TRIB
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 07/05/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei giudici dott. Bruno CASCIARRI Presidente dott.ssa Clarice DI TULLIO Giudice dott.ssa Elena MERLO Giudice relatore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 54-1/2025 R.G. P.U. promossa da con l'Avv. Laura Bonati Parte_1
- ricorrente -
nei confronti di p. iva Controparte_1
, con sede legale in Treviso, Via Vasari n. 1, e della socia P.IVA_1 accomandataria , con l'Avv. Morena Astore Controparte_1
- resistente -
***
Letto il ricorso presentato da per la dichiarazione di Parte_1 apertura della procedura di liquidazione giudiziale di
[...]
e della socia accomandataria Controparte_1 CP_1
;
[...] instaurato il contraddittorio con la società debitrice mediante la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza a mezzo PEC;
udita la relazione del giudice relatore;
presa visione dei documenti allegati e assunte le necessarie informazioni;
ritenuta la propria competenza in base all'art. 27 C.C.I.I., in quanto la società ha sede legale in Treviso;
ritenuto, nel merito, che ricorrano i presupposti richiesti dagli artt. 1, 2 e 121 del d. lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa, d'ora in poi C.C.I.I.) per dichiarare aperta la liquidazione giudiziale;
ritenuto, invero, che la società convenuta sia un imprenditore commerciale;
ritenuto che
la stessa, seppur costituitasi in giudizio, non abbia assolto all'onere, su di sé gravante, di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I., associandosi alla domanda della ricorrente;
ritenuto, inoltre, che sussista lo stato di insolvenza della società resistente, quale desumibile non solo dal fatto che la ricorrente, al fine di far valere il proprio credito nei confronti della debitrice, portato da decreto ingiuntivo non opposto, abbia tentato un'esecuzione mobiliare presso terzi sia nei confronti della società che della socia accomandataria, con esito negativo, ma anche da un rilevante indebitamento, sia della società che della socia, nei confronti di e di Agenzia CP_2 delle Entrate (debiti tributari in capo alla società per importi superiori ad €
100.000,00); la stessa debitrice, del resto, ha ricondotto le cause del proprio dissesto ad un incendio avvenuto nel 2022 del capannone presso cui era stoccato il suo intero magazzino, oltre che ad una crisi generale del mercato, dando atto di avere cercato di superarla contenendo i costi dell'attività nonché costituendo, nel
2024, altra società (dopo pochi mesi avviata alla liquidazione volontaria), senza esito;
considerato, infine, che l'ammontare dei debiti esigibili, quali emersi dalla documentazione prodotta dal ricorrente nonché dalla stessa debitrice e dalle informazioni acquisite, supera – come già poco sopra evidenziato - la soglia di €
30.000,00 di cui all'art. 49, co. 5, C.C.I.I.; tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 C.C.I.I.; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I.,
D I C H I A R A
l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di
[...]
c.f. , con sede legale in Treviso, Controparte_1 P.IVA_1 nonché, ai sensi dell'art. 256, co. 1, C.C.I.I., della socia accomandataria
[...]
; CP_1
N O M I N A la dott.ssa Elena Merlo Giudice Delegato per la procedura e, ai sensi degli artt.
49 e 125 C.C.I.I., il dott. Curatore, che alla luce dell'organizzazione Parte_2 dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c.
C.C.I.I. risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 C.C.I.I., con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
O R D I N A
2 alla parte debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione e tenuta a norma dell'articolo 2215bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e
IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo
39 C.C.I.I.;
O R D I N A che il curatore proceda a norma dell'art. 193 C.C.I.I., alla ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni del debitore, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario ai sensi dell'art. 195 C.C.I.I. secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155quater, 155quinquies e
155sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
S T A B I L I S C E il giorno 30.9.2025 alle ore 11.00 per l'adunanza dei creditori per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
A S S E G N A il termine perentorio di giorni 30 prima della suddetta adunanza ai creditori e a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà o nel possesso del debitore, perché presentino direttamente al curatore all'indirizzo di posta elettronica certificata, che sarà da quest'ultimo indicato nell'avviso ex art. 200 C.C.I.I., le relative domande di ammissione al passivo di un credito, o di restituzione o di rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme
3 ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
DISPONE che la presente sentenza sia pubblicata ai sensi dell'art. 45 C.C.I.I., comunicata al debitore, al richiedente l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, comma 4, C.C.I.I.
Treviso, 29/04/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Elena Merlo
Il Presidente dott. Bruno Casciarri
4
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei giudici dott. Bruno CASCIARRI Presidente dott.ssa Clarice DI TULLIO Giudice dott.ssa Elena MERLO Giudice relatore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 54-1/2025 R.G. P.U. promossa da con l'Avv. Laura Bonati Parte_1
- ricorrente -
nei confronti di p. iva Controparte_1
, con sede legale in Treviso, Via Vasari n. 1, e della socia P.IVA_1 accomandataria , con l'Avv. Morena Astore Controparte_1
- resistente -
***
Letto il ricorso presentato da per la dichiarazione di Parte_1 apertura della procedura di liquidazione giudiziale di
[...]
e della socia accomandataria Controparte_1 CP_1
;
[...] instaurato il contraddittorio con la società debitrice mediante la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza a mezzo PEC;
udita la relazione del giudice relatore;
presa visione dei documenti allegati e assunte le necessarie informazioni;
ritenuta la propria competenza in base all'art. 27 C.C.I.I., in quanto la società ha sede legale in Treviso;
ritenuto, nel merito, che ricorrano i presupposti richiesti dagli artt. 1, 2 e 121 del d. lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa, d'ora in poi C.C.I.I.) per dichiarare aperta la liquidazione giudiziale;
ritenuto, invero, che la società convenuta sia un imprenditore commerciale;
ritenuto che
la stessa, seppur costituitasi in giudizio, non abbia assolto all'onere, su di sé gravante, di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I., associandosi alla domanda della ricorrente;
ritenuto, inoltre, che sussista lo stato di insolvenza della società resistente, quale desumibile non solo dal fatto che la ricorrente, al fine di far valere il proprio credito nei confronti della debitrice, portato da decreto ingiuntivo non opposto, abbia tentato un'esecuzione mobiliare presso terzi sia nei confronti della società che della socia accomandataria, con esito negativo, ma anche da un rilevante indebitamento, sia della società che della socia, nei confronti di e di Agenzia CP_2 delle Entrate (debiti tributari in capo alla società per importi superiori ad €
100.000,00); la stessa debitrice, del resto, ha ricondotto le cause del proprio dissesto ad un incendio avvenuto nel 2022 del capannone presso cui era stoccato il suo intero magazzino, oltre che ad una crisi generale del mercato, dando atto di avere cercato di superarla contenendo i costi dell'attività nonché costituendo, nel
2024, altra società (dopo pochi mesi avviata alla liquidazione volontaria), senza esito;
considerato, infine, che l'ammontare dei debiti esigibili, quali emersi dalla documentazione prodotta dal ricorrente nonché dalla stessa debitrice e dalle informazioni acquisite, supera – come già poco sopra evidenziato - la soglia di €
30.000,00 di cui all'art. 49, co. 5, C.C.I.I.; tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 C.C.I.I.; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I.,
D I C H I A R A
l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di
[...]
c.f. , con sede legale in Treviso, Controparte_1 P.IVA_1 nonché, ai sensi dell'art. 256, co. 1, C.C.I.I., della socia accomandataria
[...]
; CP_1
N O M I N A la dott.ssa Elena Merlo Giudice Delegato per la procedura e, ai sensi degli artt.
49 e 125 C.C.I.I., il dott. Curatore, che alla luce dell'organizzazione Parte_2 dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c.
C.C.I.I. risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 C.C.I.I., con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
O R D I N A
2 alla parte debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione e tenuta a norma dell'articolo 2215bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e
IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo
39 C.C.I.I.;
O R D I N A che il curatore proceda a norma dell'art. 193 C.C.I.I., alla ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni del debitore, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario ai sensi dell'art. 195 C.C.I.I. secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155quater, 155quinquies e
155sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
S T A B I L I S C E il giorno 30.9.2025 alle ore 11.00 per l'adunanza dei creditori per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
A S S E G N A il termine perentorio di giorni 30 prima della suddetta adunanza ai creditori e a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà o nel possesso del debitore, perché presentino direttamente al curatore all'indirizzo di posta elettronica certificata, che sarà da quest'ultimo indicato nell'avviso ex art. 200 C.C.I.I., le relative domande di ammissione al passivo di un credito, o di restituzione o di rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme
3 ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
DISPONE che la presente sentenza sia pubblicata ai sensi dell'art. 45 C.C.I.I., comunicata al debitore, al richiedente l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, comma 4, C.C.I.I.
Treviso, 29/04/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Elena Merlo
Il Presidente dott. Bruno Casciarri
4