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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 25/11/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
1
r.g. 339+341/2023
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI SULMONA in persona della dott.ssa Marta Sarnelli, all'esito dei termini di cui al dispositivo letto all'udienza del all'udienza del 2.10.2025 nella causa iscritta al n. 339/2023 R.G. a cui è riunita la n. 341/2023 e vertente tra
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati in Pescocostanzo, Strada di Campo di Fiori n. 8 presso e nello studio dell'avv. Roberto Sciullo che li rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di opposizione;
- opponente- E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] con sede in L'Aquila, Portici San Bernardino n. 25, rappresentata dal Direttore pro tempore come da costituzione del Controparte_2
25.9.2023 e difesa dall'avv. Tiziana Colangelo;
- Resistente – OGGETTO: opposizione ordinanza- ingiunzione.
Conclusioni delle parti: come da verbale del 2.10.2025
Definitivamente pronunciando ha emesso, ogni diversa istanza e/o eccezione disattesa, la seguente SENTENZA Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 21.6.2023, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. DPC017/58 del 19 maggio 2023 e notificata in data 9 giugno 2023 emessa dalla CP_1 con la quale viene richiesto il pagamento della sanzione
[...] amministrativa di € 1.810,00, per violazione dell'art. 124 comma 1 D.Lgs
152/2006, sanzionata dall'art. 133 comma 2 stesso decreto.
1 2
La suddetta ordinanza si fonda sul verbale n. 13 del 12.8.2020 elevato dai Carabinieri Raggruppamento Parchi-Comune di Pescocostanzo. In particolare, in data 12.8.2020 personale della Compagnia CC Parco di Pescocostanzo ha dichiarato che, perlustrando la località Masseria D'Eramo nel Comune di Pescocostanzo, ha accertato che il rubricato trasgressore effettuava nella località sopra citata uno scarico di acque reflue domestiche provenienti da civile abitazione in assenza dell'autorizzazione delle autorità competenti territorialmente. Inoltre, appuravano che il confine dell'insediamento è posto a una distanza superiore a 200 metri dall'asse della pubblica fognatura. A sostegno della suddetta opposizione, il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento opposto per: insussistenza della violazione del citato art. 74 non trattandosi di acque reflue domestiche e dell'art. 124 in quanto non è scarico attivo, insussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione posto che il e la avrebbero CP_3 Pt_3 dovuto completare il sistema fognario collegando allo stesso l'abitazione del ricorrente il quale, da anni, vive nella medesima situazione incolpevolmente. Con memoria del 25.9.2023 si è costituita in giudizio la Controparte_1 contestando in fatto e in diritto l'avversa opposizione e chiedendone il rigetto. All'udienza dell'11.10.2023 veniva riunito al presente procedimento quello n. 341/2023 introdotto da per connessione oggettiva, Parte_2 trattandosi di impugnazione all'ordinanza ingiunzione n. DPC017/59 del 19 maggio 2023 e notificata in data 7 giugno 2023 elevata sempre per violazione dell'art. 124 della citata legge e risultante dal verbale di accertamento n. 14 del 16.8.2020 della Compagnia CC Parco di Pescocostanzo con il quale si accertava che il rubricato trasgressore effettuava uno scarico di acque reflue domestiche proveniente da civile abitazione su suolo in assenza della autorizzazione della autorità competente. Il confine dell'insediamento era sito ad una distanza superiore a metri duecento dalla pubblica fognatura”. Nel suddetto ricorso del 21.6.2023, ha dedotto Parte_2
l'illegittimità dell'individuazione del trasgressore, l' insussistenza della violazione del citato art. 74 non trattandosi di acque reflue domestiche e dell'art. 124 in quanto non è scarico attivo, insussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione posto che il e la avrebbero CP_3 Pt_3 dovuto completare il sistema fognario collegando allo stesso l'abitazione
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del ricorrente il quale, da anni, vive nella medesima situazione incolpevolmente. Anche in tale procedimento si costituiva la contestando Controparte_1 in fatto e in diritto le avverse deduzioni. In esito all'udienza del 24.4.2024 il precedente istruttore, ravvisando il periculum in mora, ha sospeso l'efficacia esecutiva delle ordinanze impugnate. In seguito dell'assegnazione della causa alla scrivente, all'udienza del 2.10.2025, la causa veniva discussa e decisa mediante lettura del dispositivo.
****** Tanto premesso, l'opposizione proposta è infondata per i motivi di seguito spiegati. Come sopra esposto, agli odierni ricorrenti, nelle impugnate ordinanze ingiunzione, si contesta la violazione dell'art. 124 d.lgs. 152/2006 sanzionato poi dal successivo art. 133, poiché effettuavano uno scarico di acque reflue domestiche senza la preventiva autorizzazione. Secondo l'art. 124, infatti, “Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico…Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101, commi 1 e 2.”. L'art. 74, poi, definisce il concetto di acque reflue domestiche in “acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche”. Orbene, in primo luogo, il ricorrente deduce che vi è Parte_2 stata un'erronea individuazione del trasgressore, essendo lui residente altrove e non in località Mulino dove è stato effettuato l'accertamento. Inoltre, al pari del ricorrente evidenziava l'insussistenza dei Pt_1 presupposti per procedere all'irrogazione della sanzione per mancanza della violazione dell'art. 124.
Tuttavia, in merito a al primo punto, occorre rilevare che nel verbale di accertamento (non oggetto di autonoma impugnazione) viene correttamente indicata la residenza del ricorrente e solo nel Pt_2 corpo dell'atto viene indicata la località MULINO oggetto di perlustrazione. Nel verbale di accertamento, dunque, non vi è alcuna affermazione circa il fatto che l'abitazione del ricorrente si trovasse in zona diversa rispetto al
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luogo di residenza, né il ricorrente stesso ha offerto prova contraria idonea a confutare tale assunto. Del resto, nel verbale di accertamento si riporta che il trasgressore avrebbe dichiarato che “ho incaricato un ingegnere ma sono stati trovati degli ostacoli dalla snam e per l'assenza di pendenza per allacciarmi alla fognatura comunale”, ma nessun cenno alla presunta difformità tra il luogo dell'accertamento e il luogo di residenza. Infine, gli stessi ricorrenti non provano che la loro abitazione sia dotata di uno scarico di acque reflue autorizzato o comunque di allaccio alla fognatura. Di contro, l'accertamento della presenza dello scarico di acque reflue domestiche, dell'effettiva attività dello scarico sul suolo, senza preventiva autorizzazione, nonché della provenienza di detto scarico dall'abitazione dei ricorrenti veniva fatto dai Carabinieri del Raggruppamento parco con un verbale di accertamento che fa piena prova, fino a querela di falso di quanto in esso contenuto e oggetto di verifica da parte degli stessi agenti accertatori (I verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche;
pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio cfr. Corte di cassazione, sezione 6, ordinanza 14 dicembre 2022, n. 36573).
Ad ogni modo, anche volendo ritenere che i ricorrenti fossero dotati di uno scarico legittimo, manca la prova che tale scarico fosse correttamente installato o comunque autorizzato secondo i dettami dell'art. 124 citato. Il ricorrente deduce poi la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per insussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione posto che vi sono delle difficoltà oggettivi nella realizzazione dell'allaccio fognario nell'abitazione e il e la non hanno ancora provveduto. CP_3 Pt_3
Tuttavia, come rilevato anche dall'ente resistente, secondo la legge regionale 31/2010 e il regolamento ad essa riferito, comunque i ricorrenti, nell'oggettiva difficoltà di ottenere l'allaccio alla fognatura (dista oltre 200
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metri) avrebbe dovuto attivare iter procedimentale per ottenere l'autorizzazione all'installazione di un sistema di scarico delle acque reflue. Da ultimo, i ricorrenti invocano l'assenza dell'elemento soggettivo posto che gli stessi, dato che la situazione era la medesima da tempo, non pensava di aver commesso alcun illecito. Com'è noto, secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva (Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 11977 del 19/06/2020 (Rv. 658272 - 01). Nel caso di specie non è stato allegato e documentato alcun “elemento positivo” idoneo a convincere i ricorrenti della liceità della sua condotta come per esempio la prova dell'installazione di uno scarico, le foto ritraenti la situazione abitativa e la lontananza dello scarico fognario dalla sua abitazione, provvedimenti del o dell'ente gestore della CP_3 fognatura in ordine a quanto asserito nel ricorso circa le difficoltà oggettive di allaccio. Le sue considerazioni in ordine all'esistenza della buona fede rimangono mere asserzioni prive di qualsiasi elemento di riscontro. Per il ricorrente inoltre, va precisato che se è vero che otteneva Pt_1
l'autorizzazione all'allaccio della fornitura nel 2015, dall'analisi del documento della si evince che l'autorizzazione era subordinata alla Pt_3 concessione delle autorizzazioni previste dagli enti competenti e la necessità di effettuare dei lavori. Tali condizioni, tuttavia, non risultano avverate o provate dal ricorrente. In conclusione, si ritiene che i ricorsi vadano integralmente rigettati. Stante la mancata comparizione a nessuna udienza da parte della CP_1
e la semplicità delle questioni trattata, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e/o eccezione disattesa
- Rigetta l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione n. DPC017/58 del 19
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maggio 2023 e notificata in data 9 giugno 2023;
- Rigetta l'opposizione proposta da e per Parte_2
l'effetto conferma l'ordinanza-ingiunzione n. DPC017/59 del 19 maggio 2023 e notificata in data 7 giugno 2023;
- compensa le spese di lite.
Motivi in 40 giorni. Sulmona, 25.11.2025 Il Giudice
dott.ssa Marta Sarnelli
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r.g. 339+341/2023
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI SULMONA in persona della dott.ssa Marta Sarnelli, all'esito dei termini di cui al dispositivo letto all'udienza del all'udienza del 2.10.2025 nella causa iscritta al n. 339/2023 R.G. a cui è riunita la n. 341/2023 e vertente tra
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati in Pescocostanzo, Strada di Campo di Fiori n. 8 presso e nello studio dell'avv. Roberto Sciullo che li rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di opposizione;
- opponente- E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] con sede in L'Aquila, Portici San Bernardino n. 25, rappresentata dal Direttore pro tempore come da costituzione del Controparte_2
25.9.2023 e difesa dall'avv. Tiziana Colangelo;
- Resistente – OGGETTO: opposizione ordinanza- ingiunzione.
Conclusioni delle parti: come da verbale del 2.10.2025
Definitivamente pronunciando ha emesso, ogni diversa istanza e/o eccezione disattesa, la seguente SENTENZA Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 21.6.2023, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. DPC017/58 del 19 maggio 2023 e notificata in data 9 giugno 2023 emessa dalla CP_1 con la quale viene richiesto il pagamento della sanzione
[...] amministrativa di € 1.810,00, per violazione dell'art. 124 comma 1 D.Lgs
152/2006, sanzionata dall'art. 133 comma 2 stesso decreto.
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La suddetta ordinanza si fonda sul verbale n. 13 del 12.8.2020 elevato dai Carabinieri Raggruppamento Parchi-Comune di Pescocostanzo. In particolare, in data 12.8.2020 personale della Compagnia CC Parco di Pescocostanzo ha dichiarato che, perlustrando la località Masseria D'Eramo nel Comune di Pescocostanzo, ha accertato che il rubricato trasgressore effettuava nella località sopra citata uno scarico di acque reflue domestiche provenienti da civile abitazione in assenza dell'autorizzazione delle autorità competenti territorialmente. Inoltre, appuravano che il confine dell'insediamento è posto a una distanza superiore a 200 metri dall'asse della pubblica fognatura. A sostegno della suddetta opposizione, il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento opposto per: insussistenza della violazione del citato art. 74 non trattandosi di acque reflue domestiche e dell'art. 124 in quanto non è scarico attivo, insussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione posto che il e la avrebbero CP_3 Pt_3 dovuto completare il sistema fognario collegando allo stesso l'abitazione del ricorrente il quale, da anni, vive nella medesima situazione incolpevolmente. Con memoria del 25.9.2023 si è costituita in giudizio la Controparte_1 contestando in fatto e in diritto l'avversa opposizione e chiedendone il rigetto. All'udienza dell'11.10.2023 veniva riunito al presente procedimento quello n. 341/2023 introdotto da per connessione oggettiva, Parte_2 trattandosi di impugnazione all'ordinanza ingiunzione n. DPC017/59 del 19 maggio 2023 e notificata in data 7 giugno 2023 elevata sempre per violazione dell'art. 124 della citata legge e risultante dal verbale di accertamento n. 14 del 16.8.2020 della Compagnia CC Parco di Pescocostanzo con il quale si accertava che il rubricato trasgressore effettuava uno scarico di acque reflue domestiche proveniente da civile abitazione su suolo in assenza della autorizzazione della autorità competente. Il confine dell'insediamento era sito ad una distanza superiore a metri duecento dalla pubblica fognatura”. Nel suddetto ricorso del 21.6.2023, ha dedotto Parte_2
l'illegittimità dell'individuazione del trasgressore, l' insussistenza della violazione del citato art. 74 non trattandosi di acque reflue domestiche e dell'art. 124 in quanto non è scarico attivo, insussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione posto che il e la avrebbero CP_3 Pt_3 dovuto completare il sistema fognario collegando allo stesso l'abitazione
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del ricorrente il quale, da anni, vive nella medesima situazione incolpevolmente. Anche in tale procedimento si costituiva la contestando Controparte_1 in fatto e in diritto le avverse deduzioni. In esito all'udienza del 24.4.2024 il precedente istruttore, ravvisando il periculum in mora, ha sospeso l'efficacia esecutiva delle ordinanze impugnate. In seguito dell'assegnazione della causa alla scrivente, all'udienza del 2.10.2025, la causa veniva discussa e decisa mediante lettura del dispositivo.
****** Tanto premesso, l'opposizione proposta è infondata per i motivi di seguito spiegati. Come sopra esposto, agli odierni ricorrenti, nelle impugnate ordinanze ingiunzione, si contesta la violazione dell'art. 124 d.lgs. 152/2006 sanzionato poi dal successivo art. 133, poiché effettuavano uno scarico di acque reflue domestiche senza la preventiva autorizzazione. Secondo l'art. 124, infatti, “Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico…Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101, commi 1 e 2.”. L'art. 74, poi, definisce il concetto di acque reflue domestiche in “acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche”. Orbene, in primo luogo, il ricorrente deduce che vi è Parte_2 stata un'erronea individuazione del trasgressore, essendo lui residente altrove e non in località Mulino dove è stato effettuato l'accertamento. Inoltre, al pari del ricorrente evidenziava l'insussistenza dei Pt_1 presupposti per procedere all'irrogazione della sanzione per mancanza della violazione dell'art. 124.
Tuttavia, in merito a al primo punto, occorre rilevare che nel verbale di accertamento (non oggetto di autonoma impugnazione) viene correttamente indicata la residenza del ricorrente e solo nel Pt_2 corpo dell'atto viene indicata la località MULINO oggetto di perlustrazione. Nel verbale di accertamento, dunque, non vi è alcuna affermazione circa il fatto che l'abitazione del ricorrente si trovasse in zona diversa rispetto al
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luogo di residenza, né il ricorrente stesso ha offerto prova contraria idonea a confutare tale assunto. Del resto, nel verbale di accertamento si riporta che il trasgressore avrebbe dichiarato che “ho incaricato un ingegnere ma sono stati trovati degli ostacoli dalla snam e per l'assenza di pendenza per allacciarmi alla fognatura comunale”, ma nessun cenno alla presunta difformità tra il luogo dell'accertamento e il luogo di residenza. Infine, gli stessi ricorrenti non provano che la loro abitazione sia dotata di uno scarico di acque reflue autorizzato o comunque di allaccio alla fognatura. Di contro, l'accertamento della presenza dello scarico di acque reflue domestiche, dell'effettiva attività dello scarico sul suolo, senza preventiva autorizzazione, nonché della provenienza di detto scarico dall'abitazione dei ricorrenti veniva fatto dai Carabinieri del Raggruppamento parco con un verbale di accertamento che fa piena prova, fino a querela di falso di quanto in esso contenuto e oggetto di verifica da parte degli stessi agenti accertatori (I verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche;
pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio cfr. Corte di cassazione, sezione 6, ordinanza 14 dicembre 2022, n. 36573).
Ad ogni modo, anche volendo ritenere che i ricorrenti fossero dotati di uno scarico legittimo, manca la prova che tale scarico fosse correttamente installato o comunque autorizzato secondo i dettami dell'art. 124 citato. Il ricorrente deduce poi la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per insussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione posto che vi sono delle difficoltà oggettivi nella realizzazione dell'allaccio fognario nell'abitazione e il e la non hanno ancora provveduto. CP_3 Pt_3
Tuttavia, come rilevato anche dall'ente resistente, secondo la legge regionale 31/2010 e il regolamento ad essa riferito, comunque i ricorrenti, nell'oggettiva difficoltà di ottenere l'allaccio alla fognatura (dista oltre 200
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metri) avrebbe dovuto attivare iter procedimentale per ottenere l'autorizzazione all'installazione di un sistema di scarico delle acque reflue. Da ultimo, i ricorrenti invocano l'assenza dell'elemento soggettivo posto che gli stessi, dato che la situazione era la medesima da tempo, non pensava di aver commesso alcun illecito. Com'è noto, secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva (Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 11977 del 19/06/2020 (Rv. 658272 - 01). Nel caso di specie non è stato allegato e documentato alcun “elemento positivo” idoneo a convincere i ricorrenti della liceità della sua condotta come per esempio la prova dell'installazione di uno scarico, le foto ritraenti la situazione abitativa e la lontananza dello scarico fognario dalla sua abitazione, provvedimenti del o dell'ente gestore della CP_3 fognatura in ordine a quanto asserito nel ricorso circa le difficoltà oggettive di allaccio. Le sue considerazioni in ordine all'esistenza della buona fede rimangono mere asserzioni prive di qualsiasi elemento di riscontro. Per il ricorrente inoltre, va precisato che se è vero che otteneva Pt_1
l'autorizzazione all'allaccio della fornitura nel 2015, dall'analisi del documento della si evince che l'autorizzazione era subordinata alla Pt_3 concessione delle autorizzazioni previste dagli enti competenti e la necessità di effettuare dei lavori. Tali condizioni, tuttavia, non risultano avverate o provate dal ricorrente. In conclusione, si ritiene che i ricorsi vadano integralmente rigettati. Stante la mancata comparizione a nessuna udienza da parte della CP_1
e la semplicità delle questioni trattata, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e/o eccezione disattesa
- Rigetta l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione n. DPC017/58 del 19
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maggio 2023 e notificata in data 9 giugno 2023;
- Rigetta l'opposizione proposta da e per Parte_2
l'effetto conferma l'ordinanza-ingiunzione n. DPC017/59 del 19 maggio 2023 e notificata in data 7 giugno 2023;
- compensa le spese di lite.
Motivi in 40 giorni. Sulmona, 25.11.2025 Il Giudice
dott.ssa Marta Sarnelli
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