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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/10/2025, n. 2410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2410 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile n. 1105 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: risarcimento danni (lesioni) da RCA, e vertente T R A
rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe Varcaccio Parte_1
OF in virtù di procura allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in Torre Annunziata alla via Gino Alfani n. 15 -attore- E
, quale amministratore p.t. della Controparte_1 [...] asate (MI) alla via S. Allende n. 1/ CP_2
–convenuto contumace- NONCHÉ
rapp.ta e difesa, in virtù di procura apposta in Controparte_3
Notar di Milano rep. 59.239/27.889, Per_1 dall'avv. Marcello Picciotti ed elettivamente domiciliata unitamente allo stesso presso il suo studio sito in Napoli alla via Aniello Falcone n 332 -convenuta- Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale, CP_1 quale amministratore p.t. della
[...] CP_2
, al fine di sentirli condannare in solido ex art. 144 CP_3 imento di tutti i danni patiti, in seguito al sinistro verificatosi in data 2.4.2015 alle ore 19.10 circa, in Torre Annunziata alla via Mazzini. In particolare, l'istante a fondamento delle proprie pretese evidenziava che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre era alla guida del motociclo Piaggio tg. BV 66155 di proprietà di veniva urtato dal veicolo WW targato CT Parte_2
907 PY (di proprietà della , che nel ripartire da una CP_2 posizione di sosta dal istro della strada, non concedendogli la dovuta precedenza, lo faceva rovinare al suolo. Aggiungeva che a seguito del sinistro derivavano lesioni personali così come indicate nell'atto di citazione.
1 Non si costituiva pur regolarmente evocato in giudizio
[...]
, in qualità di amministratore p.t. della Controparte_1 [...]
dovendosi dichiarare la contumacia dello stesso. CP_2
Disposta l'istruttoria con l'assunzione di prova testimoniale e consulenza medico legale, si costituiva tardivamente CP_3
in persona del legale rapp.te pro tempore (in data
[...]
024), contestando il fatto storico così come prospettato in citazione. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda, nonché in via gradata il concorso di colpa dell'attore nella produzione del sinistro. Dopo una serie di rinvii, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e all'udienza del 20.06.2025 veniva rimessa in decisione con i termini di legge. Orbene, ed in primo luogo, va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 - 12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 – In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 – Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). In secondo luogo, va dichiarata la proponibilità della domanda formulata dall'attore in presenza di richiesta ex artt. 144 e 148 CdA mediante le raccomandate del 6-5-2015, 3-11-2016, 9-5- 2018 e 8-11-2019 inviate alla odierna compagnia assicurativa e al responsabile civile. La domanda è altresì procedibile, in quanto risultano rispettate le prescrizioni di cui all'art 3 D.L. 132/2014 convertito in L.162/2014, essendo presente agli atti invito alla stipula di negoziazione assistita ricevuto in data 10-01-2023. (cfr. fascicolo di produzione attorea). Nel merito giova ricordare che, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare
2 quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (cfr ex plurimis Cass. Civ. 13390/07) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto. Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 cpc (cfr. Cass. Civ. N°4077 del 1996 e N° 3564 del 1995). Nelle fattispecie dedotta in lite, in primo luogo devono ritenersi provati l'effettivo accadimento dell'evento dannoso, nonché il coinvolgimento nel sinistro dei mezzi e delle persone suindicati non essendovi sul punto contestazione alcuna tra le parti (cfr, verbale P.S. dell'Ospedale Riuniti Golfo Vesuviano, del certificato Part cronologico del , dalla prova testimoniale, dell'espletata c.t.u. medico-legale). Può, quindi, dirsi pacifico tra tutte le parti in causa che in data 2.4.2015, alle ore 19.10 circa, in Torre Annunziata alla via Mazzini l'istante veniva impattato da un veicolo WWW tg. CT907PY. Ed invero la testimone escussa, estranea alle Testimone_1 parti in causa, ha dichiarato di aver visto una macchina “…di colore scuro…che si immetteva nel flusso veicolare senza dare la precedenza al motociclo e lo urtava facendolo cadere…”, e nel confermare il capo a), la teste affermava che il ciclomotore viaggiava “..a moderata velocità..”. La giurisprudenza sull'immissione nel flusso della circolazione stabilisce che il conducente proveniente da un'area privata, da una strada laterale o da un passo carrabile deve dare la precedenza a tutti i veicoli che circolano sulla strada principale. Il conducente è tenuto a controllare costantemente la strada e a compiere la manovra solo quando è possibile eseguirla senza creare pericolo o intralcio, anche considerando veicoli in sorpasso. In caso di incidente, la collisione stessa può essere considerata prova di un errore di valutazione. Le norme di comune diligenza e prudenza e quelle del codice stradale esigono che il conducente dell'autovettura che pone in essere una manovra per immettersi da un'area di sosta a pettine nel flusso veicolare della via, esegua tale manovra solo dopo essersi accertato, con idonea e accorta ispezione del tratto di strada al quale intende accedere, che la medesima manovra non venga ad interferire con la direttrice di marcia di sopraggiungenti veicoli da tergo, per i quali costituisce intralcio e pericolo di collisione (cfr., infra alios, Tribunale Roma, sez. XIII, 12 gennaio 2009, n. 372). Ai sensi dell'art. 105 codice della strada l'immissione nel flusso della circolazione va ravvisata in ogni manovra, con la quale da un'area laterale e da
3 una qualsiasi posizione di sosta un veicolo si immetta nella sede stradale, dove si svolga la circolazione;
per cui, comportando tale inserimento una alterazione improvvisa del traffico in atto e la probabile interferenza nella direttrice di altri veicoli in movimento, deve a questi essere concessa la precedenza, per evitare ogni possibile collisione (Cassazione penale, sez. IV, 16 aprile 1984; Cassazione penale, sez. IV, 26 febbraio 1981; Cassazione penale, sez. VI, 11 maggio 1977, ha evidenziato che sia che il conducente si immetta nella prima metà sia che si immetta nella seconda metà della carreggiata, deve dare la precedenza agli altri veicoli in movimento e, come stabilisce l'art. 552 reg. c. strad., deve effettuare la "immissione" con "prudenza e tempestività"). In definitiva, il conducente di veicolo che dalla posizione di sosta ai bordi della strada si accinge a convergere a sinistra per immettersi nel flusso della circolazione è tenuto a segnalare la manovra ed a cedere la precedenza ai veicoli provenienti da retro, in quanto con tale manovra interferisce nel normale svolgimento del traffico (cfr. Tribunale Napoli, 21 settembre 1980). In più occasioni la Suprema Corte ha statuito che sul conducente del veicolo che si immetta nel flusso della circolazione da una posizione di sosta e, così facendo, urti un veicolo in marcia normale grava la totale responsabilità del sinistro (Cassazione civile, sez. trib., 14 novembre 2008, n. 27222) (Trib. Torre Annunziata n. 582/21). In buona sostanza alla luce di tale fonte testimoniale e della contestazione sulla dinamica del sinistro eccepita peraltro tardivamente da controparte, deve accogliersi la domanda diretta ad ottenere l'accertamento della colpa esclusiva dell'autoveicolo di proprietà di nel sinistro di cui è causa. CP_2
Tanto premesso sull'an, relativamente al quantum possono essere condivise dal giudicante le risultanze della c.t.u. in quanto sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria e della visita del danneggiato e possono essere poste a base della liquidazione dei danni subiti. In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che in Parte_1 conseguenza del denunciato sinistro, ha r nti postumi permanenti: “ trauma facciale con ferita lacero contusa del labbro superiore e frattura degli incisivi centrali superiori;
trauma contusivo distorsivo della spalla destra con lesione parziale del tendine del sovraspinoso;
trauma contusivo distorsivo del ginocchio destro con lesione non a tutto spessore del menisco mediale;
trauma contusivo distorsivo del polso destro;
escoriazioni all'addome”. Tenuto conto di tale quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.u., il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti, rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico”, nella
4 misura del 3,5%, a cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole gg. 10 per ITP al 75%, gg. 20 ITP al 50%, nonché gg. 20 nella misura del 25% per ITP. Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'istante può essere liquidato in via equitativa, in attuali euro € 3.497,14 per postumi permanenti al 3,5% in un soggetto leso di anni 45; euro € 1.264,05 per l'inabilità temporanea relativa quantificata ponendo alla base i criteri fissati dalla tabella di cui all'art. 139 del d.lgs 209/2005, aggiornata al 2024 - d.m. 16/07/2024); dunque in favore del danneggiato può essere riconosciuto l'importo globale di euro € 4.761,19 a titolo di danno non patrimoniale. Avendo l'istante agito al fine di ottenere il risarcimento di ogni voce di danno, vale a dire tutti i danni patrimoniali e non subiti in seguito al denunciato sinistro, occorre svolgere alcune osservazioni di carattere generale. Invero, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza della S.C., resa a Sezioni Unite, n. 26972/08, “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre;
in altre parole, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”. In particolare, il c.d. danno morale, come sostenuto nella richiamata pronuncia dalla Suprema Corte, integra pregiudizio non patrimoniale laddove trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata - ove sia, cioè, allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti - non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale;
pertanto, nel caso in cui si lamentino degenerazioni patologiche della sofferenza si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Ne consegue che determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Pertanto, il giudice dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico,
5 valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza: il danno biologico assume, quindi, valore autonomo ed è, pertanto, risarcibile indipendentemente dagli altri effetti di carattere negativo potenzialmente derivanti dal sinistro, vale a dire dal mancato guadagno (cd. lucrum cessans), o dalle sofferenze derivanti dalla lesione (cd. danno morale); con la ulteriore conseguenza che, nel quadro più ampio del risarcimento del danno alla persona, lo stesso assume una posizione centrale e prioritaria, in quanto primo effetto dell'illecito, sempre riscontrabile e sempre risarcibile, mentre le ulteriori conseguenze, e cioè il lucro cessante ed il danno morale, sono danni puramente eventuali, che richiedono a loro volta un autonomo e distinto risarcimento solo ove sussistano in concreto e vengano inoltre provati. Anche la recentissima giurisprudenza di Cassazione ha ribadito tale principio affermando, nella sentenza n. 17209 del 2015, che in caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micro- permanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Per cui se, in linea di principio, il danno morale per le micro- permanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'“autonomia ontologica” del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento. Del resto, diversamente opinando, ha aggiunto la S.C., si arriverebbe non solo “ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato” ma anche a duplicazioni risarcitorie (laddove operasse un automatismo parametrato al biologico) che si tradurrebbero in una ingiusta locupletatio del danneggiato. Ne consegue che in caso di micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall'art. 139 d.lgs. 209/2005, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte “le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante
6 lo strumento delle presunzioni” (Cass. sez. III Civile, sentenza 28 maggio – 27 agosto 2015, n. 17209). Alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie in esame non può, quindi, essere riconosciuto alcunché a titolo di danno morale, atteso che l'istante si è limitato a domandare il ristoro del “danno morale” in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e non provando, come invece sarebbe stato suo preciso onere, di aver subìto una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro riconosciuto a titolo di danno all'integrità psico-fisica. Di conseguenza, nulla va riconosciuto a titolo di risarcimento del danno morale. Al danneggiato compete poi, a titolo di danno patrimoniale, oltre all'importo di euro 73.80 per le spese mediche sostenute e documentate, la somma di euro 2.700,00 per la riabilitazione protesica odontoiatrica conseguente all'evento traumatico oggetto di valutazione (cfr. pag 9 consulenza tecnica d'ufficio). In definitiva nella fattispecie, va riconosciuto in favore di
[...]
un complessivo danno, in cui confluiscono le v Pt_1 danno biologico, di danno morale e patrimoniale, pari ad Tabella di riferimento 2025-2026
Età del danneggiato alla data del sinistro 45 anni Percentuale di invalidità permanente 3,50% Punto base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20 Indennità giornaliera € 56,18
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 3.497,15
Invalidità temporanea parziale al 75% € 421,35 Invalidità temporanea parziale al 50% € 561,80 Invalidità temporanea parziale al 25% € 280,90 Totale danno biologico temporaneo € 1.264,05
Spese mediche € 2.700,00 Altre spese € 73,80
TOTALE GENERALE: € 7.535,00
7 Ne discende che in accoglimento della domanda risarcitoria spiegata dall'attore, va disposta la condanna di CP_1
quale amministratore p.t. della e
[...] CP_2 CP_3
, in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro,
[...] agamento in favore del predetto attore, dei danni subiti dallo stesso, e pari alla somma di euro € 7.535,00 stimata all'attualità. Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio. (Cass., 10-3-2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745). La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi, è quella risultante dalla devalutazione di euro € 7.535,00 al momento dell'incidente (2.04.2015). Su tale somma vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dal 2.04.2015 al soddisfo. Sulle somme così ottenute vanno riconosciuti gli interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo. Le spese di lite, seguono la soccombenza e si liquidano – sulla base del valore dell'accolto- in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e 147/2022 applicando i medi tenuto conto della natura del presente giudizio, nonché dell'importo liquidato, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. Le spese di ctu devono essere poste definitivamente in parti uguali a carico delle parti in ragione del concorso di colpa.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
- dichiara la contumacia di , in qualità di Controparte_1 amministratore p.t. della;
CP_2
8 -dichiara la esclusiva responsabilità del proprietario del veicolo Contr investitore targato CT 907 PY, nella produzione dell'evento dannoso di cui è causa e per l'effetto condanna , in CP_3 persona del rapp.te leg. pt. e quale Controparte_1 amministratore p.t. della loro, al CP_2 pagamento, in favore di della complessiva Parte_1 somma di euro € 7.535,00 e interessi legali da calcolarsi nel senso sopra esposto sino alla data odierna, oltre interessi legali sino al soddisfo;
-condanna , in persona del rapp.te leg. pt. e CP_3 mministratore p.t. della Controparte_1 CP_2 in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Varcaccio OF, dichiaratosi anticipatario, competenze che liquida in € 5.077,00 per compensi professionali ed € 1.985,00 per la fase stragiudiziale, oltre spese vive per € 254,00, generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute;
-pone le spese di ctu definitivamente a carico delle convenute, in solio tra loro. Torre Annunziata, 30 ottobre 2025.
Il giudice onorario dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
9
rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe Varcaccio Parte_1
OF in virtù di procura allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in Torre Annunziata alla via Gino Alfani n. 15 -attore- E
, quale amministratore p.t. della Controparte_1 [...] asate (MI) alla via S. Allende n. 1/ CP_2
–convenuto contumace- NONCHÉ
rapp.ta e difesa, in virtù di procura apposta in Controparte_3
Notar di Milano rep. 59.239/27.889, Per_1 dall'avv. Marcello Picciotti ed elettivamente domiciliata unitamente allo stesso presso il suo studio sito in Napoli alla via Aniello Falcone n 332 -convenuta- Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale, CP_1 quale amministratore p.t. della
[...] CP_2
, al fine di sentirli condannare in solido ex art. 144 CP_3 imento di tutti i danni patiti, in seguito al sinistro verificatosi in data 2.4.2015 alle ore 19.10 circa, in Torre Annunziata alla via Mazzini. In particolare, l'istante a fondamento delle proprie pretese evidenziava che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre era alla guida del motociclo Piaggio tg. BV 66155 di proprietà di veniva urtato dal veicolo WW targato CT Parte_2
907 PY (di proprietà della , che nel ripartire da una CP_2 posizione di sosta dal istro della strada, non concedendogli la dovuta precedenza, lo faceva rovinare al suolo. Aggiungeva che a seguito del sinistro derivavano lesioni personali così come indicate nell'atto di citazione.
1 Non si costituiva pur regolarmente evocato in giudizio
[...]
, in qualità di amministratore p.t. della Controparte_1 [...]
dovendosi dichiarare la contumacia dello stesso. CP_2
Disposta l'istruttoria con l'assunzione di prova testimoniale e consulenza medico legale, si costituiva tardivamente CP_3
in persona del legale rapp.te pro tempore (in data
[...]
024), contestando il fatto storico così come prospettato in citazione. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda, nonché in via gradata il concorso di colpa dell'attore nella produzione del sinistro. Dopo una serie di rinvii, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e all'udienza del 20.06.2025 veniva rimessa in decisione con i termini di legge. Orbene, ed in primo luogo, va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 - 12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 – In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 – Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). In secondo luogo, va dichiarata la proponibilità della domanda formulata dall'attore in presenza di richiesta ex artt. 144 e 148 CdA mediante le raccomandate del 6-5-2015, 3-11-2016, 9-5- 2018 e 8-11-2019 inviate alla odierna compagnia assicurativa e al responsabile civile. La domanda è altresì procedibile, in quanto risultano rispettate le prescrizioni di cui all'art 3 D.L. 132/2014 convertito in L.162/2014, essendo presente agli atti invito alla stipula di negoziazione assistita ricevuto in data 10-01-2023. (cfr. fascicolo di produzione attorea). Nel merito giova ricordare che, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare
2 quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (cfr ex plurimis Cass. Civ. 13390/07) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto. Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 cpc (cfr. Cass. Civ. N°4077 del 1996 e N° 3564 del 1995). Nelle fattispecie dedotta in lite, in primo luogo devono ritenersi provati l'effettivo accadimento dell'evento dannoso, nonché il coinvolgimento nel sinistro dei mezzi e delle persone suindicati non essendovi sul punto contestazione alcuna tra le parti (cfr, verbale P.S. dell'Ospedale Riuniti Golfo Vesuviano, del certificato Part cronologico del , dalla prova testimoniale, dell'espletata c.t.u. medico-legale). Può, quindi, dirsi pacifico tra tutte le parti in causa che in data 2.4.2015, alle ore 19.10 circa, in Torre Annunziata alla via Mazzini l'istante veniva impattato da un veicolo WWW tg. CT907PY. Ed invero la testimone escussa, estranea alle Testimone_1 parti in causa, ha dichiarato di aver visto una macchina “…di colore scuro…che si immetteva nel flusso veicolare senza dare la precedenza al motociclo e lo urtava facendolo cadere…”, e nel confermare il capo a), la teste affermava che il ciclomotore viaggiava “..a moderata velocità..”. La giurisprudenza sull'immissione nel flusso della circolazione stabilisce che il conducente proveniente da un'area privata, da una strada laterale o da un passo carrabile deve dare la precedenza a tutti i veicoli che circolano sulla strada principale. Il conducente è tenuto a controllare costantemente la strada e a compiere la manovra solo quando è possibile eseguirla senza creare pericolo o intralcio, anche considerando veicoli in sorpasso. In caso di incidente, la collisione stessa può essere considerata prova di un errore di valutazione. Le norme di comune diligenza e prudenza e quelle del codice stradale esigono che il conducente dell'autovettura che pone in essere una manovra per immettersi da un'area di sosta a pettine nel flusso veicolare della via, esegua tale manovra solo dopo essersi accertato, con idonea e accorta ispezione del tratto di strada al quale intende accedere, che la medesima manovra non venga ad interferire con la direttrice di marcia di sopraggiungenti veicoli da tergo, per i quali costituisce intralcio e pericolo di collisione (cfr., infra alios, Tribunale Roma, sez. XIII, 12 gennaio 2009, n. 372). Ai sensi dell'art. 105 codice della strada l'immissione nel flusso della circolazione va ravvisata in ogni manovra, con la quale da un'area laterale e da
3 una qualsiasi posizione di sosta un veicolo si immetta nella sede stradale, dove si svolga la circolazione;
per cui, comportando tale inserimento una alterazione improvvisa del traffico in atto e la probabile interferenza nella direttrice di altri veicoli in movimento, deve a questi essere concessa la precedenza, per evitare ogni possibile collisione (Cassazione penale, sez. IV, 16 aprile 1984; Cassazione penale, sez. IV, 26 febbraio 1981; Cassazione penale, sez. VI, 11 maggio 1977, ha evidenziato che sia che il conducente si immetta nella prima metà sia che si immetta nella seconda metà della carreggiata, deve dare la precedenza agli altri veicoli in movimento e, come stabilisce l'art. 552 reg. c. strad., deve effettuare la "immissione" con "prudenza e tempestività"). In definitiva, il conducente di veicolo che dalla posizione di sosta ai bordi della strada si accinge a convergere a sinistra per immettersi nel flusso della circolazione è tenuto a segnalare la manovra ed a cedere la precedenza ai veicoli provenienti da retro, in quanto con tale manovra interferisce nel normale svolgimento del traffico (cfr. Tribunale Napoli, 21 settembre 1980). In più occasioni la Suprema Corte ha statuito che sul conducente del veicolo che si immetta nel flusso della circolazione da una posizione di sosta e, così facendo, urti un veicolo in marcia normale grava la totale responsabilità del sinistro (Cassazione civile, sez. trib., 14 novembre 2008, n. 27222) (Trib. Torre Annunziata n. 582/21). In buona sostanza alla luce di tale fonte testimoniale e della contestazione sulla dinamica del sinistro eccepita peraltro tardivamente da controparte, deve accogliersi la domanda diretta ad ottenere l'accertamento della colpa esclusiva dell'autoveicolo di proprietà di nel sinistro di cui è causa. CP_2
Tanto premesso sull'an, relativamente al quantum possono essere condivise dal giudicante le risultanze della c.t.u. in quanto sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria e della visita del danneggiato e possono essere poste a base della liquidazione dei danni subiti. In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che in Parte_1 conseguenza del denunciato sinistro, ha r nti postumi permanenti: “ trauma facciale con ferita lacero contusa del labbro superiore e frattura degli incisivi centrali superiori;
trauma contusivo distorsivo della spalla destra con lesione parziale del tendine del sovraspinoso;
trauma contusivo distorsivo del ginocchio destro con lesione non a tutto spessore del menisco mediale;
trauma contusivo distorsivo del polso destro;
escoriazioni all'addome”. Tenuto conto di tale quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.u., il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti, rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico”, nella
4 misura del 3,5%, a cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole gg. 10 per ITP al 75%, gg. 20 ITP al 50%, nonché gg. 20 nella misura del 25% per ITP. Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'istante può essere liquidato in via equitativa, in attuali euro € 3.497,14 per postumi permanenti al 3,5% in un soggetto leso di anni 45; euro € 1.264,05 per l'inabilità temporanea relativa quantificata ponendo alla base i criteri fissati dalla tabella di cui all'art. 139 del d.lgs 209/2005, aggiornata al 2024 - d.m. 16/07/2024); dunque in favore del danneggiato può essere riconosciuto l'importo globale di euro € 4.761,19 a titolo di danno non patrimoniale. Avendo l'istante agito al fine di ottenere il risarcimento di ogni voce di danno, vale a dire tutti i danni patrimoniali e non subiti in seguito al denunciato sinistro, occorre svolgere alcune osservazioni di carattere generale. Invero, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza della S.C., resa a Sezioni Unite, n. 26972/08, “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre;
in altre parole, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”. In particolare, il c.d. danno morale, come sostenuto nella richiamata pronuncia dalla Suprema Corte, integra pregiudizio non patrimoniale laddove trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata - ove sia, cioè, allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti - non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale;
pertanto, nel caso in cui si lamentino degenerazioni patologiche della sofferenza si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Ne consegue che determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Pertanto, il giudice dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico,
5 valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza: il danno biologico assume, quindi, valore autonomo ed è, pertanto, risarcibile indipendentemente dagli altri effetti di carattere negativo potenzialmente derivanti dal sinistro, vale a dire dal mancato guadagno (cd. lucrum cessans), o dalle sofferenze derivanti dalla lesione (cd. danno morale); con la ulteriore conseguenza che, nel quadro più ampio del risarcimento del danno alla persona, lo stesso assume una posizione centrale e prioritaria, in quanto primo effetto dell'illecito, sempre riscontrabile e sempre risarcibile, mentre le ulteriori conseguenze, e cioè il lucro cessante ed il danno morale, sono danni puramente eventuali, che richiedono a loro volta un autonomo e distinto risarcimento solo ove sussistano in concreto e vengano inoltre provati. Anche la recentissima giurisprudenza di Cassazione ha ribadito tale principio affermando, nella sentenza n. 17209 del 2015, che in caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micro- permanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Per cui se, in linea di principio, il danno morale per le micro- permanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'“autonomia ontologica” del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento. Del resto, diversamente opinando, ha aggiunto la S.C., si arriverebbe non solo “ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato” ma anche a duplicazioni risarcitorie (laddove operasse un automatismo parametrato al biologico) che si tradurrebbero in una ingiusta locupletatio del danneggiato. Ne consegue che in caso di micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall'art. 139 d.lgs. 209/2005, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte “le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante
6 lo strumento delle presunzioni” (Cass. sez. III Civile, sentenza 28 maggio – 27 agosto 2015, n. 17209). Alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie in esame non può, quindi, essere riconosciuto alcunché a titolo di danno morale, atteso che l'istante si è limitato a domandare il ristoro del “danno morale” in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e non provando, come invece sarebbe stato suo preciso onere, di aver subìto una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro riconosciuto a titolo di danno all'integrità psico-fisica. Di conseguenza, nulla va riconosciuto a titolo di risarcimento del danno morale. Al danneggiato compete poi, a titolo di danno patrimoniale, oltre all'importo di euro 73.80 per le spese mediche sostenute e documentate, la somma di euro 2.700,00 per la riabilitazione protesica odontoiatrica conseguente all'evento traumatico oggetto di valutazione (cfr. pag 9 consulenza tecnica d'ufficio). In definitiva nella fattispecie, va riconosciuto in favore di
[...]
un complessivo danno, in cui confluiscono le v Pt_1 danno biologico, di danno morale e patrimoniale, pari ad Tabella di riferimento 2025-2026
Età del danneggiato alla data del sinistro 45 anni Percentuale di invalidità permanente 3,50% Punto base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20 Indennità giornaliera € 56,18
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 3.497,15
Invalidità temporanea parziale al 75% € 421,35 Invalidità temporanea parziale al 50% € 561,80 Invalidità temporanea parziale al 25% € 280,90 Totale danno biologico temporaneo € 1.264,05
Spese mediche € 2.700,00 Altre spese € 73,80
TOTALE GENERALE: € 7.535,00
7 Ne discende che in accoglimento della domanda risarcitoria spiegata dall'attore, va disposta la condanna di CP_1
quale amministratore p.t. della e
[...] CP_2 CP_3
, in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro,
[...] agamento in favore del predetto attore, dei danni subiti dallo stesso, e pari alla somma di euro € 7.535,00 stimata all'attualità. Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio. (Cass., 10-3-2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745). La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi, è quella risultante dalla devalutazione di euro € 7.535,00 al momento dell'incidente (2.04.2015). Su tale somma vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dal 2.04.2015 al soddisfo. Sulle somme così ottenute vanno riconosciuti gli interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo. Le spese di lite, seguono la soccombenza e si liquidano – sulla base del valore dell'accolto- in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e 147/2022 applicando i medi tenuto conto della natura del presente giudizio, nonché dell'importo liquidato, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. Le spese di ctu devono essere poste definitivamente in parti uguali a carico delle parti in ragione del concorso di colpa.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
- dichiara la contumacia di , in qualità di Controparte_1 amministratore p.t. della;
CP_2
8 -dichiara la esclusiva responsabilità del proprietario del veicolo Contr investitore targato CT 907 PY, nella produzione dell'evento dannoso di cui è causa e per l'effetto condanna , in CP_3 persona del rapp.te leg. pt. e quale Controparte_1 amministratore p.t. della loro, al CP_2 pagamento, in favore di della complessiva Parte_1 somma di euro € 7.535,00 e interessi legali da calcolarsi nel senso sopra esposto sino alla data odierna, oltre interessi legali sino al soddisfo;
-condanna , in persona del rapp.te leg. pt. e CP_3 mministratore p.t. della Controparte_1 CP_2 in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Varcaccio OF, dichiaratosi anticipatario, competenze che liquida in € 5.077,00 per compensi professionali ed € 1.985,00 per la fase stragiudiziale, oltre spese vive per € 254,00, generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute;
-pone le spese di ctu definitivamente a carico delle convenute, in solio tra loro. Torre Annunziata, 30 ottobre 2025.
Il giudice onorario dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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