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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/12/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1287/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1287 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
7/5/1965 ed ivi residente nella c.le Palazzella Scalonazzo n. 16,
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
16/07/1969 ed ivi residente nella C.le Palazzella Scalonazzo n.16, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Cappello Rizzarello, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, il quale ha apposto il proprio visto;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 14/11/2025;
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/07/2025, e Parte_1 Parte_2
hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di cessazione
[...] degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Modica (RG) il 16/07/1988, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune predetto al n.35, parte II, Serie A, dell'anno 1988; hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nati i figli (26/10/1989) e Per_1
(4/8/1994), entrambi maggiorenni, ma solo il primo economicamente indipendente;
Per_2 hanno esposto di essere separati consensualmente dal 9/3/2017 e che il Tribunale di
Ragusa ha omologato la loro separazione con decreto, reso in data 13/04/2017; hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
****
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di
Ragusa in data 13/4/2017, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge al momento del deposito del ricorso introduttivo (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni che vengono di seguito riportate:
“I coniugi vivranno separati, con l'obbligo di mantenere un comportamento rispettoso reciprocamente e verso i figli, e con facoltà di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno;
- la casa familiare di proprietà del Sig. rimane assegnata al marito, Parte_1 che la abita con la figlia , facendosi carico di tutte le spese per imposte, tasse e Per_2 utenze domestiche;
- il Sig. contribuirà in via esclusiva al mantenimento ordinario e Parte_1 straordinario della figlia , fino a che la stessa non si sarà laureata e non diverrà Per_2 economicamente indipendente;
- i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, e di aver già regolato reciprocamente ogni questione di natura economica e di non avere nulla a pretendere
l'uno dall'altra”.
Le condizioni sopra riportate, in punto di mantenimento della figlia e di Per_2 assegnazione della casa familiare, possono essere omologate, in quanto non contrastanti con l'interesse dei figli, né con norme di legge ed in quanto vertono su diritti disponibili alle parti.
Il Tribunale prende atto della rinuncia al reciproco mantenimento e dell'accordo intercorso tra le parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e il 16/07/1988 a Modica (RG), Parte_1 Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune predetto, al n. 35, parte II, serie
A, dell'anno 1988;
3 - omologa le condizioni inerenti alla figlia maggiorenne ed ai relativi rapporti Per_2 economici, provvedendo in conformità;
- prende atto degli ulteriori accordi tra le parti e della loro rinuncia reciproca al mantenimento;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Modica (RG) ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di Modica (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
20.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1287 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
7/5/1965 ed ivi residente nella c.le Palazzella Scalonazzo n. 16,
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
16/07/1969 ed ivi residente nella C.le Palazzella Scalonazzo n.16, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Cappello Rizzarello, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, il quale ha apposto il proprio visto;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 14/11/2025;
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/07/2025, e Parte_1 Parte_2
hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di cessazione
[...] degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Modica (RG) il 16/07/1988, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune predetto al n.35, parte II, Serie A, dell'anno 1988; hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nati i figli (26/10/1989) e Per_1
(4/8/1994), entrambi maggiorenni, ma solo il primo economicamente indipendente;
Per_2 hanno esposto di essere separati consensualmente dal 9/3/2017 e che il Tribunale di
Ragusa ha omologato la loro separazione con decreto, reso in data 13/04/2017; hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
****
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di
Ragusa in data 13/4/2017, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge al momento del deposito del ricorso introduttivo (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni che vengono di seguito riportate:
“I coniugi vivranno separati, con l'obbligo di mantenere un comportamento rispettoso reciprocamente e verso i figli, e con facoltà di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno;
- la casa familiare di proprietà del Sig. rimane assegnata al marito, Parte_1 che la abita con la figlia , facendosi carico di tutte le spese per imposte, tasse e Per_2 utenze domestiche;
- il Sig. contribuirà in via esclusiva al mantenimento ordinario e Parte_1 straordinario della figlia , fino a che la stessa non si sarà laureata e non diverrà Per_2 economicamente indipendente;
- i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, e di aver già regolato reciprocamente ogni questione di natura economica e di non avere nulla a pretendere
l'uno dall'altra”.
Le condizioni sopra riportate, in punto di mantenimento della figlia e di Per_2 assegnazione della casa familiare, possono essere omologate, in quanto non contrastanti con l'interesse dei figli, né con norme di legge ed in quanto vertono su diritti disponibili alle parti.
Il Tribunale prende atto della rinuncia al reciproco mantenimento e dell'accordo intercorso tra le parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e il 16/07/1988 a Modica (RG), Parte_1 Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune predetto, al n. 35, parte II, serie
A, dell'anno 1988;
3 - omologa le condizioni inerenti alla figlia maggiorenne ed ai relativi rapporti Per_2 economici, provvedendo in conformità;
- prende atto degli ulteriori accordi tra le parti e della loro rinuncia reciproca al mantenimento;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Modica (RG) ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di Modica (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
20.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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