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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 13/10/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A
L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. GI ER Presidente
Dott. CI NN Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 418/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
20/11/2024 promossa
d a
OGGETTO:
e rappresentati Parte_1 Controparte_1
Altre ipotesi di e difesi dall'avv. FRASSOLDATI CHIARA e dall'avv. PEDERSOLI responsabilità
elettivamente domiciliati in VIA ZAMBONATE 33 24122 CP_2
Extracontrattuale non RG presso il difensore avv. FRASSOLDATI CHIARA ricomprese nelle altre
APPELLANTI materie c o n t r o
, , CP_3 Controparte_4 Controparte_5
rappresentati e difesi dall'avv. GAMBA GUIDA MARIA e dall'avv. pagina 1 di 28 ( ), elettivamente domiciliati Controparte_6 C.F._1
in VIA CAV. PAGLIARINI 22 24058 ROMANO DI LOMBARDIA presso il difensore avv. GAMBA GUIDA MARIA
APPELLATI
E CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. FICOCIELLO NICOLA e, CP_7
elettivamente domiciliata in VIA IGNAZIO MESSINA 12 17027 PIETRA
LIGURE presso il difensore avv. FICOCIELLO NICOLA, come da procura a margine/ in calce
APPELLATA
E CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. BORDEAUX LUISA, CP_8
elettivamente domiciliato in VIA ASPROMONTE, 61 23900 LECCO presso il difensore avv. BORDEAUX LUISA
APPELLATO
E CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. VALLERGA Controparte_9
RO elettivamente domiciliato in VIA MARTIN PIAGGIO 17/1 16122
GENOVA presso il difensore avv. VALLERGA RO
APPELLATO
E CONTRO
pagina 2 di 28 rappresentata e difeso dall'avv. BOLIS Controparte_10
DO elettivamente domiciliato in VIA GIACOMO QUARENGHI,
13 24122 RG presso il difensore avv. BOLIS DO
APPELLATA
anche in qualità di socio della KFW IN LIQUIDAZIONE CP_11
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo- sezione terza civile-
pubblicata in data 21.3.2022 con il n. 670/22.
CONCLUSIONI
e Parte_2 Controparte_1
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello accogliere l'appello proposto e, in totale riforma della sentenza n. 670/2022 pubbl. il 21.3.2022, repert. 1136/2022 del n21/03/2022, resa nel procedimento R.G. 10852/2016 del Tribunale di
Bergamo,, giudice unico dott.ssa Chiara Mazzoni, notificata in data
22/03/2022, - contrariis reiectis – così GIUDICARE
1. IN VIA PREGIUDIZIALE E PRINCIPALE
accertare e dichiarare la nullità della sentenza 670/2022 del Tribunale di
Bergamo per violazione di norme processuali per mancata interruzione del processo a seguito della dichiarazione di fallimento della società CP_12
, per le ragioni e i motivi di cui alla narrativa dell'atto di appello e,
[...]
conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata e pagina 3 di 28 del giudizio di primo grado, trattando la causa nel merito;
2. NEL MERITO
in via principale:
accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea formulata dai signori e e respingere ogni CP_3 Controparte_4 Controparte_5
domanda ex adverso dedotta nei confronti della e di Controparte_1
per le ragioni e i motivi di cui nella narrativa dell'atto di Parte_1
appello e in tutti gli atti del primo grado di giudizio;
in via subordinata:
riconoscere, per le ragioni e i motivi di cui alla narrativa dell'atto di appello e in tutti gli atti del primo grado di giudizio, il concorso di colpa della vittima e conseguentemente ridurre il risarcimento del Persona_1
danno ex art 1227 c.c. in misura assolutamente prevalente (80%) e comunque in quella che il Giudice riterrà di giustizia;
in ogni caso:
accertare e dichiarare, per le ragioni e i motivi di cui alla narrativa dell'atto di appello e in tutti gli atti del primo grado di giudizio, la responsabilità esclusiva o concorrente dei signori e e della Controparte_9 CP_8
committente ai sensi degli artt. 2049, 1228 c.c. e/o 2043 c.c. e, CP_7
per l'effetto, condannare gli stessi in solido al risarcimento dei danni patiti dagli attori signori e CP_3 Controparte_4 Controparte_5
in subordine: pagina 4 di 28 in caso di condanna della al risarcimento dei danni Controparte_1
patiti dagli attori signori e CP_3 Controparte_4 Controparte_5
condannare - per le ragioni e i motivi di cui alla narrativa dell'atto di appello e in tutti gli atti del primo grado di giudizio - la a Controparte_10
manlevare e a tenere indenne la da ogni risarcimento Controparte_1
in favore degli attori medesimi.
CON VITTORIA DI SPESE E COMPENSI DI CAUSA DI ENTRAMBI I
GRADI DI GIUDIZIO
Di I/:
Rigettare l'appello proposto dal Sig. e dalla Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, perché Controparte_1
infondato in fatto e in diritto e confermare in toto la decisione di primo grado.
Con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese, diritti e onorari del presente giudizio d'appello.
CP_13
In via principale: rigettare l'appello proposto da e Parte_1
avverso la Sentenza N. 670/2022 Controparte_1
pronunciata dal Tribunale di Bergamo in data 19/3/2022 (pubblicata il
21/3/2022) nella causa N. 10852/2016 R.G. e, per l'effetto, confermare integralmente detta Sentenza;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello e di pagina 5 di 28 conseguente affermazione di una responsabilità di in relazione ai CP_7
fatti di causa, escludere o - in ogni caso – ridurre proporzionalmente l'ammontare del risarcimento richiesto dagli attori alla luce del concorso degli altri soggetti convenuti/terzi chiamati in causa e/o comunque del concorso di colpa della vittima Sig. nella determinazione dell'evento, ai Persona_1
sensi dell'art. 1227 c.c.;
in via parimenti subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello e di conseguente affermazione di una responsabilità di CP_7
in relazione ai fatti di causa, dichiarare l'assenza di titolarità di alcun
[...]
diritto risarcitorio in capo ai Sigg.ri ed quali Controparte_4 Controparte_5
soggetti non conviventi con il Sig. Persona_1
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze del giudizio oltre a rimborso spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A. come per legge
Di Riva:
- In ogni caso, rigettare l'appello perché infondato e non motivato.
Con vittoria delle spese di grado.
CP_14
In via principale e/o in ogni caso: rigettare l'appello proposto dalla società
e dal Sig. avverso la sentenza del Controparte_1 Parte_1
Tribunale di Bergamo n. 670/2022, in quanto totalmente infondato in fatto ed pagina 6 di 28 in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto da e dal Sig. e Controparte_1 Parte_1
di conseguente riconoscimento della responsabilità del Geom. Controparte_9
per il sinistro occorso al Sig. accogliere le
[...] Persona_1
domande già proposte in primo grado dallo stesso Geom. e disporre che CP_9
quest'ultimo sia tenuto a rispondere unicamente dei danni allo stesso strettamente imputabili, anche alla luce del concorso di colpa nella determinazione dell'evento degli altri convenuti/terzi chiamati nel presente giudizio e/o, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., del de cuius, Sig.
in via solidale e/o secondo la graduazione delle Persona_1
eventuali colpe.
- Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA”
CP_15
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: respingere l'appello proposto da e con riferimento al quinto motivo Parte_1 Controparte_16
di gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per quanto di ragione,
confermare la sentenza n. 670/22 resa all'esito del giudizio R.G. n.
10852/2016 dal Tribunale di Bergamo, Giudice Dottoressa Chiara Mazzoni, in ordine all'inoperatività della garanzia assicurativa invocata dagli appellanti;
pagina 7 di 28 ciò per le ragioni tutte esposte nella parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta in appello (segnatamente, attesa la mancanza di polizza a primo rischio ed il mancato superamento della franchigia di euro 3.000.000);
respingere in ogni caso le domande proposte nei confronti di Controparte_10
attesa l'inoperatività della garanzia invocata dagli appellanti e,
[...]
comunque, siccome infondate, in fatto ed in diritto oltre che indimostrate, ciò
per i motivi tutti dedotti nella parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta in appello;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA E Controparte_17
nella veramente non creduta ipotesi di accoglimento delle domande svolte nei confronti di contenere la condanna nei limiti del Controparte_10
massimale di polizza, della quota di responsabilità dell'assicurata
[...]
con l'applicazione della franchigia (euro 3.000.000) e delle Controparte_1
altre previsioni di contratto tutte.
IN OGNI CASO: spese di lite, anticipazioni e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA: senza inversione alcuna dell'onere della prova, si richiamano le deduzioni ed istanze formulate con la seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. in data 9 luglio 2018 e, nello specifico, si insiste affinché il Giudice voglia acquisire informazioni scritte presso l'INAIL in ordine alle prestazioni erogate ed erogande in favore dei prossimi congiunti pagina 8 di 28 del signor in conseguenza dell'infortunio per cui è Persona_1
causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 13 luglio 2012 nel cantiere edile in Loano (SV) ove Controparte_1
stava edificando un complesso in più lotti, su incarico della committente
[...]
si verificava un infortunio che causava la morte di CP_7 [...]
deceduto all'età di 41 anni, dipendente della Persona_1 CP_12
subappaltatrice delle opere.
[...]
e madre e fratelli di CP_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
convenivano in giudizio e Persona_1 Controparte_1 [...]
per ottenerne la condanna in solido al risarcimento del Controparte_12
danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
si costituiva contestando la domanda, chiamava in Controparte_1
giudizio e (rispettivamente in Controparte_18 CP_8
qualità di direttore dei lavori e di capocantiere) per sentirne dichiarare la responsabilità esclusiva o concorrente nella causazione dell'infortunio mortale, nonché la società di assicurazione , propria Controparte_10
compagnia assicurativa per responsabilità civile verso terzi per esserne garantita in caso di soccombenza.
La rimaneva contumace. Controparte_12
chiamava in manleva e , legali CP_8 Parte_1 CP_11 pagina 9 di 28 rappresentanti delle società convenute, chiedendo l'accertamento della responsabilità esclusiva o prevalente nel causare la morte di Persona_1
[...]
si costituiva instando per il rigetto delle domande formulate Parte_1
nei suoi confronti e chiedendo a sua volta che venisse accertata la responsabilità esclusiva o concorrente di CP_7 Controparte_9
e . rimaneva contumace. CP_8 CP_11
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 670/22, accertava la responsabilità
solidale di di di e di Controparte_12 Controparte_1 CP_11
nella causazione del sinistro mortale, li condannava in solido al Parte_1
risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, rigettava ogni altra domanda, nonché al rimborso delle spese processuali sostenute dai congiunti del deceduto;
le spese dei terzi chiamati erano poste a carico di
[...]
e di CP_1 Parte_1
Questa la motivazione adottata dal Tribunale.
Ricostruiva la dinamica dell'infortunio in base alla relazione di accertamento degli ufficiali di P.G. della Area Dipartimentale di Parte_3
Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, che, nell'immediatezza del fatto, avevano ispezionato il cantiere, sentiti a S.I.T. i soggetti operanti, in particolare i testimoni oculari e Testimone_1 Tes_2
nei seguenti termini.
[...]
pagina 10 di 28 “Il giorno 13/7/2012 stava effettuando alcuni lavori Persona_1
di muratura quando veniva richiesto, in qualità di gruista preposto all'utilizzo della gru a torre, di effettuare il trasporto di un bancale di mattoni denominati
“prisma” su una piazzola di carico posta al quinto piano del ponteggio, in corrispondenza del terzo piano fuori terra dell'edificio in costruzione;
- il unitamente al sig. , si recava Per_1 Testimone_1
quindi presso il deposito dei bancali di mattoni e i due inserivano sotto un bancale la forca “Valloggia” collegata alla gru, senza tuttavia utilizzare il cassone di sicurezza presente in cantiere per il sollevamento dei bancali di laterizi in quota;
i due salivano poi sulla piazzola di carico, posta a circa dieci metri di altezza dal suolo, e il procedeva a sollevare il carico sulla predetta piazzola;
Per_1
il bancale sollevato risultava avere le dimensioni di 90 x 90 cm di base e 125
cm di altezza, per un peso di 1540 kg;
la predetta piazzola risultava parzialmente occupata da dodici pianali metallici da ponteggio, cosicché lo spazio residuo disponibile per lo scarico risultava di
150 x 120 cm;
poiché la forca è dotata di due denti lunghi un metro e la sua lunghezza totale
è di circa 115 cm, considerate le anzidette dimensioni del bancale di mattoni pagina 11 di 28 (90 x 90 cm), per poter sfilare la forca sarebbe stato necessario uno spazio disponibile di almeno 215 cm, mentre – come anzidetto – lo spazio disponibile sulla piazzola di carico già parzialmente occupata risultava di soli 150 cm;
il dunque, per liberare la forca, poggiava il carico sul piano, tirava Per_1
indietro la forca e sollevava parzialmente il carico, in modo da poterlo spingere manualmente verso l'interno dell'edificio e recuperare lo spazio necessario per poter estrarre completamente la forca;
tuttavia, il carico cadeva improvvisamente verso l'interno dell'edificio e liberava dal peso la forca, che saltava verso l'alto;
a quel punto il poggiava un piede sulla forca, come per trattenerla, Per_1
ma veniva trascinato verso l'alto, sbalzato oltre il parapetto e poi cadeva al suolo.
Sulla dinamica peraltro non vi erano sostanziali contrasti tra le parti.
Rilevava che la domanda dei prossimi congiunti del deceduto, in ragione del contenuto delle domande di chiamata, si era estesa automaticamente anche ai
Contr terzi chiamati;
accertava la responsabilità concorrente della , datrice di lavoro, del suo legale rappresentante, di e del CP_19 Controparte_1
suo legale rappresentante escludendo invece gli addebiti mossi Parte_1
ContrCo alla committente nonché del consulente per la direzione di cantiere da essa nominato, e del suo collaboratore . Controparte_9 CP_8
Era certo che la manovra di sollevamento del carico eseguita da era Per_1 pagina 12 di 28 Contr contraria alle regole di sicurezza poiché nel P.O.S. predisposto dalla ,
società datrice di lavoro del deceduto, al paragrafo 2 era previsto che il sollevamento in quota dei carichi di bancali di laterizi era vietato l'uso della forca Valloggia, mentre dovevano essere utilizzati dei cestoni, che peraltro erano stati posti nella disponibilità degli addetti.
in qualità di impresa appaltatrice dei lavori di tutte le Controparte_1
opere per la realizzazione di pareti perimetrali, era impresa affidataria ei lavori ai sensi dell'art. 89 c. 1 lett i) del D. Leg.vo 81/2008 ( T.U. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).
Nonostante avesse subappaltato a datrice di lavoro di Controparte_12
l'esecuzione delle opere in muratura, era emerso dall'istruttoria Per_1
orale, secondo quanto riferito dai testi e Testimone_3 Testimone_4
, che si era ingerita nell'organizzazione del Testimone_5 Testimone_6
lavoro in quanto le direttive a tutte le maestranze presenti erano impartite dal legale rappresentate le medesime indicazioni emergono dalle Parte_1
S.I.T. raccolte nelle indagini preliminari del procedimento penale.
Pertanto era il datore di lavoro “di fatto” al quale andava Parte_1
imputata la responsabilità per aver colposamente omesso di vigilare circa la puntuale adozione della corretta procedura e dei presidi di sicurezza nel compimento delle operazioni di sollevamento dei carichi.
Obbligazione che aveva eluso poiché era emerso che l'utilizzo delle forche,
pagina 13 di 28 anziché del cassone per il sollevamento dei carichi a mezzo della gru, quale modalità operativa più rapida, era usuale nel cantiere ed era stato richiesto dallo stesso come aveva riferito il teste all'udienza del Pt_1 Testimone_3
16 settembre 2020.
Nonostante fosse stato assolto dalla imputazione di omicidio Parte_1
colposo per la morte di con sentenza della Corte D'Appello di Per_1
Genova “per non aver commesso il fatto” che aveva riformato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di VO, in ambito civilistico permaneva la responsabilità poiché : I) la sentenza non aveva effetto di giudicato ai sensi dell'art. 652 c.p.c.; II) l'assoluzione dell'imputato era stata pronunciata sulla base di una diversa qualificazione della condotta del deceduto, ma non era idonea a porre in discussione la posizione di “datore di lavoro di fatto” di III) nessun rilievo poteva assumere la circostanza Per_1
che il 95% degli spostamenti nel cantiere avesse ad oggetto mattoni rossi, per i quali non erano impiegabili le forche, dato che il gruista stava eseguendo lo spostamento di laterizi grigi, con una procedura scorretta, che era tollerata anche se non preponderante nell'attività complessiva, IV) le dichiarazioni rese da nell'interpello formale che negavano la sua ingerenza Parte_1
nell'organizzazione del lavoro della subappaltatrice non erano sorrette dall'obbligo di dire la verità; V) era presente sul cantiere il Parte_1
giorno del sinistro, anche se non era stata raggiunta piena prova del fatto che avesse impartito l'ordine di eseguire la manovra pericolosa, ne fosse almeno pagina 14 di 28 consapevole.
ContrCo Passando ad esaminare la posizione della il Tribunale osservava che non era stato dedotto né provato alcun elemento che potesse concretare la responsabilità del committente dei lavori nel caso di sinistro occorso al dipendente dell'appaltatore.
Risultavano invece elementi in senso opposto, quali : I) la scelta della società
appaltatrice era stata operata nel rispetto delle verifiche imposte dalla legge circa l'individuazione di un soggetto idoneo per capacità tecnica e professionale proporzionati al topo di attività commissionata;
II) non è stato
Contr provato che la a avesse mantenuto la disponibilità giuridica dei luoghi;
III) la circostanza che la committente si fosse riservata il compimento di mere verifiche in cantiere al fine di vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ovvero di disporre l'allontanamento dei lavoratori che contravvenivano alle disposizioni di sicurezza, nell'art. 8 del contratto di appalto corrispondeva ad un obbligo di legge (art. 92 d. leg.vo
81/2008) e non ad una riserva di poteri tecnico-organizzativi; IV) si escludeva anche una responsabilità ex art. 1228 , 2049 o 2043 c.c. per l'operato dei consulenti e nè del coordinatore per la CP_9 CP_9 CP_8
sicurezza in fase di esecuzione, geom. che aveva effettuato la Testimone_6
segnalazione delle violazioni riscontrate.
Dall'istruttoria in sede civile e dalla sentenza di assoluzione del Tribunale di pagina 15 di 28 VO (non impugnata) si ricava che era stato Controparte_9
Contr incaricato da a di una consulenza tecnica per direzione di cantiere, date le dimensioni e la complessità dello stesso, nonché la nomina di tre direttori di lavori per curare la progettazione della parte architettonica, impiantistica e strutturale.
Le sue attività avevano avuto natura tecnica, di consulenza e assistenza nel contattare i fornitori, acquistare preventivi, valutare le caratteristiche economiche dei prodotti e le offerte;
di verifica della conformità delle opere ai progetti;
era occasionalmente presente sul cantiere;
non risulta una sua concreta ingerenza nell'organizzazione dell'attività lavorativa svolta, ed era comunque estraneo al potere/ dovere di vigilanza sul rispetto delle misure di sicurezza da parte del Per_1
Infine rileva che nelle riunioni di cooperazione e coordinamento in materia di sicurezza era presente anche ma per informarsi e fungere da raccordo CP_9
con la committente che lo aveva nominato proprio consulente.
era assistente di con posizione subalterna alla sua. CP_8 CP_9
Il Tribunale escludeva che la condotta di avesse concretato gli Per_1
estremi della abnormità tale da interrompere il nesso causale tra le violazioni del datore di lavoro, anche di fatto e l'infortunio; tuttavia riconosceva a suo carico un concorso di colpa del 30% per aver violato le norme di sicurezza nel sollevamento del carico.
pagina 16 di 28 Quanto alla liquidazione del danno, in considerazione dei parametri del danno da perdita del rapporto parentale delle Tabelle del Tribunale di Milano ( anno
2021) liquidava alla madre € 117.775, ai fratelli non conviventi € 17.045 per ciascuno, tenendo conto della riduzione percentuale connessa al concorso di responsabilità attribuito alla vittima dell'infortunio.
Infine rigettava la domanda di garanzia assicurativa proposta da per CP_1
inoperatività della polizza.
La sentenza era gravata da e da Controparte_1 Parte_1
Gli appellati si costituivano resistendo all'impugnazione, eccetto CP_11
che restava contumace.
All'udienza del 20.11.2024 la causa passava in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti eccepiscono la nullità della sentenza impugnata esponendo che il 12.11.2020 è stato dichiarato il fallimento di che la procedura fallimentare è stata chiusa il Controparte_12
19.10.2021 per impossibilità di soddisfare i creditori, ma non è stato interrotto il processo.
La nullità è stata sanata nel presente grado, dopo che con ordinanza in data
26.10.2022 la Corte ha rilevato che dopo la chiusura del fallimento la società
pagina 17 di 28 era stata cancellata dal registro delle imprese, ha dichiarato l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 2495 c.c. ed il processo è stato riassunto nei confronti
Contr di in qualità di socio della . CP_22
Con il secondo motivo propongono plurime censure.
In primo luogo denunciano che il Tribunale non ha considerato che la condotta del lavoratore deceduto sia stata tale da concretare un contegno abnorme,
inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute tale da far ritenere che la vittima sia responsabile esclusiva dell'accaduto.
Chiedono che la Corte consideri che: I) in ragione della speciale Per_1
competenza nell'uso della gru, era stato nominato preposto di cantiere, quindi il soggetto che era tenuto a vigilare il rispetto delle norme di sicurezza da parte di tutti i lavoratori, esercitando un funzionale potere di iniziativa;
II) in violazione dei suoi doveri non ha rispettato le norme di sicurezza e le istruzioni per l'utilizzo della gru a torre.
In secondo luogo contestano le argomentazioni addotte dal Tribunale per affermare la responsabilità ex art. 2043 c.c. di quale Controparte_1
impresa affidataria delle opere e di in veste di datore di lavoro Parte_1
di fatto di Per_1
Deducono che le conclusioni del primo giudice sono frutto di un'analisi parziale ed inesatta del compendio probatorio, che trascura gli accertamenti pagina 18 di 28 contenuti nella sentenza della Corte d'Appello di Genova, in sede penale,
secondo la quale movimentava quasi esclusivamente Controparte_1
mattoni in laterizio rosso, che non potevano essere sollevati con le forche ed era necessario l'utilizzo delle ceste e fasce, “ tanto che il teste Testimone_3
ha affermato che venivano usate pochissime volte, cosicchè non si può ritenere che l'uso improprio delle forche fosse tacitamente tollerato, come risulta dalla testimonianza di secondo il quale il materiale veniva sempre Testimone_7
issato sui ponteggi con le fasce e le catene”.
Evidenziano l'inattendibilità del teste amico d'infanzia del Testimone_3
deceduto, che ha riferito circostanze diverse sulla richiesta di di usare la Pt_1
forca, nel processo penale e in quello civile.
In senso contrario depongono gli accertamenti di che nella Testimone_4
relazione della ha riferito di non ricordare se l'ordine di usare le forche Pt_3
provenisse da Pt_1
Con il terzo motivo osservano che il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria omettendo di attribuire la responsabilità esclusiva al lavoratore deceduto, dovendosi configurare il rischio elettivo o, in subordine, ha malamente applicato l'art. 1227 c.c. in quanto la sequenza di atti imprudenti e negligenti posti in essere dalla vittima concretavano un concorso colposo nella misura dell'80%.
Evidenziano che: ha usato impropriamente la forca per un sollevamento in pagina 19 di 28 quota;
non ha neppure agganciato il carico con le cinghie;
non ha verificato la libertà del piazzale di scarico per poter effettuare la manovra di scarico in sicurezza;
anziché interrompere la manovra, ha agito manualmente su un carico di notevole peso e ingombro facendolo oscillare per poterlo posizionare nello spazio ristretto e, nel fare ciò, è rimasto in prossimità del medesimo con un piede appoggiato sull'accessorio di sollevamento.
Con il quarto motivo chiedono che venga riconosciuta la responsabilità
ContrCo esclusiva o concorrente della committente per il fatto dei propri incaricati e nonché personale degli stessi, dovendosi escludere che CP_9 CP_8
rivestissero un ruolo di consulenti per gli aspetti tecnico commerciali, ma che avessero un ruolo attivo nell'organizzazione del lavoro.
Instano perché venga dato il giusto rilievo alla costante presenza in cantiere a tre figure per l'organizzazione ( . CP_9 CP_8 Tes_6
Nega che avesse un ruolo di mero consulente tecnico in relazione: I) CP_9
alle dichiarazioni che aveva reso a S.I.T. il 1.8.2012; II) l'Ufficiale di PG della aveva affermato nel dibattimento penale che a suo vedere era Parte_4 CP_9
un gestore del cantiere poiché partecipava alla riunioni sulla sicurezza;
III) la deposizione di in sede civile evidenziava che partecipava alle riunioni Tes_8
per la sicurezza.
Dalla diversa qualificazione del ruolo di discende, a loro dire, anche una CP_9
responsabilità del suo assistente quale capocantiere. CP_8
pagina 20 di 28 Con il quinto motivo lamentano il rigetto della domanda di garanzia,
chiedendo che, attribuita la responsabilità esclusiva o concorrente della sia condannata a prestare la garanzia per la polizza CP_7 CP_10
stipulata a secondo rischio per RCT committenza lavori.
-.-
Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, accomunati dalla richiesta di nuovo scrutinio sul riparto di responsabilità dei soggetti coinvolti nella genesi dell'infortunio che ha causato la morte di Persona_1
La dinamica del tragico infortunio, ricostruita in modo esauriente nella relazione di accertamento degli ufficiali di P.G. della Parte_3
fornisce la prova che la manovra di sollevamento dei carichi a mezzo della gru era stata compiuta non solo in violazione delle previsioni contenute nel
P.O.S. depositato dalla committente ma anche delle più basilari norme per la sicurezza.
e nell'intento di sminuire il ruolo del Controparte_1 Parte_1
legale rappresentante della società appaltatrice delle opere di muratura, che è
stato riconosciuto datore di lavoro di fatto, chiedono una diversa valutazione del compendio probatorio.
Ritiene la Corte che gli elementi raccolti dagli agenti accertatori, confermati dall'istruttoria dibattimentale nel giudizio penale, siano plurimi e concordanti nel senso che avesse in più di un'occasione invitato i gruisti a Parte_1
pagina 21 di 28 compiere il sollevamento dei carichi senza utilizzare il cesto, ma con l'utilizzo improprio della gru.
Basti considerare al riguardo le S.I.T. di:
: ha dichiarato che le direttive venivano Testimone_1
impartite da che venivano movimentati due/tre bancali al Parte_1
giorno, a seconda del tipo di edificio in costruzione, i carichi potevano essere di mattoni forati rossi per metà e per metà di blocchetti di cemento grigi;
che se il bancale non era integro veniva utilizzato il cestone, altrimenti gli operai si servivano della forca, di aver visto “ raramente usare la catena di
imbragatura del carico in dotazione alle forche, se c'era fretta non veniva
fissata”;
- di Spahiu Afrim: ha affermato di aver lavorato nel cantiere di Loano come gruista per le lavorazioni di carpenteria, insieme al che la utilizzava Per_1
per le murature sollevando carichi di mattoni rossi e “ a volte, blocchetti di cemento come quello che si è rovesciato il giorno dell'incidente.”; che i bancali di laterizi venivano movimentati sempre utilizzando le forche, portati ai vari piani dell'edificio in costruzione sulle corrispondenti piazzole di carico;
di non aver mai visto sfilare le forche da sotto il bancale, ma ha Per_1
aggiunto che poteva capitare che venissero sfilate un poco, per sollevare parzialmente il carico e spingerlo a mano in modo da cerare lo spazio sufficiente per sfilare le forche, operazione che veniva eseguita normalmente;
pagina 22 di 28 infine ha riferito che il cantiere veniva gestito da per il settore Parte_5
delle opere di carpenteria e da per la squadra dei lavori di Parte_1
muratura;
ContrCo
- di , artigiano edile che aveva ricevuto da l'appalto per Parte_5
le opere di carpenteria: ha dichiarato che le direttive sui lavori erano impartite dai geometri di cantiere e che si occupavano anche di gestire la CP_9 CP_8
sicurezza in quanto i ponteggi e le altre misure di protezione collettiva
“venivano fornite dalla committenza”; che in cantiere la “gestione della sicurezza” era a carico del coordinatore geom. che si presentava in loco Tes_6
quasi tutti i giorni per verificare le concrete modalità di svolgimento dei lavori, e di averlo sentito più volte raccomandarsi di usare le ceste e non le forche;
- di , addetto al montaggio dei ponteggi: ha dichiarato che le Testimone_9
diposizioni circa i lavori da effettuare erano impartite da Parte_1
“titolare della ditta , ha specificato che alcune necessità Controparte_1
per la realizzazione dei ponteggi erano manifestate dai geometri di cantiere e le cui esigenze erano soddisfatte “ se il sig. dava CP_8 CP_9 Pt_1
l'autorizzazione”;
- di , artigiano edile che ha operato nel Controparte_23
cantiere su incarico di eseguendo le murature, ha Controparte_1
dichiarato: che le direttive in merito ai lavori ed alle modalità di esecuzione gli pagina 23 di 28 venivano impartite da in qualità di “appaltatore dei lavori a me Pt_1
assegnati, nessun altro aveva facoltà o comunque mi dava disposizioni”;
quanto alle movimentazioni dei carichi ha aggiunto che “ i sig.ri Pt_1
; e erano addetti all'uso delle gru… i
[...] CP_24 Persona_1
mattoni venivano sollevati con la gru dotata di forza, sui bancali così come
venivano consegnati in cantiere, ovvero i mattoni rossi legati con due giri
orizzontali di filo di ferro da armatura e incelofanati, mentre i prismi, ovvero
i mattoni grigi in cemento legati da due o tre fascette ( reggette) orizzontali e
non incelofanati. Il mio lavoro non prevede che io abbia modo di vedere come
vengono effettuati i carichi, ma le volte che ho potuto osservare un tiro ho
notato che se si trattava di mattoni pesanti tipo i prismi ( mattoni grigi in
cemento) gli stessi ogni tanto venivano legati con la catenella..
Quando il bancale di mattoni viene posato sulla piazzola di carico vengono
sfilate le forche, se non c'è abbastanza spazio per sfilarle completamente si
tira leggermene indietro la forca rispetto al bancale, si solleva leggermente il
bancale e lo si spinge a mano sotto il ponteggio. Poi lo si posa e si sfilano
completamente le forche. Questa operazione veniva fatta sia dal sig. Pt_1
che dal figlio, che dal;
una volta ho visto che lo
[...] Persona_1
spazio era talmente ridotto che la forca non usciva neanche facendo questa
operazione , per cui p stato prima scaricato ciò che si trovava sul bancale e
poi sollevata la forca”.
pagina 24 di 28 Le circostanze appurate nell'immediatezza dei fatti sono tali da doversi ritenere provate, indipendentemente dalle contrarie affermazioni di Pt_1
(che non ha alcun obbligo di riferire circostanze a sé sfavorevoli), del
[...]
figlio stante la sua inattendibilità come teste o dal teste CP_24 Testimone_3
I) l'ingerenza di nella gestione del cantiere, in relazione, in Parte_1
particolare, alle modalità di sollevamento dei carichi con le gru,
movimentazioni che a volte egli stesso eseguiva;
II) che le maestranze, sotto la guida di erano solite eseguire il sollevamento dei prismi grigi ( di Pt_1
minor impiego di quelli rossi, ma comunque impiegati per alcune murature)
con le forche, al più munite di catenella ma non dei cestoni, che erano stati
Contr messi a disposizione dalla committente a;
III) che l'operazione di sollevamento dei prismi in violazione delle norme del P.O.S. era già stata osservata con intimazione a non ripeterla dal Coordinatore per la sicurezza prima del giorno dell'infortunio. Tes_6
In tale quadro fattuale, non resta che condividere la qualificazione giuridica della posizione di come datore di lavoro di fatto e della Parte_1
conseguente assunzione della posizione di garanzia per la sicurezza sul lavoro assunta dalla ( ex art. 1228 c.c. o 2049 c.c.) assunta dal Controparte_1
Tribunale.
Sulla richiesta di attribuire una diversa prepondernza causale alla condotta della vittima, non si può concludere altro se non che la pretesa di assumere pagina 25 di 28 quale condotta abnorme del gruista contrasta con le indicazioni della giurisprudenza di legittimità che richiede, ai fini del concretarsi del rischio elettivo, il simultaneo concorso dei seguenti elementi: a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive;
b)
direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali;
c)
mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa.
La misura del concorso di colpa della vittima (30%) appare più che equa dovendosi considerare che sebbene si sia fidato delle proprie capacità di esperto manovratore della gru nella esecuzione così imprudente del sollevamento del carico di prismi grigi, è stato indotto dalla necessità di velocizzare le lavorazioni, poiché il superamento delle misure di sicurezza era già stato adottato più volte nel cantiere, su espressa richiesta del datore di lavoro di fatto.
Ogni diversa determinazione raggiunta nel processo penale ( in particolare dalla sentenza della Corte d'Appello di Genova) non può assumere alcuna efficacia nel giudizio civile, atteso che non vi è stata costituzione di parte civile dei prossimi congiunti della vittima dell'infortunio.
Infine il tentativo di coinvolgere nella responsabilità per la gestione della sicurezza sul cantiere del consulente e, di rimbalzo, del suo aiutante CP_9
si scontra con la circostanza provata che la committente, aveva CP_8 CP_7
nominato quale coordinatore della sicurezza, mentre i compiti degli altri Tes_6
pagina 26 di 28 consulenti erano prettamente di natura tecnica come già ampiamente analizzato nella sentenza del Tribunale.
Il quarto motivo è assorbito.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti, soccombenti, al rimborso delle spese del grado in favore degli appellati costituitisi, da considerarsi unitariamente “parte processuale” I/ poiché
affidatsi ad un unico difensore, che la Corte liquida in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/14 ( scaglione di valore dichiarato, valori medi).
Ricorrono le condizioni per porre a carico degli appellanti l'onere di pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002.
P.q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 670/22 del Tribunale di Bergamo, così provvede:
[...]
rigetta l'appello;
condanna gli appellanti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del grado sostenute dagli appellati costituitisi, liquidate per ognuna delle parti processuali in € 9.991 ( di cui € 2.977 per la fase di studio, € 1.911 per la fase introduttiva, € 5.103 per la fase decisionale) oltre ad anticipazioni, rimborso pagina 27 di 28 forfettario del 15% sui compensi, Iva e CPA;
dà atto che ricorrono le condizioni per porre a carico degli appellanti l'onere di pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
La cons. est. Il Presidente
CI NN GI ER
pagina 28 di 28
L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. GI ER Presidente
Dott. CI NN Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 418/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
20/11/2024 promossa
d a
OGGETTO:
e rappresentati Parte_1 Controparte_1
Altre ipotesi di e difesi dall'avv. FRASSOLDATI CHIARA e dall'avv. PEDERSOLI responsabilità
elettivamente domiciliati in VIA ZAMBONATE 33 24122 CP_2
Extracontrattuale non RG presso il difensore avv. FRASSOLDATI CHIARA ricomprese nelle altre
APPELLANTI materie c o n t r o
, , CP_3 Controparte_4 Controparte_5
rappresentati e difesi dall'avv. GAMBA GUIDA MARIA e dall'avv. pagina 1 di 28 ( ), elettivamente domiciliati Controparte_6 C.F._1
in VIA CAV. PAGLIARINI 22 24058 ROMANO DI LOMBARDIA presso il difensore avv. GAMBA GUIDA MARIA
APPELLATI
E CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. FICOCIELLO NICOLA e, CP_7
elettivamente domiciliata in VIA IGNAZIO MESSINA 12 17027 PIETRA
LIGURE presso il difensore avv. FICOCIELLO NICOLA, come da procura a margine/ in calce
APPELLATA
E CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. BORDEAUX LUISA, CP_8
elettivamente domiciliato in VIA ASPROMONTE, 61 23900 LECCO presso il difensore avv. BORDEAUX LUISA
APPELLATO
E CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. VALLERGA Controparte_9
RO elettivamente domiciliato in VIA MARTIN PIAGGIO 17/1 16122
GENOVA presso il difensore avv. VALLERGA RO
APPELLATO
E CONTRO
pagina 2 di 28 rappresentata e difeso dall'avv. BOLIS Controparte_10
DO elettivamente domiciliato in VIA GIACOMO QUARENGHI,
13 24122 RG presso il difensore avv. BOLIS DO
APPELLATA
anche in qualità di socio della KFW IN LIQUIDAZIONE CP_11
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo- sezione terza civile-
pubblicata in data 21.3.2022 con il n. 670/22.
CONCLUSIONI
e Parte_2 Controparte_1
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello accogliere l'appello proposto e, in totale riforma della sentenza n. 670/2022 pubbl. il 21.3.2022, repert. 1136/2022 del n21/03/2022, resa nel procedimento R.G. 10852/2016 del Tribunale di
Bergamo,, giudice unico dott.ssa Chiara Mazzoni, notificata in data
22/03/2022, - contrariis reiectis – così GIUDICARE
1. IN VIA PREGIUDIZIALE E PRINCIPALE
accertare e dichiarare la nullità della sentenza 670/2022 del Tribunale di
Bergamo per violazione di norme processuali per mancata interruzione del processo a seguito della dichiarazione di fallimento della società CP_12
, per le ragioni e i motivi di cui alla narrativa dell'atto di appello e,
[...]
conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata e pagina 3 di 28 del giudizio di primo grado, trattando la causa nel merito;
2. NEL MERITO
in via principale:
accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea formulata dai signori e e respingere ogni CP_3 Controparte_4 Controparte_5
domanda ex adverso dedotta nei confronti della e di Controparte_1
per le ragioni e i motivi di cui nella narrativa dell'atto di Parte_1
appello e in tutti gli atti del primo grado di giudizio;
in via subordinata:
riconoscere, per le ragioni e i motivi di cui alla narrativa dell'atto di appello e in tutti gli atti del primo grado di giudizio, il concorso di colpa della vittima e conseguentemente ridurre il risarcimento del Persona_1
danno ex art 1227 c.c. in misura assolutamente prevalente (80%) e comunque in quella che il Giudice riterrà di giustizia;
in ogni caso:
accertare e dichiarare, per le ragioni e i motivi di cui alla narrativa dell'atto di appello e in tutti gli atti del primo grado di giudizio, la responsabilità esclusiva o concorrente dei signori e e della Controparte_9 CP_8
committente ai sensi degli artt. 2049, 1228 c.c. e/o 2043 c.c. e, CP_7
per l'effetto, condannare gli stessi in solido al risarcimento dei danni patiti dagli attori signori e CP_3 Controparte_4 Controparte_5
in subordine: pagina 4 di 28 in caso di condanna della al risarcimento dei danni Controparte_1
patiti dagli attori signori e CP_3 Controparte_4 Controparte_5
condannare - per le ragioni e i motivi di cui alla narrativa dell'atto di appello e in tutti gli atti del primo grado di giudizio - la a Controparte_10
manlevare e a tenere indenne la da ogni risarcimento Controparte_1
in favore degli attori medesimi.
CON VITTORIA DI SPESE E COMPENSI DI CAUSA DI ENTRAMBI I
GRADI DI GIUDIZIO
Di I/:
Rigettare l'appello proposto dal Sig. e dalla Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, perché Controparte_1
infondato in fatto e in diritto e confermare in toto la decisione di primo grado.
Con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese, diritti e onorari del presente giudizio d'appello.
CP_13
In via principale: rigettare l'appello proposto da e Parte_1
avverso la Sentenza N. 670/2022 Controparte_1
pronunciata dal Tribunale di Bergamo in data 19/3/2022 (pubblicata il
21/3/2022) nella causa N. 10852/2016 R.G. e, per l'effetto, confermare integralmente detta Sentenza;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello e di pagina 5 di 28 conseguente affermazione di una responsabilità di in relazione ai CP_7
fatti di causa, escludere o - in ogni caso – ridurre proporzionalmente l'ammontare del risarcimento richiesto dagli attori alla luce del concorso degli altri soggetti convenuti/terzi chiamati in causa e/o comunque del concorso di colpa della vittima Sig. nella determinazione dell'evento, ai Persona_1
sensi dell'art. 1227 c.c.;
in via parimenti subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello e di conseguente affermazione di una responsabilità di CP_7
in relazione ai fatti di causa, dichiarare l'assenza di titolarità di alcun
[...]
diritto risarcitorio in capo ai Sigg.ri ed quali Controparte_4 Controparte_5
soggetti non conviventi con il Sig. Persona_1
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze del giudizio oltre a rimborso spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A. come per legge
Di Riva:
- In ogni caso, rigettare l'appello perché infondato e non motivato.
Con vittoria delle spese di grado.
CP_14
In via principale e/o in ogni caso: rigettare l'appello proposto dalla società
e dal Sig. avverso la sentenza del Controparte_1 Parte_1
Tribunale di Bergamo n. 670/2022, in quanto totalmente infondato in fatto ed pagina 6 di 28 in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto da e dal Sig. e Controparte_1 Parte_1
di conseguente riconoscimento della responsabilità del Geom. Controparte_9
per il sinistro occorso al Sig. accogliere le
[...] Persona_1
domande già proposte in primo grado dallo stesso Geom. e disporre che CP_9
quest'ultimo sia tenuto a rispondere unicamente dei danni allo stesso strettamente imputabili, anche alla luce del concorso di colpa nella determinazione dell'evento degli altri convenuti/terzi chiamati nel presente giudizio e/o, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., del de cuius, Sig.
in via solidale e/o secondo la graduazione delle Persona_1
eventuali colpe.
- Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA”
CP_15
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: respingere l'appello proposto da e con riferimento al quinto motivo Parte_1 Controparte_16
di gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per quanto di ragione,
confermare la sentenza n. 670/22 resa all'esito del giudizio R.G. n.
10852/2016 dal Tribunale di Bergamo, Giudice Dottoressa Chiara Mazzoni, in ordine all'inoperatività della garanzia assicurativa invocata dagli appellanti;
pagina 7 di 28 ciò per le ragioni tutte esposte nella parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta in appello (segnatamente, attesa la mancanza di polizza a primo rischio ed il mancato superamento della franchigia di euro 3.000.000);
respingere in ogni caso le domande proposte nei confronti di Controparte_10
attesa l'inoperatività della garanzia invocata dagli appellanti e,
[...]
comunque, siccome infondate, in fatto ed in diritto oltre che indimostrate, ciò
per i motivi tutti dedotti nella parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta in appello;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA E Controparte_17
nella veramente non creduta ipotesi di accoglimento delle domande svolte nei confronti di contenere la condanna nei limiti del Controparte_10
massimale di polizza, della quota di responsabilità dell'assicurata
[...]
con l'applicazione della franchigia (euro 3.000.000) e delle Controparte_1
altre previsioni di contratto tutte.
IN OGNI CASO: spese di lite, anticipazioni e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA: senza inversione alcuna dell'onere della prova, si richiamano le deduzioni ed istanze formulate con la seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. in data 9 luglio 2018 e, nello specifico, si insiste affinché il Giudice voglia acquisire informazioni scritte presso l'INAIL in ordine alle prestazioni erogate ed erogande in favore dei prossimi congiunti pagina 8 di 28 del signor in conseguenza dell'infortunio per cui è Persona_1
causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 13 luglio 2012 nel cantiere edile in Loano (SV) ove Controparte_1
stava edificando un complesso in più lotti, su incarico della committente
[...]
si verificava un infortunio che causava la morte di CP_7 [...]
deceduto all'età di 41 anni, dipendente della Persona_1 CP_12
subappaltatrice delle opere.
[...]
e madre e fratelli di CP_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
convenivano in giudizio e Persona_1 Controparte_1 [...]
per ottenerne la condanna in solido al risarcimento del Controparte_12
danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
si costituiva contestando la domanda, chiamava in Controparte_1
giudizio e (rispettivamente in Controparte_18 CP_8
qualità di direttore dei lavori e di capocantiere) per sentirne dichiarare la responsabilità esclusiva o concorrente nella causazione dell'infortunio mortale, nonché la società di assicurazione , propria Controparte_10
compagnia assicurativa per responsabilità civile verso terzi per esserne garantita in caso di soccombenza.
La rimaneva contumace. Controparte_12
chiamava in manleva e , legali CP_8 Parte_1 CP_11 pagina 9 di 28 rappresentanti delle società convenute, chiedendo l'accertamento della responsabilità esclusiva o prevalente nel causare la morte di Persona_1
[...]
si costituiva instando per il rigetto delle domande formulate Parte_1
nei suoi confronti e chiedendo a sua volta che venisse accertata la responsabilità esclusiva o concorrente di CP_7 Controparte_9
e . rimaneva contumace. CP_8 CP_11
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 670/22, accertava la responsabilità
solidale di di di e di Controparte_12 Controparte_1 CP_11
nella causazione del sinistro mortale, li condannava in solido al Parte_1
risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, rigettava ogni altra domanda, nonché al rimborso delle spese processuali sostenute dai congiunti del deceduto;
le spese dei terzi chiamati erano poste a carico di
[...]
e di CP_1 Parte_1
Questa la motivazione adottata dal Tribunale.
Ricostruiva la dinamica dell'infortunio in base alla relazione di accertamento degli ufficiali di P.G. della Area Dipartimentale di Parte_3
Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, che, nell'immediatezza del fatto, avevano ispezionato il cantiere, sentiti a S.I.T. i soggetti operanti, in particolare i testimoni oculari e Testimone_1 Tes_2
nei seguenti termini.
[...]
pagina 10 di 28 “Il giorno 13/7/2012 stava effettuando alcuni lavori Persona_1
di muratura quando veniva richiesto, in qualità di gruista preposto all'utilizzo della gru a torre, di effettuare il trasporto di un bancale di mattoni denominati
“prisma” su una piazzola di carico posta al quinto piano del ponteggio, in corrispondenza del terzo piano fuori terra dell'edificio in costruzione;
- il unitamente al sig. , si recava Per_1 Testimone_1
quindi presso il deposito dei bancali di mattoni e i due inserivano sotto un bancale la forca “Valloggia” collegata alla gru, senza tuttavia utilizzare il cassone di sicurezza presente in cantiere per il sollevamento dei bancali di laterizi in quota;
i due salivano poi sulla piazzola di carico, posta a circa dieci metri di altezza dal suolo, e il procedeva a sollevare il carico sulla predetta piazzola;
Per_1
il bancale sollevato risultava avere le dimensioni di 90 x 90 cm di base e 125
cm di altezza, per un peso di 1540 kg;
la predetta piazzola risultava parzialmente occupata da dodici pianali metallici da ponteggio, cosicché lo spazio residuo disponibile per lo scarico risultava di
150 x 120 cm;
poiché la forca è dotata di due denti lunghi un metro e la sua lunghezza totale
è di circa 115 cm, considerate le anzidette dimensioni del bancale di mattoni pagina 11 di 28 (90 x 90 cm), per poter sfilare la forca sarebbe stato necessario uno spazio disponibile di almeno 215 cm, mentre – come anzidetto – lo spazio disponibile sulla piazzola di carico già parzialmente occupata risultava di soli 150 cm;
il dunque, per liberare la forca, poggiava il carico sul piano, tirava Per_1
indietro la forca e sollevava parzialmente il carico, in modo da poterlo spingere manualmente verso l'interno dell'edificio e recuperare lo spazio necessario per poter estrarre completamente la forca;
tuttavia, il carico cadeva improvvisamente verso l'interno dell'edificio e liberava dal peso la forca, che saltava verso l'alto;
a quel punto il poggiava un piede sulla forca, come per trattenerla, Per_1
ma veniva trascinato verso l'alto, sbalzato oltre il parapetto e poi cadeva al suolo.
Sulla dinamica peraltro non vi erano sostanziali contrasti tra le parti.
Rilevava che la domanda dei prossimi congiunti del deceduto, in ragione del contenuto delle domande di chiamata, si era estesa automaticamente anche ai
Contr terzi chiamati;
accertava la responsabilità concorrente della , datrice di lavoro, del suo legale rappresentante, di e del CP_19 Controparte_1
suo legale rappresentante escludendo invece gli addebiti mossi Parte_1
ContrCo alla committente nonché del consulente per la direzione di cantiere da essa nominato, e del suo collaboratore . Controparte_9 CP_8
Era certo che la manovra di sollevamento del carico eseguita da era Per_1 pagina 12 di 28 Contr contraria alle regole di sicurezza poiché nel P.O.S. predisposto dalla ,
società datrice di lavoro del deceduto, al paragrafo 2 era previsto che il sollevamento in quota dei carichi di bancali di laterizi era vietato l'uso della forca Valloggia, mentre dovevano essere utilizzati dei cestoni, che peraltro erano stati posti nella disponibilità degli addetti.
in qualità di impresa appaltatrice dei lavori di tutte le Controparte_1
opere per la realizzazione di pareti perimetrali, era impresa affidataria ei lavori ai sensi dell'art. 89 c. 1 lett i) del D. Leg.vo 81/2008 ( T.U. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).
Nonostante avesse subappaltato a datrice di lavoro di Controparte_12
l'esecuzione delle opere in muratura, era emerso dall'istruttoria Per_1
orale, secondo quanto riferito dai testi e Testimone_3 Testimone_4
, che si era ingerita nell'organizzazione del Testimone_5 Testimone_6
lavoro in quanto le direttive a tutte le maestranze presenti erano impartite dal legale rappresentate le medesime indicazioni emergono dalle Parte_1
S.I.T. raccolte nelle indagini preliminari del procedimento penale.
Pertanto era il datore di lavoro “di fatto” al quale andava Parte_1
imputata la responsabilità per aver colposamente omesso di vigilare circa la puntuale adozione della corretta procedura e dei presidi di sicurezza nel compimento delle operazioni di sollevamento dei carichi.
Obbligazione che aveva eluso poiché era emerso che l'utilizzo delle forche,
pagina 13 di 28 anziché del cassone per il sollevamento dei carichi a mezzo della gru, quale modalità operativa più rapida, era usuale nel cantiere ed era stato richiesto dallo stesso come aveva riferito il teste all'udienza del Pt_1 Testimone_3
16 settembre 2020.
Nonostante fosse stato assolto dalla imputazione di omicidio Parte_1
colposo per la morte di con sentenza della Corte D'Appello di Per_1
Genova “per non aver commesso il fatto” che aveva riformato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di VO, in ambito civilistico permaneva la responsabilità poiché : I) la sentenza non aveva effetto di giudicato ai sensi dell'art. 652 c.p.c.; II) l'assoluzione dell'imputato era stata pronunciata sulla base di una diversa qualificazione della condotta del deceduto, ma non era idonea a porre in discussione la posizione di “datore di lavoro di fatto” di III) nessun rilievo poteva assumere la circostanza Per_1
che il 95% degli spostamenti nel cantiere avesse ad oggetto mattoni rossi, per i quali non erano impiegabili le forche, dato che il gruista stava eseguendo lo spostamento di laterizi grigi, con una procedura scorretta, che era tollerata anche se non preponderante nell'attività complessiva, IV) le dichiarazioni rese da nell'interpello formale che negavano la sua ingerenza Parte_1
nell'organizzazione del lavoro della subappaltatrice non erano sorrette dall'obbligo di dire la verità; V) era presente sul cantiere il Parte_1
giorno del sinistro, anche se non era stata raggiunta piena prova del fatto che avesse impartito l'ordine di eseguire la manovra pericolosa, ne fosse almeno pagina 14 di 28 consapevole.
ContrCo Passando ad esaminare la posizione della il Tribunale osservava che non era stato dedotto né provato alcun elemento che potesse concretare la responsabilità del committente dei lavori nel caso di sinistro occorso al dipendente dell'appaltatore.
Risultavano invece elementi in senso opposto, quali : I) la scelta della società
appaltatrice era stata operata nel rispetto delle verifiche imposte dalla legge circa l'individuazione di un soggetto idoneo per capacità tecnica e professionale proporzionati al topo di attività commissionata;
II) non è stato
Contr provato che la a avesse mantenuto la disponibilità giuridica dei luoghi;
III) la circostanza che la committente si fosse riservata il compimento di mere verifiche in cantiere al fine di vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ovvero di disporre l'allontanamento dei lavoratori che contravvenivano alle disposizioni di sicurezza, nell'art. 8 del contratto di appalto corrispondeva ad un obbligo di legge (art. 92 d. leg.vo
81/2008) e non ad una riserva di poteri tecnico-organizzativi; IV) si escludeva anche una responsabilità ex art. 1228 , 2049 o 2043 c.c. per l'operato dei consulenti e nè del coordinatore per la CP_9 CP_9 CP_8
sicurezza in fase di esecuzione, geom. che aveva effettuato la Testimone_6
segnalazione delle violazioni riscontrate.
Dall'istruttoria in sede civile e dalla sentenza di assoluzione del Tribunale di pagina 15 di 28 VO (non impugnata) si ricava che era stato Controparte_9
Contr incaricato da a di una consulenza tecnica per direzione di cantiere, date le dimensioni e la complessità dello stesso, nonché la nomina di tre direttori di lavori per curare la progettazione della parte architettonica, impiantistica e strutturale.
Le sue attività avevano avuto natura tecnica, di consulenza e assistenza nel contattare i fornitori, acquistare preventivi, valutare le caratteristiche economiche dei prodotti e le offerte;
di verifica della conformità delle opere ai progetti;
era occasionalmente presente sul cantiere;
non risulta una sua concreta ingerenza nell'organizzazione dell'attività lavorativa svolta, ed era comunque estraneo al potere/ dovere di vigilanza sul rispetto delle misure di sicurezza da parte del Per_1
Infine rileva che nelle riunioni di cooperazione e coordinamento in materia di sicurezza era presente anche ma per informarsi e fungere da raccordo CP_9
con la committente che lo aveva nominato proprio consulente.
era assistente di con posizione subalterna alla sua. CP_8 CP_9
Il Tribunale escludeva che la condotta di avesse concretato gli Per_1
estremi della abnormità tale da interrompere il nesso causale tra le violazioni del datore di lavoro, anche di fatto e l'infortunio; tuttavia riconosceva a suo carico un concorso di colpa del 30% per aver violato le norme di sicurezza nel sollevamento del carico.
pagina 16 di 28 Quanto alla liquidazione del danno, in considerazione dei parametri del danno da perdita del rapporto parentale delle Tabelle del Tribunale di Milano ( anno
2021) liquidava alla madre € 117.775, ai fratelli non conviventi € 17.045 per ciascuno, tenendo conto della riduzione percentuale connessa al concorso di responsabilità attribuito alla vittima dell'infortunio.
Infine rigettava la domanda di garanzia assicurativa proposta da per CP_1
inoperatività della polizza.
La sentenza era gravata da e da Controparte_1 Parte_1
Gli appellati si costituivano resistendo all'impugnazione, eccetto CP_11
che restava contumace.
All'udienza del 20.11.2024 la causa passava in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti eccepiscono la nullità della sentenza impugnata esponendo che il 12.11.2020 è stato dichiarato il fallimento di che la procedura fallimentare è stata chiusa il Controparte_12
19.10.2021 per impossibilità di soddisfare i creditori, ma non è stato interrotto il processo.
La nullità è stata sanata nel presente grado, dopo che con ordinanza in data
26.10.2022 la Corte ha rilevato che dopo la chiusura del fallimento la società
pagina 17 di 28 era stata cancellata dal registro delle imprese, ha dichiarato l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 2495 c.c. ed il processo è stato riassunto nei confronti
Contr di in qualità di socio della . CP_22
Con il secondo motivo propongono plurime censure.
In primo luogo denunciano che il Tribunale non ha considerato che la condotta del lavoratore deceduto sia stata tale da concretare un contegno abnorme,
inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute tale da far ritenere che la vittima sia responsabile esclusiva dell'accaduto.
Chiedono che la Corte consideri che: I) in ragione della speciale Per_1
competenza nell'uso della gru, era stato nominato preposto di cantiere, quindi il soggetto che era tenuto a vigilare il rispetto delle norme di sicurezza da parte di tutti i lavoratori, esercitando un funzionale potere di iniziativa;
II) in violazione dei suoi doveri non ha rispettato le norme di sicurezza e le istruzioni per l'utilizzo della gru a torre.
In secondo luogo contestano le argomentazioni addotte dal Tribunale per affermare la responsabilità ex art. 2043 c.c. di quale Controparte_1
impresa affidataria delle opere e di in veste di datore di lavoro Parte_1
di fatto di Per_1
Deducono che le conclusioni del primo giudice sono frutto di un'analisi parziale ed inesatta del compendio probatorio, che trascura gli accertamenti pagina 18 di 28 contenuti nella sentenza della Corte d'Appello di Genova, in sede penale,
secondo la quale movimentava quasi esclusivamente Controparte_1
mattoni in laterizio rosso, che non potevano essere sollevati con le forche ed era necessario l'utilizzo delle ceste e fasce, “ tanto che il teste Testimone_3
ha affermato che venivano usate pochissime volte, cosicchè non si può ritenere che l'uso improprio delle forche fosse tacitamente tollerato, come risulta dalla testimonianza di secondo il quale il materiale veniva sempre Testimone_7
issato sui ponteggi con le fasce e le catene”.
Evidenziano l'inattendibilità del teste amico d'infanzia del Testimone_3
deceduto, che ha riferito circostanze diverse sulla richiesta di di usare la Pt_1
forca, nel processo penale e in quello civile.
In senso contrario depongono gli accertamenti di che nella Testimone_4
relazione della ha riferito di non ricordare se l'ordine di usare le forche Pt_3
provenisse da Pt_1
Con il terzo motivo osservano che il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria omettendo di attribuire la responsabilità esclusiva al lavoratore deceduto, dovendosi configurare il rischio elettivo o, in subordine, ha malamente applicato l'art. 1227 c.c. in quanto la sequenza di atti imprudenti e negligenti posti in essere dalla vittima concretavano un concorso colposo nella misura dell'80%.
Evidenziano che: ha usato impropriamente la forca per un sollevamento in pagina 19 di 28 quota;
non ha neppure agganciato il carico con le cinghie;
non ha verificato la libertà del piazzale di scarico per poter effettuare la manovra di scarico in sicurezza;
anziché interrompere la manovra, ha agito manualmente su un carico di notevole peso e ingombro facendolo oscillare per poterlo posizionare nello spazio ristretto e, nel fare ciò, è rimasto in prossimità del medesimo con un piede appoggiato sull'accessorio di sollevamento.
Con il quarto motivo chiedono che venga riconosciuta la responsabilità
ContrCo esclusiva o concorrente della committente per il fatto dei propri incaricati e nonché personale degli stessi, dovendosi escludere che CP_9 CP_8
rivestissero un ruolo di consulenti per gli aspetti tecnico commerciali, ma che avessero un ruolo attivo nell'organizzazione del lavoro.
Instano perché venga dato il giusto rilievo alla costante presenza in cantiere a tre figure per l'organizzazione ( . CP_9 CP_8 Tes_6
Nega che avesse un ruolo di mero consulente tecnico in relazione: I) CP_9
alle dichiarazioni che aveva reso a S.I.T. il 1.8.2012; II) l'Ufficiale di PG della aveva affermato nel dibattimento penale che a suo vedere era Parte_4 CP_9
un gestore del cantiere poiché partecipava alla riunioni sulla sicurezza;
III) la deposizione di in sede civile evidenziava che partecipava alle riunioni Tes_8
per la sicurezza.
Dalla diversa qualificazione del ruolo di discende, a loro dire, anche una CP_9
responsabilità del suo assistente quale capocantiere. CP_8
pagina 20 di 28 Con il quinto motivo lamentano il rigetto della domanda di garanzia,
chiedendo che, attribuita la responsabilità esclusiva o concorrente della sia condannata a prestare la garanzia per la polizza CP_7 CP_10
stipulata a secondo rischio per RCT committenza lavori.
-.-
Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, accomunati dalla richiesta di nuovo scrutinio sul riparto di responsabilità dei soggetti coinvolti nella genesi dell'infortunio che ha causato la morte di Persona_1
La dinamica del tragico infortunio, ricostruita in modo esauriente nella relazione di accertamento degli ufficiali di P.G. della Parte_3
fornisce la prova che la manovra di sollevamento dei carichi a mezzo della gru era stata compiuta non solo in violazione delle previsioni contenute nel
P.O.S. depositato dalla committente ma anche delle più basilari norme per la sicurezza.
e nell'intento di sminuire il ruolo del Controparte_1 Parte_1
legale rappresentante della società appaltatrice delle opere di muratura, che è
stato riconosciuto datore di lavoro di fatto, chiedono una diversa valutazione del compendio probatorio.
Ritiene la Corte che gli elementi raccolti dagli agenti accertatori, confermati dall'istruttoria dibattimentale nel giudizio penale, siano plurimi e concordanti nel senso che avesse in più di un'occasione invitato i gruisti a Parte_1
pagina 21 di 28 compiere il sollevamento dei carichi senza utilizzare il cesto, ma con l'utilizzo improprio della gru.
Basti considerare al riguardo le S.I.T. di:
: ha dichiarato che le direttive venivano Testimone_1
impartite da che venivano movimentati due/tre bancali al Parte_1
giorno, a seconda del tipo di edificio in costruzione, i carichi potevano essere di mattoni forati rossi per metà e per metà di blocchetti di cemento grigi;
che se il bancale non era integro veniva utilizzato il cestone, altrimenti gli operai si servivano della forca, di aver visto “ raramente usare la catena di
imbragatura del carico in dotazione alle forche, se c'era fretta non veniva
fissata”;
- di Spahiu Afrim: ha affermato di aver lavorato nel cantiere di Loano come gruista per le lavorazioni di carpenteria, insieme al che la utilizzava Per_1
per le murature sollevando carichi di mattoni rossi e “ a volte, blocchetti di cemento come quello che si è rovesciato il giorno dell'incidente.”; che i bancali di laterizi venivano movimentati sempre utilizzando le forche, portati ai vari piani dell'edificio in costruzione sulle corrispondenti piazzole di carico;
di non aver mai visto sfilare le forche da sotto il bancale, ma ha Per_1
aggiunto che poteva capitare che venissero sfilate un poco, per sollevare parzialmente il carico e spingerlo a mano in modo da cerare lo spazio sufficiente per sfilare le forche, operazione che veniva eseguita normalmente;
pagina 22 di 28 infine ha riferito che il cantiere veniva gestito da per il settore Parte_5
delle opere di carpenteria e da per la squadra dei lavori di Parte_1
muratura;
ContrCo
- di , artigiano edile che aveva ricevuto da l'appalto per Parte_5
le opere di carpenteria: ha dichiarato che le direttive sui lavori erano impartite dai geometri di cantiere e che si occupavano anche di gestire la CP_9 CP_8
sicurezza in quanto i ponteggi e le altre misure di protezione collettiva
“venivano fornite dalla committenza”; che in cantiere la “gestione della sicurezza” era a carico del coordinatore geom. che si presentava in loco Tes_6
quasi tutti i giorni per verificare le concrete modalità di svolgimento dei lavori, e di averlo sentito più volte raccomandarsi di usare le ceste e non le forche;
- di , addetto al montaggio dei ponteggi: ha dichiarato che le Testimone_9
diposizioni circa i lavori da effettuare erano impartite da Parte_1
“titolare della ditta , ha specificato che alcune necessità Controparte_1
per la realizzazione dei ponteggi erano manifestate dai geometri di cantiere e le cui esigenze erano soddisfatte “ se il sig. dava CP_8 CP_9 Pt_1
l'autorizzazione”;
- di , artigiano edile che ha operato nel Controparte_23
cantiere su incarico di eseguendo le murature, ha Controparte_1
dichiarato: che le direttive in merito ai lavori ed alle modalità di esecuzione gli pagina 23 di 28 venivano impartite da in qualità di “appaltatore dei lavori a me Pt_1
assegnati, nessun altro aveva facoltà o comunque mi dava disposizioni”;
quanto alle movimentazioni dei carichi ha aggiunto che “ i sig.ri Pt_1
; e erano addetti all'uso delle gru… i
[...] CP_24 Persona_1
mattoni venivano sollevati con la gru dotata di forza, sui bancali così come
venivano consegnati in cantiere, ovvero i mattoni rossi legati con due giri
orizzontali di filo di ferro da armatura e incelofanati, mentre i prismi, ovvero
i mattoni grigi in cemento legati da due o tre fascette ( reggette) orizzontali e
non incelofanati. Il mio lavoro non prevede che io abbia modo di vedere come
vengono effettuati i carichi, ma le volte che ho potuto osservare un tiro ho
notato che se si trattava di mattoni pesanti tipo i prismi ( mattoni grigi in
cemento) gli stessi ogni tanto venivano legati con la catenella..
Quando il bancale di mattoni viene posato sulla piazzola di carico vengono
sfilate le forche, se non c'è abbastanza spazio per sfilarle completamente si
tira leggermene indietro la forca rispetto al bancale, si solleva leggermente il
bancale e lo si spinge a mano sotto il ponteggio. Poi lo si posa e si sfilano
completamente le forche. Questa operazione veniva fatta sia dal sig. Pt_1
che dal figlio, che dal;
una volta ho visto che lo
[...] Persona_1
spazio era talmente ridotto che la forca non usciva neanche facendo questa
operazione , per cui p stato prima scaricato ciò che si trovava sul bancale e
poi sollevata la forca”.
pagina 24 di 28 Le circostanze appurate nell'immediatezza dei fatti sono tali da doversi ritenere provate, indipendentemente dalle contrarie affermazioni di Pt_1
(che non ha alcun obbligo di riferire circostanze a sé sfavorevoli), del
[...]
figlio stante la sua inattendibilità come teste o dal teste CP_24 Testimone_3
I) l'ingerenza di nella gestione del cantiere, in relazione, in Parte_1
particolare, alle modalità di sollevamento dei carichi con le gru,
movimentazioni che a volte egli stesso eseguiva;
II) che le maestranze, sotto la guida di erano solite eseguire il sollevamento dei prismi grigi ( di Pt_1
minor impiego di quelli rossi, ma comunque impiegati per alcune murature)
con le forche, al più munite di catenella ma non dei cestoni, che erano stati
Contr messi a disposizione dalla committente a;
III) che l'operazione di sollevamento dei prismi in violazione delle norme del P.O.S. era già stata osservata con intimazione a non ripeterla dal Coordinatore per la sicurezza prima del giorno dell'infortunio. Tes_6
In tale quadro fattuale, non resta che condividere la qualificazione giuridica della posizione di come datore di lavoro di fatto e della Parte_1
conseguente assunzione della posizione di garanzia per la sicurezza sul lavoro assunta dalla ( ex art. 1228 c.c. o 2049 c.c.) assunta dal Controparte_1
Tribunale.
Sulla richiesta di attribuire una diversa prepondernza causale alla condotta della vittima, non si può concludere altro se non che la pretesa di assumere pagina 25 di 28 quale condotta abnorme del gruista contrasta con le indicazioni della giurisprudenza di legittimità che richiede, ai fini del concretarsi del rischio elettivo, il simultaneo concorso dei seguenti elementi: a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive;
b)
direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali;
c)
mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa.
La misura del concorso di colpa della vittima (30%) appare più che equa dovendosi considerare che sebbene si sia fidato delle proprie capacità di esperto manovratore della gru nella esecuzione così imprudente del sollevamento del carico di prismi grigi, è stato indotto dalla necessità di velocizzare le lavorazioni, poiché il superamento delle misure di sicurezza era già stato adottato più volte nel cantiere, su espressa richiesta del datore di lavoro di fatto.
Ogni diversa determinazione raggiunta nel processo penale ( in particolare dalla sentenza della Corte d'Appello di Genova) non può assumere alcuna efficacia nel giudizio civile, atteso che non vi è stata costituzione di parte civile dei prossimi congiunti della vittima dell'infortunio.
Infine il tentativo di coinvolgere nella responsabilità per la gestione della sicurezza sul cantiere del consulente e, di rimbalzo, del suo aiutante CP_9
si scontra con la circostanza provata che la committente, aveva CP_8 CP_7
nominato quale coordinatore della sicurezza, mentre i compiti degli altri Tes_6
pagina 26 di 28 consulenti erano prettamente di natura tecnica come già ampiamente analizzato nella sentenza del Tribunale.
Il quarto motivo è assorbito.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti, soccombenti, al rimborso delle spese del grado in favore degli appellati costituitisi, da considerarsi unitariamente “parte processuale” I/ poiché
affidatsi ad un unico difensore, che la Corte liquida in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/14 ( scaglione di valore dichiarato, valori medi).
Ricorrono le condizioni per porre a carico degli appellanti l'onere di pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002.
P.q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 670/22 del Tribunale di Bergamo, così provvede:
[...]
rigetta l'appello;
condanna gli appellanti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del grado sostenute dagli appellati costituitisi, liquidate per ognuna delle parti processuali in € 9.991 ( di cui € 2.977 per la fase di studio, € 1.911 per la fase introduttiva, € 5.103 per la fase decisionale) oltre ad anticipazioni, rimborso pagina 27 di 28 forfettario del 15% sui compensi, Iva e CPA;
dà atto che ricorrono le condizioni per porre a carico degli appellanti l'onere di pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
La cons. est. Il Presidente
CI NN GI ER
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