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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/06/2025, n. 4750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4750 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21341 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
Il Tribunale di Milano nella persona della giudice dott.ssa Paola Condorelli ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 21341/2024 R.G. promossa da
(C.F. ) e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in via Carlo Poma 4, a Milano, presso i C.F._2 difensori avv. IVAN GIUDICE e avv. VALERIO VALENSIN, che li rappresentano e difendono per delega in atti;
attori
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 convenuto/contumace
Oggetto: appalto d'opera – risoluzione – restituzione prezzo – risarcimento danni
Sulle conclusioni precisate dall'attore all'udienza del 01/04/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e hanno adito il Parte_1 Parte_2
Tribunale di Milano nei confronti di chiedendo di accertare il grave CP_1 CP_1 inadempimento della resistente “ di ” al contratto di appalto avente ad CP_1 CP_1 oggetto l'esecuzione di opere di ristrutturazione presso l'immobile dei ricorrenti, nonché al contratto di trasloco pure intercorso tra le parti, di dichiarare pertanto la risoluzione dei contratti inter partes per grave inadempimento della convenuta e di condannare CP_1 CP_1
, al risarcimento dei danni determinati nella misura di € 36.535,00 come quantificato da
[...]
CTU esperita in fase di accertamento tecnico preventivo, euro 2.000 a titolo di restituzione di quanto pagato per il trasloco, euro 5.000, o la diversa somma, anche maggiore resa con valutazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., per la sottrazione e il danneggiamento dei mobili e degli elettrodomestici dei ricorrenti, ed euro 4.345,36 per le spese sostenute nel procedimento di accertamento tecnico preventivo R.G. 38930/2021, per l'importo complessivo di euro 47.880,36 oltre interessi legali.
Il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti sono stati ritualmente notificati dall'attore il 6/12/2024 alla ditta convenuta, la quale ha ritenuto di non costituirsi ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita sulla base dei documenti prodotti dall'attore e della CTU dell'arch.
[...]
depositata nel procedimento di ATP ante causam n. 38930/2021 RG Tribunale di Persona_1
Milano, acquisito agli atti del presente giudizio, ed è stata quindi rimessa in decisione all'esito dell'udienza ex art. 281 terdecies c.p.c. del 01/4/2024.
I fatti costitutivi delle domande degli attori sono provati.
Attraverso la produzione del contratto di appalto sottoscritto dalle parti il 20.05.2020 mediante approvazione da parte dei ricorrenti del preventivo predisposto dalla ditta convenuta (doc. 2 ricorso), e hanno provato di aver concluso con Parte_1 Parte_2 CP_1
2001 un contratto avente ad oggetto l'obbligo della convenuta di eseguire i lavori di ristrutturazione dell'appartamento degli attori (committenti) a fronte del prezzo di complessivi euro 37.950,00; gli attori hanno inoltre allegato o provato di aver corrisposto anche un compenso di euro 2.000,00 per il trasloco e il montaggio dei mobili dei ricorrenti, dalla vecchia abitazione di
Milano, Via Cefalù, a quella nuova di Bareggio (cfr. doc. 3 ricorso).
Vi è inoltre prova in atti che gli attori hanno corrisposto in favore della ditta convenuta la somma complessiva di euro 22.485,50 mediante 8 bonifici disposti i giorni 10.06.2020, 14.06.2020,
17.06.2020, 18.06.2020, 02.07.2020, 20.07.2020, 29.07.2020 e 30.07.2020 (cfr. doc. 4 ricorso), in acconto sul prezzo dell'appalto, oltre ad euro 2.304,00 (Doc. 6: fattura 77 Cris2001) per acquisto di materiali.
Dall'ulteriore documentazione prodotta dall'attore e dalla relazione del CTU svolta nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam versato in atti, risulta altresì dimostrato che la ditta appaltatrice convenuta, dopo alcuni mesi dalla conclusione del contratto e dall'avvenuto pagamento dell'acconto sul prezzo, aveva eseguito soltanto una percentuale minima delle opere oggetto dell'appalto, segnatamente, a fronte di opere per il valore di euro 37.950,00, la convenuta aveva eseguito lavori per il valore di soli euro 5.130,00, come si evince dall'analitica descrizione compiuta dall'arch. nella relazione datata 20.04.2022 (cfr. pag. 12). Persona_1
2 Mette conto rammentare che, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti
è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt. 1453 e 1455, mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti dei difetti (recte difformità o vizi). Ne consegue che, in caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa, per la parte eseguita, risulti difforme o irregolare, non è comunque consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina dell'anzidetta garanzia che, per l'appunto, richiede necessariamente il totale compimento dell'opera (ex multis Cass. 8 gennaio
2024, n. 421; Cass. 9 marzo 2023, n. 7041).
Pertanto, in caso di mancata ultimazione dei lavori, il committente può chiedere il completamento dell'opera ex art. 1453, primo comma, oppure la risoluzione del contratto in base alla stessa norma, indipendentemente dall'esercizio della facoltà di verificare lo stato dei lavori e di fissare all'appaltatore un termine per il completamento di essi, prevista dall'art. 1662 (Cass. 22 marzo 2007, n. 6931).
Nel caso di specie, risulta dagli atti, all'evidenza, il grave inadempimento della ditta convenuta alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto e con quello avente ad oggetto il trasloco e il montaggio dei mobili, stipulati dalla convenuta con gli attori, con conseguente fondatezza della domanda attorea tesa ad ottenere la pronuncia giudiziale della risoluzione dei succitati contratti, ai sensi dell'art. 1453 c.c..
Del resto, sotto il profilo dell'onere della prova, come noto, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come
3 quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per
l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento)” (Cass. Sez. U., 30/10/2001, n. 13533).
L'odierna convenuta, sulla quale gravava dunque il relativo onere probatorio, non si è costituita e non ha provato il proprio esatto adempimento.
In conseguenza della risoluzione per inadempimento dei contratti, l'appaltatrice convenuta è tenuta a restituire agli attori – a titolo appunto restitutorio e non già risarcitorio, come erroneamente domandato in ricorso – la somma di euro 22.485,50, pari alla somma corrisposta a titolo di acconto sul prezzo mediante i bonifici bancari versati in atti, nonché la somma di euro
2.000,00 corrisposta in relazione al trasloco dei beni di proprietà degli attori. Su tale credito restitutorio gli attori hanno diritto al pagamento degli interessi al tasso legale con decorrenza dalla data del versamento di ciascuna somma sino al saldo.
Con riguardo, invece, agli ulteriori danni di cui gli attori chiedono il risarcimento, segnatamente:
1) euro 14.050,00 a titolo di danno patrimoniale per la «sistemazione dei vizi e difetti lasciati da
CRIS2001», come da fatture prodotte nel fascicolo di ATP;
2) 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno per i danni e la perdita di parte dei beni mobili da traslocare ad opera della convenuta (pag. 7 e 8 ricorso); la domanda attorea deve essere respinta.
Quanto alla somma di euro 14.050,00 atteso che, non operando in favore degli attori la disciplina normativa in tema di garanzia per vizi e difetti dell'appalto, in ragione della mancata esecuzione e il mancato completamento dell'opera, ed avendo gli attori richiesto, sulla scorta delle norme applicabili, la risoluzione del contratto e la restituzione degli importi versati, gli stessi non possono ottenere, altresì, le somme necessarie al completamento dell'opera (ivi compresa la rimozione degli eventuali vizi relativi alle opere solo in parte eseguite) che gli stessi – in virtù delle disposte restituzioni – non hanno pagato.
Né, del resto, dalle allegazioni delle parti, prima ancora che dalla documentazione in atti, risulta che gli attori si siano lamentati di ulteriori e specifici profili di danno, ad esempio il maggior costo sostenuto o da sostenersi per le opere eseguite da terzi, in luogo di quello originariamente pattuito con l'appaltatrice.
Pertanto, nessun danno può essere riconosciuto a tale titolo in favore dei ricorrenti.
4 Per ciò che attiene, invece, all'importo richiesto a titolo di risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa in relazione ai mobili danneggiati o dispersi, risulta dagli atti un mero elenco dei beni da traslocarsi (corredato da documentazione fotografica che non consente di individuare specificamente i beni), senza maggiori allegazioni in ordine alle caratteristiche di tali beni e al loro reale valore.
In mancanza di tali deduzioni, non è pertanto possibile liquidare in favore degli attori alcuna somma, dovendosi ricordare sul punto che “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art.
115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno.”
(Cass. Sez. 2, n. 4310 del 22/02/2018).
Pertanto, a seguito della risoluzione del contratto di appalto e del contratto avente ad oggetto le prestazioni afferenti al trasloco, la convenuta va condannata a restituire agli attori la somma di euro 22.485,50 e la somma di euro 2.000,00, maggiorata degli interessi al tasso legale dalla data del versamento di ciascuna somma fino sino al saldo.
Infine, in base al principio della soccombenza, la società convenuta va condannata a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base allo scaglione corrispondente al valore delle domande accolte, nonché le spese del procedimento di ATP ante causam, oltre agli oneri di CTU anticipati dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. notificato il 6.12.2024 da e nei confronti Parte_1 Parte_2 di di , nella contumacia del convenuto, contrariis reiectis, così provvede: CP_1 CP_1
1) dichiara la risoluzione ex art. 1453 c.c. per inadempimento della ditta convenuta del contratto di appalto concluso dalle parti;
2) dichiara la risoluzione ex art. 1453 c.c. per inadempimento della ditta convenuta del contratto concluso dalle parti avente ad oggetto il trasloco e il rimontaggio dei beni mobili degli attori;
3) condanna la ditta convenuta a restituire agli attori l'importo complessivo di euro 24.485,50 maggiorata degli interessi al tasso legale dalla data del versamento di ciascuna somma, mediante i distinti bonifici bancari versati in atti, sino al saldo;
5 4) rigetta ogni altra domanda;
5) condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite liquidate, quanto al presente procedimento, in euro 545,00 per esborsi ed euro 4.237,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge e, quanto al procedimento di ATP n. 38930/2021 RG, in euro 4.345,36 per esborsi (comprensiva di spese di CTU) ed euro 2.400,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano 11.06.2025
La Giudice
Paola Condorelli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
Il Tribunale di Milano nella persona della giudice dott.ssa Paola Condorelli ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 21341/2024 R.G. promossa da
(C.F. ) e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in via Carlo Poma 4, a Milano, presso i C.F._2 difensori avv. IVAN GIUDICE e avv. VALERIO VALENSIN, che li rappresentano e difendono per delega in atti;
attori
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 convenuto/contumace
Oggetto: appalto d'opera – risoluzione – restituzione prezzo – risarcimento danni
Sulle conclusioni precisate dall'attore all'udienza del 01/04/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e hanno adito il Parte_1 Parte_2
Tribunale di Milano nei confronti di chiedendo di accertare il grave CP_1 CP_1 inadempimento della resistente “ di ” al contratto di appalto avente ad CP_1 CP_1 oggetto l'esecuzione di opere di ristrutturazione presso l'immobile dei ricorrenti, nonché al contratto di trasloco pure intercorso tra le parti, di dichiarare pertanto la risoluzione dei contratti inter partes per grave inadempimento della convenuta e di condannare CP_1 CP_1
, al risarcimento dei danni determinati nella misura di € 36.535,00 come quantificato da
[...]
CTU esperita in fase di accertamento tecnico preventivo, euro 2.000 a titolo di restituzione di quanto pagato per il trasloco, euro 5.000, o la diversa somma, anche maggiore resa con valutazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., per la sottrazione e il danneggiamento dei mobili e degli elettrodomestici dei ricorrenti, ed euro 4.345,36 per le spese sostenute nel procedimento di accertamento tecnico preventivo R.G. 38930/2021, per l'importo complessivo di euro 47.880,36 oltre interessi legali.
Il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti sono stati ritualmente notificati dall'attore il 6/12/2024 alla ditta convenuta, la quale ha ritenuto di non costituirsi ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita sulla base dei documenti prodotti dall'attore e della CTU dell'arch.
[...]
depositata nel procedimento di ATP ante causam n. 38930/2021 RG Tribunale di Persona_1
Milano, acquisito agli atti del presente giudizio, ed è stata quindi rimessa in decisione all'esito dell'udienza ex art. 281 terdecies c.p.c. del 01/4/2024.
I fatti costitutivi delle domande degli attori sono provati.
Attraverso la produzione del contratto di appalto sottoscritto dalle parti il 20.05.2020 mediante approvazione da parte dei ricorrenti del preventivo predisposto dalla ditta convenuta (doc. 2 ricorso), e hanno provato di aver concluso con Parte_1 Parte_2 CP_1
2001 un contratto avente ad oggetto l'obbligo della convenuta di eseguire i lavori di ristrutturazione dell'appartamento degli attori (committenti) a fronte del prezzo di complessivi euro 37.950,00; gli attori hanno inoltre allegato o provato di aver corrisposto anche un compenso di euro 2.000,00 per il trasloco e il montaggio dei mobili dei ricorrenti, dalla vecchia abitazione di
Milano, Via Cefalù, a quella nuova di Bareggio (cfr. doc. 3 ricorso).
Vi è inoltre prova in atti che gli attori hanno corrisposto in favore della ditta convenuta la somma complessiva di euro 22.485,50 mediante 8 bonifici disposti i giorni 10.06.2020, 14.06.2020,
17.06.2020, 18.06.2020, 02.07.2020, 20.07.2020, 29.07.2020 e 30.07.2020 (cfr. doc. 4 ricorso), in acconto sul prezzo dell'appalto, oltre ad euro 2.304,00 (Doc. 6: fattura 77 Cris2001) per acquisto di materiali.
Dall'ulteriore documentazione prodotta dall'attore e dalla relazione del CTU svolta nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam versato in atti, risulta altresì dimostrato che la ditta appaltatrice convenuta, dopo alcuni mesi dalla conclusione del contratto e dall'avvenuto pagamento dell'acconto sul prezzo, aveva eseguito soltanto una percentuale minima delle opere oggetto dell'appalto, segnatamente, a fronte di opere per il valore di euro 37.950,00, la convenuta aveva eseguito lavori per il valore di soli euro 5.130,00, come si evince dall'analitica descrizione compiuta dall'arch. nella relazione datata 20.04.2022 (cfr. pag. 12). Persona_1
2 Mette conto rammentare che, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti
è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt. 1453 e 1455, mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti dei difetti (recte difformità o vizi). Ne consegue che, in caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa, per la parte eseguita, risulti difforme o irregolare, non è comunque consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina dell'anzidetta garanzia che, per l'appunto, richiede necessariamente il totale compimento dell'opera (ex multis Cass. 8 gennaio
2024, n. 421; Cass. 9 marzo 2023, n. 7041).
Pertanto, in caso di mancata ultimazione dei lavori, il committente può chiedere il completamento dell'opera ex art. 1453, primo comma, oppure la risoluzione del contratto in base alla stessa norma, indipendentemente dall'esercizio della facoltà di verificare lo stato dei lavori e di fissare all'appaltatore un termine per il completamento di essi, prevista dall'art. 1662 (Cass. 22 marzo 2007, n. 6931).
Nel caso di specie, risulta dagli atti, all'evidenza, il grave inadempimento della ditta convenuta alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto e con quello avente ad oggetto il trasloco e il montaggio dei mobili, stipulati dalla convenuta con gli attori, con conseguente fondatezza della domanda attorea tesa ad ottenere la pronuncia giudiziale della risoluzione dei succitati contratti, ai sensi dell'art. 1453 c.c..
Del resto, sotto il profilo dell'onere della prova, come noto, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come
3 quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per
l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento)” (Cass. Sez. U., 30/10/2001, n. 13533).
L'odierna convenuta, sulla quale gravava dunque il relativo onere probatorio, non si è costituita e non ha provato il proprio esatto adempimento.
In conseguenza della risoluzione per inadempimento dei contratti, l'appaltatrice convenuta è tenuta a restituire agli attori – a titolo appunto restitutorio e non già risarcitorio, come erroneamente domandato in ricorso – la somma di euro 22.485,50, pari alla somma corrisposta a titolo di acconto sul prezzo mediante i bonifici bancari versati in atti, nonché la somma di euro
2.000,00 corrisposta in relazione al trasloco dei beni di proprietà degli attori. Su tale credito restitutorio gli attori hanno diritto al pagamento degli interessi al tasso legale con decorrenza dalla data del versamento di ciascuna somma sino al saldo.
Con riguardo, invece, agli ulteriori danni di cui gli attori chiedono il risarcimento, segnatamente:
1) euro 14.050,00 a titolo di danno patrimoniale per la «sistemazione dei vizi e difetti lasciati da
CRIS2001», come da fatture prodotte nel fascicolo di ATP;
2) 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno per i danni e la perdita di parte dei beni mobili da traslocare ad opera della convenuta (pag. 7 e 8 ricorso); la domanda attorea deve essere respinta.
Quanto alla somma di euro 14.050,00 atteso che, non operando in favore degli attori la disciplina normativa in tema di garanzia per vizi e difetti dell'appalto, in ragione della mancata esecuzione e il mancato completamento dell'opera, ed avendo gli attori richiesto, sulla scorta delle norme applicabili, la risoluzione del contratto e la restituzione degli importi versati, gli stessi non possono ottenere, altresì, le somme necessarie al completamento dell'opera (ivi compresa la rimozione degli eventuali vizi relativi alle opere solo in parte eseguite) che gli stessi – in virtù delle disposte restituzioni – non hanno pagato.
Né, del resto, dalle allegazioni delle parti, prima ancora che dalla documentazione in atti, risulta che gli attori si siano lamentati di ulteriori e specifici profili di danno, ad esempio il maggior costo sostenuto o da sostenersi per le opere eseguite da terzi, in luogo di quello originariamente pattuito con l'appaltatrice.
Pertanto, nessun danno può essere riconosciuto a tale titolo in favore dei ricorrenti.
4 Per ciò che attiene, invece, all'importo richiesto a titolo di risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa in relazione ai mobili danneggiati o dispersi, risulta dagli atti un mero elenco dei beni da traslocarsi (corredato da documentazione fotografica che non consente di individuare specificamente i beni), senza maggiori allegazioni in ordine alle caratteristiche di tali beni e al loro reale valore.
In mancanza di tali deduzioni, non è pertanto possibile liquidare in favore degli attori alcuna somma, dovendosi ricordare sul punto che “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art.
115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno.”
(Cass. Sez. 2, n. 4310 del 22/02/2018).
Pertanto, a seguito della risoluzione del contratto di appalto e del contratto avente ad oggetto le prestazioni afferenti al trasloco, la convenuta va condannata a restituire agli attori la somma di euro 22.485,50 e la somma di euro 2.000,00, maggiorata degli interessi al tasso legale dalla data del versamento di ciascuna somma fino sino al saldo.
Infine, in base al principio della soccombenza, la società convenuta va condannata a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base allo scaglione corrispondente al valore delle domande accolte, nonché le spese del procedimento di ATP ante causam, oltre agli oneri di CTU anticipati dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. notificato il 6.12.2024 da e nei confronti Parte_1 Parte_2 di di , nella contumacia del convenuto, contrariis reiectis, così provvede: CP_1 CP_1
1) dichiara la risoluzione ex art. 1453 c.c. per inadempimento della ditta convenuta del contratto di appalto concluso dalle parti;
2) dichiara la risoluzione ex art. 1453 c.c. per inadempimento della ditta convenuta del contratto concluso dalle parti avente ad oggetto il trasloco e il rimontaggio dei beni mobili degli attori;
3) condanna la ditta convenuta a restituire agli attori l'importo complessivo di euro 24.485,50 maggiorata degli interessi al tasso legale dalla data del versamento di ciascuna somma, mediante i distinti bonifici bancari versati in atti, sino al saldo;
5 4) rigetta ogni altra domanda;
5) condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite liquidate, quanto al presente procedimento, in euro 545,00 per esborsi ed euro 4.237,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge e, quanto al procedimento di ATP n. 38930/2021 RG, in euro 4.345,36 per esborsi (comprensiva di spese di CTU) ed euro 2.400,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano 11.06.2025
La Giudice
Paola Condorelli
6