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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/02/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
N. 4915/2023 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio R.G. n. 4915/2023, promosso con ricorso depositato in data 13.9.2023 da:
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Fantin e dall'avv. Francesco Antonello giusta mandato allegato telematicamente alla memoria di costituzione di nuovo difensore, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito in Castelfranco Veneto, via delle Querce n. 60/B-1;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_2
c.f. CodiceFiscale_2
- resistente contumace - con l'intervento di
Controparte_3
Parte_1
rappresentati e difesi dall'avv. Tiziana Iannuzzi giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di intervento, elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito in Treviso, via G. Pozzobon n.
3;
c.f.: CodiceFiscale_3
c.f.: CodiceFiscale_4
- parti intervenute - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 28.1.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
Dato atto che è stata emessa sentenza di divorzio, già passata in giudicato, in ordine alle altre richieste presentate dai figli intervenuti così il ricorrente conclude:
Nel merito:
A modifica del provvedimento provvisorio emesso dal G.I. in corso di causa, ritenuto allo stato autosufficiente Pt_1
economicamente, disponga il Tribunale che il dr. versi al figlio , a condizione che lo stesso abbia provveduto CP_1 CP_3
all'iscrizione al corso universitario prescelto nei termini stabiliti per l'anno 2024-2025 e sostenga con profitto gli esami previsti, la somma di euro 1.200 (milleduecento mensili) comprensiva del contributo per il canone di locazione e di tutte le spese per utenze dell'immobile dallo stesso abitato;
in ipotesi di mancata iscrizione al corso universitario stabilisca il
Tribunale che tale assegno venga versato solo fino a dicembre 2024 e non oltre o fino ad altro termine ritenuto opportuno dal Giudice.
Disponga, in questo secondo caso, che si attivi a trovare una occupazione che gli consenta di mantenersi CP_3
economicamente, nonché si attivi a reperire un immobile più piccolo e più economico.
Spese compensate.
2 In via istruttoria
Si chiede che il Giudice ordini al sig. la produzione in giudizio del contratto di locazione dell'immobile a Controparte_3
lui intestato, dell'iscrizione al corso universitario prescelto per l'anno 2024-2025.
Si chiede che il Giudice ordini al sig. la produzione in giudizio del contratto che lo lega alla società Parte_1
sportiva milanese, nonché documentazione idonea a dimostrare i compensi che percepisce e la sua situazione abitativa.
Si insiste, per scrupolo defensionale, per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte, di prova per interrogatorio formale dei sig.ri e nonché per testi sui capitoli tutti indicati nella nostra memoria di costituzione di nuovo CP_3 Parte_1
difensore, che devono ritenersi qui integralmente riportati. Con i testi ivi indicati.
Per parte intervenuta:
- confermarsi i provvedimenti economici adottati dal Tribunale con ordinanza del 27 gennaio 2024 in favore dei signori
e tenuto conto di quanto segue. CP_3 Parte_1
è iscritto al corso universitario di Filosofia presso università Ca'Foscari di Venezia, e dunque non ha Controparte_3
alcuna autonomia sotto il profilo economico (doc.11);
è ingaggiato presso una associazione sportiva milanese e percepisce un mero rimborso per le spese di Parte_1
alloggio pari ad €800,00 mensili.
Le spese di vitto sono a suo completo carico e, comunque, quando lo stesso fa ritorno a Treviso, egli deve pur far riferimento ad una abitazione stabile, quale è quella dove vive il fratello . CP_3
In ragione di quanto sopra, le erogazioni economiche in favore dei figli del signor non possono subire Controparte_1
alcuna decurtazione rispetto a quanto già stabilito dal Tribunale con ordinanza del 27 gennaio 2024.
Si rammenta che nonostante l'ordine del Giudice, il signor non ha adempiuto spontaneamente al Controparte_1
versamento di quanto dovuto in favore dei figli ma si è reso necessario chiedere il pagamento diretto da parte del datore di lavoro.
- Quanto alle spese straordinarie, si chiede che le stesse vengano poste per l'intero in capo al signor posto Controparte_1
che nulla è dato sapere circa le sorti della signora . Controparte_2
3 - Quanto alle istanze istruttorie, si ribadisce quanto già segnalato all'udienza del 17 settembre 2024, ovvero che il signor non ha esibito la documentazione richiesta dal Giudice e che anzi, quanto dimesso in atti, dimostra Controparte_1
l'esistenza di fondi e titoli facenti capo allo stesso.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.9.2023, il signor esponeva di aver contratto matrimonio civile CP_1
con la signora in data 15.7.2002 ad Asolo e che dalla loro unione erano nati i figli Controparte_2
il 3.8.2003 e in data 7.3.2006. CP_3 Pt_1
Venuta meno l'affectio maritalis e avendo fatto l'odierna resistente rientro presso il suo Paese d'origine, il signor instaurava nel mese di febbraio 2022 procedura di separazione giudiziale dalla moglie, CP_1
ad oggi ancora pendente. Con sentenza non definitiva n. 544/2023, pubblicata il 5.5.2023, era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, mentre il suddetto giudizio proseguiva per la decisione sulle ulteriori questioni controverse.
Decorsi i termini di legge, il signor instaurava quindi giudizio divorzile, chiedendo la CP_1
conferma delle condizioni in punto affido e mantenimento del figlio minore e di quello Pt_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente già stabilite con l'ordinanza CP_3
presidenziale nella causa di separazione.
Con decreto del 20.9.2023, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Nessuno si costituiva in giudizio per la resistente, pertanto il ricorrente non depositava alcuna memoria integrativa di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
In data 5.1.2024, tuttavia, interveniva nel presente giudizio il figlio maggiorenne Controparte_3
rappresentando che il padre aveva lasciato la casa familiare, in cui erano rimasti a vivere lui ed il fratello
, per trasferirsi presso una nuova abitazione unitamente alla di lui compagna. Pt_1
4 Nel fare ciò, aveva fatto mancare ai due figli, privi di reddito, i mezzi per vivere.
Formulava pertanto domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre con riguardo al fratello minore e chiedeva al Tribunale di regolamentare l'affido del minore, la sua collocazione, Pt_1
nonché di porre a carico dei genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento proprio e di . Pt_1
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 10.1.2024, il Giudice relatore sentiva il ricorrente, il figlio e procedeva all'ascolto del minore . CP_3 Pt_1
All'esito, pronunciava i propri provvedimenti temporanei ed urgenti e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni in punto status, stante la richiesta del signor di pronuncia non CP_1
definitiva di scioglimento del matrimonio.
Tale incombente avveniva all'udienza del 15.2.2024. Esaurita la discussione orale, il Giudice Istruttore si riservava di riferire in camera di consiglio.
Lo scioglimento del matrimonio veniva pronunciato con sentenza non definitiva n. 421/2024, pubblicata in data 21.2.2024.
Successivamente, rimessa la causa in istruttoria, interveniva nel presente giudizio anche il figlio più piccolo divenuto nelle more maggiorenne, aderendo alle domande e alle conclusioni Parte_1
formulate dal fratello . CP_3
La causa veniva istruita esclusivamente mediante acquisizione di documentazione reddituale del ricorrente.
Esaurita la fase istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice relatore assegnava termini ex art. 473 bis. 28 cod. proc. civ. per la precisazione delle conclusioni, il deposito di comparsa conclusionale e di memoria di replica.
Alla successiva udienza del 12.12.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. civ., il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio.
* * *
1. Sullo scioglimento del matrimonio
5 Lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti è già stato pronunciato con sentenza non definitiva n. 421/2024, pubblicata in data 21.2.2024.
2. Sul contributo al mantenimento ordinario e straordinario dei figli e CP_3 Pt_1
I figli maggiorenni e sono intervenuti nel presente giudizio formulando, nei confronti del CP_3 Pt_1
ricorrente, domanda di contribuzione al proprio mantenimento dal momento che entrambi vivono in un'abitazione autonoma che conduce in locazione. CP_3
Tuttavia, come da sempre prospettato dagli stessi, non sarebbero economicamente autosufficienti.
Orbene, si deve evidenziare che l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli trova espresso riconoscimento nell'art. 30 Cost., il quale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Si tratta di un obbligo che sorge direttamente ed istantaneamente dal rapporto di filiazione.
L'obbligo di mantenimento dei figli è ribadito, inoltre, dall'art. 147 cod. civ., il quale esplicitamente prevede che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”, precisando, nel successivo articolo, che i coniugi devono adempiere l'obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.
Anche nel caso di disoccupazione o redditi molto esigui, non può venire meno tout court il dovere del genitore di contribuire al mantenimento del figlio, anche se la misura della contribuzione dovrà essere determinata in ragione delle sostanze del genitore.
L'obbligo di mantenimento del figlio, peraltro, non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma si protrae sino a quanto non risulti che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica oppure risulti in colpa per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio o di procurarsi un reddito mediante l'esercizio di idonea attività lavorativa.
6 Recentemente, la Suprema Corte ha puntualizzato che, in base al principio di autoresponsabilità, solo il figlio maggiorenne privo della c.d. capacità lavorativa ha diritto al mantenimento da parte dei genitori, secondo una valutazione che – eliminato ogni automatismo – spetta di volta in volta al giudice chiamato a pronunciarsi sulla questione.
Tra le evenienze che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre:
a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività
e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale.
Nella concreta valutazione di tali elementi, può essere ragionevolmente operato dal giudice proficuo riferimento ai dati statistici, da cui risulti il tempo medio, in un dato momento storico, al reperimento di una occupazione, a seconda del grado di preparazione conseguito.
Nel caso di specie, questo Collegio ritiene che, sia con riguardo al figlio più grande che con CP_3
riferimento al figlio più piccolo , sussistano – secondo gli insegnamenti della Suprema Corte – le Pt_1
condizioni per considerare i ragazzi incolpevolmente non autosufficienti.
Va per prima cosa premesso che non pare possibile tralasciare, nella valutazione in questa sede effettuata circa l'attuale condizione di e , il vissuto dei ragazzi negli ultimi mesi. Essi, CP_3 Pt_1
7 infatti, si sono trovati a vivere da soli ( , ancora minorenne) poiché dapprima la madre – che ha Pt_1
fatto ritorno in Thailandia e, a quanto consta, contatta i figli telefonicamente una volta alla settimana –
e poi il padre si sono sostanzialmente disinteressati delle loro esigenze e benessere psicofisico.
Inoltre, negli ultimi mesi del 2023 e nei primi mesi del 2024, hanno dovuto far fronte da soli alle spese di vitto e alloggio dal momento che il padre ha omesso di versare loro quanto necessario per il minimo sostentamento, nonché di pagare l'affitto (all'epoca, a lui intestato) e le utenze dell'appartamento in cui vivevano e . CP_3 Pt_1
Questi ultimi, nei periodi di maggiore difficoltà, sono stati costretti a chiedere aiuto alle famiglie delle rispettive fidanzate, che li hanno accolti quando l'abitazione risultava priva di acqua corrente e di elettricità.
Al momento, mediante l'intestazione del contratto di locazione e delle relative utenze, oltre che grazie al pagamento diretto dell'assegno stabilito dal Tribunale da parte del datore di lavoro del ricorrente,
l'emergenza è rientrata. Tuttavia, la situazione precaria sopra descritta ha caratterizzato molti mesi nell'arco del 2023 e del 2024 e ciò non può essere trascurato nella valutazione delle ragioni sottese alla loro non autosufficienza economica.
Quanto a , dopo un anno di inattività (dovuta, principalmente, al fatto che l'inerzia del padre non CP_3
gli ha consentito di iscriversi tempestivamente all'università), ora frequenta il primo anno presso la
Facoltà di Psicologia dell'Università di Padova. Non è ancora possibile sapere se lo faccia con profitto, in quanto la prima sessione di esami è iniziata da pochi giorni al momento della redazione della presente sentenza.
Peraltro, ha dimostrato buona volontà perché negli scorsi mesi ha svolto lavoretti saltuari come CP_3
cameriere.
Quanto ad , il ragazzo aveva ottenuto un ingaggio da un'Associazione calcistica milanese, con la Pt_1
previsione di un rimborso spese di € 800,00 mensili. L'infortunio al ginocchio subito ha però portato alla risoluzione di quel contratto da parte della società. A nulla rilevano le considerazioni svolte dal
8 ricorrente in merito alla serietà dell'infortunio, dal momento che l'unico dato dirimente è che la società calcistica ha esercitato il recesso e ha dovuto far rientro presso l'abitazione del fratello. Pt_1
, dunque, sta proseguendo con diligenza (a quanto consta) gli studi ultraliceali, sospesi unicamente CP_3
lo scorso anno accademico in ragione delle evidenti e innegabili difficoltà – personali ed anche economiche – in cui si era trovato in quel periodo.
, invece, ha compiuto 18 anni pochi mesi fa e in questo lasso temporale egli si è attivamente Pt_1
adoperato nella ricerca di un'occupazione, che peraltro aveva reperito ma a cui ha dovuto rinunciare a causa dell'infortunio.
Entrambi gli intervenuti, dunque, hanno diritto di ottenere dai genitori una contribuzione al loro mantenimento.
Per la quantificazione di tale onere, si rileva quanto segue.
Il signor svolge la professione di medico di base e percepisce uno stipendio di oltre € 5.000,00 CP_1
(le uniche buste paga dimesse, in realtà, attestano redditi tra gli € 5.700,00 e gli € 5.900,00 mensili).
Egli, però, è gravato da numerosi debiti, principalmente correlati al recente acquisto di un'abitazione nella quale convive con la nuova compagna.
In particolare, egli è tenuto a corrispondere una rata di mutuo pari ad € 1.150,00 (trattandosi di mutuo cointestato, come cointestata è la titolarità dell'immobile, non può che considerarsi unicamente la quota relativa al signor n.d.r.), oltre ad avere finanziamenti complessivi per circa € 780,00 contratti CP_1
per gli impianti e il mobilio della nuova abitazione, un debito con rateo mensile pari ad € 540,00
(relativo a non meglio precisati affari riferibili all'ex moglie, odierna resistente, che il signor si CP_1
è accollato) e un canone di locazione per lo studio in cui esercita la sua attività medica pari ad € 290,00.
Tuttavia, egli pare aver ottenuto una consistente liquidità (ragionevolmente investita nell'acquisto della nuova casa) derivante dalla vendita di almeno due immobili. Non è stato possibile determinarne l'ammontare, tuttavia appare certo che egli abbia tratto denaro dalle compravendite suddette.
Quanto alla resistente, non sono noti i suoi redditi né la sua attuale condizione occupazionale.
9 Del resto, il signor ha fin dall'introduzione del presente giudizio dichiarato di voler accollarsi CP_1
il mantenimento dei figli (si vedano le iniziali conclusioni contenute nel ricorso).
Quanto alle esigenze di e , occorre rilevare che il canone di locazione per l'appartamento CP_3 Pt_1
in cui vivono ammonta ad € 750,00 mensili (è in previsione il trasloco in immobile più modesto, tuttavia i prezzi medi d'affitto di Treviso non sono molto dissimili dal canone attualmente pagato), a cui devono sommarsi le utenze varie e le spese alimentari.
, inoltre, è iscritto all'università e deve corrispondere le rette periodiche, oltre che acquistare i libri CP_3
di testo e pagare l'abbonamento del treno per raggiungere Padova.
In considerazione del fatto che il signor si è dimostrato restio a rimborsare ai figli gli esborsi CP_1
sostenuti (tanto da indurre e a rivolgersi al datore di lavoro), questo Collegio ritiene di CP_3 Pt_1
ricomprendere nell'importo del contributo ordinario a carico del padre e a favore di anche una CP_3
quota da imputare alle spese scolastiche dal medesimo sostenute. Infatti, un'eventuale inerzia da parte del ricorrente nel rimborso di tali spese costringerebbe il figlio, obtorto collo, a lasciare gli studi.
Tale è la ragione di un contributo diversificato, allo stato, per i due fratelli.
E, in particolare, tenuti in considerazione gli esborsi fissi mensili del signor da un lato, e, CP_1
dall'altro, le concrete esigenze di vita di e (che devono sostenere integralmente tutte le CP_3 Pt_1
spese di vitto e alloggio, vivendo da soli), questo Collegio ritiene di determinare l'importo del contributo paterno al mantenimento di nella misura di € 1.150,00 (comprensivo delle spese CP_3
scolastiche e delle altre spese straordinarie non di natura medica) e quello in favore di nella Pt_1
misura di € 850,00 (anch'esso comprensivo delle spese straordinarie, ad esclusione di quelle mediche).
I suddetti importi dovranno essere corrisposti direttamente ai figli, come richiesto dagli stessi nella loro comparsa di intervento, con adesione da parte del signor CP_1
Quanto alle spese straordinarie di natura medica, esse saranno ripartite tra i genitori in ragione del 90%
a carico del padre e del 10% a carico della madre.
3. Sulle spese di lite
10 Con riguardo al rapporto processuale tra ricorrente e resistente, in considerazione degli esiti del giudizio e del limitato oggetto della domanda attorea (riguardante il solo status), le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
Con riferimento, invece, al rapporto processuale tra parte ricorrente e parte intervenuta, la regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza prevalente del ricorrente, considerata in un'ottica complessiva alla luce di tutto quanto emerso nel corso del processo ed anche della condotta processuale del signor (il quale ha omesso per ampia parte del procedimento di fornire al CP_1
Tribunale tutti gli elementi necessari al fine di ricostruire la sua capacità economica).
Le spese processuali sono liquidate come da dispositivo (con applicazione dei parametri di cui al D.M.
147/2022, cause di valore indeterminabile di bassa complessità, valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale, minimi per la fase istruttoria), con la precisazione che e Pt_1 [...]
risultano ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello stato. CP_3
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa e contraria istanza, così provvede:
1) pone a carico di – a far data dalla presente decisione – l'obbligo di corrispondere Controparte_1
direttamente al figlio , a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma mensile di € CP_3
1.150,00, somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore e soggetta a rivalutazione in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
1) pone a carico di – a far data dalla presente decisione – l'obbligo di corrispondere Controparte_1
direttamente al figlio , a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma mensile di € 850,00, Pt_1
somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore e soggetta a rivalutazione in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
11 3) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere, in ragione del 90% a carico del padre e
10% a carico della madre, alle spese straordinarie di natura medica sostenute in favore dei figli;
4) quanto al rapporto processuale tra ricorrente e intervenuti, condanna alla Controparte_1
rifusione, in favore dello Stato, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 3.358,50 – importo già dimidiato ai sensi dell'art. 130 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 – oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge;
5) compensa integralmente le spese di lite in relazione al rapporto processuale tra ricorrente e resistente.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 28.1.2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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