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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/11/2025, n. 2724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2724 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. EA Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 05.11.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nelle cause riunite iscritte al n.3034/2023 R.G.
tra
nato il [...], rapp.to e difeso dall' Avv. Giuseppe Stefanelli come Parte_1 da procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Maria Teresa Petrucci CP_1
e ER TO come da procura generale richiamata nelle memorie difensive
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con primo ricorso depositato il 10.03.2023 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di essere stato beneficiario del reddito di cittadinanza a seguito di accoglimento della domanda n. del 28.04.2022, esponeva che con provvedimento Controparte_2
CP_ del 21.12.2022 l' comunicava la revoca del benefico con la seguente motivazione:
“Omessa dichiarazione in domanda della presenza di componenti condannati con sentenza definitiva intervenuta nei dieci anni precedenti la richiesta per i reati di cui all'art.7, c.3 D.L. n. 4/2019, convertito in L. n. 26/2019 e succ. mod.”
Deduceva che non vi era alcun obbligo di specificazione in tal senso sulla domanda in quanto, al momento della presentazione della stessa (28.04.2022), alcun componente del proprio nucleo familiare era stato condannato con sentenza definitiva, intervenuta nei 10 anni precedenti, per i reati di cui all'art.7, co. 3 D.L. n. 4/2019; di aver ricevuto una condanna per il reato di falsa testimonianza ex art. 372 c.p., non ostativo alla percezione dell'indennità, con sentenza del Tribunale di Lecce n. 1292 del 09.07.2010 divenuta irrevocabile in data 08.06.2011, ben oltre il termine di 10 anni prescritto dalla legge. CP_ Ritenendo illegittimo il provvedimento dell' chiedeva accertarsi la illegittimità del provvedimento di revoca del beneficio economico in questione e, per l'effetto, dichiararsi
1 il proprio diritto al riconoscimento del beneficio economico sin dalla data della domanda amministrativa, con vittoria delle spese processuali.
Con un secondo ricorso depositato il 27.06.2023, parte ricorrente esponeva che con nota del 05.03.2023 l' le aveva chiesto la restituzione della somma di € 2.247,35 a titolo di CP_1 ratei di reddito di cittadinanza indebitamente riscossi nel periodo da aprile 2022 a dicembre
2022, come emerso a seguito degli accertamenti eseguiti.
Ritenendo infondata la richiesta restitutoria, chiedeva accertarsi e dichiararsi la illegittimità del provvedimento di restituzione delle somme e la sospensione dello stesso provvedimento in pendenza di un ulteriore giudizio innanzi al Tribunale di Lecce avverso il provvedimento di revoca del beneficio del reddito di cittadinanza, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza delle domande chiedendone CP_1 il rigetto, precisando che il beneficio in questione era stato revocato in quanto il ricorrente era stato sottoposto a pena detentiva eseguita il 23.05.2014, ossia nei 10 anni precedenti la presentazione della domanda.
Disposta la riunione dei procedimenti per evidenti ragioni di connessione, all'esito dell'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
La questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo pensionistico è stata decisa dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18046 del 2010, che ha composto il contrasto di giurisprudenza sorto al riguardo nella
Sezione lavoro, secondo cui: “In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (da ultimo, anche, Cass. Sez. L., n. 2739/2016).
Il suddetto principio può però trovare applicazione solo quando nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 198/2011). In difetto di tali presupposti, non insorge l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito.
Nel caso di specie, l' ha chiesto la restituzione dei ratei di assegno di cittadinanza CP_1
2 erogati al ricorrente nel periodo da aprile 2022 a dicembre 2022, sul presupposto della
“Omessa dichiarazione in domanda della presenza di componenti condannati con sentenza definitiva intervenuta nei dieci anni precedenti la richiesta per i reati di cui all'art.7, c.3 D.L. n. 4/2019, convertito in L. n. 26/2019 e succ. mod.”
Orbene in punto di diritto giova evidenziare che il reddito di cittadinanza, introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito in legge n. 26/2019, come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale che viene riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di determinati requisiti di cittadinanza, reddito e patrimonio.
L'art. 2, comma 1, lett. c-bis, in particolare, stabilisce che il richiedente il beneficio, al momento della presentazione della domanda, non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, o condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati dal successivo art. 7, comma 3. Si tratta di determinati reati, individuati ai commi
1 e 2 dello stesso art. 7 (attinenti alle false dichiarazioni o alle omesse comunicazioni concernenti i requisiti per ottenere e mantenere il reddito di cittadinanza), nonché dagli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale (concernenti fattispecie di terrorismo ed eversione e di stampo mafioso) e dall'art. 640-bis cod. pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); a questi si aggiungono i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di cui allo stesso articolo.
Alla condanna definitiva (o all'applicazione della pena su richiesta delle parti) per i già richiamati reati di cui all'art. 7, comma 3, consegue la revoca del reddito di cittadinanza.
La revoca ha efficacia retroattiva e comporta l'obbligo alla restituzione di quanto indebitamente percepito e determina l'ulteriore effetto di non poter più richiedere il beneficio prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.
Ebbene, risulta dagli atti di causa che il ricorrente ha ricevuto una sentenza di condanna della Corte d'Appello di Lecce divenuta irrevocabile in data 08.06.2011, ovvero ben 10 anni e 10 mesi prima della presentazione della domanda di reddito di cittadinanza, per il reato di falsa testimonianza ex art. 372 c.p., non contemplato dall'art. 7, comma 3 del D.
L. n. 4/2019. Pertanto, non era tenuto ad alcuna comunicazione in merito al momento della presentazione della domanda. CP_ Quanto, poi, alla deduzione dell' che il reddito è stato revocato poiché dal casellario giudiziario risulta che il ricorrente è stato sottoposto a pena detentiva “eseguita” il
23.05.2014, la stessa è irrilevante;
al momento della presentazione della domanda, ovvero
3 il 28.04.2022, il ricorrente (così come gli altri componenti il nucleo familiare) non era “in stato detentivo, né sottoposto a misura cautelare personale, né a condanna definitiva intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta per i delitti previsti dagli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422
e 640 bis del codice penale”, come espressamente prescritto dall'art. 2, comma 1, lett. c-bis D.
L. n.4/2019.
Alla luce di tali considerazioni, la revoca del reddito di cittadinanza disposta con provvedimento del 21.12.2022 deve ritenersi del tutto illegittima;
ne consegue la irripetibilità della somma di € 2.247,35 corrispondente ai ratei di reddito di cittadinanza chiesti in restituzione al ricorrente per il periodo da aprile 2022 a dicembre 2022.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara illegittimo il provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza del 21.12.2022 e condanna l' ad erogare la prestazione per CP_1 come originariamente concessa;
- dichiara la irripetibilità della somma di € 2.247,35 indicata dall' nella nota del CP_1
05.03.2023;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate CP_1 in € 1.300,00 oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Lecce, 06.11.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to EA Basta)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. EA Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 05.11.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nelle cause riunite iscritte al n.3034/2023 R.G.
tra
nato il [...], rapp.to e difeso dall' Avv. Giuseppe Stefanelli come Parte_1 da procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Maria Teresa Petrucci CP_1
e ER TO come da procura generale richiamata nelle memorie difensive
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con primo ricorso depositato il 10.03.2023 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di essere stato beneficiario del reddito di cittadinanza a seguito di accoglimento della domanda n. del 28.04.2022, esponeva che con provvedimento Controparte_2
CP_ del 21.12.2022 l' comunicava la revoca del benefico con la seguente motivazione:
“Omessa dichiarazione in domanda della presenza di componenti condannati con sentenza definitiva intervenuta nei dieci anni precedenti la richiesta per i reati di cui all'art.7, c.3 D.L. n. 4/2019, convertito in L. n. 26/2019 e succ. mod.”
Deduceva che non vi era alcun obbligo di specificazione in tal senso sulla domanda in quanto, al momento della presentazione della stessa (28.04.2022), alcun componente del proprio nucleo familiare era stato condannato con sentenza definitiva, intervenuta nei 10 anni precedenti, per i reati di cui all'art.7, co. 3 D.L. n. 4/2019; di aver ricevuto una condanna per il reato di falsa testimonianza ex art. 372 c.p., non ostativo alla percezione dell'indennità, con sentenza del Tribunale di Lecce n. 1292 del 09.07.2010 divenuta irrevocabile in data 08.06.2011, ben oltre il termine di 10 anni prescritto dalla legge. CP_ Ritenendo illegittimo il provvedimento dell' chiedeva accertarsi la illegittimità del provvedimento di revoca del beneficio economico in questione e, per l'effetto, dichiararsi
1 il proprio diritto al riconoscimento del beneficio economico sin dalla data della domanda amministrativa, con vittoria delle spese processuali.
Con un secondo ricorso depositato il 27.06.2023, parte ricorrente esponeva che con nota del 05.03.2023 l' le aveva chiesto la restituzione della somma di € 2.247,35 a titolo di CP_1 ratei di reddito di cittadinanza indebitamente riscossi nel periodo da aprile 2022 a dicembre
2022, come emerso a seguito degli accertamenti eseguiti.
Ritenendo infondata la richiesta restitutoria, chiedeva accertarsi e dichiararsi la illegittimità del provvedimento di restituzione delle somme e la sospensione dello stesso provvedimento in pendenza di un ulteriore giudizio innanzi al Tribunale di Lecce avverso il provvedimento di revoca del beneficio del reddito di cittadinanza, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza delle domande chiedendone CP_1 il rigetto, precisando che il beneficio in questione era stato revocato in quanto il ricorrente era stato sottoposto a pena detentiva eseguita il 23.05.2014, ossia nei 10 anni precedenti la presentazione della domanda.
Disposta la riunione dei procedimenti per evidenti ragioni di connessione, all'esito dell'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
La questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo pensionistico è stata decisa dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18046 del 2010, che ha composto il contrasto di giurisprudenza sorto al riguardo nella
Sezione lavoro, secondo cui: “In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (da ultimo, anche, Cass. Sez. L., n. 2739/2016).
Il suddetto principio può però trovare applicazione solo quando nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 198/2011). In difetto di tali presupposti, non insorge l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito.
Nel caso di specie, l' ha chiesto la restituzione dei ratei di assegno di cittadinanza CP_1
2 erogati al ricorrente nel periodo da aprile 2022 a dicembre 2022, sul presupposto della
“Omessa dichiarazione in domanda della presenza di componenti condannati con sentenza definitiva intervenuta nei dieci anni precedenti la richiesta per i reati di cui all'art.7, c.3 D.L. n. 4/2019, convertito in L. n. 26/2019 e succ. mod.”
Orbene in punto di diritto giova evidenziare che il reddito di cittadinanza, introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito in legge n. 26/2019, come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale che viene riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di determinati requisiti di cittadinanza, reddito e patrimonio.
L'art. 2, comma 1, lett. c-bis, in particolare, stabilisce che il richiedente il beneficio, al momento della presentazione della domanda, non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, o condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati dal successivo art. 7, comma 3. Si tratta di determinati reati, individuati ai commi
1 e 2 dello stesso art. 7 (attinenti alle false dichiarazioni o alle omesse comunicazioni concernenti i requisiti per ottenere e mantenere il reddito di cittadinanza), nonché dagli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale (concernenti fattispecie di terrorismo ed eversione e di stampo mafioso) e dall'art. 640-bis cod. pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); a questi si aggiungono i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di cui allo stesso articolo.
Alla condanna definitiva (o all'applicazione della pena su richiesta delle parti) per i già richiamati reati di cui all'art. 7, comma 3, consegue la revoca del reddito di cittadinanza.
La revoca ha efficacia retroattiva e comporta l'obbligo alla restituzione di quanto indebitamente percepito e determina l'ulteriore effetto di non poter più richiedere il beneficio prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.
Ebbene, risulta dagli atti di causa che il ricorrente ha ricevuto una sentenza di condanna della Corte d'Appello di Lecce divenuta irrevocabile in data 08.06.2011, ovvero ben 10 anni e 10 mesi prima della presentazione della domanda di reddito di cittadinanza, per il reato di falsa testimonianza ex art. 372 c.p., non contemplato dall'art. 7, comma 3 del D.
L. n. 4/2019. Pertanto, non era tenuto ad alcuna comunicazione in merito al momento della presentazione della domanda. CP_ Quanto, poi, alla deduzione dell' che il reddito è stato revocato poiché dal casellario giudiziario risulta che il ricorrente è stato sottoposto a pena detentiva “eseguita” il
23.05.2014, la stessa è irrilevante;
al momento della presentazione della domanda, ovvero
3 il 28.04.2022, il ricorrente (così come gli altri componenti il nucleo familiare) non era “in stato detentivo, né sottoposto a misura cautelare personale, né a condanna definitiva intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta per i delitti previsti dagli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422
e 640 bis del codice penale”, come espressamente prescritto dall'art. 2, comma 1, lett. c-bis D.
L. n.4/2019.
Alla luce di tali considerazioni, la revoca del reddito di cittadinanza disposta con provvedimento del 21.12.2022 deve ritenersi del tutto illegittima;
ne consegue la irripetibilità della somma di € 2.247,35 corrispondente ai ratei di reddito di cittadinanza chiesti in restituzione al ricorrente per il periodo da aprile 2022 a dicembre 2022.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara illegittimo il provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza del 21.12.2022 e condanna l' ad erogare la prestazione per CP_1 come originariamente concessa;
- dichiara la irripetibilità della somma di € 2.247,35 indicata dall' nella nota del CP_1
05.03.2023;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate CP_1 in € 1.300,00 oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Lecce, 06.11.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to EA Basta)
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