Sentenza 17 luglio 2004
Massime • 1
In tema di azione di accertamento della paternità naturale e di conseguente determinazione del contributo al mantenimento del minore figlio naturale per il periodo successivo alla proposizione dell'azione stessa, ove la parte attrice, nell'atto introduttivo del giudizio, dopo aver indicato quale "petitum" un certo importo di tale contributo, abbia usato l'espressione "ovvero la minore o maggiore somma dovuta" o altra espressione equivalente, il giudice di merito che liquidi un importo maggiore di quello richiesto non viola il principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., sia perché deve ritenersi che la parte attrice, con l'uso dell'espressione predetta, non abbia posto un limite preciso all'ammontare della somma richiesta, ma si sia rimessa agli elementi probatori da acquisire nel corso del giudizio ed alla loro valutazione ad opera del giudice, sia perché, in ordine alla condanna del padre naturale al pagamento del contributo, il giudice che ha accertato il rapporto di paternità non è vincolato alla domanda della parte, in quanto l'art. 277, secondo comma, cod. civ. conferisce a detto giudice il potere di adottare di ufficio, in ragione dell'interesse superiore del minore, i provvedimenti che stimi opportuni per il mantenimento del minore stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/07/2004, n. 13296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13296 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - rel. Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT IA UC, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PISANELLI 12, presso. l'avvocato STEFANO DI MEO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO VITALIZI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ID UC, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 45, presso l'avvocato ARTURO MARZANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANIA MAESTRINI, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 48/03 della Corte d'Appello di Firenze;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 05/07/2004 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Di MEO, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'avvocato MARZANO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
UC AN proponeva dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Firenze, dopo esserne stata autorizzata, l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità della propria figlia minore ER nei confronti di GI UC ET. Chiedeva altresì la condanna del convenuto al pagamento di un contributo per il mantenimento della minore ed al rimborso pro quota delle spese sostenute dalla nascita. Costituitosi il contraddittorio, con sentenza del 22 marzo - 5 aprile 2002 il Tribunale per i Minorenni dichiarava la paternità naturale del ET, che condannava al pagamento di _ 500, 00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, per il mantenimento della bambina, oltre il 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data del ricorso introduttivo del giudizio di ammissibilità, e dichiarava la propria incompetenza a pronunciare sul rimborso delle spese pregresse. Proposto appello dal ET, con sentenza del 4 dicembre 2002 - 18 gennaio 2003 la Corte di Appello di Firenze, sezione per i minorenni, rigettava l'impugnazione, osservando in motivazione, in relazione al dedotto vizio di extrapetizione della pronuncia del primo giudice ed alla inammissibilità del mutamento della domanda effettuato dalla AN in sede di memoria conclusionale e di udienza di discussione, che, a fronte della richiesta della predetta, contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, di un contributo mensile per il mantenimento della minore pari a L. 700.000 mensili o alla diversa somma ritenuta di giustizia, la richiesta di liquidazione di un maggiore importo, unitamente al riconoscimento dell'obbligo di contribuire per metà alle spese straordinarie, successivamente formulata, costituiva mera specificazione della domanda iniziale, non comportando alcun mutamento dei fatti posti a fondamento dell'azione e non introducendo temi di indagine su presupposti diversi da quelli prospettati con l'atto introduttivo.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il ET deducendo un unico motivo. Resiste con controricorso la AN. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con P unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. ed omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, premesso che la AN nell'atto introduttivo del giudizio aveva chiesto la condanna del ET al pagamento di un assegno mensile di L. 700.000 per il mantenimento della minore, mentre nella comparsa conclusionale aveva sollecitato la corresponsione di un assegno per L. 1.200.000, oltre al 50% delle spese straordinarie, e che il Tribunale per i Minorenni aveva condannato P esponente al pagamento della somma di _ 500, 00. oltre al 50% di dette spese straordinarie, con decorrenza dalla data della proposizione della domanda relativa alla fase di ammissibilità, si deduce che la Corte di Appello ha erroneamente respinto il motivo di impugnazione diretto a denunciare P inammissibilità della domanda tardivamente formulata, nonché a prospettare P eccessività dell'assegno liquidato e la genericità del riferimento alle spese straordinarie. Si sostiene in particolare che P aver richiesto nella memoria conclusionale una somma pari quasi al doppio di quella invocata nell'atto introduttivo, oltre la corresponsione della quota delle spese straordinarie, non costituiva specificazione della domanda iniziale, ma domanda nuova, sulla quale non si era formato il contraddittorio.
Il motivo è infondato. Il denunciato vizio di violazione dell'art. 112 c.p.c. da parte del primo giudice certamente non sussiste, non solo perché, secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, nel caso in cui la parte nell'atto introduttivo del giudizio, dopo aver indicato quale petitum un certo importo, abbia usato l'espressione ovvero la minore o maggiore somma dovuta o altra espressione equivalente, deve ritenersi che non abbia posto un limite preciso all'ammontare della somma richiesta, ma si sia rimessa agli elementi probatori da acquisire nel corso del giudizio ed alla loro valutatone ad opera del giudice, ma anche perché in ordine alla condanna del padre naturale al pagamento del contributo per il mantenimento del minore per il periodo successivo alla proposizione dell'azione il giudice che ha accertato il rapporto di paternità non è vincolato alla domanda della parte: ed invero l'art. 277 comma 2 c.c. conferisce a detto giudice il potere di adottare di ufficio, in ragione dell'interesse superiore del minore, i provvedimenti che stimi opportuni per il mantenimento del minore (v. per tutte in tal senso Cass. 2000 n. 5586; 1994 n. 6868; 1994 n. 6217; 1985 n. 2739). Correttamente pertanto il Tribunale per i Minorenni ha esercitato detti poteri officiosi, ritenendo che la condanna del ET al pagamento della somma di E. 500,00 mensili, oltre al contributo pro quota nelle spese straordinarie, costituisse misura congrua a soddisfare, unitamente agli oneri a carico della madre, le molteplici esigenze di vita, di cura e di educazione della minore. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi E. 2.100,00, di cui E. 2.000,00 per onorario, oltre le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 5 luglio 2004. Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2004