di omologa cron. n. 3921/2017 reso dal Tribunale di Paola nel procedimento
1 civile n. 43/2017 RG, con cui è stato previsto l'obbligo della ricorrente di corrispondere al resistente la somma di euro 150,00 mensili a titolo di mantenimento.
La ricorrente ha dedotto il peggioramento delle proprie condizioni economiche e il miglioramento di quelle della controparte. Ha, quindi, chiesto di dichiarare non più dovuto il mantenimento stabilito in favore della controparte.
Il Pubblico Ministero, con visto del 14/10/2024, nulla ha opposto.
Il resistente, nel costituirsi, ha aderito alla richiesta della controparte.
All'udienza del 21.03.2025 le parti hanno chiesto che il Tribunale modifichi le condizioni di separazione revocando l'assegno di mantenimento stabilito a carico di
[...]
e in favore di . Il giudice, pertanto, ha trattenuto la causa Pt_1 Controparte_1
in decisione, riservandosi di riferire al collegio.
***
Il Tribunale ritiene di provvedere in conformità alle condizioni proposte dalle parti, non essendovi motivi ostativi al loro recepimento. Il pieno accordo delle parti giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede: modifica le condizioni di separazione stabilite con decreto di omologa cron. n.
3921/2017 reso dal Tribunale di Paola nel procedimento civile n. 43/2017 RG, in conformità alle richieste delle parti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Paola, nella camera di consiglio del 31.03.2025
Il Presidente
Filippo Leonardo
Il Giudice relatore
Federica Laino
2
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Federica Laino Giudice relatore dott.ssa Simona Scovotto Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1017 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, vertente
TRA
, nata a [...], il [...], C.F.. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Umile Cistaro, giusta procura C.F._1
in atti;
RICORRENTE
, nato a [...] il [...], C.F: , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Umile Cistaro, giusta procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: modifica condizioni di separazione
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.10.2024 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la modifica delle condizioni di separazione, come stabilite con decreto di omologa cron. n. 3921/2017 reso dal Tribunale di Paola nel procedimento
1 civile n. 43/2017 RG, con cui è stato previsto l'obbligo della ricorrente di corrispondere al resistente la somma di euro 150,00 mensili a titolo di mantenimento.
La ricorrente ha dedotto il peggioramento delle proprie condizioni economiche e il miglioramento di quelle della controparte. Ha, quindi, chiesto di dichiarare non più dovuto il mantenimento stabilito in favore della controparte.
Il Pubblico Ministero, con visto del 14/10/2024, nulla ha opposto.
Il resistente, nel costituirsi, ha aderito alla richiesta della controparte.
All'udienza del 21.03.2025 le parti hanno chiesto che il Tribunale modifichi le condizioni di separazione revocando l'assegno di mantenimento stabilito a carico di
[...]
e in favore di . Il giudice, pertanto, ha trattenuto la causa Pt_1 Controparte_1
in decisione, riservandosi di riferire al collegio.
***
Il Tribunale ritiene di provvedere in conformità alle condizioni proposte dalle parti, non essendovi motivi ostativi al loro recepimento. Il pieno accordo delle parti giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede: modifica le condizioni di separazione stabilite con decreto di omologa cron. n.
3921/2017 reso dal Tribunale di Paola nel procedimento civile n. 43/2017 RG, in conformità alle richieste delle parti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Paola, nella camera di consiglio del 31.03.2025
Il Presidente
Filippo Leonardo
Il Giudice relatore
Federica Laino
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