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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/04/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 7163/2020 pendente tra:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Buonajuto Paola (C.F. CP_1 P.IVA_1
) e dell'Avv. Buonajuto Renato ( ); C.F._1 C.F._2
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Pappalardo CP_2 C.F._3
Luigi (C.F. ); C.F._4
APPELLATA
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
17.04.2024, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto d'appello notificato in data 10.12.2020, impugnava la sentenza n. Controparte_1
837/2020, emessa dal Giudice di Pace di Sant'Anastasia in data 13.03.2020, con la quale era stata accolta la domanda formulata nei suoi confronti da , con condanna al pagamento CP_2
delle spese di lite.
1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierno appellato esponeva quanto segue:
1 • ha stipulato con la società un contratto di fornitura di acqua, CP_2 CP_1
avente codice cliente 59664902, per l'immobile sito in Somma Vesuviana, in Via Malatesta,
3;
• ha corrisposto alla menzionata società, nel periodo compreso tra l'anno 2009 e l'anno 2018, i canoni dovuti per il servizio idrico, comprendenti altresì la quota per il servizio di depurazione e fognatura;
• ha diritto, pertanto, alla restituzione della quota corrisposta per il servizio di depurazione, in quanto il medesimo non è stato erogato.
L'attore chiedeva, pertanto, la condanna della società convenuta alla restituzione di € 411,74.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Sant'Anastasia accoglieva la domanda in questione, ritenendo non provata l'attivazione del servizio di depurazione nell'area che comprende l'immobile attoreo.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, veniva contestata la decisione in questione, sollevando le seguenti censure:
• difetto di carenza di interesse ad agire di;
CP_2
• errata motivazione sull'onere della prova che grava sull'utente, che non è stato soddisfatto;
• errata quantificazione della pretesa restitutoria;
• difetto di legittimazione passiva di CP_1
1.4 – Si costituiva in giudizio il , argomentando circa l'inammissibilità e CP_2
l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
1.5 – In ragione della sua natura prettamente documentale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 17.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte, in virtù dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto della sospensione dei termini disposta dall'art. 83, comma 2, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, e, successivamente, dal decreto legge n. 23 del 2020, convertito dalla legge n. 40 del 2020: la sentenza appellata, non notificata, veniva infatti
2 pubblicata in data 13.03.2020 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 10.12.2020; inoltre, l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 14.12.2020, nel termine di dieci giorni dalla notificazione.
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza
(cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
2.2 – Inoltre, il gravame è ammissibile anche ai sensi dell'art. 339 comma 3 c.p.c.: infatti, benché il valore della controversia sia inferiore al limite di € 1.100,00, essa è stata decisa secondo diritto, non essendone consentita la decisione secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., poiché riguarda un rapporto giuridico relativo a un contratto concluso secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c..
Le somme delle quali si chiede la restituzione, invero, sono state corrisposte in esecuzione del contratto di fornitura idrica, fattispecie negoziale ricompresa, pacificamente, nella previsione di cui all' art. 1342 c.c., trattandosi di contratti conclusi mediante la sottoscrizione da parte dell'utente di moduli o formulari predisposti dal soggetto erogatore per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/11/2021, n. 37471).
2.3 – Ancora in via preliminare, si rileva che le parti hanno depositato copie delle rispettive produzioni di primo grado, ma non è stato acquisito il fascicolo di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c.; esso, tuttavia, non è indispensabile ai fini della decisione dei motivi di impugnazione, per cui è comunque possibile procedere all'esame del gravame (cfr. Cassazione civile sez. III,
24/03/2023, n. 8506; Cassazione civile sez. VI, 04/04/2019, n.9498).
3 – Nel merito, l'appello è fondato.
3.1 – Al fine di procedere all'esame dei motivi di gravame, è necessario premettere una breve disamina del quadro normativo di riferimento.
Al riguardo, occorre rilevare che, con sentenza n. 335 del 2008, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36
(Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”.
3 Proprio al fine di disciplinare le conseguenze della declaratoria di incostituzionalità, l'art. 8 sexies comma 2 del decreto legge n. 208/08, convertito con legge n. 13/2009, ha previsto espressamente: “In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire è individuato, entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito”.
Del resto, la disposizione normativa in questione è coerente con la natura giuridica della tariffa del servizio idrico integrato. In effetti, quest'ultima si configura, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, anche se determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza. La giurisprudenza di legittimità, in effetti, che chiarito che la connessione di tali componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni consistenti, sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione;
poiché la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto (l. n. 36 del
1994, n. 13), è irragionevole l'imposizione all'utente dell'obbligo del pagamento della quota riferita al servizio di depurazione anche in mancanza della controprestazione, non potendosi ritenere, stante l'unitarietà della tariffa, che le sue singole componenti abbiano natura non omogenea, e, conseguentemente, che anche solo una di esse, a differenza delle altre, non abbia natura di corrispettivo contrattuale ma di tributo (Consiglio di Stato sez. V, 30/06/2011, n. 3920;
Cassazione civile sez. VI, 14/12/2015, n. 25112).
Peraltro, è stato precisato, altresì, che ciò che rende indebita la richiesta di pagamento della tariffa per depurazione acque, nell'ambito del contratto di utenza relativo alla fruizione del servizio idrico, è indifferentemente la “mancanza” degli impianti di depurazione, ovvero la loro
4 “temporanea inattività”; quest'ultima evenienza, nella sua ampia accezione include, evidentemente, non il solo “fermo” volontariamente disposto (qualunque ne sia la ragione), ma, appunto, l'assoluta inefficienza dell'impianto, e quindi la sua inidoneità al funzionamento (cfr.
Cassazione civile sez. III, 11/02/2020, n. 3314).
3.2 – Alla luce di tale quadro normativo, sussiste il diritto dell'utente alla restituzione degli oneri per la depurazione versati, in mancanza dell'erogazione del servizio.
4 – Nel caso di specie, tuttavia, l'appellante ha dedotto che la controparte non ha provato il mancato funzionamento del depuratore, né l'effettivo pagamento degli oneri di depurazione.
4.1 – Sul punto, si osserva, in primo luogo, che nel giudizio finalizzato alla restituzione ex art. 8 sexies del d. l. n. 208 del 2008 della somma pagata a titolo di canone per la depurazione delle acque (quale parte del complessivo corrispettivo dovuto per il servizio idrico integrato), l'onere della prova circa il funzionamento dell'impianto di depurazione e gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto incombe, ai sensi dell'art. 2697, co. 2 c.c., sul convenuto, quale gestore del suddetto servizio e debitore della corrispondente prestazione nei confronti degli utenti, trattandosi di fatti impeditivi della pretesa restitutoria (cfr. Cassazione civile sez. III, 17/10/2023, n. 28842; Cassazione civile sez. III,
12/06/2020, n. 11270); alla luce degli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova, infatti, in materia contrattuale il creditore può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, che è gravata dell'onere di dimostrare di aver adempiuto (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.
13533).
L'onere di provare l'attivazione del servizio di depurazione delle acque reflue, dunque, deve essere posto a carico dell'odierna parte appellante, che, nel presente giudizio, non lo ha assolto.
4.2 – In secondo luogo, occorre osservare che l'odierna appellante, sin dalla comparsa di costituzione depositata in primo grado, ha specificamente contestato il pagamento degli oneri di depurazione, evidenziando che a non è mai stato richiesto il pagamento dei costi CP_2
in questione;
a sostegno di tale affermazione, peraltro, ha allegato alcuni Controparte_1
duplicati delle fatture inviate al cliente, da cui si evince che al medesimo non sono stati addebitati gli oneri di depurazione e fognatura.
5 In virtù di tale contestazione specifica, non può operare in favore dell'odierno appellato la relevatio ab onere probandi di cui all'art. 115 c.p.c.. Egli, pertanto, avrebbe dovuto provare di aver effettivamente pagato gli oneri di depurazione di cui ha chiesto la restituzione.
In effetti, il pagamento degli oneri di depurazione integra un fatto costitutivo del diritto alla restituzione degli stessi, previsto dall'art. 8 sexies comma 2 del decreto legge n. 208/08, convertito con legge n. 13/2009; ai sensi dell'art. 2697 c.c., dunque, esso deve essere provato da chi agisce per la restituzione. Tale soluzione, del resto, è conforme all'ordinario criterio di riparto dell'onere della prova in materia di ripetizione dell'indebito, secondo cui l'attore è tenuto a dimostrare l'avvenuto pagamento di somme non dovute (cfr. Cassazione civile sez. II,
27/11/2018, n. 30713). Essa è coerente, peraltro, anche con i principi vigente in materia di responsabilità contrattuale, atteso che, ove il convenuto eccepisca l'inadempimento dell'attore, questo è tenuto a dimostrare di aver eseguito la prestazione posta a suo carico (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n. 13533).
Nel caso di specie, l'odierno appellato ha depositato esclusivamente la documentazione comprovante i pagamenti effettuati in favore della ma non ha prodotto le fatture Controparte_1
emesse dal gestore del servizio idrico, contenenti la specifica indicazione dei costi a lui addebitati;
non è dimostrato, dunque, il versamento indebito degli oneri di depurazione.
Del resto, diversamente da quanto affermato dall'appellato, atteso che i pagamenti effettuati da sono tutti successivi alla citata sentenza n. 335 del 2008 della Corte CP_2
Costituzionale, il versamento di tali costi non può essere desunto presuntivamente dall'art. 13 della legge n. 13/1994: la citata sentenza, infatti, ha escluso che gli oneri in parola siano dovuti anche quando non viene effettivamente erogato il servizio di depurazione;
pertanto, successivamente a tale pronuncia, i costi in questione non devono essere automaticamente inseriti in bolletta, atteso che i gestori del servizio idrico non possono chiedere al cittadino il pagamento degli oneri di depurazione, ove il relativo servizio non venga fornito.
4.3 – In definitiva, dunque, l'appello deve essere accolto e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere riformata, rigettando la domanda formulata dall'attore in primo grado, atteso che lo stesso non ha provato di aver versato gli oneri di cui ha chiesto la restituzione.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
6 5 – All'accoglimento dell'appello consegue anche la riforma della statuizione del Giudice di primo grado relativa alle spese di lite. Alla luce della soccombenza, esse devono essere poste a carico dell'attore e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alla Tabella
I fascia I del D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in virtù del ridotto valore della lite e dell'assenza di questioni di particolare complessità.
5.1 – Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellato e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alla Tabella II fascia I del D.M. n.
55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non svolta in appello, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in virtù del ridotto valore della lite e dell'assenza di questioni di particolare complessità; oltre a € 91,50 per spese vive, consistenti nei costi di iscrizione al ruolo.
5.2 – Infine, si rileva che non sussistono i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 comma
I c.p.c., richiesta da parte appellante, non essendo stata allegata e provata la sussistenza di un danno scaturente dalla condotta processuale dell'appellato (cfr. Cassazione civile sez. III,
30/05/2023, n. 15175).
Si ritiene, inoltre, che non sussistano i presupposti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c., non essendo provata la mala fede o la colpa grave dell'odierno appellato nella proposizione della domanda: infatti, pur non essendo stato provato che i pagamenti effettuati includono gli oneri di depurazione, non è stato neppure dimostrato che gli stessi non vi erano inclusi (cfr. Cassazione civile sez. I, 27/10/2023, n. 29831; Cassazione civile sez. un., 20/04/2018, n. 9912).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda formulata da;
CP_2
- condanna l'appellato alla refusione delle spese processuali in favore dell'appellante, che
7 liquida in € 173,00 per compensi professionali relativi al giudizio di primo grado, € 231,00 per compensi professionali relativi al giudizio di secondo grado, € 91,50 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- rigetta la domanda formulata dall'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Nola, 28/04/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 7163/2020 pendente tra:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Buonajuto Paola (C.F. CP_1 P.IVA_1
) e dell'Avv. Buonajuto Renato ( ); C.F._1 C.F._2
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Pappalardo CP_2 C.F._3
Luigi (C.F. ); C.F._4
APPELLATA
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
17.04.2024, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto d'appello notificato in data 10.12.2020, impugnava la sentenza n. Controparte_1
837/2020, emessa dal Giudice di Pace di Sant'Anastasia in data 13.03.2020, con la quale era stata accolta la domanda formulata nei suoi confronti da , con condanna al pagamento CP_2
delle spese di lite.
1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierno appellato esponeva quanto segue:
1 • ha stipulato con la società un contratto di fornitura di acqua, CP_2 CP_1
avente codice cliente 59664902, per l'immobile sito in Somma Vesuviana, in Via Malatesta,
3;
• ha corrisposto alla menzionata società, nel periodo compreso tra l'anno 2009 e l'anno 2018, i canoni dovuti per il servizio idrico, comprendenti altresì la quota per il servizio di depurazione e fognatura;
• ha diritto, pertanto, alla restituzione della quota corrisposta per il servizio di depurazione, in quanto il medesimo non è stato erogato.
L'attore chiedeva, pertanto, la condanna della società convenuta alla restituzione di € 411,74.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Sant'Anastasia accoglieva la domanda in questione, ritenendo non provata l'attivazione del servizio di depurazione nell'area che comprende l'immobile attoreo.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, veniva contestata la decisione in questione, sollevando le seguenti censure:
• difetto di carenza di interesse ad agire di;
CP_2
• errata motivazione sull'onere della prova che grava sull'utente, che non è stato soddisfatto;
• errata quantificazione della pretesa restitutoria;
• difetto di legittimazione passiva di CP_1
1.4 – Si costituiva in giudizio il , argomentando circa l'inammissibilità e CP_2
l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
1.5 – In ragione della sua natura prettamente documentale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 17.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte, in virtù dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto della sospensione dei termini disposta dall'art. 83, comma 2, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, e, successivamente, dal decreto legge n. 23 del 2020, convertito dalla legge n. 40 del 2020: la sentenza appellata, non notificata, veniva infatti
2 pubblicata in data 13.03.2020 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 10.12.2020; inoltre, l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 14.12.2020, nel termine di dieci giorni dalla notificazione.
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza
(cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
2.2 – Inoltre, il gravame è ammissibile anche ai sensi dell'art. 339 comma 3 c.p.c.: infatti, benché il valore della controversia sia inferiore al limite di € 1.100,00, essa è stata decisa secondo diritto, non essendone consentita la decisione secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., poiché riguarda un rapporto giuridico relativo a un contratto concluso secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c..
Le somme delle quali si chiede la restituzione, invero, sono state corrisposte in esecuzione del contratto di fornitura idrica, fattispecie negoziale ricompresa, pacificamente, nella previsione di cui all' art. 1342 c.c., trattandosi di contratti conclusi mediante la sottoscrizione da parte dell'utente di moduli o formulari predisposti dal soggetto erogatore per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/11/2021, n. 37471).
2.3 – Ancora in via preliminare, si rileva che le parti hanno depositato copie delle rispettive produzioni di primo grado, ma non è stato acquisito il fascicolo di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c.; esso, tuttavia, non è indispensabile ai fini della decisione dei motivi di impugnazione, per cui è comunque possibile procedere all'esame del gravame (cfr. Cassazione civile sez. III,
24/03/2023, n. 8506; Cassazione civile sez. VI, 04/04/2019, n.9498).
3 – Nel merito, l'appello è fondato.
3.1 – Al fine di procedere all'esame dei motivi di gravame, è necessario premettere una breve disamina del quadro normativo di riferimento.
Al riguardo, occorre rilevare che, con sentenza n. 335 del 2008, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36
(Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”.
3 Proprio al fine di disciplinare le conseguenze della declaratoria di incostituzionalità, l'art. 8 sexies comma 2 del decreto legge n. 208/08, convertito con legge n. 13/2009, ha previsto espressamente: “In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire è individuato, entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito”.
Del resto, la disposizione normativa in questione è coerente con la natura giuridica della tariffa del servizio idrico integrato. In effetti, quest'ultima si configura, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, anche se determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza. La giurisprudenza di legittimità, in effetti, che chiarito che la connessione di tali componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni consistenti, sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione;
poiché la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto (l. n. 36 del
1994, n. 13), è irragionevole l'imposizione all'utente dell'obbligo del pagamento della quota riferita al servizio di depurazione anche in mancanza della controprestazione, non potendosi ritenere, stante l'unitarietà della tariffa, che le sue singole componenti abbiano natura non omogenea, e, conseguentemente, che anche solo una di esse, a differenza delle altre, non abbia natura di corrispettivo contrattuale ma di tributo (Consiglio di Stato sez. V, 30/06/2011, n. 3920;
Cassazione civile sez. VI, 14/12/2015, n. 25112).
Peraltro, è stato precisato, altresì, che ciò che rende indebita la richiesta di pagamento della tariffa per depurazione acque, nell'ambito del contratto di utenza relativo alla fruizione del servizio idrico, è indifferentemente la “mancanza” degli impianti di depurazione, ovvero la loro
4 “temporanea inattività”; quest'ultima evenienza, nella sua ampia accezione include, evidentemente, non il solo “fermo” volontariamente disposto (qualunque ne sia la ragione), ma, appunto, l'assoluta inefficienza dell'impianto, e quindi la sua inidoneità al funzionamento (cfr.
Cassazione civile sez. III, 11/02/2020, n. 3314).
3.2 – Alla luce di tale quadro normativo, sussiste il diritto dell'utente alla restituzione degli oneri per la depurazione versati, in mancanza dell'erogazione del servizio.
4 – Nel caso di specie, tuttavia, l'appellante ha dedotto che la controparte non ha provato il mancato funzionamento del depuratore, né l'effettivo pagamento degli oneri di depurazione.
4.1 – Sul punto, si osserva, in primo luogo, che nel giudizio finalizzato alla restituzione ex art. 8 sexies del d. l. n. 208 del 2008 della somma pagata a titolo di canone per la depurazione delle acque (quale parte del complessivo corrispettivo dovuto per il servizio idrico integrato), l'onere della prova circa il funzionamento dell'impianto di depurazione e gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto incombe, ai sensi dell'art. 2697, co. 2 c.c., sul convenuto, quale gestore del suddetto servizio e debitore della corrispondente prestazione nei confronti degli utenti, trattandosi di fatti impeditivi della pretesa restitutoria (cfr. Cassazione civile sez. III, 17/10/2023, n. 28842; Cassazione civile sez. III,
12/06/2020, n. 11270); alla luce degli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova, infatti, in materia contrattuale il creditore può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, che è gravata dell'onere di dimostrare di aver adempiuto (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.
13533).
L'onere di provare l'attivazione del servizio di depurazione delle acque reflue, dunque, deve essere posto a carico dell'odierna parte appellante, che, nel presente giudizio, non lo ha assolto.
4.2 – In secondo luogo, occorre osservare che l'odierna appellante, sin dalla comparsa di costituzione depositata in primo grado, ha specificamente contestato il pagamento degli oneri di depurazione, evidenziando che a non è mai stato richiesto il pagamento dei costi CP_2
in questione;
a sostegno di tale affermazione, peraltro, ha allegato alcuni Controparte_1
duplicati delle fatture inviate al cliente, da cui si evince che al medesimo non sono stati addebitati gli oneri di depurazione e fognatura.
5 In virtù di tale contestazione specifica, non può operare in favore dell'odierno appellato la relevatio ab onere probandi di cui all'art. 115 c.p.c.. Egli, pertanto, avrebbe dovuto provare di aver effettivamente pagato gli oneri di depurazione di cui ha chiesto la restituzione.
In effetti, il pagamento degli oneri di depurazione integra un fatto costitutivo del diritto alla restituzione degli stessi, previsto dall'art. 8 sexies comma 2 del decreto legge n. 208/08, convertito con legge n. 13/2009; ai sensi dell'art. 2697 c.c., dunque, esso deve essere provato da chi agisce per la restituzione. Tale soluzione, del resto, è conforme all'ordinario criterio di riparto dell'onere della prova in materia di ripetizione dell'indebito, secondo cui l'attore è tenuto a dimostrare l'avvenuto pagamento di somme non dovute (cfr. Cassazione civile sez. II,
27/11/2018, n. 30713). Essa è coerente, peraltro, anche con i principi vigente in materia di responsabilità contrattuale, atteso che, ove il convenuto eccepisca l'inadempimento dell'attore, questo è tenuto a dimostrare di aver eseguito la prestazione posta a suo carico (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n. 13533).
Nel caso di specie, l'odierno appellato ha depositato esclusivamente la documentazione comprovante i pagamenti effettuati in favore della ma non ha prodotto le fatture Controparte_1
emesse dal gestore del servizio idrico, contenenti la specifica indicazione dei costi a lui addebitati;
non è dimostrato, dunque, il versamento indebito degli oneri di depurazione.
Del resto, diversamente da quanto affermato dall'appellato, atteso che i pagamenti effettuati da sono tutti successivi alla citata sentenza n. 335 del 2008 della Corte CP_2
Costituzionale, il versamento di tali costi non può essere desunto presuntivamente dall'art. 13 della legge n. 13/1994: la citata sentenza, infatti, ha escluso che gli oneri in parola siano dovuti anche quando non viene effettivamente erogato il servizio di depurazione;
pertanto, successivamente a tale pronuncia, i costi in questione non devono essere automaticamente inseriti in bolletta, atteso che i gestori del servizio idrico non possono chiedere al cittadino il pagamento degli oneri di depurazione, ove il relativo servizio non venga fornito.
4.3 – In definitiva, dunque, l'appello deve essere accolto e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere riformata, rigettando la domanda formulata dall'attore in primo grado, atteso che lo stesso non ha provato di aver versato gli oneri di cui ha chiesto la restituzione.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
6 5 – All'accoglimento dell'appello consegue anche la riforma della statuizione del Giudice di primo grado relativa alle spese di lite. Alla luce della soccombenza, esse devono essere poste a carico dell'attore e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alla Tabella
I fascia I del D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in virtù del ridotto valore della lite e dell'assenza di questioni di particolare complessità.
5.1 – Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellato e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alla Tabella II fascia I del D.M. n.
55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non svolta in appello, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in virtù del ridotto valore della lite e dell'assenza di questioni di particolare complessità; oltre a € 91,50 per spese vive, consistenti nei costi di iscrizione al ruolo.
5.2 – Infine, si rileva che non sussistono i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 comma
I c.p.c., richiesta da parte appellante, non essendo stata allegata e provata la sussistenza di un danno scaturente dalla condotta processuale dell'appellato (cfr. Cassazione civile sez. III,
30/05/2023, n. 15175).
Si ritiene, inoltre, che non sussistano i presupposti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c., non essendo provata la mala fede o la colpa grave dell'odierno appellato nella proposizione della domanda: infatti, pur non essendo stato provato che i pagamenti effettuati includono gli oneri di depurazione, non è stato neppure dimostrato che gli stessi non vi erano inclusi (cfr. Cassazione civile sez. I, 27/10/2023, n. 29831; Cassazione civile sez. un., 20/04/2018, n. 9912).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda formulata da;
CP_2
- condanna l'appellato alla refusione delle spese processuali in favore dell'appellante, che
7 liquida in € 173,00 per compensi professionali relativi al giudizio di primo grado, € 231,00 per compensi professionali relativi al giudizio di secondo grado, € 91,50 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- rigetta la domanda formulata dall'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Nola, 28/04/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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