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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 17/07/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Greco presidente dott. Gaetano Catalani giudice rel. dott. Tiziana Caradonio giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 433/2025 del R.G.A.C., sulla domanda proposta da:
, nata a [...] il [...] (C.F. , con l'avvocato CP_1 C.F._1
GRILLI ROCCO
NEI CONFRONTI DI
DI , nato a [...] il [...] (C.F. ) CP_2 C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1/4/2025, adiva l'intestato Tribunale per CP_1 ottenere la cessazione dell'obbligo di versamento dell'assegno posto a carico del resistente in favore dell'ex moglie per il mantenimento delle figlie (nata il [...]) e (nata il Per_1 Per_2
24/3/1990), disposto dal Tribunale di Varese con la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 545/2010 del 1/4/2010, stante la raggiunta indipendenza economica delle stesse.
In particolare, la ricorrente dichiarava che la figlia è sposata mentre la figlia Per_1 Per_2 convive con il compagno ed ha due figli, e che entrambe sono completamente indipendenti dal punto di vista economico. non si costituiva in giudizio né compariva all'udienza di Controparte_3 comparizione dei coniugi del 26/6/2025.
Alla medesima udienza, la ricorrente insisteva nella propria domanda ed il suo difensore precisava le conclusioni chiedendo che la causa fosse decisa;
il Giudice, pertanto, rimetteva al
Collegio per la decisione.
Il P.M., con separata nota, esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. La domanda della ricorrente volta ad ottenere la revoca dell'obbligo di versamento dell'assegno posto a carico del in favore di costei per il mantenimento delle due figlie è CP_3 fondata e va accolta.
Ed invero, quanto alla figlia ormai ultraquarantenne, la ricorrente ha prodotto Per_1 certificato di matrimonio dalla quale si evince che la stessa ha costituito un autonomo nucleo familiare sin dal 2016, perdendo in tal modo il diritto al mantenimento;
infatti, il matrimonio dà vita ad un nuovo organismo familiare distinto ed autonomo, nell'ambito del quale ciascuno dei due coniugi ha giurato di assistere l'altro coniuge, sia moralmente che economicamente.
Anche quanto alla figlia di trentacinque anni, la domanda è meritevole di Per_2 accoglimento stante l'età adulta e la conduzione di una vita autonoma, come dichiarato dalla ricorrente e come evincesi altresì dal certificato di stato di famiglia della da cui risulta che CP_1 la figlia non fa più parte del nucleo familiare della madre. Per_2
L'assegno di mantenimento dovuto da in favore di per il Controparte_3 CP_1 mantenimento delle figlie e va dunque revocato, con decorrenza dalla domanda. Per_1 Per_2
D'altronde è la stessa ricorrente, beneficiaria dell'assegno, a chiederne la revoca, avendo inoltre dichiarato che l'ex coniuge non ha mai versato il predetto assegno in favore delle figlie, che sono state totalmente a carico della madre fino a quando non hanno raggiunto l'indipendenza economica.
In ragione della contumacia e mancata opposizione di parte resistente, le spese del giudizio si compensano integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 1/4/2025 da nei confronti di , così provvede: CP_1 Controparte_3
1) a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Varese n. n.
545/2010 del 1/4/2010, revoca l'obbligo di di contribuire al mantenimento delle Controparte_3 figlie maggiorenne e con decorrenza dalla proposizione della Persona_3 Persona_4 domanda;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio.
In caso di diffusione del presente decreto, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il
16/7/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Gaetano Catalani Riccardo Greco