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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/03/2025, n. 3332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3332 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 18/02/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.14937 /2024
Tra
avv.BURELLI ALESSIA , ) Parte_1
E
in persona del legale rapp.te p.t. ( avv.ROCCO ADRIANO , ) Controparte_1
Nonché
in persona del legale rapp.te p.t. ( avv. E. SCIPLINO E M. MORELLI) CP_2
FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
09780202200071466000 relativa a 3 cartelle di pagamento (nn. 09720160057719909000,
09720180050349419000 e 09720190217118416000) e 4 avvisi di addebito (nn.
39720140021999745000, 39720150008932319000, 39720160001340262000 e
39720170007845288000). A fondamento dell'opposizione ha eccepito : la mancata notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito presupposti;
la mancata notifica dell'intimazione di pagamento: ex art. 50 DPR 602/73 ; il vizio di notifica della comunicazione preventiva di fermo in quanto effettuata da un indirizzo non presente nei pubblici elenchi.Ha chiesto pertanto di dichiarare la nullità e/o inesistenza della comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
L' si è costituita eccependo l'inammissibilità del Controparte_3 ricorso per violazione del principio del ne bis in idem in quanto agli AVA recanti nn.
39720140021999745000, 39720150008932319000 e 39720160001340262000 sono già stati oggetto di un'altra opposizione conclusasi con sentenza n. 8548/2023, che ha rigettato il ricorso accertando la rituale notifica degli stessi. Ha inoltre eccepito la carenza di legittimazione passiva, in quanto la notifica degli avvisi di addebito è di competenza dell'Ente creditore . Ha evidenziato che il preavviso di fermo amministrativo non rientra nella CP_2 tipologia a sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata e, pertanto, non deve essere preceduto dalla notifica dell'avviso di intimazione ad adempiere ex art. 50, comma 2, d.P.R. n.
602 del 1973 e ribadito la regolarità della notifica effettuata da da indirizzo pec non CP_3 presente nei pubblici registri ( ed in ogni caso la sanatoria, avendo l'atto raggiunto il suo scopo).
A seguito di integrazione del contraddittorio si è costituito l' eccependo : l'inammissibilità CP_2 dell'opposizione in quanto depositata oltre il termine perentorio di 20 giorni di cui all'art. 617
c.p.c. e la violazione del principio del ne bis in idem quanto agli AVA recanti nn.
39720140021999745000, 39720150008932319000 e 39720160001340262000 sono già stati impugnati ed evidenziando la regolare notifica dell'avviso di addebito n°39720170007845288000.
1) Preliminarmente deve escludersi la tardività del ricorso per violazione del termine di cui all'art 617 cpc. Come ha precisato la Cassazione ( da ultimo Ordinanza n. 18041 del
04/07/2019) l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c.
2) Non sussiste la nullità della notifica del preavviso di fermo perché effettuata da indirizzo del mittente non incluso nei pubblici registri, atteso che le norme sulla notifica via pec degli atti esattoriali (ex artt. 26 comma 2 DPR 602/1973, art. 30 comma 4 D.L. 78/2010 DPR 68/2005) dispongono espressamente che l'indirizzo di PEC del destinatario deve risultare dagli elenchi previsti dalla legge, ma nulla dicono in ordine all'indirizzo PEC del mittente, non imponendo a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di PEC risultante dai pubblici elenchi ( EC e PA) . Peraltro gli atti sono stati ricevuti dal destinatario, come confermato dalla generazione della ricevuta di consegna. Anche in questo caso, infatti, si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall'articolo 1335 cod.civ.
3 ) Nel merito va innanzitutto precisato che la presente controversia riguarda solo gli avvisi nn. 39720140021999745000, 39720150008932319000, 39720160001340262000 e
39720170007845288000 relativi ai contributi . Con riferimento ai primi tre si osserva che CP_2
è già intervenuta sentenza di questo Tribunale n 8548/23 ( in atti) che ha ne ha accertato la regolarità della notifica. Le doglianze relative a tali avvisi devono ritenersi, pertanto, CP_ inammissibili. Quanto all'avviso n. 39720170007845288000 l ha fornito la prova della regolare notifica ( cfr cartolina ricevimento sub doc 3 in atti ) che non è stata oggetto di CP_2 contestazione alcuna da parte della ricorrente .
4) Infondata , infine, è la doglianza relativa alla mancata notifica dell'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50 del D.P.R. 602/1973 che è richiesta esclusivamente quale presupposto per l'avvio delle procedure di esecuzione forzata.Il fermo amministrativo dei veicoli non costituisce un atto di esecuzione forzata, bensì una misura cautelare finalizzata a indurre il debitore al pagamento, sicchè la disposizione non è applicabile.
L'opposizione va pertanto rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
Pqm
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di euro 1.800 oltre oneri di legge in favore di ciascun convenuto a titolo di compensi professionali.
Il Giudice