Art. 23.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1980 in lire 100 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per la attuazione della presente legge.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1980 in lire 100 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per la attuazione della presente legge.