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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 4/3/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 1517/2023 vertente
TRA
Parte_1
(avv.ti Maresca, D'Onofrio e Bonomo)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.to Buzzelli)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11173 del 3/1/2023
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si rigettavano le domande proposte da - ex dipendente Parte_1 CP_ dell con la qualifica di avvocato - volte a: 1) accertare l'illegittimità delle trattenute sulla pensione operate dall , anche per intervenuta prescrizione e decadenza, nonché per insussistenza dell'avverso CP_1 credito;
2) dichiarare computabile, nell'indennità di buonuscita, la quota di onorari legali corrisposta al CP_ ricorrente;
3) condannare l alla restituzione di tutte le somme trattenute sulla pensione, a fronte del ricalcolo dell'indennità di buonuscita;
e 4) in via subordinata, dichiarare che il recupero dell'eventuale credito dell , a titolo di riliquidazione dell'indennità di buonuscita, dovesse essere restituito dal ricorrente al CP_1 netto degli oneri fiscali, mediante trattenute di un quinto del trattamento pensionistico. CP_ Il Lo interponeva appello, cui resisteva l' . Pt_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il presente appello risulta articolato in otto motivi, che vanno esaminati partitamente - salvo accorparli tra loro per ragioni logiche - seguendo l'ordine proposto nel libello impugnatorio (evidenziando, fin d'ora, che non rientra nell'odierno thema decidendum, in quanto oggetto di implicita rinuncia ai sensi dell'art. 346 c.p.c., CP_ l'eccezione di intervenuta decadenza dell'azione recuperatoria dell in forza del disposto speciale di cui dell'art. 30 del d.P.R. n. 1032/1973).
Con il primo motivo, l'appellante - denunciando la violazione degli artt. 1135, 2943, 2944, 2946 e 2948
c.c. - solleva l'eccezione di prescrizione (da ritenersi, comunque, quella ordinaria decennale e non CP_ quinquennale) dell'asserito credito dell derivante dal ricalcolo del trattamento di fine servizio, in particolare disconoscendo la valenza interruttiva ai due atti opposti dall , ossia le note del 16/10/2018 CP_1
e del 19/9/2019, con conseguente estinzione dello stesso credito.
L'eccezione si rivela infondata, avendo l' documentalmente provato che tutti gli atti interruttivi CP_1 CP_ del termine prescrizionale, antecedenti alle trattenute disposte dall , hanno raggiunto il loro effetto, come correttamente ritenuto dal primo giudice alla luce di un'attenta disamina dell'incarto processuale. CP_ Nello specifico, relativamente alla nota del 16/10/2018, la stessa risulta inviata, una prima volta, all'indirizzo di NZ del (e, non a caso, la relativa busta di spedizione reca l'annotazione a penna Pt_1 del 19/10/2018 e, quindi, il timbro postale del 29/10/2018, che è relativo al momento di restituzione al mittente, laddove l'assoluta prossimità delle date non fa dubitare che la busta sia proprio quella di spedizione della nota del 16/10/2018), e una seconda volta all'indirizzo romano del in via Baldovinetti n. 24, Pt_1 dove è stata regolarmente ricevuta l'8/11/2018 (segno evidente che, presso quel domicilio, egli dimorava stabilmente o, comunque, vi ricollegava la sede dei propri affari ed interessi, ossia vi era domiciliato). CP_ Relativamente alla successiva nota del 19/9/2019, si osserva che anch'essa risulta inviata ad entrambi gli indirizzi sopra indicati e ricevuta, solo nel secondo, il 29/10/2019.
In proposito, si osserva che il collegamento stabile tra il ed il proprio indirizzo romano di via Pt_1
Baldovinetti n. 34, tanto da costituirne un vero e proprio domicilio, emerge dalla documentazione prodotta in atti, ove si rinvengono alcuni elementi significativi. CP_ Da un lato, la nota del 15/11/2010 dell contiene la liquidazione del trattamento di fine servizio, che non solo reca un'espressa riserva di riliquidazione alla pagina 4 - v. anche infra a proposito dell'invocato legittimo affidamento - ma soprattutto ha, in allegato, un estratto conto BCC intestato al indicante Pt_1 proprio l'indiritto di Roma, Via Baldovinetti n. 24. Dall'altro, l'elenco dei ratei pensione, relativo proprio al periodo 2018/2020 di spedizione delle Cont raccomandate contestate, che va letto insieme all'elenco accrediti sul conto corrente nel periodo luglio
2019-maggio 2020, dove l'Iban dell'estratto conto del 2010 di cui sopra è lo stesso di quello degli accrediti del periodo 2019/2020 ([...]), come risulta dal raffronto tra i due documenti, Cont dimostrando che, dal 2010 al 2020 almeno, il ha avuto uno stabile appoggio bancario presso e Pt_1 che l'indirizzo fornito allo sportello era esattamente quello di Roma, via Baldovinetti n. 34. CP_ Dunque, l ha indirizzato la propria corrispondenza, in primis, al recapito di NZ, Lungomare delle Sirene n. 35, ossia esattamente quello reclamato dal , e non si vede cos'altro avrebbe dovuto Pt_1 CP_ fare per raggiungere il destinatario;
d'altronde, la precedente comunicazione del 10/3/2016, relativa ad un conguaglio positivo sul trattamento di quiescenza, era stata regolarmente ricevuta presso tale indirizzo,
per cui, singolarmente, le sole comunicazioni di segno negativo sembrano non raggiungere lo scopo. CP_ Ad ogni modo, di seguito, l' ha comunque cercato di raggiungere l'odierno appellante ove egli risultava domiciliato in Roma, e l'obiettivo è stato raggiunto, come dimostra anche la condotta mantenuta dal ben prima del presente giudizio. Pt_1 CP_ Il fatto, poi, che egli fosse perfettamente a conoscenza del contenuto delle richieste dell ed attendesse deliberatamente il decorso del termine decennale emerge, oltre ogni ragionevole dubbio, dal fatto che non si sia attivato neppure dopo che, nell'ottobre 2019 e, in ogni caso, entro il decennio dal collocamento in quiescenza e dal pagamento dell'indennità, avvenuto nell'ottobre 2010 e con espressa riserva di ripetizione, sono iniziate le trattenute mensili sulla pensione - circa € 1.630,00 euro al mese, titolate “recupero TFS”, per un totale di circa € 24.000,00 tra ottobre 2019 e gennaio 2021 - mentre ha atteso, invece, oltre un anno e mezzo, vale a dire sino al 22/1/2021, allorché, per il tramite dei propri legali, proprio alla vigilia dei dieci anni dal collocamento in quiescenza decorrente dall'1/2/2010, ha lamentato la pretesa illegittimità della trattenuta.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante - denunciando la violazione degli artt. 69, comma 1, della legge n. 153/1969, 112 c.p.c., nonché 1243 e 2033 c.c. - contesta le modalità di recupero, da parte CP_ CP_ dell , delle somme oggetto del ricalcolo dell'indennità di buonuscita, non potendo l' vantare credito alcuno verso il da porre in compensazione con il suo trattamento pensionistico, e non potendo lo Pt_1 stesso ripetere l'indebito originato dalla liquidazione di somme in eccesso nell'indennità di anzianità, CP_1 operando trattenute sulla pensione che il medesimo è tenuto ad erogare nei suoi confronti. CP_1
In realtà, tale modalità di recupero deve ritenersi legittima in base al disposto di cui all'art. 69 della legge n. 153/1969, atteso che l'indennità di anzianità liquidata dagli Enti del parastato al termine del rapporto di lavoro non è un mero corrispettivo per le prestazioni rese nel corso del rapporto medesimo, ma rappresenta una prestazione avente una specifica funzione previdenziale (v. Cass. n. 5892/2020, citata anche appresso, la quale ha riconosciuto la natura previdenziale dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali, posto che l'indennità di anzianità dei dipendenti del parastato ha la medesima natura dell'indennità di buonuscita degli statali;
v., altresì, Cass. n. 25259/2016 e Cass. n. 26019/2008). CP_ Si è, infatti, affermato (v., in particolare, Cass. n. 206/2016) che l , salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione di cui all'art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, con il duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione. Si aggiunga che la trattenuta si giustificherebbe anche a prescindere dal richiamo all'art. 69 della legge n. 153/1969, potendo ricondursi alla fattispecie di matrice giurisprudenziale della c.d. compensazione impropria o atecnica, la quale è configurabile anche quando i contrapposti crediti derivino da titoli di diverso CP_ tipo (nella specie, il credito restitutorio dell deve ritenersi sussistere sulla base delle considerazioni di cui infra e delle analitiche allegazioni svolte dall circa il suo ammontare). CP_1
Con il terzo, il quarto e il quinto motivo di gravame, che per la loro connessione possono essere oggetto di scrutinio congiunto, l'appellante - denunciando la violazione, rispettivamente, degli artt. 13 e 26 della legge n. 70/1975, degli artt. 3 e 36 Cost. nonché degli artt. 4 del d.P.R. n. 639/1970, 5 della legge n.
88/1989, 2 della legge n. 335/1995, 40 e 69 del d.lgs. n. 165/2001 e 69 della legge n. 388/2000 - reitera, con plurime argomentazioni, la tesi della computabilità, nell'indennità di buonuscita liquidatagli, della componente stipendiale collegata agli onorari percepiti in costanza di rapporto di lavoro.
Tale tesi non appare condivisibile, alla luce di quanto affermato dai giudici di legittimità in una fattispecie analoga, a totale confutazione delle suddette argomentazioni (v. Cass. 3/3/2020, n. 2020):
<<
7. Per una puntale ricostruzione della disciplina del trattamento di quiescenza nel rapporto di impiego pubblico, giova ricordare che, in origine, la disciplina legale del trattamento di fine servizio dei pubblici dipendenti era costituita esclusivamente dal d.P.R. 29/12/1973, n. 1032 (Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), che prevedeva una
“indennità di buonuscita” - o “trattamento di fine servizio” - per i dipendenti del comparto statale, e dalla legge 8/3/1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), che riconosceva una “indennità premio di servizio” ai dipendenti del comparto Enti locali. Per il personale del c.d. parastato, la legge 20/3/1975, n. 70 ha successivamente previsto l'“indennità di anzianità”, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio del dipendente.
8. Le Sezioni Unite di questa Corte, nell'arresto del 25/3/2010, n. 7154 - i cui principi sono stati ribaditi con la pronuncia in pari data n. 7158 (e successivamente applicati, con la sentenza 14/5/2014, n. 10413, in relazione all'indennità di buonuscita dei dipendenti dello Stato) - hanno affermato che l'art. 13 della legge
20/3/1975, n. 70 detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto rimasta in vigore, dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego (per i dipendenti in servizio alla data del 31/12/1995 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti.
9. Il riferimento contenuto nel suddetto art. 13, quale base di calcolo, allo “stipendio complessivo annuo” ha valenza tecnico-giuridica, sicchè deve ritenersi esclusa la computabilità, nell'indennità di anzianità, di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari, e devono ritenersi abrogate, illegittime e comunque non CP_ applicabili, le disposizioni dei regolamenti - come quello dell' - che prevedevano il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza, comunque denominato.
10. Nella pronuncia delle Sezioni Unite, la questione esaminata verteva sul rapporto tra la disciplina dell'art. 13 della legge n. 70/1975 ed i regolamenti dei singoli Enti del parastato.
11. La parte qui ricorrente sostiene che la contrattazione collettiva sarebbe invece abilitata a derogarvi, sulla base delle previsioni del T.U. n. 165/2001 e delle specifiche disposizioni per il passaggio dei dipendenti pubblici al regime del t.f.r. 12. Questa Corte ha già affermato, in riferimento all'indennità di buonuscita dei dipendenti statali, che, attesa l'inderogabilità della normativa previdenziale, nel cui àmbito rientra l'indennità di buonuscita, deve escludersi che l'autonomia individuale o collettiva, in difetto di specifiche disposizioni in tal senso e dato il non equivoco tenore letterale dell'art. 38 del d.P.R. n. 1032/1973, possa introdurre specifiche modificazioni alla relativa disciplina legale;
quindi, in particolare, la contrattazione collettiva non può interferire in ordine all'inclusione di ulteriori elementi retributivi nella base di computo dell'indennità di buonuscita (v., in termini,
Cass., sez. lav. 17/10/2017, n. 24454, e giurisprudenza ivi citata).
13. Il principio di inderogabilità della normativa legale da parte della contrattazione collettiva si estende, altresì, al regime dell'indennità di anzianità dei dipendenti del parastato.
14. Ed invero le fonti richiamate in ricorso non abilitano l'autonomia collettiva ad intervenire sulla disciplina dell'indennità di anzianità, non diversamente da quanto già affermato dalla Sezioni Unite con specifico riguardo all'autonomia regolamentare degli Enti pubblici.
15. L'art. 2 della legge n. 335/1995, nei commi da 5 a 7, demandava alla contrattazione collettiva le modalità per il passaggio del rapporto di lavoro pubblico privatizzato al regime del t.f.r. di cui all'art. 2120
c.c., anche nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31/12/1995 (termine, poi, differito al
31/12/2000 dal d.P.C.M. 20/12/1999, e s.m.i.); non abilitava, invece, le parti collettive a derogare alle disposizioni legislative sul trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici (comunque denominato) rimaste in vigore.
16. La legittimazione dell'autonomia collettiva a derogare alle disposizioni dell'art. 13 della legge n.
70/1975 neppure può trovare sostegno nel d.lgs. n. 165/2001.
17. Per il trattamento di fine rapporto, non deve aversi riguardo alla generale disciplina di cui agli artt.
2 e 45 del suddetto Testo Unico (a tenore dei quali la definizione del trattamento economico è rimessa alla contrattazione collettiva), ma alla specifica disposizione dell'art. 69, comma 2 (che riproduce quanto già disposto dall'art. 72, comma 3, del d.lgs. n. 29/1993), a tenore del quale: “In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto”.
18. Alla contrattazione collettiva era, dunque, rimesso un intervento di sistema per la disciplina del trattamento di fine rapporto, nei fatti avvenuto soltanto con l'accordo-quadro 29/7/1999 (i cui contenuti sono stati poi recepiti dal d.P.C.M. 20/12/1999).
19. In sostanza, la norma dell'art. 69 del T.U. n. 165/2001 ha escluso la possibilità di interventi di settore e per singole voci in favore di un intervento contrattuale organico, in attesa del quale la disciplina in vigore restava “ferma” ovvero inderogabile.
20. Alla luce della ricostruzione sin qui compiuta, deve affermarsi la correttezza dell'interpretazione, secondo cui la base di computo dell'indennità di anzianità, fissata dall'art. 13 della legge 20/3/1975 n. 70 per i dipendenti degli Enti pubblici del c.d. parastato - rimasta in vigore pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego per i dipendenti in servizio alla data del 31/12/1995 che non abbiano optato per il t.f.r. - non è derogabile dai contratti collettivi di comparto, neppure in senso più favorevole ai dipendenti.
21. Non giova, da ultimo, alla tesi di parte ricorrente il principio, pure enunciato nell'arresto di Sezioni
Unite n. 7154/2010, secondo cui, ai fini dell'indennità di anzianità, sono assimilabili alla voce stipendiale di base le integrazioni retributive correlate all'anzianità del dipendente, principio che fa riferimento agli scatti di anzianità ed ai passaggi di classe stipendiale>>. In quest'ordine di concetti, si ritiene che gli onorari costituiscano una componente retributiva diversa dallo stipendio tabellare, né possono considerarsi un mero scatto di anzianità, per cui non debbono essere computati nella base di calcolo dell'indennità di anzianità di cui all'art. 13 della legge n. 70/1975.
Né, in senso contrario, possono addursi dubbi di legittimità costituzionale, atteso che, in caso di trattamento globale costituito da più componenti, qual è l'indennità di buonuscita rispetto al trattamento dei lavoratori pubblici privatizzati, il rispetto dell'art. 36 Cost. deve essere valutato in relazione alla totalità dell'emolumento (v., sull'abbrivio di Cass. S.U. n. 7158/2010, tra le altre, Cass. 25/2/2011, n. 4749; Cass.
18/1/2012, n. 709; Cass. 14/2/2018, n. 3619; cui adde, più di recente, la citata Cass. n. 5892/2020, proprio CP_ riguardo all'analoga fattispecie del dirigente , coordinatore dell'ufficio legale dell , che reclamava CP_1
l'inserimento, nella base di computo del trattamento di fine servizio, dell'indennità di coordinamento).
Né può condividersi l'assunto dell'odierno appellante, secondo il quale, anche ammesso che, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 70/1975, gli onorari non siano computabili, gli stessi dovrebbero esserlo in ragione CP_ delle norme interne dell , essendo le stesse in grado di derogare alla suddetta disposizione di legge, in quanto tale tesi è stata disattesa dagli stessi giudici di legittimità, i quali hanno affermato l'inderogabilità dell'art. 13 della legge n. 70/1975 da parte di regolamenti interni degli Enti del parastato (v., in particolare,
Cass. S.U. n. 7154/2010, nonché Cass. n. 3217/2018, la quale ha ribadito che il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicché va esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari, e devono ritenersi abrogate o illegittime, e comunque, non applicabili, le CP_ disposizioni di regolamenti, come quello dell' , prevedenti, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza comunque denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo).
Va, inoltre, disatteso l'assunto dell'odierno appellante, ad avviso del quale il computo degli onorari nell'indennità di anzianità sarebbe dovuto in base alle norme della contrattazione collettiva applicabile, e ciò sulla scorta di quanto chiarito sempre dal Supremo Collegio (v. Cass. n. 5892/2020 sopra richiamata).
Con il sesto motivo di gravame, l'appellante - denunciando la violazione dell'art. del Protocollo n. 1 alla
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché degli artt. 1175 e
1337 c.c. - invoca il legittimo affidamento alla definitività dell'attribuzione, contestando che trattavasi di atto dovuto in forza del quale la controparte non avesse alcuna discrezionale facultas agendi.
Nella specie, però, difetta manca, ab origine, il requisito della “durata nel tempo dei versamenti”, potendo ipotizzarsi che il dipendente possa porre un legittimo affidamento sulla continuità di una certa prestazione e che orienti le sue scelte in vista del mantenimento costante di un determinato emolumento
(pensione o retribuzione).
Invero, il t.f.s. o il t.f.r. è un importo che viene versato una tantum (o in alcune tranche), sicché non è ravvisabile un affidamento su una definitività dell'attribuzione ancorato ad un comportamento ripetuto dell'Amministrazione (peraltro, a seguire la tesi dell'appellante, di fatto, la stessa Amministrazione non potrebbe mai ripetere quanto versato in più, una volta accortosi dell'errore commesso in sede di liquidazione dell'emolumento). CP_ Il preteso legittimo affidamento trova, poi, smentita dalla stessa nota dell del 15/10/2010 - sopra richiamata - relativa alla liquidazione del trattamento di fine servizio, contenente un'espressa riserva di ripetizione (v. pag. 4). Il principio giurisprudenziale invocato si riferisce a tutt'altra fattispecie, dove la restituzione delle somme versate in eccesso postula la dimostrazione che la maggiore retribuzione erogata sia stata frutto di un errore essenziale e riconoscibile dall'altro contraente e non di una libera scelta del datore di lavoro, ma, qui si controverte dell'esattezza dell'importo liquidato a titolo di t.f.s., non avendo l'Ente pubblico alcun potere di erogare, a tale titolo, somme maggiori di quelle previste dalla legge.
Con il settimo motivo di gravame - spiegato in via subordinata - l'appellante denuncia la violazione del limite del quinto sul trattamento pensionistico netto. CP_ Tuttavia, l ha specificamente dedotto che le trattenute effettive operate sulla pensione sono avvenute nei limiti del quinto della pensione mensile al netto delle ritenute fiscali, e dagli stessi cedolini presenti nel fascicolo del emerge che, considerando anche i contestuali rimborsi Irpef, le trattenute Pt_1 effettive sui trattamenti pensionistici rientrano di gran lunga nei limiti di tale misura;
al riguardo, riprendendo l'esempio fatto dal Tribunale capitolino e facendo riferimento al cedolino di novembre 2019, si rileva che l'importo di pensione prima della trattenuta era pari ad € 8.165,50 e la trattenuta restitutoria è in realtà pari a
€ 1.045,71, ossia € 1.633,10 (voce recupero t.f.s.), meno € 587,39 (voce acconto rimborso Irpef), e per un diretto raffronto, basta verificare il cedolino del mese precedente all'inizio delle trattenute di settembre 2019.
In ordine, infine, alla quantificazione della domanda di ripetizione in virtù dell'applicazione dell'art. 10 CP_ comma 2-bis del T.U.I.R., l ha dimostrato che la sua domanda restitutoria risulta dettagliatamente formulata in sede stragiudiziale mediante la citata nota del 16/10/2018, redatta in esito al nuovo conteggio a seguito dell'esclusione delle voci retributive per cui è causa dalla base di computo del trattamento di anzianità, e che, rispetto all'introduzione, da parte dell'art. 150 del decreto-legge 19/5/2020 n. 34, del comma
2-bis nell'art. 10 del d.P.R. 22/12/1986, n. 917 (T.U.I.R.) - secondo cui le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili - la procedura di recupero ha tenuto conto, come risulta dai cedolini pensionistici allegati, che al
[...]
è stato riconosciuto, mese per mese, l'acconto rimborsi Irpef, cui il debitore ha diritto in virtù della Pt_1 deducibilità, dal reddito imponibile, degli importi restituiti di un debito lordo.
Con l'ottavo (ed ultimo) motivo di gravame - anch'esso spiegato in via subordinata - l'appellante si lamenta della condanna al pagamento delle spese di lite, invocando la compensazione o la rideterminazione in misura equa.
La censura, oltremodo generica, non coglie nel segno, avendo il Tribunale applicato il principio della soccombenza, risultando ultronee le ragioni che avevano indotto il ad adire l'autorità giudiziaria, ed Pt_1 essendosi attenuto, nella relativa quantificazione, vicino ai minimi tariffari.
Per quanto fin qui esposto, l'appello non merita accoglimento (dando giuridica continuità alla giurisprudenza di questa Corte territoriale: v., tra le altre, App. Roma n. 3469 del 26/9/2022, che, in CP_ fattispecie in toto sovrapponibile alla presente - avvocato dipendente dell' nell'àmbito del ruolo professionale/area legale - ha confermato Trib. Roma n. 6392 del 13/8/2021, la quale registra come estensore lo stesso della sentenza impugnata in questa sede).
Le spese del grado seguono soccombenza, e vengono liquidate in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale ivi svolta.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono, in capo all'appellante, le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.
P.Q.M.
a - respinge l'appello;
b - condanna alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in € 9.990,75 per Parte_1 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% nonché Cpa e Iva come per legge;
c - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 4/3/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)