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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/08/2025, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10505/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
MA IE Presidente
Filomena Albano Giudice
TE AL Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10505/2024, introdotta da:
Parte_1
nato il [...] a [...]
e
, Controparte_1
nata il [...] a [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Fabrizio Cavalieri
- ricorrenti- nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte all'intestato Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale dal coniuge, rappresentando che il loro matrimonio era stato celebrato nel comune di Tivoli in data 5 luglio
2008 e che nel tempo la loro relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Dall'unione matrimoniale è nata la figlia (classe 2000), Per_1 maggiorenne e, per quanto affermato da entrambe le parti, attualmente autonoma con un lavoro fisso a tempo indeterminato;
la figlia vive, unitamente alla madre, nella casa familiare.
Le parti, con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 3 luglio 2025, hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della loro separazione:
A) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
B) Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
C) La casa familiare di proprietà dell del Comune di Pt_2
Roma sita in Roma, alla Via Giovanni Palombini n. 14 rimarrà assegnata alla moglie;
il marito continuerà a pagare
l'indennità di occupazione per euro 230,00 circa mensili e se ne allontanerà con tutti suoi beni dopo l'udienza presidenziale;
D) i coniugi prestano il consenso per il rilascio del passaporto;
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti non vi è dubbio che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. non può che rivelarsi intollerabile. CP_1 Pt_1
Deve quindi essere pronunciata la separazione personale tra le parti.
2 Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
dichiara la separazione personale dei coniugi nato il 7 Parte_1 agosto 1961 a Roma e , nata il [...] a Controparte_1
Roma, i quali hanno celebrato matrimonio nel comune di Tivoli in data 5 luglio 2008; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Tivoli al n. 27, Parte 2, Serie C, Anno 2008;
dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Tivoli per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 18 luglio 2025
Il Giudice estensore
TE AL
Il Presidente
MA IE
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
MA IE Presidente
Filomena Albano Giudice
TE AL Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10505/2024, introdotta da:
Parte_1
nato il [...] a [...]
e
, Controparte_1
nata il [...] a [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Fabrizio Cavalieri
- ricorrenti- nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte all'intestato Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale dal coniuge, rappresentando che il loro matrimonio era stato celebrato nel comune di Tivoli in data 5 luglio
2008 e che nel tempo la loro relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Dall'unione matrimoniale è nata la figlia (classe 2000), Per_1 maggiorenne e, per quanto affermato da entrambe le parti, attualmente autonoma con un lavoro fisso a tempo indeterminato;
la figlia vive, unitamente alla madre, nella casa familiare.
Le parti, con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 3 luglio 2025, hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della loro separazione:
A) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
B) Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
C) La casa familiare di proprietà dell del Comune di Pt_2
Roma sita in Roma, alla Via Giovanni Palombini n. 14 rimarrà assegnata alla moglie;
il marito continuerà a pagare
l'indennità di occupazione per euro 230,00 circa mensili e se ne allontanerà con tutti suoi beni dopo l'udienza presidenziale;
D) i coniugi prestano il consenso per il rilascio del passaporto;
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti non vi è dubbio che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. non può che rivelarsi intollerabile. CP_1 Pt_1
Deve quindi essere pronunciata la separazione personale tra le parti.
2 Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
dichiara la separazione personale dei coniugi nato il 7 Parte_1 agosto 1961 a Roma e , nata il [...] a Controparte_1
Roma, i quali hanno celebrato matrimonio nel comune di Tivoli in data 5 luglio 2008; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Tivoli al n. 27, Parte 2, Serie C, Anno 2008;
dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Tivoli per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 18 luglio 2025
Il Giudice estensore
TE AL
Il Presidente
MA IE
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