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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/03/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE
N. R.G. 3312/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Alessio Marfe' Giudice relatore
Roberto Bianco Giudice
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale e divorzio introdotto da:
(C.F. ), con l'Avv. FINI Parte_1 C.F._1
MARIA GRAZIA
contro
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. TROIANO MATTEO
con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza del 17/02/2025, che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Le parti hanno contratto matrimonio in data 1/05/1997 a Cagnano
Varano, trascritto presso il registro dello stato civile del relativo Comune
(n. 12, parte II, serie A, anno 1997), nel corso del quale sono nati i figli maggiorenni e e hanno proposto, ai Persona_1 Per_2 Per_3
sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., sia la domanda di separazione personale che quella di divorzio, oltre a domande a queste connesse.
2. La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e sull'impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
3. La pronuncia della separazione non esaurisce la materia del contendere, avendo le parti proposto contestuale domanda di divorzio oltre a domande a queste connesse, per le quali, con separata ordinanza, va fissata l'udienza per il prosieguo, tenuto conto che la domanda di divorzio e quelle a questa connessa sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge
(art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/70 e successive modificazioni) e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
4. Trattandosi di pronuncia che non definisce il giudizio, la regolamentazione delle spese di lite va rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
Pag. 2 di 3 1) dichiara la separazione personale dei coniugi Controparte_1
(nt. il 18/11/1976 a San Giovanni Rotondo) e
[...] Parte_1
(nt. il 29/04/1977 a Cagnano Varano);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) spese di lite al definitivo;
4) dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Foggia, 06/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Alessio Marfe' Antonio Buccaro
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE
N. R.G. 3312/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Alessio Marfe' Giudice relatore
Roberto Bianco Giudice
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale e divorzio introdotto da:
(C.F. ), con l'Avv. FINI Parte_1 C.F._1
MARIA GRAZIA
contro
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. TROIANO MATTEO
con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza del 17/02/2025, che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Le parti hanno contratto matrimonio in data 1/05/1997 a Cagnano
Varano, trascritto presso il registro dello stato civile del relativo Comune
(n. 12, parte II, serie A, anno 1997), nel corso del quale sono nati i figli maggiorenni e e hanno proposto, ai Persona_1 Per_2 Per_3
sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., sia la domanda di separazione personale che quella di divorzio, oltre a domande a queste connesse.
2. La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e sull'impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
3. La pronuncia della separazione non esaurisce la materia del contendere, avendo le parti proposto contestuale domanda di divorzio oltre a domande a queste connesse, per le quali, con separata ordinanza, va fissata l'udienza per il prosieguo, tenuto conto che la domanda di divorzio e quelle a questa connessa sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge
(art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/70 e successive modificazioni) e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
4. Trattandosi di pronuncia che non definisce il giudizio, la regolamentazione delle spese di lite va rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
Pag. 2 di 3 1) dichiara la separazione personale dei coniugi Controparte_1
(nt. il 18/11/1976 a San Giovanni Rotondo) e
[...] Parte_1
(nt. il 29/04/1977 a Cagnano Varano);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) spese di lite al definitivo;
4) dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Foggia, 06/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Alessio Marfe' Antonio Buccaro
Pag. 3 di 3