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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 12/12/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. 2138/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott.ssa Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Margherita Pastorino Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 2138/2025
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da
(CF: ), nato il [...] a [...]_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. SANTAGOSTINO GUIDO
E
ES ON (CF: ), nata il [...] a [...] C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. SANTAGOSTINO GUIDO
-ricorrenti
Intervento del Pubblico Ministero in data 03.12.2025; trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“che l'Ill.mo Tribunale di Alessandria, voglia pronunciare con sentenza ed omologare la separazione personale consensuale tra i coniugi sig.ri e SS GI, alle seguenti Parte_1
CONDIZIONI:
1) L'alloggio già adibito a residenza coniugale sito a Valenza, Via Circonvallazione Ovest n. 37A, di proprietà di entrambi i coniugi, unitamente a tutti i mobili che lo corredano, viene assegnato in
Pers abitazione alla sig.ra SS GI, la quale continuerà ad abitarvi insieme alla figlia
2) Al fine di tacitare ogni pretesa di natura economica spettante, in sede di definizione dei rapporti economici attinenti alla separazione, alla moglie sig.ra SS GI, nascente dai pregressi rapporti matrimoniali, il sig. si impegna ed obbliga, nei confronti di quest'ultima, a Parte_1
trasferirle gratuitamente, entro il termine di mesi tre dalla pronuncia, da parte del Tribunale di
Alessandria, della sentenza di separazione, la quota di comproprietà a lui spettante sull'alloggio, già adibito a residenza coniugale, sito in Valenza (AL), Via Circonvallazione Ovest 37A, e sul box autorimessa pertinenziale, catastalmente censiti al Foglio 32, Mappali: - 589, Sub. 24, Cat. A/2,
Classe 2, Vani 6,5, Rendita catastale euro 856,03; - 590, Sub. 8, Cat. C/6, Classe 4, 14 mc, Rendita catastale euro 51,34; con la precisazione che tale trasferimento di proprietà, e la correlativa regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
3) Le rate del mutuo ipotecario, contratto dai coniugi per l'acquisto di tali immobili, con l'istituto di credito “CheBanca!” (ora , garantito da ipoteca gravante sull'immobile Controparte_1
sopra descritto, verranno per il futuro pagate, fino alla sua totale estinzione, integralmente dalla sig.ra SS GI, che si impegna fin d'ora ad accollarsi il mutuo medesimo, con liberazione del sig. da ogni obbligazione originariamente assunta nei confronti della Banca. Parte_1 Pers 4) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori in forma congiunta e paritetica secondo lo schema dell'affidamento condiviso, con collocazione alternata presso i medesimi in applicazione del seguente regime di frequentazione: - la minore sarà collocata, dal lunedì pomeriggio, a partire dall'orario di prelevamento da scuola, e fino alla mattina di mercoledì, allorché verrà accompagnata a scuola, presso uno dei genitori;
- da mercoledì pomeriggio, a partire dall'orario di prelevamento da scuola, fino a venerdì mattina, allorché verrà accompagnata a scuola, sarà collocata presso l'altro genitore;
- dal venerdì pomeriggio, a partire dall'orario di prelevamento da scuola, al lunedì mattina, allorché verrà accompagnata a scuola, la minore sarà collocata presso l'altro genitore, e ciò al fine di garantire un affidamento esattamente paritario tra i genitori, e una permanenza della figlia presso ciascun genitore a week end alternati.
5) Resta inteso che nei giorni in cui la minore è collocata presso uno dei due genitori sarà onere di quest'ultimo provvedere al suo accompagnamento a scuola.
Pers 6) Durante il periodo estivo, la minore frequenterà i centri estivi e la collocazione continuerà ad avvenire con le medesime modalità sopra descritte, venendo così garantita la permanenza alternata presso entrambi i genitori.
Pers 7) Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia minore durante i periodi di rispettiva collocazione, sostenendo le spese ordinarie quotidiane connesse alla cura, all'educazione e al soddisfacimento dei bisogni della minore.
Pers 8) Le spese straordinarie relative alla figlia saranno ripartite in misura paritaria (50% ciascuno) tra i genitori con le modalità e secondo i criteri stabiliti dal vigente protocollo del Tribunale di
Alessandria.”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del Codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede. La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
, nato a [...], il [...] e da ES ON, nata a [...]
SS (SS), il 16/09/1986, celebrato in Alghero in data 18/03/2017, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 33, Parte 2^, Serie C, Ufficio 1, Anno 2017;
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 12/12/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott.ssa Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Margherita Pastorino Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 2138/2025
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da
(CF: ), nato il [...] a [...]_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. SANTAGOSTINO GUIDO
E
ES ON (CF: ), nata il [...] a [...] C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. SANTAGOSTINO GUIDO
-ricorrenti
Intervento del Pubblico Ministero in data 03.12.2025; trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“che l'Ill.mo Tribunale di Alessandria, voglia pronunciare con sentenza ed omologare la separazione personale consensuale tra i coniugi sig.ri e SS GI, alle seguenti Parte_1
CONDIZIONI:
1) L'alloggio già adibito a residenza coniugale sito a Valenza, Via Circonvallazione Ovest n. 37A, di proprietà di entrambi i coniugi, unitamente a tutti i mobili che lo corredano, viene assegnato in
Pers abitazione alla sig.ra SS GI, la quale continuerà ad abitarvi insieme alla figlia
2) Al fine di tacitare ogni pretesa di natura economica spettante, in sede di definizione dei rapporti economici attinenti alla separazione, alla moglie sig.ra SS GI, nascente dai pregressi rapporti matrimoniali, il sig. si impegna ed obbliga, nei confronti di quest'ultima, a Parte_1
trasferirle gratuitamente, entro il termine di mesi tre dalla pronuncia, da parte del Tribunale di
Alessandria, della sentenza di separazione, la quota di comproprietà a lui spettante sull'alloggio, già adibito a residenza coniugale, sito in Valenza (AL), Via Circonvallazione Ovest 37A, e sul box autorimessa pertinenziale, catastalmente censiti al Foglio 32, Mappali: - 589, Sub. 24, Cat. A/2,
Classe 2, Vani 6,5, Rendita catastale euro 856,03; - 590, Sub. 8, Cat. C/6, Classe 4, 14 mc, Rendita catastale euro 51,34; con la precisazione che tale trasferimento di proprietà, e la correlativa regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
3) Le rate del mutuo ipotecario, contratto dai coniugi per l'acquisto di tali immobili, con l'istituto di credito “CheBanca!” (ora , garantito da ipoteca gravante sull'immobile Controparte_1
sopra descritto, verranno per il futuro pagate, fino alla sua totale estinzione, integralmente dalla sig.ra SS GI, che si impegna fin d'ora ad accollarsi il mutuo medesimo, con liberazione del sig. da ogni obbligazione originariamente assunta nei confronti della Banca. Parte_1 Pers 4) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori in forma congiunta e paritetica secondo lo schema dell'affidamento condiviso, con collocazione alternata presso i medesimi in applicazione del seguente regime di frequentazione: - la minore sarà collocata, dal lunedì pomeriggio, a partire dall'orario di prelevamento da scuola, e fino alla mattina di mercoledì, allorché verrà accompagnata a scuola, presso uno dei genitori;
- da mercoledì pomeriggio, a partire dall'orario di prelevamento da scuola, fino a venerdì mattina, allorché verrà accompagnata a scuola, sarà collocata presso l'altro genitore;
- dal venerdì pomeriggio, a partire dall'orario di prelevamento da scuola, al lunedì mattina, allorché verrà accompagnata a scuola, la minore sarà collocata presso l'altro genitore, e ciò al fine di garantire un affidamento esattamente paritario tra i genitori, e una permanenza della figlia presso ciascun genitore a week end alternati.
5) Resta inteso che nei giorni in cui la minore è collocata presso uno dei due genitori sarà onere di quest'ultimo provvedere al suo accompagnamento a scuola.
Pers 6) Durante il periodo estivo, la minore frequenterà i centri estivi e la collocazione continuerà ad avvenire con le medesime modalità sopra descritte, venendo così garantita la permanenza alternata presso entrambi i genitori.
Pers 7) Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia minore durante i periodi di rispettiva collocazione, sostenendo le spese ordinarie quotidiane connesse alla cura, all'educazione e al soddisfacimento dei bisogni della minore.
Pers 8) Le spese straordinarie relative alla figlia saranno ripartite in misura paritaria (50% ciascuno) tra i genitori con le modalità e secondo i criteri stabiliti dal vigente protocollo del Tribunale di
Alessandria.”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del Codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede. La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
, nato a [...], il [...] e da ES ON, nata a [...]
SS (SS), il 16/09/1986, celebrato in Alghero in data 18/03/2017, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 33, Parte 2^, Serie C, Ufficio 1, Anno 2017;
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 12/12/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.