Versione
6 marzo 1996
6 marzo 1996
Art. 8. 1. Dopo l' articolo 609-sexies del codice penale , introdotto dall'articolo 7 della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art. 609-septies (Querela di parte). - I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa.
Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi.
La querela proposta e' irrevocabile.
Si procede tuttavia d'ufficio:
1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis e' commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;
2) se il fatto e' commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore e' affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
3) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
4) se il fatto e' connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
5) se il fatto e' commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma".
"Art. 609-septies (Querela di parte). - I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa.
Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi.
La querela proposta e' irrevocabile.
Si procede tuttavia d'ufficio:
1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis e' commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;
2) se il fatto e' commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore e' affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
3) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
4) se il fatto e' connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
5) se il fatto e' commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma".
Commentari • 2
- 1. CAPO III - DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALEWebit.It · https://www.filodiritto.com/ · 1
a cura di Vincenzo Giuseppe Giglio SEZIONE I - DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE 1. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni (2). 2. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 17/03/1998, n. 64Provvedimento: […] quarto comma, n. 4, del codice penale, introdotto dall'art. 8 della citata legge n. 66 del 1996. […]Leggi di più...
- connessione reati·
- delitti contro la libertà sessuale·
- principio di eguaglianza·
- riservatezza vittima·
- procedibilità d'ufficio·
- art. 542 c.p.·
- estinzione del reato·
- indagini preliminari·
- art. 3 Cost.·
- diritto vivente