Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 19/06/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
PROC. N. 518/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di Sciacca
VERBALE DI UDIENZA DEL 19/06/2025
All'udienza del 19/06/2025, nella sede del suddetto Tribunale avanti al Giudice Dott. Filippo
Barba, designato con decreto del Presidente per l'istruzione della causa civile portante il n°
518/2024 R.G. promossa da:
, NATA A VILLAFRANCA SICULA (AG), IL 05/05/1942, C.F.: Parte_1
C.F._1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. SCORSONE GIUSEPPE
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, NATA A GERMANIA, IL 10/07/1989, C.F.: Controparte_1 C.F._2
, NATO A SANTO STEFANO QUISQUINA, IL 30/05/1987, Controparte_2
C.F.: C.F._3
Rappresentati e difesi: dall'Avv. NICOSIA LUIGI
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: Occupazione senza titolo di immobile
All'odierna udienza sono presenti:
l'Avv. SCORSONE GIUSEPPE per parte ricorrente ; Parte_1
l'Avv. NICOSIA LUIGI, per parte resistente ambedue presenti Controparte_3
personalmente.
L'Avv. SCORSONE GIUSEPPE conclude riportandosi alle conclusioni spiegate in seno all'atto introduttivo del presente giudizio;
discute la causa riportandosi a tutti i propri scritti difensivi nonché alle note conclusive depositate nei termini assegnati e chiede che la causa venga decisa, evidenziando la nullità del contratto di comodato in quanto non registrato.
L'Avv. NICOSIA LUIGI conclude riportandosi alle conclusioni spiegate in seno alla propria memoria di costituzione e risposta;
discute la causa riportandosi a tutti i propri scritti difensivi nonché alle note conclusive depositate nei termini assegnati e chiede che la causa venga decisa.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio per decidere la causa come da seguente sentenza con contestuale motivazione, il cui dispositivo viene letto a fine udienza.
Sciacca 19/06/2025
24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IL G.O.T.
Rientrato dalla camera di consiglio che precede, ha emesso la seguente sentenza con contestuale motivazione.
518/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. Filippo Barba, IN DATA DEL
19/06/2025, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA CON CONTESTUALE MOTIVAZIONE
NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 518/2024 DEL RUOLO GENERALE AFFARI
CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:
, NATA A VILLAFRANCA SICULA (AG), IL 05/05/1942, C.F.: Parte_1
C.F._1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. SCORSONE GIUSEPPE
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, NATA A GERMANIA, IL 10/07/1989, C.F.: Controparte_1 C.F._2
, NATO A SANTO STEFANO QUISQUINA, IL 30/05/1987, Controparte_2
C.F.: C.F._3
Rappresentati e difesi: dall'Avv. NICOSIA LUIGI
PARTE RESISTENTE
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ avente ad oggetto: Occupazione senza titolo di immobile Conclusioni di parte ricorrente:
COME DA ODIERNO VERBALE DI CAUSA
Conclusioni di parte resistente:
COME DA ODIERNO VERBALE DI CAUSA
IN FATTO
Con ricorso depositato innanzi all'intestato Tribunale chiedeva Parte_1
accogliersi le seguenti domande:
“dichiarare che i IGg. nata in [...] il [...] e Controparte_1 CP_2
nato a [...] il [...] occupano senza titolo l'immobile
[...] sito in Ribera nella Via Telegrafo n. 19 e per l'effetto condannare i coniugi - CP_1 CP_2
all'immediato rilascio dell'immobile in favore della IG.ra con
[...] Parte_1
condanna degli stessi al risarcimento del danno in favore della ricorrente da determinarsi in via equitativa”.
Premetteva la ricorrente di essere proprietaria dell'immobile sito in Ribera, Via Telegrafo n°
19, piano terra, primo e secondo e che, nel mese di marzo 2021, la nipote Controparte_1
manifestava la volontà di prendere in locazione il suddetto immobile.
Locazione per cui, una volta consentito, veniva pattuito un canone di € 200,00.
Una volta consegnate le chiavi, rimaneva in attesa di sottoscrivere il relativo contratto di locazione e in assenza dello stesso chiedeva il rilascio dell'immobile, venendo poi a conoscenza della successiva registrazione di un contratto di comodato recante la apocrifa sottoscrizione di essa ricorrente.
Costituitisi in giudizio, i resistenti e a Controparte_1 Controparte_2 ministero del proprio difensore, contestavano l'assunto di parte ricorrente eccependo la carenza di prova sulla proprietà dell'immobile, necessaria al fine dell'azione di rivendicazione, evidenziando altresì che tra le parti era stato verbalmente concordato un contratto di comodato dell'immobile in forza del quale attivavano presso il locale comando di Polizia Municipale l'iter per la cessione del fabbricato e conseguente acquisizione della residenza anagrafica presso lo stesso.
Chiedevano, pertanto, il rigetto delle domande spiegate dalla parte ricorrente.
Istruito il procedimento per il tramite delle prove documentali ed orali addotte dalle parti, veniva rinviato per la discussione all'odierna udienza ove veniva deciso per il tramite della presente sentenza con contestuale motivazione, il cui dispositivo veniva letto a fine udienza.
MOTIVI
Innanzitutto va evidenziato come nel caso in esame non si discute sul diritto di proprietà dell'immobile e sulla domanda di rivendicazione, per come eccepito da parte resistente, bensì sulla riconsegna di un bene in favore del soggetto che, a prescindere dal diritto di proprietà, né aveva la disponibilità e quindi poteva gestire lo stesso anche mediante la concessione in locazione per come prospettato.
Di certo, stante che il contratto di locazione ad uso abitativo richiede ad substantiam la forma scritta, giusto il dettato normativo di cui all'art. 1 L. 431/1998, la fattispecie in esame non può sussumersi in seno a tale ipotesi contrattuale.
Nemmeno può sussumersi in seno al contratto di comodato, per come evidenziato dagli stessi resistenti i quali, in relazione all'assunto di parte ricorrente in ordine alla apocrificità della sottoscrizione ricollegabile alla stessa odierna ricorrente, nulla hanno specificamente dedotto in merito né, tantomeno, hanno allegato il relativo contratto siccome registrato.
Le prove orali, poi, hanno confermato, anche a contrario, l'assunto di parte ricorrente dimostrando effettivamente che allo stato la detenzione dell'immobile da parte degli odierni resistenti è sine titulo: non è giustificata da un (inesistente e nullo contratto di locazione); non è giustificata da un contratto di comodato il cui scritto è oggetto di accertamento in sede penale e la cui vigenza e conclusione verbale non è stata affatto dimostrata dai resistenti su cui gravava il relativo onere probatorio.
A tal fine, la circostanza dell'essersi presentati tutti innanzi al Comando di Polizia Municipale al fine della denuncia di cessione del fabbricato non dimostra che la stessa possa essere avvenuta in forza di un contratto di comodato ovvero in forza di altro contratto, avendo confermato il testimone escusso in merito che l'iter per l'acquisizione della residenza anagrafica si era completato senza, però, specificare in conseguenza di quale specifica pattuizione contrattuale, sia essa comodato, locazione o altro.
Inevitabile, allora, è la declaratoria della insussistenza di un valido impegno contrattuale giustificante la detenzione dell'immobile che, quindi, si appalesa sine titulo.
Conseguentemente, va accolta la domanda di parte ricorrente alla restituzione dell'immobile, così come va riconosciuto alla stessa il diritto di fare propri i frutti civili derivanti dal godimento dello stesso immobile di cui, dalla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (nessuna prova in ordine ad una precedente richiesta di riconsegna da cui far decorrere il dies a quo risulta agli atti), non ha potuto disporre con diritto ad essere indennizzata con una somma mensile di € 100,00, idonea a soddisfare il c.d. danno che la stessa ricorrente ha subito per il solo fatto di aver perso la disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità, anche solo potenziale, ricavabile dallo stesso.
Alla soccombenza segue anche quella alle spese di lite che, in relazione al valore del giudizio dichiarato, si liquidano in complessivi € 570,00, di cui € 70,00 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- DICHIARA che i resistenti e detengono “sine Controparte_1 Controparte_2 titulo” l'immobile sito in Ribera, Via Telegrafo n° 19, piano terra, primo e secondo;
- CONDANNA i resistenti e , in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2
al rilascio, entro giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, in favore della Pt_2 ricorrente , dell'immobile sito in Ribera, Via Telegrafo n° 19, piano terra, Parte_1
primo e secondo;
- CONDANNA i resistenti e , in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2 al pagamento dell'indennità di occupazione “sine titulo” dell'immobile sito in Ribera, Via
Telegrafo n° 19, piano terra, primo e secondo, nella misura determinata in via equitativa di
€ 100,00 a decorrere dalla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio fino alla data di effettivo rilascio, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
- CONDANNA i resistenti e in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2 alla refusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 570,00, di cui € 70,00 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sciacca, 19/06/2025
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.