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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 2278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2278 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 8572/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
E
Parte 2
rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Di Giovanni, come da procura in atti;
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
"CONDIZIONI AFFIDAMENTO
1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale in affitto viene assegnata alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti.
Il marito si è già allontanato.
3. Le figlie minori Per 1 ed Persona 2 sono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori,
con abitazione e residenza principale presso la madre.
4. Per quanto concerne i figli maggiorenni il Sig. Controparte 1 sarà collocato in via prevalente
Persona 3 sarà collocato in via prevalente presso la madre,presso il padre, mentre il fratello anche se entrambi manterranno la loro residenza presso l'abitazione della madre.
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni,
capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà
separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
5. Le condizioni di affidamento dei minori nonché impegni e attività dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extra-scolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute sono dettagliatamente evidenziate nell'allegato Piano Genitoriale.
ACCORDO ECONOMICO
1. Le parti hanno le seguenti condizioni economiche di partenza. Il padre, Parte 1 , opera quale libero professionista con un reddito mensile pari ad € 3.500,00 (tremilacinquecentoeuro/00),
mentre la madre, ha percepito redditi da lavoro dipendente con contrattiParte 2
interinali sino al mese di luglio 2022 e non in maniera continuativa;
2. L'attuale contributo statale del Governo Tedesco dato ai genitori a supporto dei figli, denominato
Kindergeld del valore di € 1000,00 (milleeuro/00), che attualmente confluisce sul conto corrente
Parte 1 verrà devoluto alla Sig.ra Parte 2 in ragione del fatto che ladel Sig. medesima sarà la genitrice collocataria dei figli minori;
3. Il Sig. Parte 1 verserà la somma di € 250,00 (quattrocentoeuro/00) per ognuno dei figli
Per minori collocati presso la Sig.ra Parte 2 nello specifico: e Persona 4 entro il giorno 5 di ogni mese da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
4. Per quanto concerne le spese straordinarie queste saranno suddivise al 50% come stabilito dal
Protocollo Tribunale di Roma del 17 dicembre 2014 allegato al presente ricorso;
6. I coniugi, per quanto concerne la gestione del tempo con i minori, si atterranno alle disposizioni del
Piano Genitoriale allegato.
7. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
8. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli.
In merito al collocamento dei figli maggiorenni si prende atto del disposto e i coniugi lasceranno liberi gli stessi di scegliere autonomamente il proprio collocamento. Persona 2 da parte del In merito alle modalità di frequentazione delle figlie minori Per 1 ed padre, si chiarisce quanto appresso.
Vista la collocazione prevalente presso la madre, il padre avrà diritto di intrattenersi con le figlie, salvo diversi accordi, secondo le seguenti modalità:
Durante l'anno scolastico le figlie trascorreranno una settimana con il padre e una settimana con la madre, secondo un regime di alternanza settimanale, con passaggio la domenica sera quando il genitore non collocatario preleverà o riporterà il minore dal genitore collocatario.
L'alternanza sarà mantenuta anche nei periodi di vacanza scolastica, salvo quanto diversamente indicato nei paragrafi seguenti.
Ripartizione delle vacanze scolastiche
NZ estive (Sommerferien)
Le vacanze estive, della durata di sei settimane (tra fine giugno e metà agosto), saranno suddivise in parti uguali tra i genitori, con alternanza settimanale o secondo diverso accordo, purché rispetti l'equilibrio temporale, con comunicazione da parte del genitore non collocatario entro il giorno 5 del mese di Maggio di ogni anno.
NZ autunnali (Herbstferien)
Le vacanze autunnali, della durata di due settimane nel periodo di Ognissanti (Allerheiligen), saranno suddivise in modo paritetico tra i genitori, con alternanza annuale o secondo diverso accordo.
NZ di Natale (Weihnachtsferien)
Le vacanze natalizie, che comprendono circa due settimane tra Natale e Capodanno, saranno divise in modo paritetico tra i genitori, con alternanza annuale o secondo diverso accordo.
NZ invernali (Winterferien)
Le vacanze invernali, della durata di una settimana nel mese di febbraio, saranno trascorse in base all'alternanza in corso o secondo diverso accordo.
NZ di Pasqua (Osterferien)
Le vacanze pasquali, che si estendono per due settimane, divise in modo paritetico tra i genitori, con alternanza annuale o secondo diverso accordo.
NZ di Pentecoste (Pfingstferien)
Le vacanze di Pentecoste, solitamente di due giorni, saranno suddivise equamente tra i genitori, anche mediante alternanza annuale.
Calendario scolastico di riferimento
Ai fini della determinazione dei periodi di vacanza e delle festività, le parti si impegnano a fare riferimento al calendario scolastico ufficiale del Land di Berlino, presso cui è situato l'istituto scolastico frequentato dalle minori.
I genitori si impegnano reciprocamente a collaborare con spirito di responsabilità e flessibilità,
nell'interesse primario delle figlie e nel rispetto della loro stabilità emotiva ed educativa.";
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, valutato l'interesse dei figli minori, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 6.9.2002 in Caserta;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente parte II, atto n. 15 sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2002
,
serie C, uff. 1);
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 9.10.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 8572/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
E
Parte 2
rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Di Giovanni, come da procura in atti;
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
"CONDIZIONI AFFIDAMENTO
1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale in affitto viene assegnata alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti.
Il marito si è già allontanato.
3. Le figlie minori Per 1 ed Persona 2 sono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori,
con abitazione e residenza principale presso la madre.
4. Per quanto concerne i figli maggiorenni il Sig. Controparte 1 sarà collocato in via prevalente
Persona 3 sarà collocato in via prevalente presso la madre,presso il padre, mentre il fratello anche se entrambi manterranno la loro residenza presso l'abitazione della madre.
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni,
capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà
separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
5. Le condizioni di affidamento dei minori nonché impegni e attività dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extra-scolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute sono dettagliatamente evidenziate nell'allegato Piano Genitoriale.
ACCORDO ECONOMICO
1. Le parti hanno le seguenti condizioni economiche di partenza. Il padre, Parte 1 , opera quale libero professionista con un reddito mensile pari ad € 3.500,00 (tremilacinquecentoeuro/00),
mentre la madre, ha percepito redditi da lavoro dipendente con contrattiParte 2
interinali sino al mese di luglio 2022 e non in maniera continuativa;
2. L'attuale contributo statale del Governo Tedesco dato ai genitori a supporto dei figli, denominato
Kindergeld del valore di € 1000,00 (milleeuro/00), che attualmente confluisce sul conto corrente
Parte 1 verrà devoluto alla Sig.ra Parte 2 in ragione del fatto che ladel Sig. medesima sarà la genitrice collocataria dei figli minori;
3. Il Sig. Parte 1 verserà la somma di € 250,00 (quattrocentoeuro/00) per ognuno dei figli
Per minori collocati presso la Sig.ra Parte 2 nello specifico: e Persona 4 entro il giorno 5 di ogni mese da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
4. Per quanto concerne le spese straordinarie queste saranno suddivise al 50% come stabilito dal
Protocollo Tribunale di Roma del 17 dicembre 2014 allegato al presente ricorso;
6. I coniugi, per quanto concerne la gestione del tempo con i minori, si atterranno alle disposizioni del
Piano Genitoriale allegato.
7. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
8. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli.
In merito al collocamento dei figli maggiorenni si prende atto del disposto e i coniugi lasceranno liberi gli stessi di scegliere autonomamente il proprio collocamento. Persona 2 da parte del In merito alle modalità di frequentazione delle figlie minori Per 1 ed padre, si chiarisce quanto appresso.
Vista la collocazione prevalente presso la madre, il padre avrà diritto di intrattenersi con le figlie, salvo diversi accordi, secondo le seguenti modalità:
Durante l'anno scolastico le figlie trascorreranno una settimana con il padre e una settimana con la madre, secondo un regime di alternanza settimanale, con passaggio la domenica sera quando il genitore non collocatario preleverà o riporterà il minore dal genitore collocatario.
L'alternanza sarà mantenuta anche nei periodi di vacanza scolastica, salvo quanto diversamente indicato nei paragrafi seguenti.
Ripartizione delle vacanze scolastiche
NZ estive (Sommerferien)
Le vacanze estive, della durata di sei settimane (tra fine giugno e metà agosto), saranno suddivise in parti uguali tra i genitori, con alternanza settimanale o secondo diverso accordo, purché rispetti l'equilibrio temporale, con comunicazione da parte del genitore non collocatario entro il giorno 5 del mese di Maggio di ogni anno.
NZ autunnali (Herbstferien)
Le vacanze autunnali, della durata di due settimane nel periodo di Ognissanti (Allerheiligen), saranno suddivise in modo paritetico tra i genitori, con alternanza annuale o secondo diverso accordo.
NZ di Natale (Weihnachtsferien)
Le vacanze natalizie, che comprendono circa due settimane tra Natale e Capodanno, saranno divise in modo paritetico tra i genitori, con alternanza annuale o secondo diverso accordo.
NZ invernali (Winterferien)
Le vacanze invernali, della durata di una settimana nel mese di febbraio, saranno trascorse in base all'alternanza in corso o secondo diverso accordo.
NZ di Pasqua (Osterferien)
Le vacanze pasquali, che si estendono per due settimane, divise in modo paritetico tra i genitori, con alternanza annuale o secondo diverso accordo.
NZ di Pentecoste (Pfingstferien)
Le vacanze di Pentecoste, solitamente di due giorni, saranno suddivise equamente tra i genitori, anche mediante alternanza annuale.
Calendario scolastico di riferimento
Ai fini della determinazione dei periodi di vacanza e delle festività, le parti si impegnano a fare riferimento al calendario scolastico ufficiale del Land di Berlino, presso cui è situato l'istituto scolastico frequentato dalle minori.
I genitori si impegnano reciprocamente a collaborare con spirito di responsabilità e flessibilità,
nell'interesse primario delle figlie e nel rispetto della loro stabilità emotiva ed educativa.";
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, valutato l'interesse dei figli minori, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 6.9.2002 in Caserta;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente parte II, atto n. 15 sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2002
,
serie C, uff. 1);
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 9.10.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta lenzi