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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/09/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
VERBALE ORDINANZA DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA
Del 9 settembre 2025
Nella controversia avente R.G. 1375/2021
promossa da
(Cod. Fisc. ) nato a Reggio Calabria il 9.2.1968 , ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti , dall'avv.
Antonino Delfino ( ), elettivamente domiciliato in via Marvasi 5/L (RC) C.F._2
CONTRO
Il sito in Reggio Calabria alla Via Villini Svizzeri III dir. N. 8, in Controparte_1
persona del LRPT Sig. (CF ), rappresentato e difeso CP_2 C.F._3
in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione dall'Avv. Luigia Ombretta Florio del Foro
di Reggio Calabria, presso cui è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla via Reggio
Campi Rione A n. 22
Vista l'ordinanza, resa all'udienza del 21.7.2025, con cui è stata disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter, cpc;
preso atto della partecipazione delle parti, stante il deposito delle relative note di trattazione scritta,
in cui precisano le conclusioni
Il GOT
pronuncia come segue:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott.ssa
1 Luisa Sorrenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa civile iscritta al n. 1375/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'attore ha riassunto davanti a questo Tribunale il giudizio avviato davanti al GdP di RC, il quale con Ordinanza del 12.4.21 si era dichiarato incompetente per materia sul presupposto che
“l'accertamento della legittimità della collocazione di serbatoi ed autoclave, in prossimità della
finestra dell' appartamento dell' attore, appartenesse alla competenza del tribunale e non a quella
del giudice di pace, risultando oggetto di contestazione il diritto ad un certo uso del bene comune,
nonché l'assunta turbativa del possesso di veduta ed un ostacolo alla fruizione di aria e luce naturale
e, quindi, non soltanto le relative modalità di esercizio del bene comune”.
L'attore, infatti, lamenta che all'interno del cortile condominiale, siano stati installati, nell'immediata prossimità della finestra lato ovest del suo appartamento, due enormi serbatoi per l'accumulo di acqua potabile, di ingombrante volumetria che impediscono sia l'originale visuale di cui godeva l'appartamento sia la naturale destinazione dell'area comune;
che i predetti serbatoti si risolvano in una innovazione, vietata ai sensi dell' art. 1120 del codice e, nel contempo, comportino la sottrazione di una parte del suolo comune alla sua naturale destinazione;
inoltre, che causa di ciò si verifichino immissioni sonore provenienti dal locale "cabina idrica" condominiale, riferibili all'installazione dei serbatoi.
In ragione di tutto ciò ha formulato le seguenti conclusioni:
1. Ordinare la rimozione dell'autoclave ovvero dei serbatoi e dell'impianto di sollevamento dal luogo in cui sono attualmente installati.
2. In via subordinata ordinare, ove dovesse essere dimostrata la necessità di far ricorso a dei serbatoti,
l'installazione di serbatoti dimensioni volumetriche corrispondenti all'eventuale fabbisogno, ove sarà
dimostrato ed accertato, ed un'autoclave con collocazione degli stessi in altra sede e/o parte del
. CP_1
2 3. In via gradata ordinare, se sarà dimostrato ed accertato l'eventuale fabbisogno idrico, ove non fosse possibile la ricollocazione in altra sede, la collocazione di serbatoti di dimensioni minori rispetto a quelli attuali, comunque corrispondenti al fabbisogno, con interramento degli stessi.
Ha chiesto, altresì, ammettersi CTU e prova orale
1.1 - Costituitosi il , in persona dell'amministratore sig. lo stesso ha CP_1 CP_2
eccepito in via preliminare la mancata impugnazione della delibera assembleare del 13/11/2017 con cui si stabiliva il collocamento e l'attivazione della autoclave.
Nel merito, ha contestato punto per punto i rilievi dell'attore, in particolare sia quanto alla necessità
di munirsi dei due serbatori per garantire l'approvvigionamento idrico necessario, che quanto alla loro allocazione corretta e funzionale in una parte dell'area comune meno impattante per tutti, a distanza di tre metri dalla finestra dell'attore e dunque tale da non comprometterne il godimento di aria e di luce, o il panorama, tanto più che l'appartamento in questione, posto al piano terra, affaccia già su una viuzza su cui incombe una costruzione di grandi dimensioni.
Precisando che i serbatoi, di portata consona alle indicazioni date dal Comune, non potessero recare pregiudizio alla stabilità o sicurezza del fabbricato, né costituissero innovazioni, ma parte integrante dell'impianto idrico condominiale, rilevava che l'interramento prospettato dall'attore sarebbe stato invece particolarmente gravoso e che all'attuale allocazione si fosse pervenuti proprio a seguito delle sue lamentele, come risultava dal verbale dell'assemblea del 13.11.2017.
Concludeva dunque per il rigetto della pretesa attorea, previa dichiarazione di inammissibilità e decadenza della stessa, con condanna per lite temeraria e liquidazione di una somma equitativamente determinata.
In via istruttoria chiedeva ammettersi CTU oltre a prova orale sulle circostanze fattuali dedotte in comparsa.
1.2 – Il GI ha ritenuto superflua la prova orale e ha invece disposto CTU all'esito della quale la causa
è passata in decisone.
3 Con le note conclusive entrambe le parti ribadiscono le loro posizioni e l'attore insiste per l'ammissione della prova orale articolata.
2. – Ebbene, valutati gli atti di causa, la domanda non è fondata e non può essere accolta per i motivi che seguono.
2.1 – Va detto preliminarmente che parte convenuta rinuncia evidentemente all'eccezione di inammissibilità-improcedibilità della domanda introduttiva, atteso che nella precisazione delle sue conclusioni, con le note depositate in data 30.7.2025, si limita a chiedere il rigetto nel merito della domanda del sig. . Pt_1
Ebbene, premesso che non appare fondata l'eccezione sollevata dall'attore circa la natura innovativa dell'installazione dell'autoclave nel cortile condominiale e dei relativi serbatoi poiché è
giurisprudenza piuttosto datata quella che ritiene che “l'istallazione di un'autoclave non deve essere considerata un'innovazione, ma una parte integrante dell'impianto idrico condominiale (cfr Corte di
Cassazione n. 1389 del 11/02/1998) che va installata in un'area comune, ovvero l'area di cui ognuno dei condomini può servirsi a proprio piacimento o sfruttare nel modo più congeniale, solo a condizione che non se ne alteri la destinazione o non si impedisca l'uso paritetico della stessa. Come
dire: l'importante è non occupare così tanto spazio da non consentire l'utilizzo delle residue parti e da parte dei restanti condomini.
In questo senso anche Corte di Appello di Reggio Calabria, con la sentenza n. 353/2021 citata e prodotta dalla difesa del convenuto.
Ciò detto, sui profili della vicenda che afferiscono alla tutela delle distanze ex art 889 c.c. alla cui tutela il Giudice ha rivolto la sua attenzione nel disporre la CTU - sull'evidente presupposto che anche in vadano rispettate le distanze legali, non essendo possibile eseguire opere che ledano CP_1
i diritti di altri condòmini (cfr Cass. sentenza n. 12633/2016) - il perito nominato dal GI ha accertato che si tratta di due serbatoi di forma cilindrica, disposti verticalmente, di diametro pari a 1,20 mt e altezza 2,00 mt, oltre che di un motore silenzioso posto tra le due cisterne, adiacenti il muretto con
4 ringhiera di recinzione del fabbricato;
e quanto al I^ quesito del Giudice, diretto a verificare la distanza degli stessi dall'abitazione dell'attore, si è così espresso:
- In seguito al sopralluogo effettuato, è stato possibile accertare tramite rilievo metrico (cfr
ALLEGATO n° 2 Documentazione Fotografica – ALLEGATO n° 3 Planimetrie ed elaborati grafici)
la presenza di numero 2 cisterne adiacenti il muretto con ringhiera di recinzione del fabbricato e
poste alla distanza di 2,95 metri dalla abitazione del ricorrente;
Parte_1
Sul secondo quesito, diretto a verificare - ove la distanza rispetto all'abitazione fosse stata Pt_1
inferiore a 2 mt - in ragione delle esigenze dei condomini, la natura indispensabile dell'impianto, nella sua attuale configurazione, posizionamento e dimensionamento:
- l'impianto, nella sua attuale configurazione e dimensionamento, risulta dunque indispensabile (pur
essendo effettivamente sovradimensionato per coprire le esigenze minime giornaliere) a far fronte
alle esigenze di approvvigionamento di acqua corrente dell'edificio e dei condomini ivi residenti, con
particolare riferimento al caso in cui l'assenza di approvvigionamento fosse superiore ad una unica
giornata – circostanza questa notoriamente frequente, sia pure in limitate fasce orarie.
Sul terzo quesito, diretto a valutare - sempre laddove la distanza rispetto alla proprietà privata dell'attore fosse stata inferiore a 2 mt – la possibilità tecnica di spostamento delle cisterne ad una distanza pari o superiore a 2 mt dal muro perimetrale dell'abitazione dell'attore, il perito,
coerentemente all'accertata distanza reolamentare ai sensi dell'art 889 c.c., ha affermato:
- non si ritiene necessario lo spostamento degli stessi - posto che la distanza dal muro di proprietà
dell'attore è superiore ai 2 mt indicati dal GI - salva la possobilità ai fini di renderli meno impattanti
di posizionarli in orizzontale. E in altro punto del suo elaborato, aggiunge: In relazione a quanto
lamentato da parte attrice, l'unica eventuale alternativa possibile a parere del ctu sarebbe quella
relativa alla sostituzione dei due attuali serbatoi con altri due di altezza inferiore e lunghezza
maggiore che potrebbero eventualmente consentire una minore impatto alla visuale del ricorrente.
All'esito del giudizio appare evidente che:
5 - il perito d'ufficio ha adempiuto correttamente all'incarico e ha dato congrua risposta ai quesiti formulati dal GI e non specificamente integrati dalle parti, che non ne hanno fatto richiesta (così
come, si stigmatizza, l'attore non ha ritenuto di formulare riserve ed obiezioni subito dopo il deposito dell'elaborato, fino alle successive difese conclusive);
- le conclusioni organiche, coerenti e complete cui l'ing. è pervenuto non sono state CP_3
smentite in alcun modo, se si tiene conto che anche il regolamento comunale prodotto dall'attore non consente di ritenere illegittima l'installazione effettuata dal Condominio;
- non risulta provato da chi ne aveva l'onere, un qualche concreto pregiudizio che l'attore subirebbe dal posizionamento dei due serbatoi e dall'autoclave, che il CTU a pag. 5 del suo elaborato ha definito “motore silenzioso posto tra le due cisterne”; -
- è stata prodotta attestazione di regolare installazione a norma di legge e che alla riunione del
13.11.2017 l'assemblea condominiale – come si rileva dalverbale prodotto in atti dal convenuto,
aveva accolto la richiesta del sig. , manifestata dalla sua delegata, sig.ra , previo Pt_1 Per_1
contatto telefonico e in accordo con il perito di parte arch. , decidendo di spostare uno dei due Per_2
serbatoi, allontanandolo dalla finestra dell'abitazione dell'attore e collocandolo accanto all'altro
(come nell'attuale posizione verificata dal CTU) ; né tale delibera è stata mai contestata in qualche modo dall'interessato;
- che, sotto altro aspetto, non si ritiene pertinente al caso in esame il riferimento all'art. 907 c.c.,
che riguarda la distanza delle vedute dalle costruzioni, tali non potendosi qualificare i due serbatoi di acqua, che, ad ogni buon conto, non limitano la veduta dell'attore essendo per la loro quasi completa altezza addossati alla recinzione in muro del cortile condominiale, su cui affaccia la finestra in questione.
Tutto quanto ciò induce, dunque, a ritenere infondata e non provata la pretesa azionata dal sig.
, che va rigettata. Pt_1
6 Ovviamente, l'opportunità e la possibilità di sostituire i serbatoi con altri di forma e misura meno ingombrante ed impattante resta una prerogativa che l'assemblea, quale civico consesso che cura l'interesse di tutti i condomini, potrà sempre decidere di esercitare.
5. - Così definito il giudizio, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di legge che si ritiene congruo applicare nella specie, in ragione della concreta attività espletata in corso di causa.
Non si ritiene accoglibile la richiesta di condanna dell'attore al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 cpc, poiché non c'è prova che abbia che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da contro Parte_1
, in persona del suo lrpt Controparte_1
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Rigetta la domanda e condanna (C.F.: ), al Parte_1 CodiceFiscale_4
rimborso delle spese e competenze di causa in favore del convenuto nella misura CP_1
di €. 2.800,00, oltre rimborso forfettario di legge, cap e iva se dovuti. Distrae detta liquidazione in favore dell'avv. Luigia Ombretta Florio che ne ha fatto richiesta.
Così deciso in Reggio Calabria il 9.9.2025
Il GOT
Dott.ssa Luisa Sorrenti
7
Del 9 settembre 2025
Nella controversia avente R.G. 1375/2021
promossa da
(Cod. Fisc. ) nato a Reggio Calabria il 9.2.1968 , ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti , dall'avv.
Antonino Delfino ( ), elettivamente domiciliato in via Marvasi 5/L (RC) C.F._2
CONTRO
Il sito in Reggio Calabria alla Via Villini Svizzeri III dir. N. 8, in Controparte_1
persona del LRPT Sig. (CF ), rappresentato e difeso CP_2 C.F._3
in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione dall'Avv. Luigia Ombretta Florio del Foro
di Reggio Calabria, presso cui è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla via Reggio
Campi Rione A n. 22
Vista l'ordinanza, resa all'udienza del 21.7.2025, con cui è stata disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter, cpc;
preso atto della partecipazione delle parti, stante il deposito delle relative note di trattazione scritta,
in cui precisano le conclusioni
Il GOT
pronuncia come segue:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott.ssa
1 Luisa Sorrenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa civile iscritta al n. 1375/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'attore ha riassunto davanti a questo Tribunale il giudizio avviato davanti al GdP di RC, il quale con Ordinanza del 12.4.21 si era dichiarato incompetente per materia sul presupposto che
“l'accertamento della legittimità della collocazione di serbatoi ed autoclave, in prossimità della
finestra dell' appartamento dell' attore, appartenesse alla competenza del tribunale e non a quella
del giudice di pace, risultando oggetto di contestazione il diritto ad un certo uso del bene comune,
nonché l'assunta turbativa del possesso di veduta ed un ostacolo alla fruizione di aria e luce naturale
e, quindi, non soltanto le relative modalità di esercizio del bene comune”.
L'attore, infatti, lamenta che all'interno del cortile condominiale, siano stati installati, nell'immediata prossimità della finestra lato ovest del suo appartamento, due enormi serbatoi per l'accumulo di acqua potabile, di ingombrante volumetria che impediscono sia l'originale visuale di cui godeva l'appartamento sia la naturale destinazione dell'area comune;
che i predetti serbatoti si risolvano in una innovazione, vietata ai sensi dell' art. 1120 del codice e, nel contempo, comportino la sottrazione di una parte del suolo comune alla sua naturale destinazione;
inoltre, che causa di ciò si verifichino immissioni sonore provenienti dal locale "cabina idrica" condominiale, riferibili all'installazione dei serbatoi.
In ragione di tutto ciò ha formulato le seguenti conclusioni:
1. Ordinare la rimozione dell'autoclave ovvero dei serbatoi e dell'impianto di sollevamento dal luogo in cui sono attualmente installati.
2. In via subordinata ordinare, ove dovesse essere dimostrata la necessità di far ricorso a dei serbatoti,
l'installazione di serbatoti dimensioni volumetriche corrispondenti all'eventuale fabbisogno, ove sarà
dimostrato ed accertato, ed un'autoclave con collocazione degli stessi in altra sede e/o parte del
. CP_1
2 3. In via gradata ordinare, se sarà dimostrato ed accertato l'eventuale fabbisogno idrico, ove non fosse possibile la ricollocazione in altra sede, la collocazione di serbatoti di dimensioni minori rispetto a quelli attuali, comunque corrispondenti al fabbisogno, con interramento degli stessi.
Ha chiesto, altresì, ammettersi CTU e prova orale
1.1 - Costituitosi il , in persona dell'amministratore sig. lo stesso ha CP_1 CP_2
eccepito in via preliminare la mancata impugnazione della delibera assembleare del 13/11/2017 con cui si stabiliva il collocamento e l'attivazione della autoclave.
Nel merito, ha contestato punto per punto i rilievi dell'attore, in particolare sia quanto alla necessità
di munirsi dei due serbatori per garantire l'approvvigionamento idrico necessario, che quanto alla loro allocazione corretta e funzionale in una parte dell'area comune meno impattante per tutti, a distanza di tre metri dalla finestra dell'attore e dunque tale da non comprometterne il godimento di aria e di luce, o il panorama, tanto più che l'appartamento in questione, posto al piano terra, affaccia già su una viuzza su cui incombe una costruzione di grandi dimensioni.
Precisando che i serbatoi, di portata consona alle indicazioni date dal Comune, non potessero recare pregiudizio alla stabilità o sicurezza del fabbricato, né costituissero innovazioni, ma parte integrante dell'impianto idrico condominiale, rilevava che l'interramento prospettato dall'attore sarebbe stato invece particolarmente gravoso e che all'attuale allocazione si fosse pervenuti proprio a seguito delle sue lamentele, come risultava dal verbale dell'assemblea del 13.11.2017.
Concludeva dunque per il rigetto della pretesa attorea, previa dichiarazione di inammissibilità e decadenza della stessa, con condanna per lite temeraria e liquidazione di una somma equitativamente determinata.
In via istruttoria chiedeva ammettersi CTU oltre a prova orale sulle circostanze fattuali dedotte in comparsa.
1.2 – Il GI ha ritenuto superflua la prova orale e ha invece disposto CTU all'esito della quale la causa
è passata in decisone.
3 Con le note conclusive entrambe le parti ribadiscono le loro posizioni e l'attore insiste per l'ammissione della prova orale articolata.
2. – Ebbene, valutati gli atti di causa, la domanda non è fondata e non può essere accolta per i motivi che seguono.
2.1 – Va detto preliminarmente che parte convenuta rinuncia evidentemente all'eccezione di inammissibilità-improcedibilità della domanda introduttiva, atteso che nella precisazione delle sue conclusioni, con le note depositate in data 30.7.2025, si limita a chiedere il rigetto nel merito della domanda del sig. . Pt_1
Ebbene, premesso che non appare fondata l'eccezione sollevata dall'attore circa la natura innovativa dell'installazione dell'autoclave nel cortile condominiale e dei relativi serbatoi poiché è
giurisprudenza piuttosto datata quella che ritiene che “l'istallazione di un'autoclave non deve essere considerata un'innovazione, ma una parte integrante dell'impianto idrico condominiale (cfr Corte di
Cassazione n. 1389 del 11/02/1998) che va installata in un'area comune, ovvero l'area di cui ognuno dei condomini può servirsi a proprio piacimento o sfruttare nel modo più congeniale, solo a condizione che non se ne alteri la destinazione o non si impedisca l'uso paritetico della stessa. Come
dire: l'importante è non occupare così tanto spazio da non consentire l'utilizzo delle residue parti e da parte dei restanti condomini.
In questo senso anche Corte di Appello di Reggio Calabria, con la sentenza n. 353/2021 citata e prodotta dalla difesa del convenuto.
Ciò detto, sui profili della vicenda che afferiscono alla tutela delle distanze ex art 889 c.c. alla cui tutela il Giudice ha rivolto la sua attenzione nel disporre la CTU - sull'evidente presupposto che anche in vadano rispettate le distanze legali, non essendo possibile eseguire opere che ledano CP_1
i diritti di altri condòmini (cfr Cass. sentenza n. 12633/2016) - il perito nominato dal GI ha accertato che si tratta di due serbatoi di forma cilindrica, disposti verticalmente, di diametro pari a 1,20 mt e altezza 2,00 mt, oltre che di un motore silenzioso posto tra le due cisterne, adiacenti il muretto con
4 ringhiera di recinzione del fabbricato;
e quanto al I^ quesito del Giudice, diretto a verificare la distanza degli stessi dall'abitazione dell'attore, si è così espresso:
- In seguito al sopralluogo effettuato, è stato possibile accertare tramite rilievo metrico (cfr
ALLEGATO n° 2 Documentazione Fotografica – ALLEGATO n° 3 Planimetrie ed elaborati grafici)
la presenza di numero 2 cisterne adiacenti il muretto con ringhiera di recinzione del fabbricato e
poste alla distanza di 2,95 metri dalla abitazione del ricorrente;
Parte_1
Sul secondo quesito, diretto a verificare - ove la distanza rispetto all'abitazione fosse stata Pt_1
inferiore a 2 mt - in ragione delle esigenze dei condomini, la natura indispensabile dell'impianto, nella sua attuale configurazione, posizionamento e dimensionamento:
- l'impianto, nella sua attuale configurazione e dimensionamento, risulta dunque indispensabile (pur
essendo effettivamente sovradimensionato per coprire le esigenze minime giornaliere) a far fronte
alle esigenze di approvvigionamento di acqua corrente dell'edificio e dei condomini ivi residenti, con
particolare riferimento al caso in cui l'assenza di approvvigionamento fosse superiore ad una unica
giornata – circostanza questa notoriamente frequente, sia pure in limitate fasce orarie.
Sul terzo quesito, diretto a valutare - sempre laddove la distanza rispetto alla proprietà privata dell'attore fosse stata inferiore a 2 mt – la possibilità tecnica di spostamento delle cisterne ad una distanza pari o superiore a 2 mt dal muro perimetrale dell'abitazione dell'attore, il perito,
coerentemente all'accertata distanza reolamentare ai sensi dell'art 889 c.c., ha affermato:
- non si ritiene necessario lo spostamento degli stessi - posto che la distanza dal muro di proprietà
dell'attore è superiore ai 2 mt indicati dal GI - salva la possobilità ai fini di renderli meno impattanti
di posizionarli in orizzontale. E in altro punto del suo elaborato, aggiunge: In relazione a quanto
lamentato da parte attrice, l'unica eventuale alternativa possibile a parere del ctu sarebbe quella
relativa alla sostituzione dei due attuali serbatoi con altri due di altezza inferiore e lunghezza
maggiore che potrebbero eventualmente consentire una minore impatto alla visuale del ricorrente.
All'esito del giudizio appare evidente che:
5 - il perito d'ufficio ha adempiuto correttamente all'incarico e ha dato congrua risposta ai quesiti formulati dal GI e non specificamente integrati dalle parti, che non ne hanno fatto richiesta (così
come, si stigmatizza, l'attore non ha ritenuto di formulare riserve ed obiezioni subito dopo il deposito dell'elaborato, fino alle successive difese conclusive);
- le conclusioni organiche, coerenti e complete cui l'ing. è pervenuto non sono state CP_3
smentite in alcun modo, se si tiene conto che anche il regolamento comunale prodotto dall'attore non consente di ritenere illegittima l'installazione effettuata dal Condominio;
- non risulta provato da chi ne aveva l'onere, un qualche concreto pregiudizio che l'attore subirebbe dal posizionamento dei due serbatoi e dall'autoclave, che il CTU a pag. 5 del suo elaborato ha definito “motore silenzioso posto tra le due cisterne”; -
- è stata prodotta attestazione di regolare installazione a norma di legge e che alla riunione del
13.11.2017 l'assemblea condominiale – come si rileva dalverbale prodotto in atti dal convenuto,
aveva accolto la richiesta del sig. , manifestata dalla sua delegata, sig.ra , previo Pt_1 Per_1
contatto telefonico e in accordo con il perito di parte arch. , decidendo di spostare uno dei due Per_2
serbatoi, allontanandolo dalla finestra dell'abitazione dell'attore e collocandolo accanto all'altro
(come nell'attuale posizione verificata dal CTU) ; né tale delibera è stata mai contestata in qualche modo dall'interessato;
- che, sotto altro aspetto, non si ritiene pertinente al caso in esame il riferimento all'art. 907 c.c.,
che riguarda la distanza delle vedute dalle costruzioni, tali non potendosi qualificare i due serbatoi di acqua, che, ad ogni buon conto, non limitano la veduta dell'attore essendo per la loro quasi completa altezza addossati alla recinzione in muro del cortile condominiale, su cui affaccia la finestra in questione.
Tutto quanto ciò induce, dunque, a ritenere infondata e non provata la pretesa azionata dal sig.
, che va rigettata. Pt_1
6 Ovviamente, l'opportunità e la possibilità di sostituire i serbatoi con altri di forma e misura meno ingombrante ed impattante resta una prerogativa che l'assemblea, quale civico consesso che cura l'interesse di tutti i condomini, potrà sempre decidere di esercitare.
5. - Così definito il giudizio, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di legge che si ritiene congruo applicare nella specie, in ragione della concreta attività espletata in corso di causa.
Non si ritiene accoglibile la richiesta di condanna dell'attore al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 cpc, poiché non c'è prova che abbia che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da contro Parte_1
, in persona del suo lrpt Controparte_1
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Rigetta la domanda e condanna (C.F.: ), al Parte_1 CodiceFiscale_4
rimborso delle spese e competenze di causa in favore del convenuto nella misura CP_1
di €. 2.800,00, oltre rimborso forfettario di legge, cap e iva se dovuti. Distrae detta liquidazione in favore dell'avv. Luigia Ombretta Florio che ne ha fatto richiesta.
Così deciso in Reggio Calabria il 9.9.2025
Il GOT
Dott.ssa Luisa Sorrenti
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