Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/06/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3683 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Cristina Lindiri, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alberto Pani, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 18/08/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Carbonia, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Controparte_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 _1
.
[...]
2) Disporre che i coniugi vivano separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ognuno di fissare la propria residenza ove ritenga opportuno.
3) Disporre l'affidamento congiunto della LI , affinché continui a Persona_1 ricevere da entrambi i genitori cura, educazione ed istruzione e mantenga con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e affinché conservi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
4) Disporre che ambedue i genitori continuino ad esercitare la potestà genitoriale adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per la LI.
5) Disporre che la LI abbia collocamento prevalente presso la Persona_1 madre nella cassa già adibita a domicilio familiare, sita in Carbonia, Via Cannas n. 41.1, che verrà assegnata alla GN . Parte_1
6) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, salvo diverso accordo fra le parti, disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la LI, due giorni alla settimana, il martedì e il giovedì, dalle 17,00 alle 21,00 e a fine settimana alterni dal sabato all'uscita di scuola o dalle ore 12,30 alla domenica alle ore 21,30, il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e scolastici della LI.
Alternativamente con l'uno o l'altro genitore, per le giornate del 24 o del 25 o 26 dicembre, del 31 dicembre o del 1° o del 6 gennaio e la giornata di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo.
Pag. 2 di 3 Ad anni alterni, una volta col padre ed una volta con la madre, dovranno essere trascorse tutte le altre festività, quali: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre.
7) Durante le ferie estive la minore LI potrà trascorrere una settimana consecutiva con ciascun genitore nel corso del mese di agosto ed una settimana consecutiva nel corso del mese di settembre, previo accordo sulle date entro il 30 aprile di ogni anno.
8) Porre a carico di un assegno di mantenimento in favore della Controparte_1
GN , pari ad Euro 150,00 al mese ed un assegno di Parte_1 mantenimento in favore della LI pari a Euro 150,00 al mese. Persona_1
Gli assegni di mantenimento verranno corrisposti entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico in favore della GN ed i relativi Parte_1 importi verranno rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati.
La GN , inoltre, chiederà per l'intero l'Assegno Unico Parte_1
Universale erogato dall'INPS e l'Indennità di Frequenza erogata dall'INPS in favore della minore LI e sarà, per entrambe le elargizioni, Persona_1
l'unica beneficiaria, nella misura del 100% e i relativi importi si aggiungeranno, pertanto, agli assegni di mantenimento che il Signor deve Controparte_1 versare mensilmente, come sopra quantificati.
9) Disporre che il Signor contribuisca nella misura del 50% alle Controparte_1 spese mediche non coperte dal S.S.N., nonché alle spese scolastiche, ludiche e straordinarie, previamente concordate, che riguardino la LI . Per_1
10) I coniugi dovranno comunicarsi ogni variazione degli attuali recapiti, anche telefonici.
11) Ordinare al Comune di Carbonia di annotare l'emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 30/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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