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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 22/10/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3251/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Udienza del giorno 22 ottobre 2025 alle ore 13,07 dinanzi al Giudice dott. Massimiliano Magliacani nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3251/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ESPOSITO MONICA
Ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
BOCCHINO ENRICO
Resistente
Nonché contro
C.F. / P.IVA in persona del Sindaco Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_4 pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Elena Regoli
Terzo chiamato
Sostituita dal deposito di note scritte a seguito di decreto del 21 ottobre 2025.
L'avv. Monica Esposito per precisa le Parte_1 conclusioni come da ricorso: “2. previa disapplicazione di qualsiasi eventuale regolamento degli enti locali che si ponga in contrasto con il dettato della Legge n.160 del 27/12/2019 art.1 comma 816 e successivi 3. IN TESI: annullare integralmente, per le causali di cui in premessa, l'avviso di accertamento esecutivo n. 15145711 notificato in data 27/09/2023 per omesso o parziale versamento del canone unico patrimoniale in favore del I) relativamente all'anno 2022 e Controparte_2
l'avviso di accertamento esecutivo n. 15143333 notificato in data 27/09/2023 per omesso o parziale versamento del canone unico patrimoniale in favore del (LI) relativamente Controparte_2 all'anno 2023 e per l'effetto dichiarare non dovuti gli importi richiesti da quale concessionario CP_1 per la riscossione del;
IN IPOTESI: annullare parzialmente l'avviso di Controparte_2 pagina 1 di 8 accertamento esecutivo n. 15145711 notificato in data 27/09/2023 per omesso o parziale versamento del canone unico patrimoniale in favore del relativamente all'anno 2022 e Controparte_3 per l'effetto rideterminare l'importo dovuto nella minor somma di euro 858,40 o in quella diversa somma ritenuta di giustizia e annullare integralmente l'avviso di accertamento esecutivo n. 15143333 notificato in data 27/09/2023 per omesso o parziale versamento del canone unico patrimoniale in favore del relativamente all'anno 2023 e per l'effetto dichiarare non dovuti gli Controparte_3 importi richiesti da quale concessionario per la riscossione del 4. Con CP_1 Controparte_2 vittoria di spese del procedimento”;
l'avv. Sara Testani e l'avv. Enrico Bocchino per precisa le Controparte_4 conclusioni come da comparsa di risposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie più opportune, accertare e dichiarare l'interruzione del processo atteso il venir meno della legittimazione passiva della società resistente, fatta salva la possibilità di riassunzione nei confronti del ad oggi non chiamato in causa”; Controparte_2
l'avv. Elena Regoli per il “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, NEL Controparte_2
MERITO: - In via principale, nel merito, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione di parte ricorrente, rigettare integralmente il ricorso avversario in quanto infondato per le ragioni illustrate nel presente atto di costituzione e per l'effetto dichiarare validi ed efficaci gli avvisi di accertamento esecutivo n.15145711 (pari ad € 6.220,00) per omesso/tardivo/parziale versamento del canone unico annuale (ANNO 2022) e n. 15143333 ( pari ad € 5.955,00 ) emesso per emesso per Con omesso/tardivo/parziale versamento del canone unico annuale (ANNO 2023 entrambi emessi da quale concessionaria del servizio del , con conseguente condanna della Società Controparte_2
Ricorrente a pagare l'importo totale dovuto (comprensivo di interessi fino alla data del saldo effettivo) in base a ciascuno dei predetti avvisi;
- In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso avversario rideterminare l'importo dovuto a titolo di canone unico per le annualità 2022 e 2023 al di , nella somma ritenuta di giustizia e comunque non CP_2 CP_2 inferiore per ognuna delle due predette annualità ad euro 858,40; In ulteriore subordine nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento integrale del ricorso avversario di disporre la compensazione delle spese di lite in ragione del non univoca giurisprudenza di merito sulla questione di giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre oneri e accessori di Legge, in conformità al disposto della sentenza n. 151 del 03.02.2016 resa dal per l'ipotesi in cui l' Parte_2
Amministrazione Pubblica sia difesa in giudizio da un avvocato dipendente dell'Ente iscritto all'elenco pagina 2 di 8 speciale”.
Il Giudice pronuncia
SENTENZA
che segue.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LIVORNO
I. Con ricorso depositato in data 23 novembre 2023 ai sensi dell'art. 281-decies cpc,
[...] roponeva opposizione avverso: Parte_1
L'AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO N. 15145711 EMESSO PER
OMESSO/TARDIVO/PARZIALE VERSAMENTO DEL CANONE UNICO ANNUALE IN
FAVORE DEL COMUNE DI RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2022, Controparte_3
NOTIFICATO A EZ PEC IN DATA 27/09/2023;
L'AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO N. 15143333 EMESSO PER
OMESSO/TARDIVO/PARZIALE VERSAMENTO DEL CANONE UNICO AN-NUALE IN
FAVORE DEL COMUNE DI RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2023, Controparte_3
NOTIFICATO A EZ PEC IN DATA 27/09/2023.
A sostegno dell'opposizione deduceva che gli avvisi di accertamento Parte_1 impugnati n. 15145711 notificato in data 27/09/2023 per omesso pagamento del canone unico annuale relativo all'anno 2022 di euro 6.220,00 e n. 15143333 notificato in data 27 settembre 2023 per omesso pagamento del canone unico annuale relativo all'anno 2023 di euro 5.955,00 e dovevano essere annullati in quanto il canone unico doveva essere corrisposto all'ente proprietario della strada e non al quando le esposizioni pubblicitarie erano collocate su strade situale all'interno dei centri CP_2 abitati con popolazione fino a 10.000 abitanti in base al disposto dell'art. 1 comma 816 e 818 e 819 legge 160/2019.
II. Con comparsa depositata in data 11 marzo 2023 si costituiva in giudizio la società
[...]
, la quale eccepiva che la concessione del Comune di di Controparte_4 CP_2 accertamento e riscossione coattiva del canone unico era terminata al 31 dicembre 2023, con la conseguenza che la società resistente aveva persona la qualità di parte ai sensi degli artt. 75 e 100 cpc e doveva essere dichiarata l'interruzione del processo per la carenza di legittimazione passiva.
pagina 3 di 8 III. All'udienza del giorno 11 luglio 2024 il giudice emetteva il decreto del seguente contenuto: “la resistente ha documentato di aver cessato l'attività di Controparte_5 concessionaria del Comune di alla data del 31 dicembre 2023 per il servizio di riscossione CP_2 dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni ex art. 53 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446; il ricorso è stato depositato in data 23 novembre 2023 e notificato in data 22 dicembre 2023, in epoca antecedente alla dedotta cessazione dell'attività di concessionaria da parte della considerato che: l'art. 29 del CP_1
D. Lgs. n.46/1999 (riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo) statuisce che: “1. Per le entrate tributarie diverse da quelle elencate dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, e per quelle non tributarie, il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione, se ricorrono gravi motivi.
2. Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
3. Ad esecuzione iniziata il giudice può sospendere la riscossione solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto”; il ricorso deve pertanto essere qualificato come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 I comma cpc in quanto il ricorrente contesta il diritto dell'ente locale di procedere ad esecuzione forzata e non risulta dedotto dal ricorrente che il processo esecutivo sia iniziato;
in base ai motivi dedotti con il ricorso, legittimato passivo avverso l'opposizione non deve identificarsi nell'agente della riscossione, ma nell'ente impositore ( , in quanto il ricorrente deduce che il Controparte_2 canone unico patrimoniale non sarebbe dovuto;
Corte di Cassazione Sez. 5 - , Sentenza n. 8329 del
29/04/2020: “In caso di impugnazione della cartella esattoriale per vizio di motivazione, legittimato passivo non è il concessionario ma l'ente impositore, cui solamente è imputabile tale vizio, essendo la cartella riproduttiva del ruolo”; Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3707 del 25/02/2016: “In tema di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo di entrate di natura non tributaria, qualora il debitore abbia impugnato la cartella di pagamento, emessa dall' , per motivi che Controparte_6 attengono a vizi della cartella medesima, compreso il vizio di motivazione, l'impugnazione deve essere rivolta nei confronti dell'Agente della riscosssione, il quale, ove assuma che il vizio sia imputabile all'ente impositore, può estendere il giudizio a quest'ultimo”; non ricorrono termini perentori per proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 I comma cpc avverso gli avvisi di accertamento;
deve essere ordinata ai sensi dell'art. 107 cpc la citazione del che è l'ente locale Controparte_2 impositore, titolare del canone unico patrimoniale, che la società ricorrente contesta come dovuto e che pagina 4 di 8 quindi è litisconsorte necessario”.
IV. Chiamato in causa, si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 7 novembre 2024, il chiedeva il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
V. All'udienza del 20 novembre 2024 il Giudice confermava la sospensione dell'efficacia esecutiva degli avvisi di accertamento impugnati ai sensi degli artt. 625 cpc e 29 III comma D. Lgs. n.46/1999.
VI. E' pacifico e supportato da prova documentale che la concessione per la riscossione delle entrate non tributarie, come il canone unico, data dal Comune di alla società CP_2 [...] ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. n.446/1997 è scaduta alla data del 31 dicembre Controparte_4
2023, dopo la notifica del ricorso e del decreto avvenuta in data 22 dicembre 2023.
Il Giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Controparte_2 ritenendo opportuno ai sensi dell'art. 107 cpc procedere in tale senso, essendo la causa comune anche al Controparte_2
D'altra parte, deve ritenersi essersi verificata la successione a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell'art. 111 cpc.
Il diritto di credito e di procedere con la riscossione esattoriale dell'entrata non tributaria dell'ente locale sono tornati al di perché si è trasferito il diritto controverso in corso di CP_2 CP_2 causa.
E' noto che, quando l'opposizione non ha avuto ad oggetto la regolarità formale degli avvisi di accertamento, ma il merito della debenza dell'entrata non patrimoniale, il contraddittorio deve essere esteso dal concessionario all'ente interessato.
Ai sensi dell'art. 39 decreto legislativo 13 aprile 1999 n.112 statuisce che il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 30777 del 06/11/2023: “nelle cause di opposizione alla riscossione coattiva di crediti non tributari (nella specie per il recupero di contributi regionali poi revocati) non sussiste litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e l'agente della riscossione, spettando piuttosto a quest'ultimo la possibilità di chiamare in causa l'ente interessato secondo lo schema dell'art. 106 c.p.c., atteso che, in difetto di disposizioni specifiche per entrate diverse da quelle erariali, previdenziali o per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada, va applicato pagina 5 di 8 l'art. 39 del d.lgs. 112 del 1999, stante la portata generale di tale norma processuale e la maggiore aderenza al principio generale della necessaria identificazione, quale immediato contraddittore, del soggetto contro il cui atto si rivolge in via immediata la pretesa o la contestazione”.
Nel caso di specie, nessuna delle parti ha affrontato tali questioni processuali e vi ha sopperito il giudice ordinando la chiamata in causa dell'ente titolare del credito per la comunanza della lite ai sensi dell'art. 107 cpc.
La società non può essere estromessa dal processo in quanto Controparte_4 la società attrice non ha prestato il consenso ai sensi dell'art. 111 III comma cpc.
V. L'opposizione viene accolta.
I messaggi pubblicitari risultano apposti su strade di proprietà della Provincia oppure in centri abitati del Comune di con una popolazione inferiore a 10 mila abitanti con la conseguenza che i CP_2 messaggi pubblicitari non sono soggetti al canone unico comunale, ma – eventualmente – a quello provinciale (le parti non deducono nulla se tale canone è stato istituito dalla Provincia ai sensi dell'art. 1 comma 816 legge 27 dicembre 2019 n.160 e se è stato effettivamente pagato).
A questa conclusione si giunge sulla base del disposto dell'art. 1 comma 816 legge n.160/2019 a mente del quale i comuni, le province e le città metropolitane istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
Il comma 818 statuisce che nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
Ne consegue che, se i messaggi pubblicitari sono posizionati su tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, l'ente locale titolare del canone non è il comune, ma la provincia o la città metropolitana.
Infine, il comma 819 statuisce che l'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti locali.
Ciò sta a significare che per una installazione pubblicitaria deve essere pagato solo il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari.
Il comune non può chiedere il pagamento del canone per l'occupazione di aree appartenenti al proprio demanio o al proprio patrimonio indisponibile perché è dovuto il canone per i messaggi pubblicitari a pagina 6 di 8 diverso ente locale (che le parti non individuano).
La tesi della difesa dell'ente locale è manifestamente infondata in diritto.
Il comma 816 statuisce che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
Quindi l'ente locale non può dividere ciò che il legislatore ha unito con fonte di legge primaria.
Il Giudice annulla gli avvisi di accertamento impugnati n. 15145711 notificato in data 27/09/2023 per omesso pagamento del canone unico annuale relativo all'anno 2022 di euro 6.220,00 e n. 15143333 notificato in data 27 settembre 2023 per omesso pagamento del canone unico annuale relativo all'anno
2023 di euro 5.955,00.
Quanto spontaneamente pagato dalla società ricorrente non potrà essere ripetuto ai sensi dell'art. 2033 cc in quanto somma riconosciuta come dovuta dalla Parte_3
[...]
soccombenti, vengono
[...] Controparte_4 condannati in solido tra loro ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite a favore di spese che vengono liquidate nella misura di Parte_1 euro 237,00 per spese anticipate ed euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 contro e
[...] Controparte_2 Controparte_4
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
[...]
annulla gli avvisi di accertamento impugnati n. 15145711 notificato in data 27/09/2023 per omesso pagamento del canone unico annuale relativo all'anno 2022 di euro 6.220,00 e n. 15143333 notificato in data 27 settembre 2023 per omesso pagamento del canone unico annuale relativo all'anno 2023 di euro 5.955,00;
dispone che la somma spontaneamente pagata di euro 858,40 non sia ripetuta ai sensi dell'art. 2033 cc;
condanna e a pagare in solido tra Controparte_2 Controparte_4 loro a titolo di rimborso delle spese processuali a Parte_1 pagina 7 di 8 & C. la somma di euro 237,00 per spese anticipate ed euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Udienza del giorno 22 ottobre 2025 alle ore 13,07 dinanzi al Giudice dott. Massimiliano Magliacani nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3251/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ESPOSITO MONICA
Ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
BOCCHINO ENRICO
Resistente
Nonché contro
C.F. / P.IVA in persona del Sindaco Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_4 pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Elena Regoli
Terzo chiamato
Sostituita dal deposito di note scritte a seguito di decreto del 21 ottobre 2025.
L'avv. Monica Esposito per precisa le Parte_1 conclusioni come da ricorso: “2. previa disapplicazione di qualsiasi eventuale regolamento degli enti locali che si ponga in contrasto con il dettato della Legge n.160 del 27/12/2019 art.1 comma 816 e successivi 3. IN TESI: annullare integralmente, per le causali di cui in premessa, l'avviso di accertamento esecutivo n. 15145711 notificato in data 27/09/2023 per omesso o parziale versamento del canone unico patrimoniale in favore del I) relativamente all'anno 2022 e Controparte_2
l'avviso di accertamento esecutivo n. 15143333 notificato in data 27/09/2023 per omesso o parziale versamento del canone unico patrimoniale in favore del (LI) relativamente Controparte_2 all'anno 2023 e per l'effetto dichiarare non dovuti gli importi richiesti da quale concessionario CP_1 per la riscossione del;
IN IPOTESI: annullare parzialmente l'avviso di Controparte_2 pagina 1 di 8 accertamento esecutivo n. 15145711 notificato in data 27/09/2023 per omesso o parziale versamento del canone unico patrimoniale in favore del relativamente all'anno 2022 e Controparte_3 per l'effetto rideterminare l'importo dovuto nella minor somma di euro 858,40 o in quella diversa somma ritenuta di giustizia e annullare integralmente l'avviso di accertamento esecutivo n. 15143333 notificato in data 27/09/2023 per omesso o parziale versamento del canone unico patrimoniale in favore del relativamente all'anno 2023 e per l'effetto dichiarare non dovuti gli Controparte_3 importi richiesti da quale concessionario per la riscossione del 4. Con CP_1 Controparte_2 vittoria di spese del procedimento”;
l'avv. Sara Testani e l'avv. Enrico Bocchino per precisa le Controparte_4 conclusioni come da comparsa di risposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie più opportune, accertare e dichiarare l'interruzione del processo atteso il venir meno della legittimazione passiva della società resistente, fatta salva la possibilità di riassunzione nei confronti del ad oggi non chiamato in causa”; Controparte_2
l'avv. Elena Regoli per il “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, NEL Controparte_2
MERITO: - In via principale, nel merito, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione di parte ricorrente, rigettare integralmente il ricorso avversario in quanto infondato per le ragioni illustrate nel presente atto di costituzione e per l'effetto dichiarare validi ed efficaci gli avvisi di accertamento esecutivo n.15145711 (pari ad € 6.220,00) per omesso/tardivo/parziale versamento del canone unico annuale (ANNO 2022) e n. 15143333 ( pari ad € 5.955,00 ) emesso per emesso per Con omesso/tardivo/parziale versamento del canone unico annuale (ANNO 2023 entrambi emessi da quale concessionaria del servizio del , con conseguente condanna della Società Controparte_2
Ricorrente a pagare l'importo totale dovuto (comprensivo di interessi fino alla data del saldo effettivo) in base a ciascuno dei predetti avvisi;
- In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso avversario rideterminare l'importo dovuto a titolo di canone unico per le annualità 2022 e 2023 al di , nella somma ritenuta di giustizia e comunque non CP_2 CP_2 inferiore per ognuna delle due predette annualità ad euro 858,40; In ulteriore subordine nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento integrale del ricorso avversario di disporre la compensazione delle spese di lite in ragione del non univoca giurisprudenza di merito sulla questione di giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre oneri e accessori di Legge, in conformità al disposto della sentenza n. 151 del 03.02.2016 resa dal per l'ipotesi in cui l' Parte_2
Amministrazione Pubblica sia difesa in giudizio da un avvocato dipendente dell'Ente iscritto all'elenco pagina 2 di 8 speciale”.
Il Giudice pronuncia
SENTENZA
che segue.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LIVORNO
I. Con ricorso depositato in data 23 novembre 2023 ai sensi dell'art. 281-decies cpc,
[...] roponeva opposizione avverso: Parte_1
L'AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO N. 15145711 EMESSO PER
OMESSO/TARDIVO/PARZIALE VERSAMENTO DEL CANONE UNICO ANNUALE IN
FAVORE DEL COMUNE DI RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2022, Controparte_3
NOTIFICATO A EZ PEC IN DATA 27/09/2023;
L'AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO N. 15143333 EMESSO PER
OMESSO/TARDIVO/PARZIALE VERSAMENTO DEL CANONE UNICO AN-NUALE IN
FAVORE DEL COMUNE DI RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2023, Controparte_3
NOTIFICATO A EZ PEC IN DATA 27/09/2023.
A sostegno dell'opposizione deduceva che gli avvisi di accertamento Parte_1 impugnati n. 15145711 notificato in data 27/09/2023 per omesso pagamento del canone unico annuale relativo all'anno 2022 di euro 6.220,00 e n. 15143333 notificato in data 27 settembre 2023 per omesso pagamento del canone unico annuale relativo all'anno 2023 di euro 5.955,00 e dovevano essere annullati in quanto il canone unico doveva essere corrisposto all'ente proprietario della strada e non al quando le esposizioni pubblicitarie erano collocate su strade situale all'interno dei centri CP_2 abitati con popolazione fino a 10.000 abitanti in base al disposto dell'art. 1 comma 816 e 818 e 819 legge 160/2019.
II. Con comparsa depositata in data 11 marzo 2023 si costituiva in giudizio la società
[...]
, la quale eccepiva che la concessione del Comune di di Controparte_4 CP_2 accertamento e riscossione coattiva del canone unico era terminata al 31 dicembre 2023, con la conseguenza che la società resistente aveva persona la qualità di parte ai sensi degli artt. 75 e 100 cpc e doveva essere dichiarata l'interruzione del processo per la carenza di legittimazione passiva.
pagina 3 di 8 III. All'udienza del giorno 11 luglio 2024 il giudice emetteva il decreto del seguente contenuto: “la resistente ha documentato di aver cessato l'attività di Controparte_5 concessionaria del Comune di alla data del 31 dicembre 2023 per il servizio di riscossione CP_2 dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni ex art. 53 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446; il ricorso è stato depositato in data 23 novembre 2023 e notificato in data 22 dicembre 2023, in epoca antecedente alla dedotta cessazione dell'attività di concessionaria da parte della considerato che: l'art. 29 del CP_1
D. Lgs. n.46/1999 (riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo) statuisce che: “1. Per le entrate tributarie diverse da quelle elencate dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, e per quelle non tributarie, il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione, se ricorrono gravi motivi.
2. Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
3. Ad esecuzione iniziata il giudice può sospendere la riscossione solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto”; il ricorso deve pertanto essere qualificato come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 I comma cpc in quanto il ricorrente contesta il diritto dell'ente locale di procedere ad esecuzione forzata e non risulta dedotto dal ricorrente che il processo esecutivo sia iniziato;
in base ai motivi dedotti con il ricorso, legittimato passivo avverso l'opposizione non deve identificarsi nell'agente della riscossione, ma nell'ente impositore ( , in quanto il ricorrente deduce che il Controparte_2 canone unico patrimoniale non sarebbe dovuto;
Corte di Cassazione Sez. 5 - , Sentenza n. 8329 del
29/04/2020: “In caso di impugnazione della cartella esattoriale per vizio di motivazione, legittimato passivo non è il concessionario ma l'ente impositore, cui solamente è imputabile tale vizio, essendo la cartella riproduttiva del ruolo”; Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3707 del 25/02/2016: “In tema di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo di entrate di natura non tributaria, qualora il debitore abbia impugnato la cartella di pagamento, emessa dall' , per motivi che Controparte_6 attengono a vizi della cartella medesima, compreso il vizio di motivazione, l'impugnazione deve essere rivolta nei confronti dell'Agente della riscosssione, il quale, ove assuma che il vizio sia imputabile all'ente impositore, può estendere il giudizio a quest'ultimo”; non ricorrono termini perentori per proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 I comma cpc avverso gli avvisi di accertamento;
deve essere ordinata ai sensi dell'art. 107 cpc la citazione del che è l'ente locale Controparte_2 impositore, titolare del canone unico patrimoniale, che la società ricorrente contesta come dovuto e che pagina 4 di 8 quindi è litisconsorte necessario”.
IV. Chiamato in causa, si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 7 novembre 2024, il chiedeva il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
V. All'udienza del 20 novembre 2024 il Giudice confermava la sospensione dell'efficacia esecutiva degli avvisi di accertamento impugnati ai sensi degli artt. 625 cpc e 29 III comma D. Lgs. n.46/1999.
VI. E' pacifico e supportato da prova documentale che la concessione per la riscossione delle entrate non tributarie, come il canone unico, data dal Comune di alla società CP_2 [...] ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. n.446/1997 è scaduta alla data del 31 dicembre Controparte_4
2023, dopo la notifica del ricorso e del decreto avvenuta in data 22 dicembre 2023.
Il Giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Controparte_2 ritenendo opportuno ai sensi dell'art. 107 cpc procedere in tale senso, essendo la causa comune anche al Controparte_2
D'altra parte, deve ritenersi essersi verificata la successione a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell'art. 111 cpc.
Il diritto di credito e di procedere con la riscossione esattoriale dell'entrata non tributaria dell'ente locale sono tornati al di perché si è trasferito il diritto controverso in corso di CP_2 CP_2 causa.
E' noto che, quando l'opposizione non ha avuto ad oggetto la regolarità formale degli avvisi di accertamento, ma il merito della debenza dell'entrata non patrimoniale, il contraddittorio deve essere esteso dal concessionario all'ente interessato.
Ai sensi dell'art. 39 decreto legislativo 13 aprile 1999 n.112 statuisce che il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 30777 del 06/11/2023: “nelle cause di opposizione alla riscossione coattiva di crediti non tributari (nella specie per il recupero di contributi regionali poi revocati) non sussiste litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e l'agente della riscossione, spettando piuttosto a quest'ultimo la possibilità di chiamare in causa l'ente interessato secondo lo schema dell'art. 106 c.p.c., atteso che, in difetto di disposizioni specifiche per entrate diverse da quelle erariali, previdenziali o per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada, va applicato pagina 5 di 8 l'art. 39 del d.lgs. 112 del 1999, stante la portata generale di tale norma processuale e la maggiore aderenza al principio generale della necessaria identificazione, quale immediato contraddittore, del soggetto contro il cui atto si rivolge in via immediata la pretesa o la contestazione”.
Nel caso di specie, nessuna delle parti ha affrontato tali questioni processuali e vi ha sopperito il giudice ordinando la chiamata in causa dell'ente titolare del credito per la comunanza della lite ai sensi dell'art. 107 cpc.
La società non può essere estromessa dal processo in quanto Controparte_4 la società attrice non ha prestato il consenso ai sensi dell'art. 111 III comma cpc.
V. L'opposizione viene accolta.
I messaggi pubblicitari risultano apposti su strade di proprietà della Provincia oppure in centri abitati del Comune di con una popolazione inferiore a 10 mila abitanti con la conseguenza che i CP_2 messaggi pubblicitari non sono soggetti al canone unico comunale, ma – eventualmente – a quello provinciale (le parti non deducono nulla se tale canone è stato istituito dalla Provincia ai sensi dell'art. 1 comma 816 legge 27 dicembre 2019 n.160 e se è stato effettivamente pagato).
A questa conclusione si giunge sulla base del disposto dell'art. 1 comma 816 legge n.160/2019 a mente del quale i comuni, le province e le città metropolitane istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
Il comma 818 statuisce che nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
Ne consegue che, se i messaggi pubblicitari sono posizionati su tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, l'ente locale titolare del canone non è il comune, ma la provincia o la città metropolitana.
Infine, il comma 819 statuisce che l'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti locali.
Ciò sta a significare che per una installazione pubblicitaria deve essere pagato solo il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari.
Il comune non può chiedere il pagamento del canone per l'occupazione di aree appartenenti al proprio demanio o al proprio patrimonio indisponibile perché è dovuto il canone per i messaggi pubblicitari a pagina 6 di 8 diverso ente locale (che le parti non individuano).
La tesi della difesa dell'ente locale è manifestamente infondata in diritto.
Il comma 816 statuisce che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
Quindi l'ente locale non può dividere ciò che il legislatore ha unito con fonte di legge primaria.
Il Giudice annulla gli avvisi di accertamento impugnati n. 15145711 notificato in data 27/09/2023 per omesso pagamento del canone unico annuale relativo all'anno 2022 di euro 6.220,00 e n. 15143333 notificato in data 27 settembre 2023 per omesso pagamento del canone unico annuale relativo all'anno
2023 di euro 5.955,00.
Quanto spontaneamente pagato dalla società ricorrente non potrà essere ripetuto ai sensi dell'art. 2033 cc in quanto somma riconosciuta come dovuta dalla Parte_3
[...]
soccombenti, vengono
[...] Controparte_4 condannati in solido tra loro ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite a favore di spese che vengono liquidate nella misura di Parte_1 euro 237,00 per spese anticipate ed euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 contro e
[...] Controparte_2 Controparte_4
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
[...]
annulla gli avvisi di accertamento impugnati n. 15145711 notificato in data 27/09/2023 per omesso pagamento del canone unico annuale relativo all'anno 2022 di euro 6.220,00 e n. 15143333 notificato in data 27 settembre 2023 per omesso pagamento del canone unico annuale relativo all'anno 2023 di euro 5.955,00;
dispone che la somma spontaneamente pagata di euro 858,40 non sia ripetuta ai sensi dell'art. 2033 cc;
condanna e a pagare in solido tra Controparte_2 Controparte_4 loro a titolo di rimborso delle spese processuali a Parte_1 pagina 7 di 8 & C. la somma di euro 237,00 per spese anticipate ed euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
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