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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/02/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1983/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), e per essa, quale mandataria, Parte_1 P.IVA_1
( ), con il patrocinio Parte_2 P.IVA_2 dell'avv. SANTERINI RAFFAELE ( C.F._1 appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
POLLONI ROBERTO ( ) e dell'avv. FERRAGINA C.F._3
EDOARDO ( ), C.F._4
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 C.F._5 dell'avv. POLLONI ROBERTO ( ) e dell'avv. FERRAGINA C.F._3
EDOARDO ( ), C.F._4
appellati e appellanti incidentali (C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3
appellata contumace
Conclusioni
per tramite la mandataria Parte_1 Parte_2
«Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria
[...] istanza, domanda ed eccezione disattesa, rifiutato sin d'ora il contraddittorio su qualsiasi eventuale nuova domanda, eccezione e/o produzione riferibili alle controparti, in via preliminare, pregiudiziale, di merito ed istruttoria, accogliere le eccezioni, domande, richieste e conclusioni tutte rassegnate nei precedenti scritti difensivi e verbali di causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e, sempre in via istruttoria, si oppone, ove insistite, alle richieste avversarie per i motivi tutti già esposti;
sempre con vittoria di spese e competenze legali, per entrambi i gradi di giudizio, maggiorate con accessori di legge»; per e : «Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello Controparte_2 CP_1 adita, contrariis reiectis, così provvedere
1) rigettare nel merito l'appello principale in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto;
2) riformare, in accoglimento dello spiegato appello incidentale, la sentenza di primo grado in relazione al capo in cui ha implicitamente accertato il credito dell'originaria ingiungente nella misura esposta, nonostante la revoca del decreto opposto e l'omessa costituzione in giudizio della stessa ingiungente e, per l'effetto, dichiarare che gli appellanti nulla devono;
3) riformare, in accoglimento dello spiegato appello incidentale, il capo della sentenza con il quale è stata rigettata la domanda di nullità parziale della fideiussione prestata da e, per l'effetto, dichiarare, CP_1 sempre previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'intervenuta pag. 2/21 decadenza, ai sensi dell'art. 1957 c.c., della proposta domanda di adempimento nei confronti della stessa».
Rilevato
(nel prosieguo ), tramite la mandataria Parte_1 Pt_1 [...]
ha impugnato la sentenza n. 745 del 2022 del Parte_2
Tribunale di Lucca, con la quale è stata parzialmente accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 549 del 2021 con cui (nel prosieguo Controparte_3
) aveva intimato il pagamento di euro 121.275,03 a CP CP_2
– titolare dell'impresa individuale S.T.T di ,
[...] Controparte_2 quale saldo passivo del conto corrente n. 112164 – e il pagamento di euro
120.000,00 a , in qualità di fideiubente. Il Tribunale, pur CP_1 rilevando il difetto dei requisiti per l'emissione del predetto decreto – che ha quindi revocato – ha tuttavia ritenuto fondata la pretesa di e ha CP condannando e al pagamento, in suo favore, dei predetti CP_2 CP_1 importi, altresì ritenendo che di detto credito non fosse divenuta titolare
, che asseriva di esserne la cessionaria. Pt_1
Il Tribunale ha in primo luogo rilevato che, nella fase monitoria, non era stato prodotto il certificato ex art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo unico bancario, nel prosieguo t.u.b.), ritenendo che il decreto opposto dovesse essere revocato.
Ha poi respinto le eccezioni sollevate dagli opponenti, di illegittimità degli addebiti per usura e anatocismo, questioni oggetto di precedente giudizio e coperte da giudicato.
Ha altresì rigettato le eccezioni sollevate della fideiubente : in CP_1 primo luogo quella di «abusività della deroga all'art. 1957 cc, con conseguente estinzione della fideiussione» e di «liberazione ex art. 1956 cc», per avere la banca «ampliato il fido successivamente alla sottoscrizione della fideiussione senza avvertirla, pur conoscendo le difficoltà economiche del debitore principale», ritenendo che, rispetto ad entrambe le contestazioni, la pag. 3/21 non avesse «allegato i fatti dai quali deriverebbe l'integrazione della CP_1 fattispecie»; in secondo luogo, quella di «nullità derivata della fideiussione per conformità al modello ABI del 2003, dichiarato in contrasto con la normativa antitrust dalla Banca d'Italia», considerando che il provvedimento di quest'ultima non potesse «implicare che le pattuizioni riproduttive» delle clausole contenute in tale modello, fossero «di per sé illecite», vizio che avrebbe potuto essere riconosciuto solo qualora le pattuizioni: «a) per un verso rappresentino l'applicazione dell'intesa volta alla limitazione della concorrenza;
b) per altro verso risultino uniformemente applicate da tutti gli istituti bancari, con la conseguenza dell'impossibilità, per il cliente, di rinvenire, sul mercato, condizioni migliori»; tutte circostanze ritenute indimostrate.
Ha invece accolto l'eccezione di difetto di titolarità del credito della cessionaria , ritenendo che il contratto, pur da questa prodotto Parte_1 in giudizio, non consentisse «di identificare il sottoscrittore ed i suoi poteri rappresentativi».
Il Tribunale ha quindi revocato il decreto opposto e ha condannato il e la a pagare a , rispettivamente, euro CP_2 CP_1 CP
121.275,03 ed euro 120.000,00, «oltre interessi come in ricorso monitorio», escludendo la rifusione delle spese di lite in suo favore, in quanto non costituitosi in giudizio.
L'appello di è affidato ai seguenti motivi: Parte_1
1. il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che non fosse Parte_1 titolare del credito, considerando che non avesse provato la cessione;
2. il giudice di prime cure avrebbe erroneamente revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo che in sede monitoria non fosse stata prodotta la certificazione ex art. 50 t.u.b.
Si sono costituiti il e la , protestando l'infondatezza del CP_2 CP_1 gravame e proponendo appello incidentale, affidato ai seguenti motivi:
pag. 4/21 1. il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda proposta da CP
, quest'ultimo non avendo chiesto la conferma del d.i.;
[...]
2. il giudice di prime cure avrebbe erroneamente considerato sussistente il credito, pur in presenza dell'eccezione di difetto di produzione della serie integrale degli estratti conto, in ragione del giudicato formatosi al riguardo;
3. sarebbero state erroneamente escluse la nullità della fideiussione omnibus prestata dalla e la sua conseguente liberazione per CP_1 violazione del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.
Non si è costituito in giudizio . CP
All'esito dell'udienza del 22 ottobre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 24 ottobre 2024, con la quale sono stati assegnati alle parti dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , non CP costituitosi in giudizio, sebbene ritualmente evocatovi.
2. Con il primo motivo dell'appello principale lamenta che il Parte_1
Tribunale abbia erroneamente ritenuto che essa non fosse titolare del credito, considerando che non avesse documentato il contratto di cessione.
Sostiene che «l'esistenza e l'efficacia di una volontà negoziale traslativa delle parti interessate» emergerebbe dalla documentazione in atti, ossia: a) dal contratto di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 t.u.b., contenente «la sottoscrizione in sigla del soggetto interessato come da prassi negoziale»; b) dall'elenco numerico delle posizione cedute, «da leggere congiuntamente, all'“evidenza numerica della posizione assegnata a », allegata al CP_2 contratto di cessione, «confermata da “dichiarazione di avvenuta cessione del credito da a con evidenza riferimenti Controparte_3 Pt_1 Pt_1
pag. 5/21 posizione ”»; c) dalla pubblicazione della cessione sulla Controparte_2
Gazzetta Ufficiale. Sostiene poi che, ai sensi dell'art. 58, comma 2, t.u.b., la pubblicazione dell'avviso della cessione del credito nella Gazzetta Ufficiale possa essere surrogato dalla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, che non sarebbe subordinata a particolari requisiti di forma, e possa quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, o nel corso del giudizio.
Inoltre, una volta dimostrata la manifestazione di consenso espresso dal cedente e dal cessionario, il credito sarebbe ipso iure nella titolarità del cessionario. Infine, sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto considerare che nel caso in esame ha prodotto anche «dichiarazione confessoria» CP_4 del , dalla quale emergerebbe l'avvenuto trasferimento del CP credito.
Il motivo è fondato.
A tal proposito, ha evidenziato la Corte di cassazione che, qualora «sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento pag. 6/21 che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità» (Cass. n. 17944 del 2023, in motivazione;
nello stesso senso Cass. n. 5478 del 2024, in motivazione).
In base a tali criteri va ritenuto che abbia provato la Parte_1 cessione del credito in proprio favore.
In primo luogo, il contratto di cessione, pur privo di sottoscrizione leggibile, è stato contestato solo genericamente da e che CP_2 CP_1 hanno lamentato la sua inesistenza. In realtà, considerando complessivamente gli elementi probatori disponibili in giudizio, va ritenuto che le parti abbiano effettivamente posto in essere tale cessione: ciò emerge in primo luogo dal raffronto, da un lato, tra il tenore letterale di detto contratto – nel quale, nelle premesse, è indicato che oggetto di esso sono crediti «“a sofferenza” secondo quanto previsto dalla Circolare della Banca
d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008» e all'art. 2 è pattuito che «cede» CP alla cessionaria «a titolo oneroso e pro soluto […] ogni e qualsiasi Parte_1 credito pecuniario esistente alla Data di Cessione in relazione ai
Finanziamento», ossia al 3 giugno 2021 – e, dall'altro lato, l'avviso di cessione contenuto nella Gazzetta ufficiale, parte seconda, n. 75 del 26 giugno 2021, nel quale si dà atto che « ha ceduto all'Acquirente CP
[ ] un portafoglio di crediti […] di titolarità del Cedente, derivanti Parte_1 da finanziamenti […], aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari
[…] nel periodo compreso tra il 1960 e il 2021, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza”» dalla medesima Circolare.
pag. 7/21 Inoltre, costituisce significativo elemento a favore dell'avvenuta cessione in favore di il fatto che questa disponesse della documentazione Parte_1 contrattuale e contabile, seppur parziale, come meglio si dirà nel prosieguo.
Infine, depone in modo decisivo in favore di detta cessione la dichiarazione di del 26 luglio 2021, secondo cui «in data 03 CP giugno 2021, la società […] ha stipulato con Parte_3 CP un contratto di cessione di credito e rapporti giudici individuabili in
[...] blocco […] che include, tra gli altri, il credito relativo alla posizione riportata in oggetto», il quale indica « pratica: 104289 – NDG: Controparte_2
3890796» (doc. 9 fasc. di primo grado), numero, questo, Parte_1 coincidente con quello inserito nell'allegato al predetto contratto di cessione.
Tutti gli elementi considerati, quindi, oltre ad avere intrinseca forza persuasiva, sono altresì convergenti nel supportare l'avvenuta cessione del credito.
Pertanto, va ritenuta titolare del credito controverso. Parte_1
3. Va quindi trattato l'appello incidentale, avente carattere logicamente pregiudiziale rispetto alla residua censura di quello principale, in quanto diretto a contestare la sussistenza del credito. Con il primo motivo,
e sostengono che il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la CP_2 CP_1 domanda di condanna azionata da . Lamentano a tal proposito CP che, trattandosi di giudizio instaurato con l'opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opposta avrebbe dovuto «resistere alla proposta opposizione e chiedere la conferma del decreto». In mancanza il Tribunale «non avrebbe potuto esaminare il merito della vicenda, ma avrebbe dovuto limitarsi a revocare il decreto opposto, anche a motivo dell'omessa produzione del fascicolo monitorio». Sostiene inoltre che non è stata Parte_1 riconosciuta titolare del credito e quindi non legittimata a contraddire, sicché le produzioni e richieste dalla stessa effettuate dovevano ritenersi tamquam non essent».
pag. 8/21 Il motivo è infondato.
Va in primo luogo considerato che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, pur risultando attore in senso sostanziale, è tuttavia convenuto in senso formale – infatti il giudizio quello di opposizione a d.i. è
«un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore – anche se eventuale – del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo» (Cass., sez. un., n. 927 del 2022, in massima) – ragione per cui la sua mancata successiva costituzione in tale fase è irrilevante ai fini dello svolgimento del giudizio di opposizione, nemmeno potendo determinare l'estinzione dello stesso ai sensi dell'art. 290
c.p.c., ciò che stabilizzerebbe l'ingiunzione.
Peraltro, va altresì considerato che asserisce di essere Parte_1 divenuta titolare del credito controverso tra la notificazione del decreto e l'introduzione del giudizio di opposizione.
Emerge, infatti, dalla documentazione in atti che il ricorso monitorio è stato depositato da in data 29 marzo 2021, il decreto ingiuntivo CP
è stato emesso il 7 aprile 2021 – a ciò è seguita una correzione di errore materiale il 19 aprile 2021 – e infine notificato al il 26 aprile 2021 CP_2
e alla il 21 maggio 2021. Costoro hanno introdotto l'opposizione Pt_4 iscritta in primo grado il 7 giugno 2021, giudizio in cui si è costituita Pt_1
– non diversamente da quanto sarebbe potuto accadere in un giudizio
[...] introdotto dal preteso creditore in via di azione, in cui sia successivamente intervenuto l'asserito cessionario – vantando di essere nel frattempo divenuta titolare del credito controverso il precedente 3 giugno 2021 e chiedendo nelle proprie conclusioni il rigetto dell'opposizione «con conferma integrale del Decreto Ingiuntivo […] o, in subordine, con condanna degli attori opponenti al pagamento di quella somma maggiore o minore che sarà
pag. 9/21 accertata in corso di causa»; ragione per cui non vi sono elementi per ipotizzare un abbandono della pretesa creditoria.
La censura va quindi respinta.
4. Con il secondo motivo gli appellanti contestano che il Tribunale abbia rigettato l'eccezione di «mancata produzione della serie completa degli estratti conto e, quindi, l'omessa dimostrazione del credito rivendicato da
», avendo erroneamente ritenuto che la questione fosse coperta CP da giudicato. Sostengono che nel precedente giudizio, le domande di accertamento dell'illegittimità di plurimi addebiti erano state rigettate per genericità e che non fosse stata accertata l'esistenza del credito per il quale la banca ha agito in via monitoria nella presenta causa. Si tratterebbe quindi di una decisione di mero rito, avente valore di «giudicato formale limitatamente al rapporto processuale nel cui ambito è emanata» e non di giudicato sostanziale, che «assiste soltanto le pronunce giurisdizionali a contenuto decisorio di merito». Assumono poi che la banca, qualora agisca per ottenere l'accertamento del credito e la condanna al relativo pagamento,
«ha l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto» e che, qualora «depositi gli estratti conto solo da un certo momento del rapporto in avanti, se il primo estratto conto è a debito per il correntista, occorre azzerare il saldo ivi riportato». Il Tribunale avrebbe quindi dovuto rilevare che il più risalente estratto conto, quello al 31 luglio 2007, indicava il saldo iniziale di euro -26.640,82, a debito del correntista, e avrebbe dovuto azzerarlo ai fini del ricalcolo del saldo finale. Ripropongono inoltre le eccezioni di nullità sollevate in primo grado, anch'esse non trattate nel merito dal giudice di prime cure per averle considerate coperte da giudicato:
a) usurarietà degli interessi;
b) nullità del tasso ultralegale;
c) illegittima applicazione dell'anatocismo; d) nullità delle c.m.s., del corrispettivo disponibilità creditizia, della spesa revisione fido, della commissione su esiti pagati;
e) nullità commissione istruttoria veloce (c.i.v.); f) inefficacia delle modifiche unilateralmente poste in essere dalla banca in violazione dell'art. pag. 10/21 118 t.u.b. Pertanto, sarebbero stati illegittimamente addebbiati euro
199.815,27 e il saldo sarebbe pari a +78.540,24, a credito del correntista.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Va in primo luogo rammentato che il tradizionale principio della giurisprudenza di legittimità, «in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi, non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (ex multis, Cass. 4/03/2020, n. 6091) ed incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del petitum e della causa petendi, fermo restando il requisito dell'identità delle personae (da ultimo, Cass. 9/11/2022, n. 33021)» (Cass. n.
1259 del 2024, in motivazione).
Tuttavia, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità «la pronuncia di inammissibilità, quale decisione di mero rito, dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ. e non preclude pertanto la riproposizione della domanda in altro giudizio
(ex multis, Cass., Sez. 3, 16/12/2014, n. 26377; Cass, Sez. lav.,
16/04/2019, n. 10641; Cass., Sez. 1, 22/10/2020, n. 23130; Cass., Sez. 3,
19/05/2021, n. 13603; Cass., Sez. Un., 17/11/2021, n. 35110)» (Cass. n.
20636 del 2024, in motivazione)
pag. 11/21 Inoltre, ancora secondo la giurisprudenza di legittimità, «[l]a sentenza del giudice di merito dichiarativa della inammissibilità della domanda per genericità ha natura meramente processuale e, come tale, non è idonea alla formazione del giudicato sul diritto soggettivo sostanziale dedotto in giudizio, mentre il successivo riferimento, in essa contenuto, al difetto di prova del diritto non ha alcun valore decisorio, in quanto non può parlarsi di prova, sussistente o insussistente, con riguardo ad una pretesa indefinita» (Cass. n.
341 del 2015, in massima).
Ebbene, relativamente alle domande proposte dagli appellanti nella presente causa non sussiste alcun giudicato.
La sentenza di questa Corte n. 1610 del 2019 – con la quale è stata respinta l'impugnazione proposta dai medesimi odierni appellanti avverso la sentenza n. 2282 del 2016 del Tribunale di Lucca – aveva infatti affrontato e disatteso questioni afferenti alle stesse contestazioni sollevate nella presente causa, sempre in relazione al conto n. 112164, ma ritenendole generiche, e quindi insuscettibili di essere decise nel merito.
Dalla predetta sentenza n. 1610 del 2019 emerge infatti che il CP_2
e la avevano domandato di: «accertare e dichiarare la nullità e CP_1
l'inefficacia delle somme pretese della convenuta banca per interessi, spese commissioni e competenze e comunque per remunerazioni a qualsiasi titolo, per violazione della legge n. 108/1996 e dell'art. 644 c.p.»; «accertare e dichiarare l'invalidità a titolo di nullità parziale dei contratti di conto corrente dedotti in giudizio in relazione all'applicazione della clausola sulla commissione di massimo scoperto, della clausola di corrispettivo disponibilità creditizia, della clausola sulla indennità di sconfinamento, della commissione sull'affidamento, spese gestione amministrativa del fido e della
Clausola di Istruttoria Veloce, degli interessi anatocistici determinati dalle operazioni di sbf», oltre all'«invalidità a titolo di nullità parziale dei contratti di conto corrente per violazione dell'articolo 118 tub»; infine, di «condannare pag. 12/21 […] la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre interessi legali creditori in valore dell'odierno istante».
Questa Corte, in tale sentenza, nella trattazione del primo motivo di gravame, ha condiviso l'argomentazione del Tribunale secondo cui la mancata specificazione delle somme, in ipotesi non dovute, «impedisce, anche una volta condivisa l'impostazione attorea, di verificare la concreta fondatezza delle censure sollevate e di apprezzarne la rilevanza, vale a dire di quantificare gli importi da restituire». Ha inoltre rilevato che «sebbene individuati in contratti in riferimento ai quali è stata proposta domanda di nullità, resta il fatto che […] nessuna specifica allegazione delle singole clausole nulle è stata effettuata. Sarebbe stato, infatti, onere degli appellanti indicare, in concreto, le condizioni contrattuali violate e, per ciascun trimestre, gli importi illegittimamente addebitati» (pag. 4).
Inoltre, nella trattazione del secondo motivo di gravame della medesima sentenza, questa Corte ha affermato che gli appellanti «non hanno specificato i motivi di nullità, posto che la domanda di nullità parziale […] è generica, in difetto di allegazione specifica delle poste usurarie e anatocistiche e degli addebiti a titolo delle commissioni varie indicate» (pag.
5). Ha poi assorbito il quarto motivo, «essendo precluso l'esame del merito in presenza di una domanda generica» (pag. 6).
Pertanto, la sentenza non contiene alcuna decisione di merito rispetto alle domande proposte né, quindi, è idonea a determinare la formazione del giudicato sulle medesime, riproposte nel presente giudizio, e sulla sussistenza del diritto controverso.
Tanto premesso, gli appellanti contestano in primo luogo il difetto di prova della pretesa azionata in via monitoria, come accennato, per mancanza degli estratti conto precedenti a quello del 31 luglio 2007, che indicherebbe quale saldo iniziale euro -26.640,82, di cui chiedono l'azzeramento.
pag. 13/21 A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «[i]n tema di rapporti bancari regolati in conto corrente, ove la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo per la condanna dell'istituto di credito a pagare la differenza in proprio favore o per l'accoglimento della domanda principale in misura inferiore, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: a.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile
(ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda; a.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile;
b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
b.2) laddove manchi pag. 14/21 documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo.» (Cass. n. 1763 del 2024, in motivazione;
nello stesso senso Cass. n. 11735 del 2024, in motivazione).
Ebbene, nel caso in esame, come sostenuto dal correntista, non sono stati prodotti estratti conto precedenti a quello del 31 luglio 2007, depositato con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di (pag. 678 del file Parte_1 telematico doc. 10 fasc. di primo grado ). Non sussistendo Parte_1 elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, il relativo saldo iniziale, alla data dal 30 giugno 2007, va azzerato al fine di rideterminare il dare-avere tra le parti.
Passando alle eccezioni di illegittimità di addebiti corrispondenti a plurime voci di costo, va rilevato che , con il ricorso monitorio, e CP
con la propria comparsa di costituzione, hanno prodotto i Parte_1 seguenti documenti contrattuali: a) quello stipulato in data 22 novembre
2002, attinente al conto «077 330 60231 21», intestato al (pagg. 3 CP_2
e 4 del file telematico prodotto come doc. 1); b) un contratto di «apertura di credito in c/c» e « salvo buon fine», attinente al medesimo conto e Parte_5 stipulato in pari data (pag. 9, ibidem); c) quello di «apertura di credito in cc utilizzabile mediante scoperto di cc» e «apertura di crediti utilizzabile mediante anticipi sbf», relativo sempre allo stesso conto, del 26 febbraio
2006 (pag. 11, ibidem); d) quello di concessione di «apertura di credito a pag. 15/21 valere sul conto corrente» n. 112164, del 5 settembre 2007 (pag. 13, ibidem);
e) il contratto di «concessione/modifica di un affidamento», nel quale è indicato «apertecredito c/c a revoca», relativo al rapporto n. 112164, «cast.
Portaf. comm. revoca», di cui non è indicato il conto di riferimento, e «mutuo chirogr. m/l term. generico», del rapporto n. 8048241, contratto anch'esso stipulato il 5 settembre 2007 (pag. 14, ibidem); f) infine, quello di
«concessione/variazione di affidamento apertura di credito» relativo al rapporto n. 112164, del 14 ottobre 2013 (pag. 15-21, ibidem).
Ebbene, come accennato, i documenti sub a), b) e c), risultano riferiti al conto n. 60231 – come chiaramente indicato nelle intestazioni degli stessi – pertanto sono estranei all'oggetto della presente causa, che riguarda le contestazioni riferite al conto n. 112164, cui invece si riferiscono solo i documenti sub d), e), e f).
Tale conclusione è confortata dallo stesso contegno processuale di che, dopo aver prodotto tali contratti – già depositati da Parte_1 CP
con il ricorso monitorio – indicanti un numero di conto differente da
[...] quello dedotto in giudizio, ha omesso qualunque confronto con la contestazione avanzata dagli appellanti, di difetto di pattuizione contrattuale in forma scritta delle varie voci di costo, avanzata con riferimento al conto n.
112164. Inoltre, sempre e , hanno prodotto estratti Parte_1 CP conto unicamente riferiti a quest'ultimo rapporto (docc. da 1 a 6 fasc. monitorio e docc. da 1 a 6 e 10 fasc. di primo grado), ragione per Parte_1 cui non sussiste alcun elemento che possa far ritenere vi sia stato un cambio di numerazione del rapporto.
Va quindi rilevato che detto rapporto n. 112164 risulta chiuso il 10 novembre 2020, data dell'ultima annotazione effettuata, indicante
“trasferimento rapporto a sofferenza”, per euro -121.275,03, importo corrispondente a quello preteso in pagamento dal con il ricorso CP_2 monitorio. Non è invece possibile evincere da alcun elemento in atti l'esatta pag. 16/21 data di apertura dello stesso, in quanto essa non è stata indicata dalle parti, né risulta alcuna pattuizione precedente al più risalente estratto conto disponibile, come detto del 31 luglio 2007, ragione per cui la stipulazione risulta verosimilmente avvenuta nel periodo compreso tra tale giorno e il 1° ottobre 2003, data di entrata in vigore della deliberazione del C.i.c.r. del 4 marzo 2003 – ai sensi dell'art. 14 della stessa – di cui il correntista lamenta la violazione in relazione alla doglianza di illegittimo esercizio dello ius variandi da parte della banca, a pag. 11 della propria citazione in opposizione in primo grado e a pag. 26 della comparsa di risposta in appello.
Tanto considerato vanno trattate le doglianze degli appellanti relative a ciascuna voce di costo.
Quanto a quella di nullità del tasso ultralegale, esso risulta pattuito nel contratto sub d) ed e) – nella misura nominale annua di 5,642% – e sub f), nella misura sempre nominale annua del 11,28%. Non avendo gli appellanti contestato la correttezza degli addebiti rispetto a tale pattuizione, essi vanno considerati legittimi dal 5 settembre 2007, data di pattuizione del primo, e più risalente, dei documenti citati, mentre per il periodo precedente vanno rideterminati ai sensi dell'art. 117, comma 7, t.u.b.
Quanto al corrispettivo disponibilità creditizia (c.d.c.) e per commissione istruttoria veloce (c.i.v.), esso è stato pattuito con il contratto sub f); pertanto, le relative voci di costo sono state legittimamente addebitate solo per il periodo successivo al 14 ottobre 2013; il saldo va invece epurato di tali addebiti per il periodo precedente.
La variazione di tutte le predette voci di costo in senso sfavorevole al cliente è stata tuttavia effettuata illegittimamente, in quanto mai pattuita per iscritto la clausola abilitante la banca a operare in tal senso, in violazione dell'art. 118 t.u.b., che nella versione in vigore fino all'11 agosto 2006 prevedeva: «1. Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli pag. 17/21 sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR.
2. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci».
Quanto all'anatocismo, dalla documentazione in atti emerge che non è stato rispettato l'art. 2, comma 2, della delibera C.i.c.r. del 9 febbraio 2000 – che ha dato attuazione all'art. 120 t.u.b. – ai sensi del quale «[n]ell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori». Tale voce di costo è indicata solo nel contratto sub f); tuttavia, considerando solo la periodicità
«trimestrale» della «liquidazione delle competenza a debito», nulla dicendosi di quelle a credito. Inoltre, non è rispettato nemmeno l'art. 6 della medesima delibera, secondo cui «[l]e clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto». In alcun documento contrattuale ricorre tale specifica – ossia separata – sottoscrizione. Gli importi per tale voce di costo devono essere quindi eliminati dal ricalcolo del saldo.
Parimenti, non sono pattuite per iscritto la commissione di massimo scoperto (c.m.s.), la spesa revisione fido e la commissione su esiti pagati;
ragione per cui vanno eliminati dal ricalcolo i relativi addebiti.
Va invece respinta la doglianza relativa all'usurarietà dei vantaggi conseguiti dalla banca, essendo smentita dalla stessa consulenza di parte degli appellanti, che, a pag. 38, rileva come «non risultano trimestri in cui il
TEG [tasso effettivo globale, ossia quello concretamente applicato dalla banca] ha superato il tasso soglia» (doc. 3 fasc. di primo grado e CP_2
), conclusione confortata anche dal contenuto dei prospetti di CP_1 raffronto dei medesimi t.e.g. e tasso-soglia, contenuti alle pagine da 32 a 36 della c.t.p., che esclude detto superamento.
5. Va poi accolta l'eccezione di prescrizione sollevata da in Parte_1 primo grado e riproposta in appello, con riferimento ai versamenti effettuati pag. 18/21 precedentemente al decennio anteriore alla notifica dell'opposizione al decreto ingiuntivo, avvenuta il 1° giugno 2021, nei termini che seguono.
Va a tal proposito rammentato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il termine prescrizionale per la ripetizione dei versamenti in conto corrente – nonché dell'accertamento della relativa illegittimità – decorre dalla data di chiusura del conto solo qualora, durante lo svolgimento del rapporto, il correntista abbia goduto di un'apertura di credito sul medesimo conto e gli stessi versamenti siano avvenuti entro i limiti del fido stesso: in tal caso le rimesse hanno natura ripristinatoria, avendo proprio lo scopo di ricostituire la provvista della quale il correntista poteva continuare a beneficiare. Il dies
a quo del termine decorre invece dalla data dei singoli versamenti nel caso siano stati effettuati in un momento in cui il saldo eccedeva l'affidamento, consistendo in veri e propri pagamenti, aventi natura solutoria (in tal senso,
Cass., sez. un., n. 24418 del 2010; di recente, Cass. n. 20455 del 2023,
Cass. n. 10262 del 2021, Cass. n. 29411 del 2020; nello stesso senso, ex aliis, Corte d'appello di Firenze n. 16 del 2025, n. 777 del 2024, n. 1674 del
2023, n. 874 del 2023 e n. 1880 del 2022).
Nel caso in esame l'esistenza del fido è documentalmente dimostrata dal contratto sub d), in cui è pattuita l'«apertura di credito a valere sul conto corrente» n. 112164, dal giorno 5 settembre 2007.
Dunque, gli addebiti illegittimamente effettuati prima di tale data risultano prescritti, non sussistendo affidamento;
nel periodo compreso tra il medesimo 5 settembre 2007 e il 31 maggio 2011, risultano concretamente riaccreditabili unicamente gli importi pagati con rimesse aventi natura solutoria, in quanto effettuate in un momento in cui il passivo superava l'importo-limite dell'affidamento.
Occorre quindi l'espletamento di c.t.u. contabile, da effettuare in coerenza con le precedenti statuizioni, per determinare l'esatto dare-avere tra le parti, dovendosi riservare all'esito lo scrutinio dei restanti motivi pag. 19/21 d'impugnazione, tanto relativi all'appello principale quanto a quello incidentale, che presuppongono tutti la sussistenza di un saldo negativo, la cui sussistenza è appunto oggetto di verifica.
In conclusione, in accoglimento del secondo motivo dell'appello incidentale, il saldo del conto n. 112164 va ricalcolato in base ai seguenti criteri: a) azzerando il saldo iniziale indicato nel più risalente degli estratti periodici disponibili in atti, ossia quello al 31 luglio 2007; b) considerando illegittimi gli addebiti relativi alle clausole contrattuali nulle, ossia quella relativa agli interessi a tasso ultralegale, il cui importo va ricalcolato ai sensi dell'art. 117, comma 7, t.u.b., per il periodo precedente al 5 settembre 2007
(la clausola essendo stata legittimamente pattuita solo in tale data e, nuovamente, il 14 ottobre 2013); quella per corrispettivo disponibilità creditizia (c.d.c.) e per commissione istruttoria veloce (c.i.v.), per il periodo precedente al 14 ottobre 2013; quella di variazione unilaterale da parte della banca, in senso sfavorevole al cliente, delle predette condizioni contrattuali;
quella relativa all'anatocismo; quelle per c.m.s., per spesa revisione fido e per commissione su esiti pagati. I relativi importi vanno riaccreditati limitatamente alle somme non prescritte, in conseguenza dell'accoglimento della relativa eccezione. Va invece rigettato il primo motivo dell'appello incidentale.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_3
2. in parziale accoglimento del secondo motivo – rigettato il primo – dell'appello incidentale proposto da e Controparte_2 CP_1 avverso la sentenza n. 745 del 2022 del Tribunale di Lucca, accerta l'illegittimità degli addebiti per interessi a tasso ultralegale – limitatamente al periodo precedente al 5 settembre 2007 – per corrispettivo disponibilità creditizia e per commissione istruttoria pag. 20/21 – queste limitatamente al periodo precedente al 14 ottobre 2013 Pt_6
– per variazione in senso sfavorevole al cliente delle predette condizioni contrattuali, per anatocismo, per commissione massimo scoperto, per spese revisione fido e per commissione su esiti pagati;
3. accoglie l'eccezione di prescrizione sollevata da nei Parte_1 limiti di cui in motivazione;
4. rimette la causa in istruzione con separata ordinanza;
5. spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
13 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
pag. 21/21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), e per essa, quale mandataria, Parte_1 P.IVA_1
( ), con il patrocinio Parte_2 P.IVA_2 dell'avv. SANTERINI RAFFAELE ( C.F._1 appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
POLLONI ROBERTO ( ) e dell'avv. FERRAGINA C.F._3
EDOARDO ( ), C.F._4
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 C.F._5 dell'avv. POLLONI ROBERTO ( ) e dell'avv. FERRAGINA C.F._3
EDOARDO ( ), C.F._4
appellati e appellanti incidentali (C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3
appellata contumace
Conclusioni
per tramite la mandataria Parte_1 Parte_2
«Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria
[...] istanza, domanda ed eccezione disattesa, rifiutato sin d'ora il contraddittorio su qualsiasi eventuale nuova domanda, eccezione e/o produzione riferibili alle controparti, in via preliminare, pregiudiziale, di merito ed istruttoria, accogliere le eccezioni, domande, richieste e conclusioni tutte rassegnate nei precedenti scritti difensivi e verbali di causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e, sempre in via istruttoria, si oppone, ove insistite, alle richieste avversarie per i motivi tutti già esposti;
sempre con vittoria di spese e competenze legali, per entrambi i gradi di giudizio, maggiorate con accessori di legge»; per e : «Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello Controparte_2 CP_1 adita, contrariis reiectis, così provvedere
1) rigettare nel merito l'appello principale in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto;
2) riformare, in accoglimento dello spiegato appello incidentale, la sentenza di primo grado in relazione al capo in cui ha implicitamente accertato il credito dell'originaria ingiungente nella misura esposta, nonostante la revoca del decreto opposto e l'omessa costituzione in giudizio della stessa ingiungente e, per l'effetto, dichiarare che gli appellanti nulla devono;
3) riformare, in accoglimento dello spiegato appello incidentale, il capo della sentenza con il quale è stata rigettata la domanda di nullità parziale della fideiussione prestata da e, per l'effetto, dichiarare, CP_1 sempre previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'intervenuta pag. 2/21 decadenza, ai sensi dell'art. 1957 c.c., della proposta domanda di adempimento nei confronti della stessa».
Rilevato
(nel prosieguo ), tramite la mandataria Parte_1 Pt_1 [...]
ha impugnato la sentenza n. 745 del 2022 del Parte_2
Tribunale di Lucca, con la quale è stata parzialmente accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 549 del 2021 con cui (nel prosieguo Controparte_3
) aveva intimato il pagamento di euro 121.275,03 a CP CP_2
– titolare dell'impresa individuale S.T.T di ,
[...] Controparte_2 quale saldo passivo del conto corrente n. 112164 – e il pagamento di euro
120.000,00 a , in qualità di fideiubente. Il Tribunale, pur CP_1 rilevando il difetto dei requisiti per l'emissione del predetto decreto – che ha quindi revocato – ha tuttavia ritenuto fondata la pretesa di e ha CP condannando e al pagamento, in suo favore, dei predetti CP_2 CP_1 importi, altresì ritenendo che di detto credito non fosse divenuta titolare
, che asseriva di esserne la cessionaria. Pt_1
Il Tribunale ha in primo luogo rilevato che, nella fase monitoria, non era stato prodotto il certificato ex art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo unico bancario, nel prosieguo t.u.b.), ritenendo che il decreto opposto dovesse essere revocato.
Ha poi respinto le eccezioni sollevate dagli opponenti, di illegittimità degli addebiti per usura e anatocismo, questioni oggetto di precedente giudizio e coperte da giudicato.
Ha altresì rigettato le eccezioni sollevate della fideiubente : in CP_1 primo luogo quella di «abusività della deroga all'art. 1957 cc, con conseguente estinzione della fideiussione» e di «liberazione ex art. 1956 cc», per avere la banca «ampliato il fido successivamente alla sottoscrizione della fideiussione senza avvertirla, pur conoscendo le difficoltà economiche del debitore principale», ritenendo che, rispetto ad entrambe le contestazioni, la pag. 3/21 non avesse «allegato i fatti dai quali deriverebbe l'integrazione della CP_1 fattispecie»; in secondo luogo, quella di «nullità derivata della fideiussione per conformità al modello ABI del 2003, dichiarato in contrasto con la normativa antitrust dalla Banca d'Italia», considerando che il provvedimento di quest'ultima non potesse «implicare che le pattuizioni riproduttive» delle clausole contenute in tale modello, fossero «di per sé illecite», vizio che avrebbe potuto essere riconosciuto solo qualora le pattuizioni: «a) per un verso rappresentino l'applicazione dell'intesa volta alla limitazione della concorrenza;
b) per altro verso risultino uniformemente applicate da tutti gli istituti bancari, con la conseguenza dell'impossibilità, per il cliente, di rinvenire, sul mercato, condizioni migliori»; tutte circostanze ritenute indimostrate.
Ha invece accolto l'eccezione di difetto di titolarità del credito della cessionaria , ritenendo che il contratto, pur da questa prodotto Parte_1 in giudizio, non consentisse «di identificare il sottoscrittore ed i suoi poteri rappresentativi».
Il Tribunale ha quindi revocato il decreto opposto e ha condannato il e la a pagare a , rispettivamente, euro CP_2 CP_1 CP
121.275,03 ed euro 120.000,00, «oltre interessi come in ricorso monitorio», escludendo la rifusione delle spese di lite in suo favore, in quanto non costituitosi in giudizio.
L'appello di è affidato ai seguenti motivi: Parte_1
1. il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che non fosse Parte_1 titolare del credito, considerando che non avesse provato la cessione;
2. il giudice di prime cure avrebbe erroneamente revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo che in sede monitoria non fosse stata prodotta la certificazione ex art. 50 t.u.b.
Si sono costituiti il e la , protestando l'infondatezza del CP_2 CP_1 gravame e proponendo appello incidentale, affidato ai seguenti motivi:
pag. 4/21 1. il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda proposta da CP
, quest'ultimo non avendo chiesto la conferma del d.i.;
[...]
2. il giudice di prime cure avrebbe erroneamente considerato sussistente il credito, pur in presenza dell'eccezione di difetto di produzione della serie integrale degli estratti conto, in ragione del giudicato formatosi al riguardo;
3. sarebbero state erroneamente escluse la nullità della fideiussione omnibus prestata dalla e la sua conseguente liberazione per CP_1 violazione del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.
Non si è costituito in giudizio . CP
All'esito dell'udienza del 22 ottobre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 24 ottobre 2024, con la quale sono stati assegnati alle parti dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , non CP costituitosi in giudizio, sebbene ritualmente evocatovi.
2. Con il primo motivo dell'appello principale lamenta che il Parte_1
Tribunale abbia erroneamente ritenuto che essa non fosse titolare del credito, considerando che non avesse documentato il contratto di cessione.
Sostiene che «l'esistenza e l'efficacia di una volontà negoziale traslativa delle parti interessate» emergerebbe dalla documentazione in atti, ossia: a) dal contratto di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 t.u.b., contenente «la sottoscrizione in sigla del soggetto interessato come da prassi negoziale»; b) dall'elenco numerico delle posizione cedute, «da leggere congiuntamente, all'“evidenza numerica della posizione assegnata a », allegata al CP_2 contratto di cessione, «confermata da “dichiarazione di avvenuta cessione del credito da a con evidenza riferimenti Controparte_3 Pt_1 Pt_1
pag. 5/21 posizione ”»; c) dalla pubblicazione della cessione sulla Controparte_2
Gazzetta Ufficiale. Sostiene poi che, ai sensi dell'art. 58, comma 2, t.u.b., la pubblicazione dell'avviso della cessione del credito nella Gazzetta Ufficiale possa essere surrogato dalla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, che non sarebbe subordinata a particolari requisiti di forma, e possa quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, o nel corso del giudizio.
Inoltre, una volta dimostrata la manifestazione di consenso espresso dal cedente e dal cessionario, il credito sarebbe ipso iure nella titolarità del cessionario. Infine, sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto considerare che nel caso in esame ha prodotto anche «dichiarazione confessoria» CP_4 del , dalla quale emergerebbe l'avvenuto trasferimento del CP credito.
Il motivo è fondato.
A tal proposito, ha evidenziato la Corte di cassazione che, qualora «sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento pag. 6/21 che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità» (Cass. n. 17944 del 2023, in motivazione;
nello stesso senso Cass. n. 5478 del 2024, in motivazione).
In base a tali criteri va ritenuto che abbia provato la Parte_1 cessione del credito in proprio favore.
In primo luogo, il contratto di cessione, pur privo di sottoscrizione leggibile, è stato contestato solo genericamente da e che CP_2 CP_1 hanno lamentato la sua inesistenza. In realtà, considerando complessivamente gli elementi probatori disponibili in giudizio, va ritenuto che le parti abbiano effettivamente posto in essere tale cessione: ciò emerge in primo luogo dal raffronto, da un lato, tra il tenore letterale di detto contratto – nel quale, nelle premesse, è indicato che oggetto di esso sono crediti «“a sofferenza” secondo quanto previsto dalla Circolare della Banca
d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008» e all'art. 2 è pattuito che «cede» CP alla cessionaria «a titolo oneroso e pro soluto […] ogni e qualsiasi Parte_1 credito pecuniario esistente alla Data di Cessione in relazione ai
Finanziamento», ossia al 3 giugno 2021 – e, dall'altro lato, l'avviso di cessione contenuto nella Gazzetta ufficiale, parte seconda, n. 75 del 26 giugno 2021, nel quale si dà atto che « ha ceduto all'Acquirente CP
[ ] un portafoglio di crediti […] di titolarità del Cedente, derivanti Parte_1 da finanziamenti […], aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari
[…] nel periodo compreso tra il 1960 e il 2021, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza”» dalla medesima Circolare.
pag. 7/21 Inoltre, costituisce significativo elemento a favore dell'avvenuta cessione in favore di il fatto che questa disponesse della documentazione Parte_1 contrattuale e contabile, seppur parziale, come meglio si dirà nel prosieguo.
Infine, depone in modo decisivo in favore di detta cessione la dichiarazione di del 26 luglio 2021, secondo cui «in data 03 CP giugno 2021, la società […] ha stipulato con Parte_3 CP un contratto di cessione di credito e rapporti giudici individuabili in
[...] blocco […] che include, tra gli altri, il credito relativo alla posizione riportata in oggetto», il quale indica « pratica: 104289 – NDG: Controparte_2
3890796» (doc. 9 fasc. di primo grado), numero, questo, Parte_1 coincidente con quello inserito nell'allegato al predetto contratto di cessione.
Tutti gli elementi considerati, quindi, oltre ad avere intrinseca forza persuasiva, sono altresì convergenti nel supportare l'avvenuta cessione del credito.
Pertanto, va ritenuta titolare del credito controverso. Parte_1
3. Va quindi trattato l'appello incidentale, avente carattere logicamente pregiudiziale rispetto alla residua censura di quello principale, in quanto diretto a contestare la sussistenza del credito. Con il primo motivo,
e sostengono che il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la CP_2 CP_1 domanda di condanna azionata da . Lamentano a tal proposito CP che, trattandosi di giudizio instaurato con l'opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opposta avrebbe dovuto «resistere alla proposta opposizione e chiedere la conferma del decreto». In mancanza il Tribunale «non avrebbe potuto esaminare il merito della vicenda, ma avrebbe dovuto limitarsi a revocare il decreto opposto, anche a motivo dell'omessa produzione del fascicolo monitorio». Sostiene inoltre che non è stata Parte_1 riconosciuta titolare del credito e quindi non legittimata a contraddire, sicché le produzioni e richieste dalla stessa effettuate dovevano ritenersi tamquam non essent».
pag. 8/21 Il motivo è infondato.
Va in primo luogo considerato che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, pur risultando attore in senso sostanziale, è tuttavia convenuto in senso formale – infatti il giudizio quello di opposizione a d.i. è
«un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore – anche se eventuale – del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo» (Cass., sez. un., n. 927 del 2022, in massima) – ragione per cui la sua mancata successiva costituzione in tale fase è irrilevante ai fini dello svolgimento del giudizio di opposizione, nemmeno potendo determinare l'estinzione dello stesso ai sensi dell'art. 290
c.p.c., ciò che stabilizzerebbe l'ingiunzione.
Peraltro, va altresì considerato che asserisce di essere Parte_1 divenuta titolare del credito controverso tra la notificazione del decreto e l'introduzione del giudizio di opposizione.
Emerge, infatti, dalla documentazione in atti che il ricorso monitorio è stato depositato da in data 29 marzo 2021, il decreto ingiuntivo CP
è stato emesso il 7 aprile 2021 – a ciò è seguita una correzione di errore materiale il 19 aprile 2021 – e infine notificato al il 26 aprile 2021 CP_2
e alla il 21 maggio 2021. Costoro hanno introdotto l'opposizione Pt_4 iscritta in primo grado il 7 giugno 2021, giudizio in cui si è costituita Pt_1
– non diversamente da quanto sarebbe potuto accadere in un giudizio
[...] introdotto dal preteso creditore in via di azione, in cui sia successivamente intervenuto l'asserito cessionario – vantando di essere nel frattempo divenuta titolare del credito controverso il precedente 3 giugno 2021 e chiedendo nelle proprie conclusioni il rigetto dell'opposizione «con conferma integrale del Decreto Ingiuntivo […] o, in subordine, con condanna degli attori opponenti al pagamento di quella somma maggiore o minore che sarà
pag. 9/21 accertata in corso di causa»; ragione per cui non vi sono elementi per ipotizzare un abbandono della pretesa creditoria.
La censura va quindi respinta.
4. Con il secondo motivo gli appellanti contestano che il Tribunale abbia rigettato l'eccezione di «mancata produzione della serie completa degli estratti conto e, quindi, l'omessa dimostrazione del credito rivendicato da
», avendo erroneamente ritenuto che la questione fosse coperta CP da giudicato. Sostengono che nel precedente giudizio, le domande di accertamento dell'illegittimità di plurimi addebiti erano state rigettate per genericità e che non fosse stata accertata l'esistenza del credito per il quale la banca ha agito in via monitoria nella presenta causa. Si tratterebbe quindi di una decisione di mero rito, avente valore di «giudicato formale limitatamente al rapporto processuale nel cui ambito è emanata» e non di giudicato sostanziale, che «assiste soltanto le pronunce giurisdizionali a contenuto decisorio di merito». Assumono poi che la banca, qualora agisca per ottenere l'accertamento del credito e la condanna al relativo pagamento,
«ha l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto» e che, qualora «depositi gli estratti conto solo da un certo momento del rapporto in avanti, se il primo estratto conto è a debito per il correntista, occorre azzerare il saldo ivi riportato». Il Tribunale avrebbe quindi dovuto rilevare che il più risalente estratto conto, quello al 31 luglio 2007, indicava il saldo iniziale di euro -26.640,82, a debito del correntista, e avrebbe dovuto azzerarlo ai fini del ricalcolo del saldo finale. Ripropongono inoltre le eccezioni di nullità sollevate in primo grado, anch'esse non trattate nel merito dal giudice di prime cure per averle considerate coperte da giudicato:
a) usurarietà degli interessi;
b) nullità del tasso ultralegale;
c) illegittima applicazione dell'anatocismo; d) nullità delle c.m.s., del corrispettivo disponibilità creditizia, della spesa revisione fido, della commissione su esiti pagati;
e) nullità commissione istruttoria veloce (c.i.v.); f) inefficacia delle modifiche unilateralmente poste in essere dalla banca in violazione dell'art. pag. 10/21 118 t.u.b. Pertanto, sarebbero stati illegittimamente addebbiati euro
199.815,27 e il saldo sarebbe pari a +78.540,24, a credito del correntista.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Va in primo luogo rammentato che il tradizionale principio della giurisprudenza di legittimità, «in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi, non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (ex multis, Cass. 4/03/2020, n. 6091) ed incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del petitum e della causa petendi, fermo restando il requisito dell'identità delle personae (da ultimo, Cass. 9/11/2022, n. 33021)» (Cass. n.
1259 del 2024, in motivazione).
Tuttavia, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità «la pronuncia di inammissibilità, quale decisione di mero rito, dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ. e non preclude pertanto la riproposizione della domanda in altro giudizio
(ex multis, Cass., Sez. 3, 16/12/2014, n. 26377; Cass, Sez. lav.,
16/04/2019, n. 10641; Cass., Sez. 1, 22/10/2020, n. 23130; Cass., Sez. 3,
19/05/2021, n. 13603; Cass., Sez. Un., 17/11/2021, n. 35110)» (Cass. n.
20636 del 2024, in motivazione)
pag. 11/21 Inoltre, ancora secondo la giurisprudenza di legittimità, «[l]a sentenza del giudice di merito dichiarativa della inammissibilità della domanda per genericità ha natura meramente processuale e, come tale, non è idonea alla formazione del giudicato sul diritto soggettivo sostanziale dedotto in giudizio, mentre il successivo riferimento, in essa contenuto, al difetto di prova del diritto non ha alcun valore decisorio, in quanto non può parlarsi di prova, sussistente o insussistente, con riguardo ad una pretesa indefinita» (Cass. n.
341 del 2015, in massima).
Ebbene, relativamente alle domande proposte dagli appellanti nella presente causa non sussiste alcun giudicato.
La sentenza di questa Corte n. 1610 del 2019 – con la quale è stata respinta l'impugnazione proposta dai medesimi odierni appellanti avverso la sentenza n. 2282 del 2016 del Tribunale di Lucca – aveva infatti affrontato e disatteso questioni afferenti alle stesse contestazioni sollevate nella presente causa, sempre in relazione al conto n. 112164, ma ritenendole generiche, e quindi insuscettibili di essere decise nel merito.
Dalla predetta sentenza n. 1610 del 2019 emerge infatti che il CP_2
e la avevano domandato di: «accertare e dichiarare la nullità e CP_1
l'inefficacia delle somme pretese della convenuta banca per interessi, spese commissioni e competenze e comunque per remunerazioni a qualsiasi titolo, per violazione della legge n. 108/1996 e dell'art. 644 c.p.»; «accertare e dichiarare l'invalidità a titolo di nullità parziale dei contratti di conto corrente dedotti in giudizio in relazione all'applicazione della clausola sulla commissione di massimo scoperto, della clausola di corrispettivo disponibilità creditizia, della clausola sulla indennità di sconfinamento, della commissione sull'affidamento, spese gestione amministrativa del fido e della
Clausola di Istruttoria Veloce, degli interessi anatocistici determinati dalle operazioni di sbf», oltre all'«invalidità a titolo di nullità parziale dei contratti di conto corrente per violazione dell'articolo 118 tub»; infine, di «condannare pag. 12/21 […] la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre interessi legali creditori in valore dell'odierno istante».
Questa Corte, in tale sentenza, nella trattazione del primo motivo di gravame, ha condiviso l'argomentazione del Tribunale secondo cui la mancata specificazione delle somme, in ipotesi non dovute, «impedisce, anche una volta condivisa l'impostazione attorea, di verificare la concreta fondatezza delle censure sollevate e di apprezzarne la rilevanza, vale a dire di quantificare gli importi da restituire». Ha inoltre rilevato che «sebbene individuati in contratti in riferimento ai quali è stata proposta domanda di nullità, resta il fatto che […] nessuna specifica allegazione delle singole clausole nulle è stata effettuata. Sarebbe stato, infatti, onere degli appellanti indicare, in concreto, le condizioni contrattuali violate e, per ciascun trimestre, gli importi illegittimamente addebitati» (pag. 4).
Inoltre, nella trattazione del secondo motivo di gravame della medesima sentenza, questa Corte ha affermato che gli appellanti «non hanno specificato i motivi di nullità, posto che la domanda di nullità parziale […] è generica, in difetto di allegazione specifica delle poste usurarie e anatocistiche e degli addebiti a titolo delle commissioni varie indicate» (pag.
5). Ha poi assorbito il quarto motivo, «essendo precluso l'esame del merito in presenza di una domanda generica» (pag. 6).
Pertanto, la sentenza non contiene alcuna decisione di merito rispetto alle domande proposte né, quindi, è idonea a determinare la formazione del giudicato sulle medesime, riproposte nel presente giudizio, e sulla sussistenza del diritto controverso.
Tanto premesso, gli appellanti contestano in primo luogo il difetto di prova della pretesa azionata in via monitoria, come accennato, per mancanza degli estratti conto precedenti a quello del 31 luglio 2007, che indicherebbe quale saldo iniziale euro -26.640,82, di cui chiedono l'azzeramento.
pag. 13/21 A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «[i]n tema di rapporti bancari regolati in conto corrente, ove la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo per la condanna dell'istituto di credito a pagare la differenza in proprio favore o per l'accoglimento della domanda principale in misura inferiore, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: a.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile
(ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda; a.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile;
b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
b.2) laddove manchi pag. 14/21 documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo.» (Cass. n. 1763 del 2024, in motivazione;
nello stesso senso Cass. n. 11735 del 2024, in motivazione).
Ebbene, nel caso in esame, come sostenuto dal correntista, non sono stati prodotti estratti conto precedenti a quello del 31 luglio 2007, depositato con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di (pag. 678 del file Parte_1 telematico doc. 10 fasc. di primo grado ). Non sussistendo Parte_1 elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, il relativo saldo iniziale, alla data dal 30 giugno 2007, va azzerato al fine di rideterminare il dare-avere tra le parti.
Passando alle eccezioni di illegittimità di addebiti corrispondenti a plurime voci di costo, va rilevato che , con il ricorso monitorio, e CP
con la propria comparsa di costituzione, hanno prodotto i Parte_1 seguenti documenti contrattuali: a) quello stipulato in data 22 novembre
2002, attinente al conto «077 330 60231 21», intestato al (pagg. 3 CP_2
e 4 del file telematico prodotto come doc. 1); b) un contratto di «apertura di credito in c/c» e « salvo buon fine», attinente al medesimo conto e Parte_5 stipulato in pari data (pag. 9, ibidem); c) quello di «apertura di credito in cc utilizzabile mediante scoperto di cc» e «apertura di crediti utilizzabile mediante anticipi sbf», relativo sempre allo stesso conto, del 26 febbraio
2006 (pag. 11, ibidem); d) quello di concessione di «apertura di credito a pag. 15/21 valere sul conto corrente» n. 112164, del 5 settembre 2007 (pag. 13, ibidem);
e) il contratto di «concessione/modifica di un affidamento», nel quale è indicato «apertecredito c/c a revoca», relativo al rapporto n. 112164, «cast.
Portaf. comm. revoca», di cui non è indicato il conto di riferimento, e «mutuo chirogr. m/l term. generico», del rapporto n. 8048241, contratto anch'esso stipulato il 5 settembre 2007 (pag. 14, ibidem); f) infine, quello di
«concessione/variazione di affidamento apertura di credito» relativo al rapporto n. 112164, del 14 ottobre 2013 (pag. 15-21, ibidem).
Ebbene, come accennato, i documenti sub a), b) e c), risultano riferiti al conto n. 60231 – come chiaramente indicato nelle intestazioni degli stessi – pertanto sono estranei all'oggetto della presente causa, che riguarda le contestazioni riferite al conto n. 112164, cui invece si riferiscono solo i documenti sub d), e), e f).
Tale conclusione è confortata dallo stesso contegno processuale di che, dopo aver prodotto tali contratti – già depositati da Parte_1 CP
con il ricorso monitorio – indicanti un numero di conto differente da
[...] quello dedotto in giudizio, ha omesso qualunque confronto con la contestazione avanzata dagli appellanti, di difetto di pattuizione contrattuale in forma scritta delle varie voci di costo, avanzata con riferimento al conto n.
112164. Inoltre, sempre e , hanno prodotto estratti Parte_1 CP conto unicamente riferiti a quest'ultimo rapporto (docc. da 1 a 6 fasc. monitorio e docc. da 1 a 6 e 10 fasc. di primo grado), ragione per Parte_1 cui non sussiste alcun elemento che possa far ritenere vi sia stato un cambio di numerazione del rapporto.
Va quindi rilevato che detto rapporto n. 112164 risulta chiuso il 10 novembre 2020, data dell'ultima annotazione effettuata, indicante
“trasferimento rapporto a sofferenza”, per euro -121.275,03, importo corrispondente a quello preteso in pagamento dal con il ricorso CP_2 monitorio. Non è invece possibile evincere da alcun elemento in atti l'esatta pag. 16/21 data di apertura dello stesso, in quanto essa non è stata indicata dalle parti, né risulta alcuna pattuizione precedente al più risalente estratto conto disponibile, come detto del 31 luglio 2007, ragione per cui la stipulazione risulta verosimilmente avvenuta nel periodo compreso tra tale giorno e il 1° ottobre 2003, data di entrata in vigore della deliberazione del C.i.c.r. del 4 marzo 2003 – ai sensi dell'art. 14 della stessa – di cui il correntista lamenta la violazione in relazione alla doglianza di illegittimo esercizio dello ius variandi da parte della banca, a pag. 11 della propria citazione in opposizione in primo grado e a pag. 26 della comparsa di risposta in appello.
Tanto considerato vanno trattate le doglianze degli appellanti relative a ciascuna voce di costo.
Quanto a quella di nullità del tasso ultralegale, esso risulta pattuito nel contratto sub d) ed e) – nella misura nominale annua di 5,642% – e sub f), nella misura sempre nominale annua del 11,28%. Non avendo gli appellanti contestato la correttezza degli addebiti rispetto a tale pattuizione, essi vanno considerati legittimi dal 5 settembre 2007, data di pattuizione del primo, e più risalente, dei documenti citati, mentre per il periodo precedente vanno rideterminati ai sensi dell'art. 117, comma 7, t.u.b.
Quanto al corrispettivo disponibilità creditizia (c.d.c.) e per commissione istruttoria veloce (c.i.v.), esso è stato pattuito con il contratto sub f); pertanto, le relative voci di costo sono state legittimamente addebitate solo per il periodo successivo al 14 ottobre 2013; il saldo va invece epurato di tali addebiti per il periodo precedente.
La variazione di tutte le predette voci di costo in senso sfavorevole al cliente è stata tuttavia effettuata illegittimamente, in quanto mai pattuita per iscritto la clausola abilitante la banca a operare in tal senso, in violazione dell'art. 118 t.u.b., che nella versione in vigore fino all'11 agosto 2006 prevedeva: «1. Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli pag. 17/21 sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR.
2. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci».
Quanto all'anatocismo, dalla documentazione in atti emerge che non è stato rispettato l'art. 2, comma 2, della delibera C.i.c.r. del 9 febbraio 2000 – che ha dato attuazione all'art. 120 t.u.b. – ai sensi del quale «[n]ell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori». Tale voce di costo è indicata solo nel contratto sub f); tuttavia, considerando solo la periodicità
«trimestrale» della «liquidazione delle competenza a debito», nulla dicendosi di quelle a credito. Inoltre, non è rispettato nemmeno l'art. 6 della medesima delibera, secondo cui «[l]e clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto». In alcun documento contrattuale ricorre tale specifica – ossia separata – sottoscrizione. Gli importi per tale voce di costo devono essere quindi eliminati dal ricalcolo del saldo.
Parimenti, non sono pattuite per iscritto la commissione di massimo scoperto (c.m.s.), la spesa revisione fido e la commissione su esiti pagati;
ragione per cui vanno eliminati dal ricalcolo i relativi addebiti.
Va invece respinta la doglianza relativa all'usurarietà dei vantaggi conseguiti dalla banca, essendo smentita dalla stessa consulenza di parte degli appellanti, che, a pag. 38, rileva come «non risultano trimestri in cui il
TEG [tasso effettivo globale, ossia quello concretamente applicato dalla banca] ha superato il tasso soglia» (doc. 3 fasc. di primo grado e CP_2
), conclusione confortata anche dal contenuto dei prospetti di CP_1 raffronto dei medesimi t.e.g. e tasso-soglia, contenuti alle pagine da 32 a 36 della c.t.p., che esclude detto superamento.
5. Va poi accolta l'eccezione di prescrizione sollevata da in Parte_1 primo grado e riproposta in appello, con riferimento ai versamenti effettuati pag. 18/21 precedentemente al decennio anteriore alla notifica dell'opposizione al decreto ingiuntivo, avvenuta il 1° giugno 2021, nei termini che seguono.
Va a tal proposito rammentato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il termine prescrizionale per la ripetizione dei versamenti in conto corrente – nonché dell'accertamento della relativa illegittimità – decorre dalla data di chiusura del conto solo qualora, durante lo svolgimento del rapporto, il correntista abbia goduto di un'apertura di credito sul medesimo conto e gli stessi versamenti siano avvenuti entro i limiti del fido stesso: in tal caso le rimesse hanno natura ripristinatoria, avendo proprio lo scopo di ricostituire la provvista della quale il correntista poteva continuare a beneficiare. Il dies
a quo del termine decorre invece dalla data dei singoli versamenti nel caso siano stati effettuati in un momento in cui il saldo eccedeva l'affidamento, consistendo in veri e propri pagamenti, aventi natura solutoria (in tal senso,
Cass., sez. un., n. 24418 del 2010; di recente, Cass. n. 20455 del 2023,
Cass. n. 10262 del 2021, Cass. n. 29411 del 2020; nello stesso senso, ex aliis, Corte d'appello di Firenze n. 16 del 2025, n. 777 del 2024, n. 1674 del
2023, n. 874 del 2023 e n. 1880 del 2022).
Nel caso in esame l'esistenza del fido è documentalmente dimostrata dal contratto sub d), in cui è pattuita l'«apertura di credito a valere sul conto corrente» n. 112164, dal giorno 5 settembre 2007.
Dunque, gli addebiti illegittimamente effettuati prima di tale data risultano prescritti, non sussistendo affidamento;
nel periodo compreso tra il medesimo 5 settembre 2007 e il 31 maggio 2011, risultano concretamente riaccreditabili unicamente gli importi pagati con rimesse aventi natura solutoria, in quanto effettuate in un momento in cui il passivo superava l'importo-limite dell'affidamento.
Occorre quindi l'espletamento di c.t.u. contabile, da effettuare in coerenza con le precedenti statuizioni, per determinare l'esatto dare-avere tra le parti, dovendosi riservare all'esito lo scrutinio dei restanti motivi pag. 19/21 d'impugnazione, tanto relativi all'appello principale quanto a quello incidentale, che presuppongono tutti la sussistenza di un saldo negativo, la cui sussistenza è appunto oggetto di verifica.
In conclusione, in accoglimento del secondo motivo dell'appello incidentale, il saldo del conto n. 112164 va ricalcolato in base ai seguenti criteri: a) azzerando il saldo iniziale indicato nel più risalente degli estratti periodici disponibili in atti, ossia quello al 31 luglio 2007; b) considerando illegittimi gli addebiti relativi alle clausole contrattuali nulle, ossia quella relativa agli interessi a tasso ultralegale, il cui importo va ricalcolato ai sensi dell'art. 117, comma 7, t.u.b., per il periodo precedente al 5 settembre 2007
(la clausola essendo stata legittimamente pattuita solo in tale data e, nuovamente, il 14 ottobre 2013); quella per corrispettivo disponibilità creditizia (c.d.c.) e per commissione istruttoria veloce (c.i.v.), per il periodo precedente al 14 ottobre 2013; quella di variazione unilaterale da parte della banca, in senso sfavorevole al cliente, delle predette condizioni contrattuali;
quella relativa all'anatocismo; quelle per c.m.s., per spesa revisione fido e per commissione su esiti pagati. I relativi importi vanno riaccreditati limitatamente alle somme non prescritte, in conseguenza dell'accoglimento della relativa eccezione. Va invece rigettato il primo motivo dell'appello incidentale.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_3
2. in parziale accoglimento del secondo motivo – rigettato il primo – dell'appello incidentale proposto da e Controparte_2 CP_1 avverso la sentenza n. 745 del 2022 del Tribunale di Lucca, accerta l'illegittimità degli addebiti per interessi a tasso ultralegale – limitatamente al periodo precedente al 5 settembre 2007 – per corrispettivo disponibilità creditizia e per commissione istruttoria pag. 20/21 – queste limitatamente al periodo precedente al 14 ottobre 2013 Pt_6
– per variazione in senso sfavorevole al cliente delle predette condizioni contrattuali, per anatocismo, per commissione massimo scoperto, per spese revisione fido e per commissione su esiti pagati;
3. accoglie l'eccezione di prescrizione sollevata da nei Parte_1 limiti di cui in motivazione;
4. rimette la causa in istruzione con separata ordinanza;
5. spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
13 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
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