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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/01/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di locazione composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr.sa Angela Quitadamo Consigliere
3. dr.sa Arianna Sbano Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 23 gennaio 2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 311/2024 r. g., vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 Parte_2
degli avv. SGAGGI MARA, con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico
APPELLANTE
contro
:
(C.F. ) contumace Controparte_1 C.F._2
APPELLATO
Conclusioni come in atti
MOTIVAZIONE
I sigg. e hanno proposto appello avverso la sentenza n. 14/2023 emessa dal Pt_1 Pt_2
Tribunale di Urbino, chiedendo di dichiarare l'intervenuto scioglimento e/o la cessazione e/o la conclusione del contratto di comodato e conseguentemente dichiarare che la sig.ra Controparte_1
detiene senza titolo e /o in maniera illegittima l'immobile sito in Via Matteotti n. 4/4 a Gallo di Petriano
(PU) di proprietà dei ricorrenti;
di ordinare e/o condannare conseguentemente alla medesima CP_1
di restituire immediatamente ai ricorrenti l'immobile suddetto libero di sé, persone e/o cose
[...]
pagina 1 di 3 tutte di sua proprietà e nelle medesime condizioni in cui si trovava al momento della consegna;
di condannare la sig.ra al risarcimento del danno in favore dei ricorrenti ex art. 96 cpc Controparte_1
per lite temeraria nella misura ritenuta di giustizia e da determinare in via equitativa.
L'appellata non si costituiva in giudizio nel presente grado. CP_1
La Corte di Appello di Ancona fissava l'udienza di discussione con la modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c. e con le note depositate in vista dell'odierna udienza, sottoscritte anche dalla controparte e dal relativo difensore, la parte appellante ha rappresentato di avere, nel frattempo, conciliato la vertenza.
Ha, pertanto, richiesto, in accordo con la controparte, la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
In conseguenza di ciò deve pervenirsi a declaratoria formale di estinzione del presente procedimento, ai sensi degli artt.306 e ss. c.p.c., in quanto con l'intervenuto accordo transattivo è venuta meno la potestà di questa Corte di definire la controversia con una propria sentenza finale di merito.
Al riguardo va detto che la cessazione della materia del contendere, quale istituto processuale di elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, si realizza ogniqualvolta sopravvengano nel corso del giudizio eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti (es: adempimento spontaneo della prestazione per la cui esecuzione si e' iniziato il giudizio;
transazione o conciliazione sull'oggetto della controversia;
rinunzia alla domanda giudiziale) idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto
(anche in relazione alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte) ed a fare, conseguentemente, venire meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della controversia.
In relazione ai presupposti richiesti per la configurabilità dell'istituto in oggetto, come ha precisato sul punto la dottrina, è necessario che il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda (in caso contrario l'azione proposta risulterebbe ab initio carente di interesse); che esso determini l'eliminazione della materia in lite, che vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ormai da tempo ha chiarito che “Il giudice puo', in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioe' se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che e' venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a cio' non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualita' in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (cfr. Cass.11/12/2006 n. 271) .
pagina 2 di 3 Nel caso di specie, l'intervenuta transazione stragiudiziale della controversia di cui hanno dato atto entrambe le parti, determina, ai sensi dell'art. 100 cpc, il sopravvenire della carenza di interesse ad impugnare della appellante.
Spese compensate come da accordo tra le parti.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Controversie in materia di Locazione, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
2) spese compensate.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di locazione composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr.sa Angela Quitadamo Consigliere
3. dr.sa Arianna Sbano Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 23 gennaio 2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 311/2024 r. g., vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 Parte_2
degli avv. SGAGGI MARA, con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico
APPELLANTE
contro
:
(C.F. ) contumace Controparte_1 C.F._2
APPELLATO
Conclusioni come in atti
MOTIVAZIONE
I sigg. e hanno proposto appello avverso la sentenza n. 14/2023 emessa dal Pt_1 Pt_2
Tribunale di Urbino, chiedendo di dichiarare l'intervenuto scioglimento e/o la cessazione e/o la conclusione del contratto di comodato e conseguentemente dichiarare che la sig.ra Controparte_1
detiene senza titolo e /o in maniera illegittima l'immobile sito in Via Matteotti n. 4/4 a Gallo di Petriano
(PU) di proprietà dei ricorrenti;
di ordinare e/o condannare conseguentemente alla medesima CP_1
di restituire immediatamente ai ricorrenti l'immobile suddetto libero di sé, persone e/o cose
[...]
pagina 1 di 3 tutte di sua proprietà e nelle medesime condizioni in cui si trovava al momento della consegna;
di condannare la sig.ra al risarcimento del danno in favore dei ricorrenti ex art. 96 cpc Controparte_1
per lite temeraria nella misura ritenuta di giustizia e da determinare in via equitativa.
L'appellata non si costituiva in giudizio nel presente grado. CP_1
La Corte di Appello di Ancona fissava l'udienza di discussione con la modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c. e con le note depositate in vista dell'odierna udienza, sottoscritte anche dalla controparte e dal relativo difensore, la parte appellante ha rappresentato di avere, nel frattempo, conciliato la vertenza.
Ha, pertanto, richiesto, in accordo con la controparte, la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
In conseguenza di ciò deve pervenirsi a declaratoria formale di estinzione del presente procedimento, ai sensi degli artt.306 e ss. c.p.c., in quanto con l'intervenuto accordo transattivo è venuta meno la potestà di questa Corte di definire la controversia con una propria sentenza finale di merito.
Al riguardo va detto che la cessazione della materia del contendere, quale istituto processuale di elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, si realizza ogniqualvolta sopravvengano nel corso del giudizio eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti (es: adempimento spontaneo della prestazione per la cui esecuzione si e' iniziato il giudizio;
transazione o conciliazione sull'oggetto della controversia;
rinunzia alla domanda giudiziale) idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto
(anche in relazione alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte) ed a fare, conseguentemente, venire meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della controversia.
In relazione ai presupposti richiesti per la configurabilità dell'istituto in oggetto, come ha precisato sul punto la dottrina, è necessario che il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda (in caso contrario l'azione proposta risulterebbe ab initio carente di interesse); che esso determini l'eliminazione della materia in lite, che vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ormai da tempo ha chiarito che “Il giudice puo', in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioe' se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che e' venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a cio' non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualita' in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (cfr. Cass.11/12/2006 n. 271) .
pagina 2 di 3 Nel caso di specie, l'intervenuta transazione stragiudiziale della controversia di cui hanno dato atto entrambe le parti, determina, ai sensi dell'art. 100 cpc, il sopravvenire della carenza di interesse ad impugnare della appellante.
Spese compensate come da accordo tra le parti.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Controversie in materia di Locazione, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
2) spese compensate.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 3 di 3