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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 15/04/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
La dott. Margherita Cerizza in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 83 / 2025 promossa da:
, con il patrocinio degli avv. Walter Miceli, Fabio Ganci, Parte_1 C.F._1
Giovanni Rinaldi e Nicola Zampieri, con elezione di domicilio in Biella, via De Marchi 4 A;
contro
, , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
ministro pro tempore, con il patrocinio delle dott. e , con elezione di Persona_1 Per_2
domicilio in Biella, corso Pella 4;
Oggetto: risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato
Conclusioni: come in atti sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
In fatto:
Con ricorso dell'11 febbraio 2025 ex art. 414 c.p.c. esponeva di aver prestato attività Parte_1 di docenza presso il ministero resistente, in forza di contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale e scadenza al 31 agosto stipulati a copertura di posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto e/o in forza di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine delle attività didattiche e scadenza al 30 giugno stipulati a copertura di posti vacanti e disponibili nell'organico di fatto.
Ritenendo di aver subito un danno in conseguenza dell'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato, chiedeva un risarcimento quantificato ai sensi della l. 183/2010 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, con vittoria di spese e distrazione delle stesse.
Con memoria del 4 aprile 2025, il ministero si costituiva nel presente procedimento e chiedeva il rigetto integrale del ricorso, con vittoria di spese ex art. 152bis disp. att. c.p.c..
All'udienza del 15 aprile 2025 le parti discutevano la causa e la giudice si ritirava in camera di consiglio.
In diritto:
La parte ricorrente afferma che il ministero resistente, utilizzando ripetutamente lo strumento del contratto a tempo determinato a fronte dell'esigenza di avvalersi in modo stabile della sua prestazione professionale, ha posto in essere un uso distorto di tale strumento negoziale, in violazione della clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES e recepito dalla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 sul lavoro a tempo determinato
1999/70/CE del 28 giugno 1999, che, “al fine di prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”, impone agli Stati membri di introdurre, “in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi […] misure relative a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.”; mantenendo la parte ricorrente in un'ingiustificata condizione di perdurante precarietà, il ministero resistente le ha arrecato un danno che merita di essere compensato.
Occorre pertanto stabilire a) se il ministero resistente abbia posto in essere un'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato nei confronti della parte ricorrente e b) se quest'ultima abbia subito un danno in conseguenza di tale abusiva reiterazione e come tale danno debba essere risarcito.
Con riferimento alla prima questione, si rammenta che, ai sensi dell'art. 4 della l. 124/1999
(Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), “
1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. 3.
Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.”
Su rinvio pregiudiziale della Corte Costituzionale, la Corte di giustizia ha affermato che “la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato […] deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.” (Corte di Giustizia, terza sezione, sentenza 26 novembre
2014, cause riunite C‑22/13, da C‑61/13 a C‑63/13 e C‑418/13, CP_2 [...]
e altri). Controparte_3
In seguito alla pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia, la Corte Costituzionale ha quindi dichiarato “l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi
1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino.” (Corte costituzionale, sentenza 20 luglio
2016, n. 187).
Conformemente a quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 novembre 2016, n. 22557, da intendersi integralmente richiamata), si ritiene che l'illecito comunitario di abusiva reiterazione di contratti a termine sia integrato dal ricorrere delle seguenti condizioni:
- sotto il profilo temporale, la reiterazione deve essersi verificata successivamente al 10 luglio 2001, termine di attuazione della direttiva europea, e deve essersi protratta per almeno 36 mesi / tre rinnovi annuali: la normativa sul personale della scuola prevede infatti l'indizione di procedure concorsuali di stabilizzazione a cadenza triennale, e pertanto, in assenza di determinazioni legislative sul punto, tale arco temporale può essere assunto a parametro per valutare quando la reiterazione di contratti a termine diventi abusiva;
- sotto il profilo causale, la reiterazione deve concernere supplenze su organico di diritto;
i posti vacanti e disponibili di cui all'art. 4, comma 1, lett. a, della l. 124/1999, esprimono infatti carenze di organico conclamate e preventivabili, per coprire le quali il ricorso al lavoro precario oltre l'arco temporale sopra indicato deve ritenersi abusivo.
Si ritiene inoltre che il Tribunale possa valutare anche le supplenze su organico di fatto;
se le supplenze ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b, della l. 124/1999 vengono ripetutamente disposte in relazione allo stesso istituto e/o alla stessa materia, esse esprimono una carenza di organico altrettanto conclamata e preventivabile delle supplenze su organico di diritto, e devono considerarsi ugualmente abusive.
Nel caso qui in esame, è incontestato che la parte ricorrente abbia prestato attività di docenza in forza di contratti a tempo determinato negli anni scolastici dal 2017/18 al 2022/23. Tali contratti risultano stipulati dopo il 10 luglio 2001, senza significativa soluzione di continuità e per una durata complessiva superiore a 36 mesi;
inoltre, essi risultano stipulati per supplenze su organico di diritto per supplenze su organico di fatto ma presso lo stesso istituto, per la medesima cattedra e non per sostituire un collega e pertanto la situazione descritta, complessivamente considerata, porta ad escludere l'effettiva sussistenza della temporaneità delle esigenze. Avendo posto la parte ricorrente in una condizione di perdurante precariato in assenza di ragioni giustificative obiettive, il ministero resistente ha pertanto posto in essere un'abusiva reiterazione di contratti a termine.
Il ministero resistente afferma che il lavoratore ricorrente non ha i titoli previsti dalla legge per aspirare a una posizione lavorativa a tempo indeterminato e che pertanto la reiterazione dei contratti a termine non può considerarsi abusiva in relazione al suo caso. Questo Tribunale ritiene tale tesi non meritevole di accoglimento posto che il resistente ha comunque ritenuto il ricorrente meritevole di esercitare attività di docenza per otto anni all'interno del sistema di istruzione pubblica.
Accertata l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato posta in essere dal CP_1 resistente nei confronti della parte ricorrente, questo Tribunale ritiene altresì che parte ricorrente abbia subito un danno in conseguenza di tale condotta e meriti pertanto di essere risarcita.
A riguardo, si rammenta che la Corte di Giustizia ha altresì affermato che “la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro fissa agli Stati membri un obiettivo generale, consistente nella prevenzione di siffatti abusi, lasciando loro nel contempo la scelta dei mezzi per conseguire ciò, purché essi non rimettano in discussione l'obiettivo o l'effetto utile dell'accordo quadro […] Inoltre quando, come nel caso di specie, il diritto dell'Unione non prevede sanzioni specifiche nell'ipotesi in cui vengano nondimeno accertati abusi, spetta alle autorità nazionali adottare misure che devono rivestire un carattere non solo proporzionato, ma anche sufficientemente energico e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro […]. Seppure, in mancanza di una specifica disciplina dell'Unione in materia, le modalità di applicazione di tali norme spettino all'ordinamento giuridico interno degli Stati membri in forza del principio dell'autonomia procedurale di questi ultimi, esse non devono essere però meno favorevoli di quelle che riguardano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) né rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione
(principio di effettività). Da ciò discende che, quando si è verificato un ricorso abusivo a una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, si deve poter applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso e cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione […]. A tale proposito, occorre ricordare che, come sottolineato ripetutamente dalla Corte, l'accordo quadro non enuncia un obbligo generale degli Stati membri di prevedere la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato. Infatti, la clausola 5, punto 2, dell'accordo quadro lascia, in linea di principio, agli Stati membri la cura di determinare a quali condizioni i contratti o i rapporti di lavoro a tempo determinato vadano considerati come conclusi a tempo indeterminato. Da ciò discende che l'accordo quadro non prescrive le condizioni in presenza delle quali si può fare uso dei contratti a tempo indeterminato” (Corte di Giustizia, , cit., CP_2
§§76-80).
Tali principi risultano attuati attraverso l'art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001, ai sensi del quale “la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.”
Tenuto conto degli anni di precariato, la misura del risarcimento deve essere individuata in n. 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto come da busta paga allegata.
Sulla predetta somma devono altresì essere calcolati gli interessi nella misura legale liquidabili anche d'ufficio ex art. 429, comma 3, c.p.c. Avuto riguardo ai criteri di cui al DM 55/2014 e in particolare all'art. 21, commi 1 e 7, del predetto decreto e alla natura documentale e seriale della controversia, le spese di lite debbono essere quantificate in € 2.500,00 Ex art. 91 c.p.c. le spese debbono essere sostenute dalla parte resistente, risultata soccombente. La parte resistente deve allora essere condannata a corrispondere alla parte ricorrente l'importo di € 2.500,00 oltre 15% su diritti e onorari per rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge. Ex art. 93 c.p.c. deve essere infine disposta la distrazione delle spese in favore dei procuratori.
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Condanna il a risarcire a Controparte_1 Pt_1 un importo pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre a interessi legali
[...] dal dovuto al saldo;
Condanna il a rimborsare a Controparte_1 Pt_1 le spese di lite, pari a € 2.500,00, oltre 15% su diritti e onorari per rimborso spese generali,
[...]
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Biella, 15/04/2025
La giudice dott. Margherita Cerizza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
La dott. Margherita Cerizza in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 83 / 2025 promossa da:
, con il patrocinio degli avv. Walter Miceli, Fabio Ganci, Parte_1 C.F._1
Giovanni Rinaldi e Nicola Zampieri, con elezione di domicilio in Biella, via De Marchi 4 A;
contro
, , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
ministro pro tempore, con il patrocinio delle dott. e , con elezione di Persona_1 Per_2
domicilio in Biella, corso Pella 4;
Oggetto: risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato
Conclusioni: come in atti sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
In fatto:
Con ricorso dell'11 febbraio 2025 ex art. 414 c.p.c. esponeva di aver prestato attività Parte_1 di docenza presso il ministero resistente, in forza di contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale e scadenza al 31 agosto stipulati a copertura di posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto e/o in forza di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine delle attività didattiche e scadenza al 30 giugno stipulati a copertura di posti vacanti e disponibili nell'organico di fatto.
Ritenendo di aver subito un danno in conseguenza dell'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato, chiedeva un risarcimento quantificato ai sensi della l. 183/2010 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, con vittoria di spese e distrazione delle stesse.
Con memoria del 4 aprile 2025, il ministero si costituiva nel presente procedimento e chiedeva il rigetto integrale del ricorso, con vittoria di spese ex art. 152bis disp. att. c.p.c..
All'udienza del 15 aprile 2025 le parti discutevano la causa e la giudice si ritirava in camera di consiglio.
In diritto:
La parte ricorrente afferma che il ministero resistente, utilizzando ripetutamente lo strumento del contratto a tempo determinato a fronte dell'esigenza di avvalersi in modo stabile della sua prestazione professionale, ha posto in essere un uso distorto di tale strumento negoziale, in violazione della clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES e recepito dalla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 sul lavoro a tempo determinato
1999/70/CE del 28 giugno 1999, che, “al fine di prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”, impone agli Stati membri di introdurre, “in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi […] misure relative a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.”; mantenendo la parte ricorrente in un'ingiustificata condizione di perdurante precarietà, il ministero resistente le ha arrecato un danno che merita di essere compensato.
Occorre pertanto stabilire a) se il ministero resistente abbia posto in essere un'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato nei confronti della parte ricorrente e b) se quest'ultima abbia subito un danno in conseguenza di tale abusiva reiterazione e come tale danno debba essere risarcito.
Con riferimento alla prima questione, si rammenta che, ai sensi dell'art. 4 della l. 124/1999
(Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), “
1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. 3.
Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.”
Su rinvio pregiudiziale della Corte Costituzionale, la Corte di giustizia ha affermato che “la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato […] deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.” (Corte di Giustizia, terza sezione, sentenza 26 novembre
2014, cause riunite C‑22/13, da C‑61/13 a C‑63/13 e C‑418/13, CP_2 [...]
e altri). Controparte_3
In seguito alla pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia, la Corte Costituzionale ha quindi dichiarato “l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi
1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino.” (Corte costituzionale, sentenza 20 luglio
2016, n. 187).
Conformemente a quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 novembre 2016, n. 22557, da intendersi integralmente richiamata), si ritiene che l'illecito comunitario di abusiva reiterazione di contratti a termine sia integrato dal ricorrere delle seguenti condizioni:
- sotto il profilo temporale, la reiterazione deve essersi verificata successivamente al 10 luglio 2001, termine di attuazione della direttiva europea, e deve essersi protratta per almeno 36 mesi / tre rinnovi annuali: la normativa sul personale della scuola prevede infatti l'indizione di procedure concorsuali di stabilizzazione a cadenza triennale, e pertanto, in assenza di determinazioni legislative sul punto, tale arco temporale può essere assunto a parametro per valutare quando la reiterazione di contratti a termine diventi abusiva;
- sotto il profilo causale, la reiterazione deve concernere supplenze su organico di diritto;
i posti vacanti e disponibili di cui all'art. 4, comma 1, lett. a, della l. 124/1999, esprimono infatti carenze di organico conclamate e preventivabili, per coprire le quali il ricorso al lavoro precario oltre l'arco temporale sopra indicato deve ritenersi abusivo.
Si ritiene inoltre che il Tribunale possa valutare anche le supplenze su organico di fatto;
se le supplenze ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b, della l. 124/1999 vengono ripetutamente disposte in relazione allo stesso istituto e/o alla stessa materia, esse esprimono una carenza di organico altrettanto conclamata e preventivabile delle supplenze su organico di diritto, e devono considerarsi ugualmente abusive.
Nel caso qui in esame, è incontestato che la parte ricorrente abbia prestato attività di docenza in forza di contratti a tempo determinato negli anni scolastici dal 2017/18 al 2022/23. Tali contratti risultano stipulati dopo il 10 luglio 2001, senza significativa soluzione di continuità e per una durata complessiva superiore a 36 mesi;
inoltre, essi risultano stipulati per supplenze su organico di diritto per supplenze su organico di fatto ma presso lo stesso istituto, per la medesima cattedra e non per sostituire un collega e pertanto la situazione descritta, complessivamente considerata, porta ad escludere l'effettiva sussistenza della temporaneità delle esigenze. Avendo posto la parte ricorrente in una condizione di perdurante precariato in assenza di ragioni giustificative obiettive, il ministero resistente ha pertanto posto in essere un'abusiva reiterazione di contratti a termine.
Il ministero resistente afferma che il lavoratore ricorrente non ha i titoli previsti dalla legge per aspirare a una posizione lavorativa a tempo indeterminato e che pertanto la reiterazione dei contratti a termine non può considerarsi abusiva in relazione al suo caso. Questo Tribunale ritiene tale tesi non meritevole di accoglimento posto che il resistente ha comunque ritenuto il ricorrente meritevole di esercitare attività di docenza per otto anni all'interno del sistema di istruzione pubblica.
Accertata l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato posta in essere dal CP_1 resistente nei confronti della parte ricorrente, questo Tribunale ritiene altresì che parte ricorrente abbia subito un danno in conseguenza di tale condotta e meriti pertanto di essere risarcita.
A riguardo, si rammenta che la Corte di Giustizia ha altresì affermato che “la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro fissa agli Stati membri un obiettivo generale, consistente nella prevenzione di siffatti abusi, lasciando loro nel contempo la scelta dei mezzi per conseguire ciò, purché essi non rimettano in discussione l'obiettivo o l'effetto utile dell'accordo quadro […] Inoltre quando, come nel caso di specie, il diritto dell'Unione non prevede sanzioni specifiche nell'ipotesi in cui vengano nondimeno accertati abusi, spetta alle autorità nazionali adottare misure che devono rivestire un carattere non solo proporzionato, ma anche sufficientemente energico e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro […]. Seppure, in mancanza di una specifica disciplina dell'Unione in materia, le modalità di applicazione di tali norme spettino all'ordinamento giuridico interno degli Stati membri in forza del principio dell'autonomia procedurale di questi ultimi, esse non devono essere però meno favorevoli di quelle che riguardano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) né rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione
(principio di effettività). Da ciò discende che, quando si è verificato un ricorso abusivo a una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, si deve poter applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso e cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione […]. A tale proposito, occorre ricordare che, come sottolineato ripetutamente dalla Corte, l'accordo quadro non enuncia un obbligo generale degli Stati membri di prevedere la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato. Infatti, la clausola 5, punto 2, dell'accordo quadro lascia, in linea di principio, agli Stati membri la cura di determinare a quali condizioni i contratti o i rapporti di lavoro a tempo determinato vadano considerati come conclusi a tempo indeterminato. Da ciò discende che l'accordo quadro non prescrive le condizioni in presenza delle quali si può fare uso dei contratti a tempo indeterminato” (Corte di Giustizia, , cit., CP_2
§§76-80).
Tali principi risultano attuati attraverso l'art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001, ai sensi del quale “la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.”
Tenuto conto degli anni di precariato, la misura del risarcimento deve essere individuata in n. 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto come da busta paga allegata.
Sulla predetta somma devono altresì essere calcolati gli interessi nella misura legale liquidabili anche d'ufficio ex art. 429, comma 3, c.p.c. Avuto riguardo ai criteri di cui al DM 55/2014 e in particolare all'art. 21, commi 1 e 7, del predetto decreto e alla natura documentale e seriale della controversia, le spese di lite debbono essere quantificate in € 2.500,00 Ex art. 91 c.p.c. le spese debbono essere sostenute dalla parte resistente, risultata soccombente. La parte resistente deve allora essere condannata a corrispondere alla parte ricorrente l'importo di € 2.500,00 oltre 15% su diritti e onorari per rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge. Ex art. 93 c.p.c. deve essere infine disposta la distrazione delle spese in favore dei procuratori.
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Condanna il a risarcire a Controparte_1 Pt_1 un importo pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre a interessi legali
[...] dal dovuto al saldo;
Condanna il a rimborsare a Controparte_1 Pt_1 le spese di lite, pari a € 2.500,00, oltre 15% su diritti e onorari per rimborso spese generali,
[...]
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Biella, 15/04/2025
La giudice dott. Margherita Cerizza