Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 29/05/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 408/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Paola Agresta
e
(nata a Selestat in [...] il [...] – c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Chindamo C.F._2
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/05/2025 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili
[...] del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 19/08/1989 in AL (atto trascritto nell'Ufficio di Stato Civile del Comune, anno 1989, n. 67, parte II, serie A) e che dall'unione è nato il figlio (1/11/1992) maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente, hanno riferito che con provvedimento del 17/04/2000 il Tribunale di
AL ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio sostanzialmente senza condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno in data 19/08/1989 in AL (atto trascritto nell'Ufficio di Stato Civile del Comune, anno 1989, n. 67, parte II, serie A) e che dall'unione è nato il figlio (1/11/1992) maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente, hanno riferito che con provvedimento del 17/04/2000 il Tribunale di
AL ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e
3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni del divorzio il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di AL visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio. contratto da e in data Parte_1 Controparte_1
19/08/1989 in AL (atto trascritto nell'Ufficio di Stato Civile del Comune, anno 1989,
n. 67, parte II, serie A) senza condizioni.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
AL, così deciso nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola