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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/03/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Roberto Bianco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 5490/2018 R.G., promossa da:
(C.F. , con il patrocinio nel presente giudizio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Antonietta Moffa, giusta procura agli atti;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del suo legale NT P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio nel presente giudizio dell'avv. Maurizio Tamburini, giusta procura agli atti;
Appellato
[...]
[...]
Controparte_2
Appellati NT
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 257/2018 resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Foggia;
risarcimento danni da circolazione stradale.
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge
69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Foggia, Parte_1
l' , la Compagnia “ ” e , tutti elettivamente CP_1 CP_2 Controparte_2 Controparte_2
Contr domiciliati presso l' - legittimato a stare in giudizio in nome e per conto della Compagnia assicurativa estera ai sensi dell'art. 126, comma 1 lett. C) del D. Lgs. N. 209/2005 - per sentire condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni materiali quantificati in € 4.465,00, subiti al proprio motoveicolo TMax Yamaha targato DV53277 a seguito del sinistro stradale causato dal conducente dell'autovettura Porche targata FB463A.
A sostegno della sua domanda il ha dedotto, nello specifico, che in data 04.10.2015, ore 14,30 Pt_1 circa, in Foggia, mentre conduceva il proprio motoveicolo TMax Yamaha targato DV53277, procedendo su Via Lucera, all'altezza dell'incrocio con V.le Dauno, veniva attinto da un'autovettura
Porsche, tg. FB463A, di proprietà di , assicurata per la r.c.a. con la Compagnia estera CP_2
“ , e condotta da , che procedeva su V.le Dauno non Controparte_2 Controparte_2 rispettando lo stop ivi presente.
In tale sede, si è costituito in giudizio il convenuto che ha contestato la domanda attorea, CP_1 chiedendone il rigetto, mentre sono rimasti NT gli altri convenuti , CP_2 CP_2
e
[...] Controparte_2
Il giudizio di primo grado è stato istruito mediante prove testimoniali e CTU tecnico-ricostruttiva ed è stato definito con sentenza n. 257/2018, depositata in data 22.02.2018, con la quale il Giudice di Pace di Foggia, ha rigettato la domanda attorea perché non adeguatamente provata, compensando le spese di lite tra le parti e ponendo le spese di CTU a carico dell'attore.
Avverso questa sentenza, ha proposto appello lamentando, in sostanza, l'erronea Parte_1 valutazione delle risultanze istruttorie del primo grado.
Si è costituito l' , il quale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e NT
348 bis e ter c.p.c. e, nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado.
Dichiarata la NTa di , e e CP_2 Controparte_2 Controparte_2 acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni;
pertanto, all'udienza del 02.12.2024 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. – la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini per deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
******
2 Preliminarmente, il Tribunale ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e Contr 348 bis c.p.c. dedotta da
Non si ritengono, infatti, sussistere, nella presente fattispecie, i presupposti per una pronuncia di inammissibilità dell'appello per mancata specificazione dei motivi, che, piuttosto, risultano adeguatamente argomentati nell'atto introduttivo, così come per violazione degli artt. 348 bis c.p.c. in quanto la valutazione dell'effettiva fondatezza e/o infondatezza dell'appello, nel caso sub iudice, non emerge ictu oculi dalla semplice lettura dell'atto di citazione necessitando un appurato riesame delle risultanze processuali già esaminate dal giudice di prime cure.
Passando al merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
La fattispecie dedotta in giudizio configura una ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, più propriamente, un fatto illecito in relazione alla circolazione dei veicoli, fattispecie per la quale l'obbligo del risarcimento del danno sussiste solo qualora vi sia il concorso di tre elementi: 1) il verificarsi dell'evento storico;
2) l'esistenza di un rapporto causa-effetto tra il fatto storico e il danno ingiusto;
3) il dolo o la colpa dell'agente.
Mentre con riguardo all'ultimo dei tre elementi indicati soccorre la presunzione di colpa di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., i primi due elementi, ai sensi dell'art. 2697 c.c., devono essere interamente provati da chi agisce in giudizio in applicazione delle normali regole di distribuzione dell'onere probatorio.
Nel caso di specie si rileva che il Giudice di primo grado, nel valutare l'impianto probatorio complessivo, abbia correttamente rigettato la domanda risarcitoria non essendo sufficientemente provata.
In primo luogo, va, infatti, rilevato che l'unico teste escusso nel giudizio di primo grado, con riferimento alla dinamica, , si è limitato a confermare la scarna e generica descrizione del Testimone_1 sinistro di cui all'atto di citazione, dichiarando, peraltro, di non saper dire se vi fosse un segnale di dare precedenza o stop (“su viale Dauno, che io sappia, c'è ina segnaletica, ma nello specifico non posso dire con certezza se fosse di dare precedenza o stop”).
Ebbene, tale deposizione non può, invero, essere recepita acriticamente, ma deve essere sottoposta ad un severo vaglio critico, soprattutto laddove, come nel caso di specie, non esista un verbale dei vigili urbani, polizia o carabinieri e l'unica prova sulla dinamica raccolta in primo grado consista nella deposizione di un unico teste di parte attrice, la cui presenza non era segnalata né nella denuncia di sinistro in atti, né nel modulo CAI.
Peraltro, non può costituire idoneo riscontro di tale dichiarazione testimoniale la CTU svolta in primo grado, in considerazione del fatto che lo stesso consulente ha rappresentato di aver riscontrato limiti oggettivi nella ricostruzione del sinistro, non avendo potuto visionare i veicoli coinvolti, effettuando,
3 pertanto, una ricostruzione meramente virtuale della dinamica e, pertanto, non idonea ad essere posta a fondamento della decisione.
Ad ogni modo, è bene rilevare che la CTU “non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti”, (cfr., Cass. n. 31886/2019;
Cass., Ord. n. 196317/2020).
Di fronte a questo quadro probatorio incerto, non può assumere valenza dirimente, ai fini della prova della dinamica del sinistro, neppure il modulo CAI agli atti;
invero, è noto che “La dichiarazione contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, sottoscritta dai conducenti protagonisti del medesimo, è oggetto di libero apprezzamento da parte del giudice qualora il danneggiato proponga azione risarcitoria diretta nei confronti dell'assicuratore del danneggiante. In tale ipotesi, infatti, il proprietario del veicolo assicurato ricopre il ruolo di litisconsorte necessario, sicché la confessione resa circa la dinamica dell'incidente non ha l'efficacia di piena prova nemmeno nei suoi stessi confronti, ai sensi dell'art. 2733 comma 3 c.c.” (cfr. ex multis, Cassazione civile sez. III,
14/10/2019, n.25770).
Dunque, non essendo emersa una prova convincente in ordine alla ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro – onere probatorio che incombeva su parte attrice - deve confermarsi la sentenza appellata che correttamente ha rigettato la domanda attorea perché non adeguatamente provata.
Al riguardo, va osservato che è consolidato il principio secondo cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. civ. n.
21187/2019).
Le spese del giudizio di appello vanno poste a carico dell'appellante, in ragione del principio di soccombenza e si liquidano in dispositivo tenendo conto della attività in concreto espletata e del valore della controversia secondo i parametri del d.m. 55/2014 (e successive modificazioni).
Vanno dichiarate irripetibili le spese di lite nei confronti degli appellati NT , CP_2 [...]
e CP_2 Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado di appello, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
4 - rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell NT
, in persona del legale rappresentante p.t., che si liquidano per compenso professionale in euro
[...]
2.127,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e C.p.a. come per legge;
- dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti dell'appellati NT , CP_2 CP_2
e
[...] Controparte_2
Foggia, 19.03.2025
Il Giudice
Roberto Bianco
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Roberto Bianco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 5490/2018 R.G., promossa da:
(C.F. , con il patrocinio nel presente giudizio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Antonietta Moffa, giusta procura agli atti;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del suo legale NT P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio nel presente giudizio dell'avv. Maurizio Tamburini, giusta procura agli atti;
Appellato
[...]
[...]
Controparte_2
Appellati NT
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 257/2018 resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Foggia;
risarcimento danni da circolazione stradale.
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge
69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Foggia, Parte_1
l' , la Compagnia “ ” e , tutti elettivamente CP_1 CP_2 Controparte_2 Controparte_2
Contr domiciliati presso l' - legittimato a stare in giudizio in nome e per conto della Compagnia assicurativa estera ai sensi dell'art. 126, comma 1 lett. C) del D. Lgs. N. 209/2005 - per sentire condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni materiali quantificati in € 4.465,00, subiti al proprio motoveicolo TMax Yamaha targato DV53277 a seguito del sinistro stradale causato dal conducente dell'autovettura Porche targata FB463A.
A sostegno della sua domanda il ha dedotto, nello specifico, che in data 04.10.2015, ore 14,30 Pt_1 circa, in Foggia, mentre conduceva il proprio motoveicolo TMax Yamaha targato DV53277, procedendo su Via Lucera, all'altezza dell'incrocio con V.le Dauno, veniva attinto da un'autovettura
Porsche, tg. FB463A, di proprietà di , assicurata per la r.c.a. con la Compagnia estera CP_2
“ , e condotta da , che procedeva su V.le Dauno non Controparte_2 Controparte_2 rispettando lo stop ivi presente.
In tale sede, si è costituito in giudizio il convenuto che ha contestato la domanda attorea, CP_1 chiedendone il rigetto, mentre sono rimasti NT gli altri convenuti , CP_2 CP_2
e
[...] Controparte_2
Il giudizio di primo grado è stato istruito mediante prove testimoniali e CTU tecnico-ricostruttiva ed è stato definito con sentenza n. 257/2018, depositata in data 22.02.2018, con la quale il Giudice di Pace di Foggia, ha rigettato la domanda attorea perché non adeguatamente provata, compensando le spese di lite tra le parti e ponendo le spese di CTU a carico dell'attore.
Avverso questa sentenza, ha proposto appello lamentando, in sostanza, l'erronea Parte_1 valutazione delle risultanze istruttorie del primo grado.
Si è costituito l' , il quale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e NT
348 bis e ter c.p.c. e, nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado.
Dichiarata la NTa di , e e CP_2 Controparte_2 Controparte_2 acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni;
pertanto, all'udienza del 02.12.2024 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. – la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini per deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
******
2 Preliminarmente, il Tribunale ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e Contr 348 bis c.p.c. dedotta da
Non si ritengono, infatti, sussistere, nella presente fattispecie, i presupposti per una pronuncia di inammissibilità dell'appello per mancata specificazione dei motivi, che, piuttosto, risultano adeguatamente argomentati nell'atto introduttivo, così come per violazione degli artt. 348 bis c.p.c. in quanto la valutazione dell'effettiva fondatezza e/o infondatezza dell'appello, nel caso sub iudice, non emerge ictu oculi dalla semplice lettura dell'atto di citazione necessitando un appurato riesame delle risultanze processuali già esaminate dal giudice di prime cure.
Passando al merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
La fattispecie dedotta in giudizio configura una ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, più propriamente, un fatto illecito in relazione alla circolazione dei veicoli, fattispecie per la quale l'obbligo del risarcimento del danno sussiste solo qualora vi sia il concorso di tre elementi: 1) il verificarsi dell'evento storico;
2) l'esistenza di un rapporto causa-effetto tra il fatto storico e il danno ingiusto;
3) il dolo o la colpa dell'agente.
Mentre con riguardo all'ultimo dei tre elementi indicati soccorre la presunzione di colpa di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., i primi due elementi, ai sensi dell'art. 2697 c.c., devono essere interamente provati da chi agisce in giudizio in applicazione delle normali regole di distribuzione dell'onere probatorio.
Nel caso di specie si rileva che il Giudice di primo grado, nel valutare l'impianto probatorio complessivo, abbia correttamente rigettato la domanda risarcitoria non essendo sufficientemente provata.
In primo luogo, va, infatti, rilevato che l'unico teste escusso nel giudizio di primo grado, con riferimento alla dinamica, , si è limitato a confermare la scarna e generica descrizione del Testimone_1 sinistro di cui all'atto di citazione, dichiarando, peraltro, di non saper dire se vi fosse un segnale di dare precedenza o stop (“su viale Dauno, che io sappia, c'è ina segnaletica, ma nello specifico non posso dire con certezza se fosse di dare precedenza o stop”).
Ebbene, tale deposizione non può, invero, essere recepita acriticamente, ma deve essere sottoposta ad un severo vaglio critico, soprattutto laddove, come nel caso di specie, non esista un verbale dei vigili urbani, polizia o carabinieri e l'unica prova sulla dinamica raccolta in primo grado consista nella deposizione di un unico teste di parte attrice, la cui presenza non era segnalata né nella denuncia di sinistro in atti, né nel modulo CAI.
Peraltro, non può costituire idoneo riscontro di tale dichiarazione testimoniale la CTU svolta in primo grado, in considerazione del fatto che lo stesso consulente ha rappresentato di aver riscontrato limiti oggettivi nella ricostruzione del sinistro, non avendo potuto visionare i veicoli coinvolti, effettuando,
3 pertanto, una ricostruzione meramente virtuale della dinamica e, pertanto, non idonea ad essere posta a fondamento della decisione.
Ad ogni modo, è bene rilevare che la CTU “non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti”, (cfr., Cass. n. 31886/2019;
Cass., Ord. n. 196317/2020).
Di fronte a questo quadro probatorio incerto, non può assumere valenza dirimente, ai fini della prova della dinamica del sinistro, neppure il modulo CAI agli atti;
invero, è noto che “La dichiarazione contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, sottoscritta dai conducenti protagonisti del medesimo, è oggetto di libero apprezzamento da parte del giudice qualora il danneggiato proponga azione risarcitoria diretta nei confronti dell'assicuratore del danneggiante. In tale ipotesi, infatti, il proprietario del veicolo assicurato ricopre il ruolo di litisconsorte necessario, sicché la confessione resa circa la dinamica dell'incidente non ha l'efficacia di piena prova nemmeno nei suoi stessi confronti, ai sensi dell'art. 2733 comma 3 c.c.” (cfr. ex multis, Cassazione civile sez. III,
14/10/2019, n.25770).
Dunque, non essendo emersa una prova convincente in ordine alla ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro – onere probatorio che incombeva su parte attrice - deve confermarsi la sentenza appellata che correttamente ha rigettato la domanda attorea perché non adeguatamente provata.
Al riguardo, va osservato che è consolidato il principio secondo cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. civ. n.
21187/2019).
Le spese del giudizio di appello vanno poste a carico dell'appellante, in ragione del principio di soccombenza e si liquidano in dispositivo tenendo conto della attività in concreto espletata e del valore della controversia secondo i parametri del d.m. 55/2014 (e successive modificazioni).
Vanno dichiarate irripetibili le spese di lite nei confronti degli appellati NT , CP_2 [...]
e CP_2 Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado di appello, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
4 - rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell NT
, in persona del legale rappresentante p.t., che si liquidano per compenso professionale in euro
[...]
2.127,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e C.p.a. come per legge;
- dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti dell'appellati NT , CP_2 CP_2
e
[...] Controparte_2
Foggia, 19.03.2025
Il Giudice
Roberto Bianco
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