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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 16/07/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P., dr.avv. Andrea Ingiulla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 353/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano via Parte_1
Felice Cavallotti n.14 (c.f. ), rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al ricorso P.IVA_1 per decreto ingiuntivo, dall'Avv.Fabio Ferrante ( ) ed elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliata a Milano in via Albricci n.9, presso lo studio del difensore. attore
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore (c.f. ), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello P.IVA_2
Stato di ed elettivamente domiciliato in via Libertà n.174, presso gli CP_1 CP_1 uffici della medesima.
convenuto
Oggetto: condannatorio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con comparsa di riassunzione ritualmente notificata, la (in seguito la ha Parte_1 Pt_1 adito questo Tribunale per ottenere la condanna dell' Controparte_1
(in seguito la ) al pagamento di somme dovute da quest'ultimo alle società
[...] CP_2 ed in forza di alcune fatture rimaste insolute. Parte_2 Parte_3
In particolare, l'attrice ha dedotto: a) di essere cessionaria dei crediti vantati dalle predette società nei confronti della convenuta, in forza di contratti di cessione pro soluto debitamente CP_2 prodotti;
b) che il credito vantato nei confronti della era di € 39.892,51 in linea capitale;
CP_2
c) che in forza delle suddette ragioni creditorie, essa aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di
Milano il decreto ingiuntivo n.19866/2022 emesso in data 12.12.2022, per l'importo di €
39.892,51, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 sino al saldo e spese di procedura;
d) che, proposta opposizione da parte della , il Tribunale di Milano, con sentenza Controparte_3
n.9924/2023, annullava il decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale del tribunale adito ed assegnava il termine di tre mesi per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di
Caltanissetta.
Tutto ciò premesso, la società attrice ha riassunto il giudizio dinanzi a questo tribunale ed ha chiesto la condanna dell'ente convenuto al pagamento “dell'importo capitale di € 39.892,51 oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 dalla data di scadenza delle singole fatture cedute al saldo, o della diversa somma che sarà accertata nel corso del giudizio, per le fatture oggetto del ricorso per D.I., oltre interessi e spese relative alle precedenti fasi della procedura. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio in riassunzione, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge”.
Costituitasi in giudizio con comparsa del 10.04.2024, la ha eccepito in Controparte_3 via preliminare il difetto di titolarità del credito e la carenza di legittimazione attiva della Pt_1 attesa l'inopponibilità delle cessioni di credito nei confronti dell'ente, ai sensi del combinato disposto dall'art.9 della legge 20 marzo 1865 n.2248, allegato E, e dall'art.70 comma 3 del R.D,
18 novembre 1923 n.2440, le quali norme richiedono la necessaria accettazione della cessione da parte dell'Amministrazione debitrice. Nel caso di specie, la non aveva espresso alcuna CP_2 accettazione delle cessioni, per cui le stesse debbono ritenersi inopponibili nei suoi confronti. In subordine, l'ente convenuto ha contestato la debenza delle somme rivendicate dall'attore, assumendo per un verso che mancherebbe la prova dei contratti di fornitura stipulati sia da Pt_2 che da con la , non potendo supplire a tale onere probatorio la Pt_3 Controparte_3 mera produzione in giudizio delle fatture, per altro verso che non vi sarebbe prova del fatto che le fatture siano ricomprese nei contratti di cessione. In ulteriore subordine, ha contestato la debenza delle somme rivendicate dalla a titolo di interessi e risarcimento per il ritardato Pt_1 pagamento delle fatture, per cui ha concluso per il rigetto della domanda con conseguente condanna dell'attrice al pagamento delle spese processuali.
Parte attrice ha depositato memoria ex art.171 ter c.p.c..
All'udienza del 29.07.2024, svoltasi ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la causa veniva rinviata per l'udienza di discussione e decisione, con l'assegnazione alle parti dei termini ex art.189 c.p.c.. La domanda è infondata per quanto di ragione.
Ai fini della decisione della presente controversia, appare dirimente l'eccezione di difetto di titolarità del credito e di legittimazione attiva della società attrice, formulata dalla in CP_2 considerazione della inopponibilità della cessione del credito nei suoi confronti, ai sensi del combinato disposto dall'art.9 della legge 20 marzo 1865 n.2248, allegato E, e dall'art.70 comma
3 del R.D, 18 novembre 1923 n.2440.
Al riguardo, la convenuta ha replicato che la necessità “dell'adesione alla cessione da parte della pubblica amministrazione per la sua opponibilità ad essa, è venuta meno, in relazione alle cessioni previste dalla legge 21 febbraio 1991, n.52 (sulla “disciplina della cessione dei crediti d'impresa”), e dall'art.26, comma 5, della legge
11 febbraio 1994, n.109 (legge quadro in materia di lavori pubblici) a norma del quale “le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n.52, sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici” (memoria ex art.171 ter c.p.c., pag.7).
In proposito, questo Tribunale ha già avuto modo di affermare che “…con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (da intendersi nel suo complesso, ivi compresi pertanto anche i Comuni), il divieto di cessione senza l'adesione della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), solo rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.1260 cod.civ.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venire meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto” (Cass., Sez.3, Sentenza
n.981 del 28/01/2002; conf.Cass., Sez.3, Sentenza n.18339 del 27/08/2014; Cass., Sez.6, Ordinanza
n.24758 del 15/09/2021). È stato altresì precisato che “…la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata sussiste solo fino a quando il contratto è in corso e cessa quando viene meno con la conclusione del rapporto contrattuale;
da tale momento torna ad applicarsi la regola generale di cui agli art.69 r.d. cit. e 1264 cod.civ, secondo cui l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione
a quest'ultimo” (Cass.; Sez.1, Sentenza n.2209 del 01/02/2007)…” (si veda in termini
Trib.Caltanissetta, sent.n.75/22 del 28.01.2022).
La giurisprudenza di legittimità, in fattispecie riguardante crediti derivanti da fornitura di energia elettrica, ha di recente ulteriormente ribadito che “la disciplina della cessione dei crediti verso la P.A.
(artt.69 e 70 R.D. novembre 1923, n.2440) ha natura speciale e non è stata abrogata dalla L.n.52/1991, relativa alla cessione dei crediti d'impresa in generale;
non a caso, l'art.26, comma 5, della L.n.109/1994, la quale ha esteso espressamente le disposizioni della L.n.52/1991 “ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici”; il che implica non solo che la legge n.52/1991 era precedentemente inapplicabile ai crediti verso le pubbliche amministrazioni, ma anche che l'estensione prevista dal citato art.26 non riguarda neppure tutti i crediti verso la pubblica amministrazione e, in particolare, non riguarda
i crediti derivanti da contratti di fornitura (così Cass. 16/09/2002, n.13481). Pertanto, non è affatto incorso in errore il giudice a quo quando ha ritenuto non applicabile il D.Lgs. n.163/2006 alla cessione dei crediti derivanti dal contratto per cui è causa” (Cass.Civ. sez.III, 23.12.2024 n.34173).
Il superiore principio di diritto, che questo giudice ritiene di condividere, può essere pedissequamente applicato alla controversia in esame, in cui risulta pacifico che la CP_3
non ha mai accettato la cessione dei crediti disposta da ed
[...] Parte_2 [...] in favore di Parte_3 Pt_1
Ne consegue l'inopponibilità della cessione del credito nei confronti dell'ente convenuto, per cui la domanda attrice deve essere rigettata per tale assorbente motivo.
Quanto alle spese processuali, le stesse vanno poste a carico della socità attrice secondo il principio della soccombenza e liquidate nella misura specificata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia da € 26.000,01 ad € 52.000,00 ed in base ai criteri di cui al D.M.
n.55/2014 come aggiornati con il D.M. n.147 del 13.08.2022 (valori medi – esclusa fase istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n.353/2024 R.G.A.C., ogni altra domanda o eccezione respinta, rigetta la domanda proposta dalla Parte_1 condanna l'attrice a rifondere all' le spese Controparte_1 processuali, che liquida nel complesso in € 2.905,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Caltanissetta 15 luglio 2025 Il G.O.P.
Dr.Avv. Andrea Ingiulla