Art. 9.
La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca asiatica di sviluppo, istituita a termine dell'accordo ratificato e reso esecutivo con legge 4 ottobre 1966, n. 907 , e' aumentata di dollari USA 67.500.000, del peso e del titolo in vigore al 31 gennaio 1966.
La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca asiatica di sviluppo, istituita a termine dell'accordo ratificato e reso esecutivo con legge 4 ottobre 1966, n. 907 , e' aumentata di dollari USA 67.500.000, del peso e del titolo in vigore al 31 gennaio 1966.