Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/06/2025, n. 2495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2495 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 9189/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 3.6.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9189/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a AVERSA (CE) il 29/08/1958 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SAGLIOCCO BIAGIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
l' , in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, ai fini del presente processo rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Nicola Fumo e Davide Catalano
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 15/07/2024, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU nel giudizio di
, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito CP_2
sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto alla indennità di accompagnamento nonché ai benefici di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92; in subordine, chiedeva il riconoscimento del requisito sanitario della pensione di inabilità civile. Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico –legale e l'accertamento del diritto alle prestazioni richieste.
CP_ L' si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
1
La domanda è infondata.
Ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Ora, come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, le censure del ricorrente si sostanziano essenzialmente nella considerazione che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATP non avrebbe compiutamente valutato la gravità del quadro patologico, essendo l'istante affetto da patologie che gli riconoscerebbero una limitazione della capacità lavorativa generica pari al 100 % e “un quadro pluripatologico connotato da elevata GRAVITA', sulla base del quale l'autonomia personale del Sig. , sarebbe – secondo la prospettazione attorea - Pt_1
fortemente ridotta (v. ricorso, sul punto).
Il motivo di opposizione si fonda, in particolare, sulla circostanza che il CTU avrebbe errato nella valutazione di alcune delle patologie denunciate, soprattutto nell'assegnazione del punteggio invalidante.
Il consulente tecnico, all'esito delle indagini a lui affidate, ha diagnosticato che parte ricorrente è affetta dalle seguenti infermità: “Esiti di trapianto epatico (Maggio 2022) per
2 cirrosi HBV+HCC in terapia immunosoppressiva;
2) Cardiopatia ischemica trattata con angioplastica (giugno 2023); 3) Laparocele in attesa di intervento;
4) Edentulia protesizzata”. Ha, dunque, concluso che il ricorrente è invalido al 94% e senza diritto alla indennità di accompagnamento né ai benefici di cui alla L. 104/92 art. 3 comma 3.
Il CTU, nominato nella fase di ATP, chiamato a rendere i chiarimenti, ha provveduto poi a specificare le ragioni medico legali dell'attribuzione del punteggio invalidante alle singole patologie.
Ebbene, il Ctu, nella valutazione delle patologie, ha analiticamente e dettagliatamente provveduto al calcolo delle stesse, chiarendo le ragioni dell'attribuzione della valutazione delle diverse patologie ed ha applicato correttamente le percentuali previste dal DM 5 febbraio 1992, ritenendo equo assegnare una riduzione della capacità lavorativa del 94 % sulla base della reale ed attuale incidenza delle patologie sulle condizioni cliniche della parte ricorrente.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico di talchè meritano di essere condivise da questo giudicante.
Devono essere superate le censure mosse nell'odierno giudizio che fa seguito all'espletamento dell' basate su diverse percentuali invalidanti rispetto alle singole CP_3
patologie.
In particolare, il c.t.u., cui sono stati richiesti appositi chiarimenti, ha precisato che: “La valutazione di una cardiopatia con la classificazione della classe NYHA dovrebbe essere suffragata da un peggioramento bioumorale con dosaggio del fattore natriuretico atriale
BPN il cui aumento nel sangue si correla con la progressione dello scompenso cardiaco e di conseguenza un possibile inquadramento della cardiopatia in una classe 3 NYHA.
Nel caso in discussione dopo avere rivisto per la terza volta tutti gli esami di laboratorio presenti nella cartella clinica relativa al trapianto epatico, non vi è alcun dosaggio del BPN.
Inoltre, tutte le consulenze cardiologiche presenti in cartella hanno sempre documentato una buona contrattilità del sincizio cardiaco come refertato in data 06.05.2022 dal dott.
N. 2022013973 dell' sul quesito: << Persona_1 Controparte_4
post arresto cardiaco in asistolia n.d.d. avvenuto questa notte>> da cui si riporta (pag. 115 di 501) : <<ventricolo sinistro di normali dimensioni endocavitarie a spessori parietali lievemente aumentati cinesi globale conservata visual non franche alterazioni della segmentaria. valvola aortica tricuspide con insufficienza grado lieve- moderato. atrio dimensioni. lieve mitralica. sezioni destre>3 nei limiti per dimensioni e contrattilità (TAPSE 19). VCI (vena cava inferiore di normali dimensioni e normocollassante. PAPs (pressione arteria polmonare) stimata 30 mmHg.
Assenza di versamento pericardico emodinamicamente significativo. Non urgenze cardiologiche in atto. Ripete ECG e prelievo per troponine h 12. Si resta a disposizione per eventuale rivalutazione o necessità>>.
Si conferma la negatività delle troponine nel tempo in tutti i prelievi presenti nella cartella clinica effettuati. La positività della troponina si correla con il danno ischemico del tessuto muscolare cardiaco (infarto/lesione) che nel caso in discussione non c'è mai stato.
In anamnesi, ed agli atti del fascicolo di causa, è documentato che il periziato in data
01.06.2023 cartella clinica N. 2023018750 dell' effettua una Controparte_4
coronarografia per << malattia ateromasica critica di un vaso coronarico (coronaria sinistra) con buon risultato angiografico immediato di angioplastica con impianto di 2 stent medicati…il decorso postoperatorio è stato regolare, senza complicanze di sorta con pronta e valida ripresa delle funzioni fisiologiche. Valutato durante la degenza ospedaliera dai colleghi cardiologi>>.
Il periziato in data 07.09.2023 è stato sottoposto a visita medico-legale presso il Centro
Medico Legale di Caserta che ha valutato << gli esiti di angioplastica ed impianto di CP_1
2 stent medicati (giugno 2023) per stenosi coronarica in attesa di intervento di laparocele
…. Attribuendo il codice 6446 “Coronaropatia moderata (2^ classe N.Y.H.A.) a cui corrisponde una riduzione della capacità lavorativa generica nella misura variabile dal
41% al 50%.
Con tale valutazione si resta fermamente concorde, confermando per quanto sopra esposto la seconda classe (2^ classe N.Y.H.A.) riconoscendo il 50% di riduzione della capacità lavorativa generica.
Il Centro Medico legale di Caserta alla infermità << esisti di trapianto epatico per CP_1
cirrosi HBV+ HCC in terapia immunosoppressiva>> aveva giustamente proceduto con l'attribuzione –per analogia- del Codice 9330 (trapianto renale) il quale prevede una percentuale di riduzione della capacità lavorativa generica nella misura fissa del 60%
(sessanta per cento) che così valutata nell'elaborato tecnico redatto dallo scrivente CTU non è stata contestata nelle note all'elaborato così come nel ricorso di opposizione dal
Procuratore del ricorrente. Tuttavia, si segnala alla attenzione dell'Illustrissimo Giudice che nelle 501 pagine della cartella clinica del periziato relativa al trapianto epatico non è presente un esame istologico che confermi << epatocarcinoma>>. Infatti, l'esame
4 istologico riportato a pag. 396 (delle 501) Cartella Clinica N. 2022013973 dell'
[...]
coì recita: <<
1.Fegato; 2 colecisti;
3; linfonodo addominale, linfoadenectomia: CP_4
Descrizione macroscopica: epatectomia totale di cm 25per20per7,5, con colecisti lunga 9 cm, in sezione, al IV segmento, a sede subcapsulare, si reperta una lesione rivestita da capsula biancastra, di colorito giallastro del diametro massimo di 2,9 cm. Il restante parenchima epatico, di aspetto parenchimatoso, appare sede di alcune piccole aree di colorito biancastro- All'apertura della colecisti fuoriesce bile densa, la mucosa è sede di punteggiature giallastre. Colecisti di cm 10, all'apertura fuoriuscita di bile densa.
Frammento di cm 1,5 per 1,2. Diagnosi: la lesione macroscopicamente descritta si presenta diffusamente necrotica e non residua tessuto vitale. Il parenchima epatico è sede di cirrosi in fase di lieve entità, i dotti biliari alla periferia della lesione necrotica sono dilatati e contengono laghi di bile. Colecistite cronica. Colecisti in preda a fenomeni regressivi di autolisi. Due linfonodi sede di congestione ematica dei sinusoidi>> a firma della dott.ssa dell'Unità Operativa Complessa di Anatomia, Istologia e Persona_2
Citologia Patologica dell' in data Controparte_5
19 Maggio 2022.
Da questo esame istologico su pezzo operatorio non si evince che la lesione capsulata di
2,9 cm sia un epatocarcinoma i cui noduli non sono capsulati ma sfrangiati e nè sono presenti nel referto istologico i referti istochimici dell'epatocarcinoma nè sono presenti negli esami di laboratorio allegati al fascicolo di causa i dosaggi dei markers oncologici dell'epatocarcinoma: CEA e Ca19 -9. Per tali ragioni l'anatomo patologo non conferma la diagnosi istologica di epatocarcinoma che tuttavia viene riportata dai vari clinici nelle loro consulenze presenti in cartella.
Nel fegato cirrotico, le principali difficoltà diagnostiche sono costituite dal riconoscimento degli HCC ben differenziati e dei noduli displastici (DN), soprattutto quelli di alto grado
(HGDN); nel fegato non cirrotico, il HCC deve essere distinto principalmente da lesioni focali benigne quali l'adenoma epatocellulare (HCA), l'iperplasia nodulare focale (FNH) e i noduli rigenerativi. Il HCC deve essere inoltre distinto da altre neoplasie primitive del fegato (colangiocarcinoma intraepatico, epato -colangiocarcinoma, carcinoma indifferenziato) e dalle neoplasie metastatiche. I criteri morfologici e le indagini immunoistochimiche su cui si basa la diagnosi differenziale di tali lesioni sono descritti in:
WHO Classification of Tumours, Digestive System Tumours, 5th Edition, IARC, Lyon;
pg.
220-262). Un reperto istologico dubbio o negativo su lesione radiologicamente sospetta dovrebbe essere considerato un potenziale falso negativo (HCC ben differenziato, errore
5 di campionamento valutato in circa il 30%) e richiede la ripetizione della biopsia (una seconda biopsia riduce la percentuale dei falsi negativi a meno del 10%); la ripetizione della biopsia è inoltre indicata qualora il reperto istologico fosse in contrasto con dati di imaging, biomarkers o altri fattori. Chiarito quanto richiestomi e dovuto, sulle due infermità sopra riportate in merito al <<laparocele in attesa di intervento chirurgico>> a cui avevo attribuito – per analogia- il codice 7334 “paraparesi con deficit di forza lieve” a cui corrisponde una riduzione della capacità lavorativa generica nella misura variabile dal 31% al 40%, avevo riconosciuto il 40% di invalidità che riconfermo e che è giusto che sia per una valutazione complessiva più precisa del periziato di quella dal Centro Medico Legale
di Caserta. CP_1
Analogamente, resta ferma la valutazione all'11% (undici per cento) dell'<
A questo punto, ritengo opportuno fare delle considerazioni richiamando l'esame obiettivo del periziato agli atti del verbale della Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile, delle Condizioni Visive e della Sordità del Centro Medico legale CP_1
di Caserta effettuato in data 07.09.2023 << il soggetto si presenta alla visita in discrete condizioni generali. Vigile, ben orientato nei parametri temporo -spaziali. Normale capacità critica e di giudizio. Comprende le domande poste dalla commissione e risponde in maniera congrua. Tono dell'umore normale. Portatore di protesi dentaria all'arcata superiore ed inferiore. Eupnoico in condizioni di riposo. Assenza di segni di scompenso cardio
-circolatorio. Esito cicatriziale in regione addominale. Laparocele localizzato al fianco destro. Tono trofismo muscolare conservato. Assenza di deficit di forza clinicamente evidenti. Escursioni articolari delle grandi e medie articolazioni compatibili con l'età del soggetto, in assenza di deficit significativi.
Passaggi posturali in autonomia. Deambulazione in autonomia>>.
Ebbene lo scrivente CTU sottolinea che l'esame obiettivo da me effettuato in sede di accertamento peritale in data 27.03.2024 è perfettamente sovrapponibile a quello del
CP_ Centro Medico Legale di Caserta e non è assolutamente indicativo di un soggetto che necessita di accompagnamento né identifica un soggetto portatore di disabilità grave.In sintesi le infermità riscontrate sono secondo l'orientamento dello scrivente CTU ancora rivalutate come di seguito riportato:
6 1) Esiti di trapianto epatico (Maggio 2022) per cirrosi HBV+HCC in terapia immunosoppressiva: 60%;
2) Cardiopatia ischemica trattata con angioplastica (giugno 2023): 50%;
3) Laparocele in attesa di intervento: 40%;
4) Edentulia protesizzata: 11%.
Applicando il calcolo riduzionistico con la formula di Balthazard si ottiene una riduzione della capacità lavorativa nella misura percentuale dell'89% (ottantanove per cento) che con il 5% di aumento come già spiegato agli atti dell'elaborato peritale risulta pari a un totale del 94% (novantaquattro per cento) con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 04.08.2023.
La valutazione dell'handicap, che discende dalla Legge 104/1992 e che si attiene a una logica di tipo medico-sociale, tendendo cioè a soppesare la ricaduta sociale, nelle relazioni e nella necessità di assistenza, di una persona con minorazioni, nel caso in discussione lo svantaggio sociale conferma un Handicap come da art. 3, comma 1, Legge 104/1992.
Infine, dopo l'intervento di laparocele è utile una revisione.
CONCLUSIONI DEFINITIVE DOPO IL RICORSO DI OPPOSIZIONE
Da quanto esposto, posso chiarire alla S.V. nel modo seguente:
Il periziato è affetto da:
i)1) Esiti di trapianto epatico (Maggio 2022) per cirrosi HBV+HCC in terapia immunosoppressiva;
2) Cardiopatia ischemica trattata con angioplastica (giugno 2023); 3)
Laparocele in attesa di intervento;
4) Edentulia protesizzata.
j)Per la presenza delle suddette patologie, a fare data dalla presentazione della domanda amministrativa del 04.08.2023, il periziato presenta una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura percentuale del 94% (novantaquattro per cento).
k) Il periziato altresì, non presentando difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età non necessita di assistenza continua.
l)La valutazione dell'handicap è come definito dall'art. 3, comma 1, Legge 104/1992”.
Ne consegue che il c.t.u. ha confermato la riduzione della capacità lavorativa nella misura pari al 94 %.
Orbene, si ritiene che il c.t.u. abbia dato conto nella propria relazione - e nelle successive note di chiarimento - delle motivazioni poste a base della percentuale ritenuta, complete e coerenti, oltre che scientificamente ineccepibili, anche tenuto conto dei chiarimenti predetti.
7 Non sussistono, pertanto, i sufficienti elementi medico-legali previsti dalla legge per riconoscere il requisito sanitario posto a fondamento delle prestazioni oggetto di domanda attorea.
Le affermazioni contenute in ricorso non sono state provate.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004;
11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate dalla parte.
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, con conseguente rigetto dell'odierna opposizione.
Nulla per le spese ai sensi dell'art. 152, disp. att. c.p.c. CP_ Le spese di CTU della precedente fase sono liquidate a carico dell' come da separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) nulla per le spese;
c) spese di CTU della prima fase come già liquidate con separato decreto a carico CP_ dell' .
Aversa, 04/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo
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