Ordinanza cautelare 21 maggio 2025
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00531/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00738/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide De Vivo, Antonio Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Liceo -OMISSIS- di Salerno, Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento, previa sospensione
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della nota prot. n.-OMISSIS- dell’08.02.2025 con cui la Dirigente scolastica, sentito il Consiglio di classe della -OMISSIS-, ha irrogato al ricorrente la sanzione disciplinare “dell’allontanamento dalla scuola per 5 giorni a partire da lunedì -OMISSIS- e fino a venerdì -OMISSIS- con rientro alla ripresa delle attività didattiche il giorno-OMISSIS- nonché le sanzioni accessorie “dell’abbassamento del voto di condotta” ed altresì della “esclusione dal viaggio d’istruzione”;
b) del provvedimento di cui al verbale (privo di protocollo) reso dall’Organo di garanzia del Liceo “-OMISSIS-di Salerno in data 03.03.2025, che, conformandosi alle determinazioni contenute nella nota prot. n.-OMISSIS- del 08.02.2025 a firma della Dirigente scolastica, ha inopinatamente confermato la sanzione disciplinare “dell’allontanamento dalla scuola per 5 giorni a partire da lunedì -OMISSIS- e fino a venerdì -OMISSIS- con rientro alla ripresa delle attività didattiche il giorno-OMISSIS- nonché le sanzioni accessorie “dell’abbassamento del voto di condotta” ed altresì della “esclusione dal viaggio d’istruzione”;
c) per quanto di ragione, quale atto presupposto, della convocazione ad horas del consiglio di Classe della -OMISSIS- fissato per il giorno 07.02.2025 (prot. n.-OMISSIS-del 06.02.2025) con relativo ordine del giorno;
d) per quanto di ragione, quale atto presupposto, della formale convocazione inoltrata all’istante senza avvertimenti defensionali di rito in merito all’audizione del 07.02.2025;
e) per quanto di ragione, quale atto presupposto, del verbale della seduta collegiale del 07.02.2025 unitamente alle determinazioni istruttorie sottese;
f) per quanto di ragione, quale atto presupposto, del verbale -OMISSIS-del 20.01.2025 con cui è stata istituita la settimana dello studente;
g) per quanto di ragione, quale atto presupposto e sotteso, delle eventuali dichiarazioni - ritualmente protocollate - rese dai soggetti presenti ai fatti asseritamente verificatisi in data 04.02.2025 ed oggetto di sanzione;
h) per quanto di ragione, quale atto presupposto e sotteso, degli ordini di servizio dei docenti incaricati con particolare attenzione a quelli deputati alla coattività istituzionale del 04.02.2025 nonché copia degli ordini di servizio del personale ATA, sempre con particolare attenzione a quelli deputati alla coattività istituzionale del 04.02.2025;
i) per quanto di ragione, quale atto presupposto e sotteso, della convocazione (ad horas) del consiglio della-OMISSIS- con relativo ordine del giorno;
l) per quanto di ragione, quale atto presupposto e sotteso, della formale convocazione inoltrata allo studente EN OR con gli avvertimenti defensionali di rito;
m) per quanto di ragione, quale atto presupposto e sotteso, del verbale della seduta collegiale della-OMISSIS- unitamente alle determinazioni istruttorie sottese;
n) per quanto di ragione, quale atto presupposto e sotteso, della convocazione (ad horas) del consiglio della -OMISSIS-con relativo ordine del giorno;
o) per quanto di ragione, quale atto presupposto e sotteso, della formale convocazione allo studente-OMISSIS- con gli avvertimenti defensionali di rito;
p) per quanto di ragione, quale atto presupposto e sotteso, del verbale della seduta collegiale della -OMISSIS-unitamente alle determinazioni istruttorie sottese;
q) ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi del ricorrente ivi incluso ogni eventuale provvedimento adottato e mai comunicato e/o notificato;
nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere l’annullamento della nota prot. n.-OMISSIS- dell’08.02.2025 con cui la Dirigente scolastica, sentito il Consiglio di classe della -OMISSIS-, gli ha irrogato la sanzione disciplinare “dell’allontanamento dalla scuola per 5 giorni” nonché le sanzioni accessorie “dell’abbassamento del voto di condotta” ed altresì della “esclusione dal viaggio d’istruzione” nonché del provvedimento di cui al verbale (privo di protocollo) reso dall’Organo di garanzia del Liceo “-OMISSIS-di Salerno in data 03.03.2025, che ha del tutto inopinatamente confermato le sanzioni di cui alla la nota prot. n.-OMISSIS- dell’08.02.2025;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
a) ove necessario, in ragione della natura meramente confermativa dei provvedimenti già impugnati sub a) e b) del ricorso principale, del para provvedimento m.pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. -OMISSIS-del 30.04.2025 (con protocollo interno del -OMISSIS- n. 6026 del 30.04.2025) con cui l’USR Campania “conferma all’unanimità” il contenuto e la portata della sanzione disciplinare irrogata dalla Dirigente scolastica con nota prot. n. -OMISSIS- dell’08.02.2025 per come validata dall’Organo di garanzia del Liceo “-OMISSIS-di Salerno in data 03.03.2025;
b)- per quanto di ragione, quale atto sotteso alla simulata istruttoria sanzionatoria e mai precedentemente osteso, della dichiarazione recante prot. interno n. 2037 del 11.02.2025;
c)- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi del ricorrente e, in particolare, di tutti gli atti e documenti già impugnati dalla lett. c) alla lettera p) del ricorso introduttivo laddove mai ostesi anche in ragione del formale diniego opposto dalla Dirigente scolastica con provvedimento prot. n. 2772 del 24.02.2025 già autonomamente impugnato innanzi a codesto TAR (procedimento R.G.469/2025);
nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere l’annullamento (ancorché postumo quanto ai giorni di allontanamento dalla scuola e all’esclusione dal viaggio d’istruzione) della nota prot. n.-OMISSIS- dell’08.02.2025 con cui la Dirigente scolastica, sentito il Consiglio di classe della -OMISSIS-, gli ha irrogato la sanzione disciplinare “dell’allontanamento dalla scuola per 5 giorni” nonché le sanzioni accessorie “dell’abbassamento del voto di condotta” ed altresì della “esclusione dal viaggio d’istruzione” nonché del provvedimento di cui al verbale (privo di protocollo) reso dall’Organo di garanzia del Liceo “-OMISSIS-di Salerno in data 03.03.2025, che ha del tutto inopinatamente confermato le sanzioni di cui alla la nota prot. n.-OMISSIS- dell’08.02.2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Liceo -OMISSIS- di Salerno, del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e dell’Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. AF TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con atto notificato e depositato il 27 gennaio 2026, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto;
- a tale richiesta non si è opposta alcuna delle parti;
Ritenuto pertanto di:
- dichiarare estinto il giudizio;
- compensare le spese di lite tra le parti, secondo la richiesta del ricorrente, a cui non si oppone l’Amministrazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL ZZ, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
AF TO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AF TO | AL ZZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.