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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 11/02/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia, Sezione Civile, composto dai GNi magistrati: dott. Riccardo Merluzzi - Presidente rel. dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice dott. Stefano Bergonzi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 113/24 R.G. promossa con ricorso depositato il 12.12.2024
DA
(c.f. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Susanna Vito e Pamela Borghese, come da procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Monfalcone (GO), Via
Roma n. 49
- ricorrente -
CONTRO
- (c.f. ), nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2
- resistente contumace -
con l'intervento in causa del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio
Causa decisa sulle seguenti conclusioni: parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale:
- affidare la minore (nata il [...]) in via esclusiva alla madre con Persona_1 potere di adottare, anche senza l'accordo dell'altro genitore, le decisioni di maggior interesse per la figlia (affido cd. super esclusivo);
1 - disporre che il GN possa vedere e tenere con sé quando vorrà, CP_1 Per_1
previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze della figlia;
- porre a carico del GN l'obbligo di corrispondere alla GNa CP_1 Parte_1
la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia
[...] minore, con adeguamento annuale secondo l'indice Istat;
- porre a carico del GN l'obbligo di rimborsare alla GNa CP_1 Parte_1
la metà delle spese straordinarie di così come determinate nel protocollo
[...] Per_1
intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Gorizia;
- ingiungere alla società Acciaierie Bertoli Safau spa, con sede in Pozzuolo del Friuli, via
Buttrio n. 28, di corrispondere alla GNa l'importo mensile di € 250,00 Parte_1
quale contributo al mantenimento della figlia del GN;
CP_1
- disporre che l'assegno unico universale per la minore (nata il [...]) Persona_1
venga percepito integralmente dalla GNa ”. Parte_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto, nulla si oppone
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 12.02.2024 la GNa esponeva che: Parte_1
- la ricorrente ed il GN hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale CP_1
è nata (nata il [...]), riconosciuta da entrambi i genitori;
Per_1
- la famiglia viveva presso l'unità immobiliare sita in San Canzian d'Isonzo, via Aldo Moro
n. 15, di proprietà della madre della GNa;
Parte_1
- nel 2017 cessava la convivenza tra i genitori ed continuava a vivere insieme alla Per_1
madre nell'immobile indicato;
- i genitori raggiungevano un accordo stragiudiziale per disciplinare il contributo di mantenimento del padre e il diritto di visita, secondo il quale il GN doveva CP_1 corrispondere per il mantenimento di la somma mensile di € 250,00 e rimborsare la Per_1
metà delle spese straordinarie (mediche, scolastiche e ricreative);
- negli ultimi tre anni il GN versava somme decisamente inferiori e non CP_1
rimborsava la propria quota delle spese straordinarie;
- il GN non adempieva con continuità neppure al dovere di frequentazione della CP_1
figlia, limitandosi a qualche sporadico incontro e non condivideva con la madre la gestione
2 della figlia, rimanendo completamente inerte rispetto agli aspetti importanti per la vita di
Per_1
Tanto premesso, la ricorrente formulava le richieste riportate in epigrafe, chiedendo in particolare l'affidamento cd. super esclusivo della figlia.
Il Presidente designava sé stesso quale relatore, fissava l'udienza per la comparizione delle parti e formulava gli ulteriori avvisi di legge.
All'udienza del 14.05.2024, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva il GN
, che veniva pertanto dichiarato contumace. CP_1
Alla medesima udienza veniva sentita la ricorrente, che illustrava la situazione familiare;
veniva quindi autorizzata la precisazione delle conclusioni e fissata successiva udienza per la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 473-bis. 22, ult. co., c.p.c.
Alla successiva udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
II) Rileva il Collegio che il quadro fattuale appare ben delineato.
A seguito del rapporto more uxorio tra e è nata in [...] Parte_1 CP_1
27/02/2014 la figlia riconosciuta da entrambi i genitori. Per_1
Il nucleo familiare ha convissuto presso un'unità immobiliare di proprietà della madre della GNa fino al 2017, quando cessava la convivenza tra i genitori e la piccola Parte_1
continuava a vivere assieme alla madre.
Secondo quanto esposto dalla ricorrente, le parti raggiungevano quindi un accordo stragiudiziale (per disciplinare tanto il contributo di mantenimento che il diritto di visita del padre), che veniva negli anni successivi rispettato solo assai parzialmente dal GN;
CP_1
tale situazione ha reso necessario il ricorso al Tribunale.
III) Tanto premesso, risultano fondate gran parte delle istanze proposte con il ricorso introduttivo.
In particolare, non sussistendo i presupposti per la (ancor più) grave misura dell'affidamento c.d. super esclusivo, che presuppone la totale inidoneità a svolgere il proprio ruolo da parte del genitore non affidatario, ricorrono nel caso di specie i requisiti per prevedere l'affido esclusivo, misura da concedersi nei casi in cui il comportamento del genitore non affidatario costituisce una negligenza grave nei confronti del minore: nel caso di specie tale negligenza si è concretizzata nella mancata cura ed educazione della minore, in quanto il padre non ha provveduto con costanza ai bisogni essenziali della figlia, nonché nella parziale violazione
3 degli obblighi economici, per il mancato versamento del contributo al mantenimento pattuito.
Allo stato, in considerazione della protratta condotta del padre costituente grave negligenza contraria all'interesse della minore, in applicazione dell'articolo 337 quater c.c., la minore va quindi affidata alla sola madre, anche se le decisioni di maggior interesse, come Per_1
quelle riguardanti la salute e l'istruzione, dovranno essere prese congiuntamente dai genitori;
il genitore non affidatario manterrà, quindi, il diritto/dovere di vigilare sull'educazione e l'istruzione della figlia.
IV) Per quanto concerne l'obbligo al mantenimento, pare opportuno confermare il quantum già previsto in sede di accordo stragiudiziale tra i genitori, pari ad un importo di euro 250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici Istat.
Si osserva che tale quantificazione appare certamente congrua, valutando comparativamente il reddito del padre, pari ad euro 29.268,71 per l'anno 2022 (doc. n. 19 ric.), rispetto al reddito percepito dalla madre nello stesso periodo, pari ad euro 16.169,00
(doc. n. 6).
A carico del padre va inoltre posto l'obbligo di rimborsare la metà delle spese straordinarie sostenute per la figlia minore, come determinate nel Protocollo d'Intesa vigente presso il
Tribunale di Gorizia.
Quanto all'Assegno Unico e Universale, si osserva che la disciplina è già prevista per legge in quanto, ai sensi dell'art. 6, comma IV, del D. Lgs. 29/12/2021 n. 230 “in caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”.
V) Stante l'attuale regime di frequentazione assai contenuto, che andrà incrementato, in punto diritto/dovere di visita del padre ci si può allo stato limitare alla previsione secondo la quale il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a piacimento, previo accordo Per_1
con la madre e compatibilmente con le esigenze della figlia.
Quanto al pagamento diretto da parte del terzo/datore di lavoro del genitore eventualmente inadempiente, la ricorrente dovrà seguire il procedimento previsto dall'articolo 473 bis.37
c.p.c., istituto innovativo previsto dalla “riforma Cartabia”.
La necessità di una pronuncia giudiziale e la mancata resistenza in giudizio da parte del padre consentono di non addebitare al resistente le spese del giudizio, peraltro non espressamente richieste.
4
P. Q. M.
Il Tribunale di Gorizia, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di , ogni Parte_1 CP_1
contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) affida la minore alla madre, fermo restando che le decisioni di maggior Persona_1
interesse, come quelle riguardanti la salute e l'istruzione, dovranno essere prese congiuntamente dai genitori;
2) rigetta la domanda di affido c.d. super esclusivo, in quanto infondata;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé quando vorrà, previo accordo Per_1
con la madre e compatibilmente con le esigenze della figlia;
4) pone a carico del GN l'obbligo di corrispondere alla GNa la CP_1 Parte_1 somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, con adeguamento annuale secondo l'indice Istat, a decorrere dalla data della domanda giudiziale;
5) pone a carico del GN l'obbligo di rimborsare alla madre la metà delle spese CP_1
straordinarie, così come determinate nel protocollo vigente presso il Tribunale di Gorizia;
Così deciso in Gorizia, 12.12.2024
Il Presidente est.
dott. Riccardo Merluzzi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia, Sezione Civile, composto dai GNi magistrati: dott. Riccardo Merluzzi - Presidente rel. dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice dott. Stefano Bergonzi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 113/24 R.G. promossa con ricorso depositato il 12.12.2024
DA
(c.f. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Susanna Vito e Pamela Borghese, come da procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Monfalcone (GO), Via
Roma n. 49
- ricorrente -
CONTRO
- (c.f. ), nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2
- resistente contumace -
con l'intervento in causa del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio
Causa decisa sulle seguenti conclusioni: parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale:
- affidare la minore (nata il [...]) in via esclusiva alla madre con Persona_1 potere di adottare, anche senza l'accordo dell'altro genitore, le decisioni di maggior interesse per la figlia (affido cd. super esclusivo);
1 - disporre che il GN possa vedere e tenere con sé quando vorrà, CP_1 Per_1
previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze della figlia;
- porre a carico del GN l'obbligo di corrispondere alla GNa CP_1 Parte_1
la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia
[...] minore, con adeguamento annuale secondo l'indice Istat;
- porre a carico del GN l'obbligo di rimborsare alla GNa CP_1 Parte_1
la metà delle spese straordinarie di così come determinate nel protocollo
[...] Per_1
intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Gorizia;
- ingiungere alla società Acciaierie Bertoli Safau spa, con sede in Pozzuolo del Friuli, via
Buttrio n. 28, di corrispondere alla GNa l'importo mensile di € 250,00 Parte_1
quale contributo al mantenimento della figlia del GN;
CP_1
- disporre che l'assegno unico universale per la minore (nata il [...]) Persona_1
venga percepito integralmente dalla GNa ”. Parte_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto, nulla si oppone
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 12.02.2024 la GNa esponeva che: Parte_1
- la ricorrente ed il GN hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale CP_1
è nata (nata il [...]), riconosciuta da entrambi i genitori;
Per_1
- la famiglia viveva presso l'unità immobiliare sita in San Canzian d'Isonzo, via Aldo Moro
n. 15, di proprietà della madre della GNa;
Parte_1
- nel 2017 cessava la convivenza tra i genitori ed continuava a vivere insieme alla Per_1
madre nell'immobile indicato;
- i genitori raggiungevano un accordo stragiudiziale per disciplinare il contributo di mantenimento del padre e il diritto di visita, secondo il quale il GN doveva CP_1 corrispondere per il mantenimento di la somma mensile di € 250,00 e rimborsare la Per_1
metà delle spese straordinarie (mediche, scolastiche e ricreative);
- negli ultimi tre anni il GN versava somme decisamente inferiori e non CP_1
rimborsava la propria quota delle spese straordinarie;
- il GN non adempieva con continuità neppure al dovere di frequentazione della CP_1
figlia, limitandosi a qualche sporadico incontro e non condivideva con la madre la gestione
2 della figlia, rimanendo completamente inerte rispetto agli aspetti importanti per la vita di
Per_1
Tanto premesso, la ricorrente formulava le richieste riportate in epigrafe, chiedendo in particolare l'affidamento cd. super esclusivo della figlia.
Il Presidente designava sé stesso quale relatore, fissava l'udienza per la comparizione delle parti e formulava gli ulteriori avvisi di legge.
All'udienza del 14.05.2024, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva il GN
, che veniva pertanto dichiarato contumace. CP_1
Alla medesima udienza veniva sentita la ricorrente, che illustrava la situazione familiare;
veniva quindi autorizzata la precisazione delle conclusioni e fissata successiva udienza per la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 473-bis. 22, ult. co., c.p.c.
Alla successiva udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
II) Rileva il Collegio che il quadro fattuale appare ben delineato.
A seguito del rapporto more uxorio tra e è nata in [...] Parte_1 CP_1
27/02/2014 la figlia riconosciuta da entrambi i genitori. Per_1
Il nucleo familiare ha convissuto presso un'unità immobiliare di proprietà della madre della GNa fino al 2017, quando cessava la convivenza tra i genitori e la piccola Parte_1
continuava a vivere assieme alla madre.
Secondo quanto esposto dalla ricorrente, le parti raggiungevano quindi un accordo stragiudiziale (per disciplinare tanto il contributo di mantenimento che il diritto di visita del padre), che veniva negli anni successivi rispettato solo assai parzialmente dal GN;
CP_1
tale situazione ha reso necessario il ricorso al Tribunale.
III) Tanto premesso, risultano fondate gran parte delle istanze proposte con il ricorso introduttivo.
In particolare, non sussistendo i presupposti per la (ancor più) grave misura dell'affidamento c.d. super esclusivo, che presuppone la totale inidoneità a svolgere il proprio ruolo da parte del genitore non affidatario, ricorrono nel caso di specie i requisiti per prevedere l'affido esclusivo, misura da concedersi nei casi in cui il comportamento del genitore non affidatario costituisce una negligenza grave nei confronti del minore: nel caso di specie tale negligenza si è concretizzata nella mancata cura ed educazione della minore, in quanto il padre non ha provveduto con costanza ai bisogni essenziali della figlia, nonché nella parziale violazione
3 degli obblighi economici, per il mancato versamento del contributo al mantenimento pattuito.
Allo stato, in considerazione della protratta condotta del padre costituente grave negligenza contraria all'interesse della minore, in applicazione dell'articolo 337 quater c.c., la minore va quindi affidata alla sola madre, anche se le decisioni di maggior interesse, come Per_1
quelle riguardanti la salute e l'istruzione, dovranno essere prese congiuntamente dai genitori;
il genitore non affidatario manterrà, quindi, il diritto/dovere di vigilare sull'educazione e l'istruzione della figlia.
IV) Per quanto concerne l'obbligo al mantenimento, pare opportuno confermare il quantum già previsto in sede di accordo stragiudiziale tra i genitori, pari ad un importo di euro 250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici Istat.
Si osserva che tale quantificazione appare certamente congrua, valutando comparativamente il reddito del padre, pari ad euro 29.268,71 per l'anno 2022 (doc. n. 19 ric.), rispetto al reddito percepito dalla madre nello stesso periodo, pari ad euro 16.169,00
(doc. n. 6).
A carico del padre va inoltre posto l'obbligo di rimborsare la metà delle spese straordinarie sostenute per la figlia minore, come determinate nel Protocollo d'Intesa vigente presso il
Tribunale di Gorizia.
Quanto all'Assegno Unico e Universale, si osserva che la disciplina è già prevista per legge in quanto, ai sensi dell'art. 6, comma IV, del D. Lgs. 29/12/2021 n. 230 “in caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”.
V) Stante l'attuale regime di frequentazione assai contenuto, che andrà incrementato, in punto diritto/dovere di visita del padre ci si può allo stato limitare alla previsione secondo la quale il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a piacimento, previo accordo Per_1
con la madre e compatibilmente con le esigenze della figlia.
Quanto al pagamento diretto da parte del terzo/datore di lavoro del genitore eventualmente inadempiente, la ricorrente dovrà seguire il procedimento previsto dall'articolo 473 bis.37
c.p.c., istituto innovativo previsto dalla “riforma Cartabia”.
La necessità di una pronuncia giudiziale e la mancata resistenza in giudizio da parte del padre consentono di non addebitare al resistente le spese del giudizio, peraltro non espressamente richieste.
4
P. Q. M.
Il Tribunale di Gorizia, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di , ogni Parte_1 CP_1
contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) affida la minore alla madre, fermo restando che le decisioni di maggior Persona_1
interesse, come quelle riguardanti la salute e l'istruzione, dovranno essere prese congiuntamente dai genitori;
2) rigetta la domanda di affido c.d. super esclusivo, in quanto infondata;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé quando vorrà, previo accordo Per_1
con la madre e compatibilmente con le esigenze della figlia;
4) pone a carico del GN l'obbligo di corrispondere alla GNa la CP_1 Parte_1 somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, con adeguamento annuale secondo l'indice Istat, a decorrere dalla data della domanda giudiziale;
5) pone a carico del GN l'obbligo di rimborsare alla madre la metà delle spese CP_1
straordinarie, così come determinate nel protocollo vigente presso il Tribunale di Gorizia;
Così deciso in Gorizia, 12.12.2024
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