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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/10/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel. dr. Paola Mazzeo Consigliera
nella causa iscritta al n. 29 / 2025 RG promossa da:
Pt_1 avv. Antonello Zaffina, LV CI appellante contro
CP_1 avv. Francesco Locanto appellata avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 761 / 2024 del Tribunale di Firenze quale giudice del lavoro, pubblicata in data 16 luglio 2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 21 ottobre 2025, con lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Questa in sintesi la vicenda controversa, ricostruita sugli atti ed i documenti delle parti:
- aveva lavorato alle dipendenze della dal 2 settembre 2002 come CP_1 CP_2 impiegata I° livello CCNL Terziario
- il 5 settembre 2022 aveva ricevuto la comunicazione che la sede di Firenze della società sarebbe stata chiusa e che, di conseguenza, tutti i dipendenti addetto, lei compresa, sarebbero stati trasferiti presso la sede di Milano a decorrere da novembre 2022, data poi prorogata a dicembre 2022
pagina 1 di 7 - in alternativa al trasferimento, la società aveva proposto ai dipendenti trasferiti un accordo di conciliazione novativa con rinuncia a qualsiasi pretesa derivante dal rapporto di lavoro svolto fino a quel momento
- non aveva accettato il trasferimento, né aveva sottoscritto tale accordo di conciliazione, e si era CP_1 dimessa per giusta causa per essere il nuovo luogo di lavoro stabilito dalla società distante centinaia di chilometri sia dalla propria residenza che dalla precedente sede di lavoro
- il 5 dicembre 2022 aveva proposto domanda amministrativa all' per la prestazione di CP_1 Pt_1 disoccupazione NASPI
- l' aveva respinto la domanda perché il rapporto di lavoro si era risolto per dimissioni, mentre la Pt_1 circostanza che il trasferimento fosse stato disposto a notevole distanza avrebbe dovuto essere oggetto di risoluzione consensuale
- aveva convenuto l' avanti al tribunale di Firenze chiedendo il riconoscimento della stessa CP_1 Pt_1 prestazione, sul presupposto che, anche a prescindere dalla legittimità del trasferimento, la destinazione ad una sede lontana aveva imposto comunque la risoluzione del rapporto e la conseguente condizione di disoccupazione involontaria, rispetto alla quale era irrilevante che la stessa lavoratrice e la società avessero, o meno, concordato una risoluzione consensuale (che peraltro la società avrebbe consentito solo alla condizione di una rinuncia totale ad ogni credito maturato fino a quel momento, che invece la ricorrente riteneva di avere, e voleva far valere)
- il Tribunale, con la decisione impugnata, aveva accolto il ricorso affermando che:
* l'unica questione controversa riguardava il fatto che le dimissioni della lavoratrice fossero fondate o meno su giusta causa ai fini della verifica dello stato di disoccupazione involontaria, mentre gli altri presupposti legali della NASPI erano pacifici
* la giusta causa sussisteva poiché le dimissioni non erano un atto liberamente voluto dalla lavoratrice, bensì la conseguenza necessaria della scelta datoriale;
quindi, come stabilito dalla sentenza n. 269/2002 della Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 38 Cost. non sarebbe stato coerente in tale situazione negare la prestazione pubblica a protezione del lavoratore disoccupato involontario
* infatti, in seguito alla chiusura dell'intera sede di Firenze, la lavoratrice era stata trasferita in quella di
Milano che si trovava a rilevante distanza (oltre 300 km) dal precedente luogo di lavoro come dalla propria residenza, motivo per cui il rapporto non poteva proseguire
* ai fini della NASPI, l' non poteva pretendere che la lavoratrice attivasse un giudizio nei Pt_1 confronti della datrice (impugnando un trasferimento presumibilmente legittimo, in quanto disposto per chiusura definitiva della precedente sede), oppure stipulasse un accordo di risoluzione consensuale, offerto alla sola condizione di rinunciare a qualsiasi credito derivante dal rapporto di lavoro pagina 2 di 7 * il mutamento rilevante del luogo di lavoro imposto ad un dipendente che per motivi personali non sia in grado di raggiungere la nuova sede rappresenta un motivo organizzativo, deciso dal datore, che costringe il dipendente a risolvere il rapporto e che quindi, a prescindere dal fatto che il trasferimento sia o meno legittimo, comporta una condizione di disoccupazione involontaria;
analogamente del resto avviene nel caso di licenziamento, poiché la prestazione di disoccupazione prescinde dal carattere legittimo o meno della risoluzione del rapporto di lavoro;
ai fini del carattere involontario della disoccupazione, anche circolari danno rilievo a situazioni nelle quali il lavoratore risolve il Pt_1 rapporto per essere trasferito ad oltre 50 km dalla sua residenza o in un luogo raggiungibile con 80 minuti con i mezzi pubblici, seppur richiedendo che in tali casi sia concluso una risoluzione consensuale;
ai fini dei presupposti normativi della NASPI, la circostanza che il rapporto di lavoro si risolva per dimissioni o per accordo consensuale è del tutto irrilevante, poiché l'unica circostanza decisiva è il rapporto causale fra l'esercizio del potere datoriale (trasferimento, licenziamento) e la risoluzione del rapporto di lavoro con il conseguente stato di disoccupazione
L' aveva appellato la sentenza con un unico motivo chiedendone la riforma integrale, con rigetto Pt_1 della domanda della lavoratrice, la quale avrebbe dovuto contestare il provvedimento datoriale di trasferimento nei confronti della società, non necessariamente con un giudizio ma, eventualmente, anche con un tentativo di conciliazione stragiudiziale, meglio se in sede protetta, per tentare di giungere ad un accordo meno oneroso di quello prospettato dalla società (rinuncia ad ogni credito pregresso). Le prestazioni di disoccupazione per i lavoratori dipendenti richiedono necessariamente che l'occupazione sia stata persa in modo involontario, e quindi in caso di dimissioni che le stesse siano fondate su giusta causa, da accertare in giudizio, ovvero che sia intervenuta una risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'art 7 L. 604/1966, in seguito al rifiuto del lavoratore di accettare un trasferimento oltre 50 km dalla residenza o in un posto raggiungibile inoltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Peraltro, in caso di trasferimento, la giusta causa di dimissioni – da accertare in giudizio - presuppone che il provvedimento datoriale non sia fondato su ragioni tecniche, organizzative o produttive, a prescindere dalla distanza tra la residenza e la nuova sede di lavoro. Per contro, nel caso in esame la domanda di NASPI era stata respinta in sede amministrativa, come in tutti i casi nei quali i lavoratori si attivavano immediatamente per richiedere le prestazioni di disoccupazione dopo essersi dimessi per asserita giusta causa, non accertata in giudizio. si era costituita chiedendo il rigetto dell'appello e rappresentando che nel CP_1 frattempo aveva ottenuto dal tribunale di Milano sentenza nei confronti della che aveva CP_2 accolto in parte le proprie domande relative a crediti pregressi alle dimissioni, a dimostrazione di come pagina 3 di 7 la stessa lavoratrice avesse avuto ragione nel respingere la proposta datoriale di risoluzione consensuale del rapporto con rinuncia ad ogni pretesa.
§§§
Secondo il Collegio, l'appello dell' va respinto in linea con analogo precedente di questa Corte Pt_1
(sentenza n. 258/2023 del 2 ottobre 2023 c/ , a sua volta richiamato dalla sentenza n. Per_1 Pt_1
160/2025 del 3 marzo 2025 della Corte d'Appello di Milano.
Secondo l'art. 3 D.L.gs. 22/2015: “La NASPI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c), D. Lgvo 21 aprile 2000, n.
181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione;
c) possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
2. La NASPI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa
e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 L. 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'art. 1, comma 40, L. n. 92 del 2012”.
E' pacifico che all'epoca della domanda amministrativa aveva i requisiti assicurativi e CP_1 contributivi previsti per legge, mentre l' contesta il suo diritto esclusivamente per la mancata Pt_1 dimostrazione della giusta causa di dimissioni.
E' pacifico altresì che risieda in Lastra a Signa (FI), e che lavorasse per la in CP_1 CP_2
Firenze, ad oltre 300 km di distanza dalla nuova sede offerta dalla datrice in Milano, trasferimento che avrebbe comportato lunghissimi tempi medi di percorrenza con mezzi sia pubblici che privati, oppure notevoli costi per locare una ulteriore abitazione, in una località notoriamente carissima come Milano.
Nemmeno l' ha contestato l'affermazione in fatto che lo svolgimento della prestazione presso la Pt_1 nuova sede di lavoro fosse per aterialmente impossibile o comunque estremamente disagevole, CP_1 poiché avrebbe imposto di aggiungere al proprio ordinario orario contrattuale un notevole numero di ore giornaliere di viaggio, oppure di decurtare in maniera considerevole il suo reddito per sostenere i costi di una nuova locazione.
Da ciò discende che, nella concreta situazione, le dimissioni non siano state frutto di una libera scelta dell'assicurata, per quanto effettivamente non risulti che esse siano state determinate da una condotta illegittima della società datrice.
pagina 4 di 7 In proposito, la legittimità del trasferimento non è stata mai contestata dalla lavoratrice, né in sede stragiudiziale né in giudizio contro la società (ed in effetti non è chiaro sotto quale profilo avrebbe potuto essere impugnata).
Ma, secondo il Collegio, ai fini della NASPI (e quindi non nell'ambito del rapporto di lavoro)
l'illegittimità del trasferimento non è decisiva, come invece assume l'appello dell' . Pt_1
Infatti, l'art. 3 D.L.gs. 22/2015 garantisce la prestazione ai lavoratori “che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione”, chiara espressione che riconosce il diritto alla prestazione solo se la risoluzione del rapporto di lavoro sia riferibile, non a una libera determinazione del lavoratore, ma un fatto altrui, normalmente del datore, idoneo a non consentire comunque la prosecuzione del rapporto.
La legge non richiede tuttavia l'ingiustizia della determinazione del terzo a base della risoluzione del rapporto o l'estraneità del lavoratore rispetto alla fattispecie risolutiva, tanto che per legge la prestazione è sicuramente dovuta anche in caso di licenziamento legittimamente intimato per giusta causa.
Ciò detto, l'esercizio, anche legittimo, dei poteri datoriali (trasferimento, licenziamento) può determinare modifiche essenziali dei contenuti del rapporto tali da rendere sostanzialmente impossibile per il lavoratore, nella concreta situazione di fatto, proseguirne l'esecuzione, come tipicamente può avvenire appunto in caso di mutamento rilevante della sede o dei turni di lavoro.
In tali casi, secondo il Collegio, la risoluzione del rapporto va riferita causalmente al potere organizzativo datoriale e quindi la disoccupazione è involontaria - senza che ai fini della NASPI rilevi la legittimità o meno dell'atto di esercizio dello jus variandi, esattamente come in altri casi non rileva la legittimità del licenziamento.
Alla medesima conclusione è pervenuto lo stesso che, con la propria circolare 142/2012, ha Pt_1 ritenuto sussistere i presupposti dell'indennità di disoccupazione (previsione pacificamente applicata anche alla NASPI) anche quando il rapporto di lavoro sia stato risolto consensualmente all'esito di trasferimento del lavoratore verso una sede distante oltre 50 km dalla sua residenza o situata in un luogo raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici.
Tale fattispecie è infatti del tutto sovrapponibile a quella qui in esame: in entrambi i casi, a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro risulta essere l'esercizio dei poteri organizzativi datoriali, mentre la circostanza che il fatto giuridico produttivo della risoluzione sia un accordo, o invece una manifestazione di volontà del solo lavoratore, non muta il nesso comunque esistente tra la fine della relazione negoziale (e quindi la disoccupazione del lavoratore) e l'atto di esercizio dello jus variandi.
pagina 5 di 7 Dimostrato quindi che nella specie il trasferimento sia avvenuto ad oltre 50 km dal luogo di residenza della lavoratrice e verso una località raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici, quale modifica unilaterale e sostanziale di un elemento essenziale del rapporto, la sua risoluzione è conseguenza di una scelta del datore, e quindi la disoccupazione si qualifica involontaria.
A sostegno della conclusione ora formulata, può essere richiamata Cass. n. 23039/2024 la quale, seppur pronunciata in tema di indennità di occupazione ai sensi dell'art. 34 L. 448/1998, affronta una questione sovrapponibile a quella decisiva nel presente giudizio, ovvero se la prestazione pubblica possa essere riconosciuta a fronte di dimissioni rese dal lavoratore, indagando appunto l'alternativa fra il carattere di libera scelta risolutiva del rapporto piuttosto che di scelta necessità da circostanze decise da altri, datore di lavoro incluso.
Premesso il richiamo alla sentenza n. 269/2002 della Corte costituzionale, secondo la quale le dimissioni per giusta causa comportano uno stato di disoccupazione involontaria che ai sensi dell'art. 38 Cost. non preclude la indennità di disoccupazione, Cass. n. 23039/2024 richiama varie ipotesi nelle quali, di conseguenza, circolari o pronunce di legittimità avevano riconosciuto il diritto alla Pt_1 indennità di disoccupazione in favore di:
- lavoratrici madri dimesse durante il periodo legale di divieto di licenziamento
- lavoratori che avessero sottoscritto una risoluzione consensuale quando, in seguito a cessioni di azienda, si erano verificate notevoli variazioni delle condizioni di lavoro, oppure quando erano stati trasferiti ad altra sede a notevole distanza dal luogo originario di lavoro o dalla propria residenza
- lavoratori che si erano dimessi per motivi di salute, divenuti incompatibili con l'ambiente di lavoro.
Cass. n. 23039/2024 conclude quindi che le dimissioni non erano di per sé un ostacolo alla prestazione di disoccupazione, bensì il fatto che le stesse dimissioni potessero esprimere una rinuncia spontanea del lavoratore al proprio posto di lavoro, pur a fronte della possibilità di proseguire il rapporto. In tal senso, aggiunge che non poteva esservi differenza fra una dichiarazione unilaterale, quali le dimissioni, e l'accordo delle volontà, oggetto di una risoluzione consensuale fra le parti del rapporto.
In conclusione, anche alla luce dei principi enunciati da Cass. n. 23039/2024, nel caso in esame è integrato il presupposto della disoccupazione involontaria, quale unico requisito legale della NASPI controverso nel presente giudizio.
Infatti, le dimissioni della lavoratrice erano senz'altro dovute ad un trasferimento che (pur non essendo illegittimo, né essendo stato impugnato come tale dalla lavoratrice), non le avrebbe consentito di proseguire il rapporto di lavoro per le onerosissime conseguenze in termini di tempi e di costi.
Inoltre, nessuna risoluzione consensuale del rapporto era stata percorribile, poiché la società la avrebbe condizionata ad una rinuncia generalizzata ad ogni credito pregresso, con ciò penalizzando in modo pagina 6 di 7 significativo la lavoratrice, la quale invece in seguito alle dimissioni aveva convenuto la stessa datrice avanti al Tribunale di Milano che, con la sentenza n. 2623/2025 (doc. 3 memoria di costituzione della appellata), aveva accolto in parte la sua domanda, riconoscendo crediti significativi.
Spese di lite e C.U.
Le spese di lite di secondo grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell' . Pt_1
Nei confronti dello stesso , soccombente anche in questo grado, devono essere dichiarati i CP_3 presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna l' al pagamento delle spese di secondo grado, liquidate in € 1.984,00 oltre spese Pt_1 generali 15%, Iva e Cpa.
Dichiara che nei confronti dell' sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo Pt_1 unificato.
Firenze, 21 ottobre 2025.
La Consigliera est La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr Maria Lorena Papait
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