Cass. civ., sez. I, sentenza 17/07/2004, n. 13296
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Sentenza 17 luglio 2004

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In tema di azione di accertamento della paternità naturale e di conseguente determinazione del contributo al mantenimento del minore figlio naturale per il periodo successivo alla proposizione dell'azione stessa, ove la parte attrice, nell'atto introduttivo del giudizio, dopo aver indicato quale "petitum" un certo importo di tale contributo, abbia usato l'espressione "ovvero la minore o maggiore somma dovuta" o altra espressione equivalente, il giudice di merito che liquidi un importo maggiore di quello richiesto non viola il principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., sia perché deve ritenersi che la parte attrice, con l'uso dell'espressione predetta, non abbia posto un limite preciso all'ammontare della somma richiesta, ma si sia rimessa agli elementi probatori da acquisire nel corso del giudizio ed alla loro valutazione ad opera del giudice, sia perché, in ordine alla condanna del padre naturale al pagamento del contributo, il giudice che ha accertato il rapporto di paternità non è vincolato alla domanda della parte, in quanto l'art. 277, secondo comma, cod. civ. conferisce a detto giudice il potere di adottare di ufficio, in ragione dell'interesse superiore del minore, i provvedimenti che stimi opportuni per il mantenimento del minore stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 17/07/2004, n. 13296
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13296
    Data del deposito : 17 luglio 2004

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