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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/11/2024, n. 2052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2052 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1706/2022
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Antonella Allegra Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SCARTAZZA MARISA e dall'avv. SARTORI DAVIDE
( ) P.LE BOITO, 1 PARMA;
con domicilio eletto C.F._2
in VIA XII LUGLIO 58, PARMA, ricorrente e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._3
dall'Avv. CORTESI ISOTTA con domicilio eletto in VIA DUOMO 5,
43100 PARMA, resistente
PROCURATORE GENERALE intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4.- Il PM è regolarmente intervenuto.
5.- All'ultima udienza del 29.10.2024 le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte già formulate e depositate telematicamente che questa Corte ritiene meritevoli di accoglimento come in dispositivo perchè conformi alla legge e agli interessi delle parti coinvolte.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di costituito, con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Procuratore Generale, avverso la sentenza del Tribunale di
Parma n. 385/2022, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, recependo le conclusioni congiunte delle parti, così provvede:
1) dà atto che che si è impegnato a versare a titolo di Controparte_1
contributo al mantenimento a , entro il giorno 20 di ogni Parte_1
mese, con decorrenza dall' aprile 2022, la somma già posta a suo carico dalla sentenza del Tribunale di Parma n.385/2022 depositata il 24.3.2022
(euro 500 mensili oltre rivalutazione annuale Istat), oggi pari ad euro
544,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat relativi al costo della vita, a far tempo dal 1.04.2025.
pag. 2/7 2) Dà atto che si è obbligato a conferire, entro 10 giorni Controparte_1
dalla sottoscrizione delle conclusioni congiunte, alla propria banca (ora
San Paolo SpA agenzia di Langhirano) l'ordine permanente di CP_2
bonificare mensilmente a sul conto corrente n 701 alla stessa Parte_1
intestato presso la stessa Banca (IBAN [...])
l'assegno di cui al punto 1) con valuta al giorno 20 di ogni mese.
3) Dà atto che il sig. ha riconosciuto di non aver versato Controparte_1
gli assegni arretrati dovuti a relativi ai mesi di aprile 2022 e Parte_1
aprile e maggio 2023, né l'indicizzazione Istat dovuta da aprile 2023 ad oggi e si è riconosciuto debitore per i predetti titoli della complessiva somma di euro 2.220,00, che lo stesso si è obbligato a versare a
[...]
entro il 15.11.2024 mediante bonifico bancario sul conto corrente Pt_1
intestato alla stessa indicato al precedente punto 2).
4) Dà atto che e a definizione dei reciproci Parte_1 Controparte_1
rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, richiedendo altresì
l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art.19 L. n.74/87 e L.
n.154/99 e ritenendo gli accordi che seguono elemento funzionale ed indispensabile alla soluzione del contenzioso tra le stesse in corso e della crisi coniugale, hanno concordato quanto segue:
4a) si è obbligato a cedere a che, a propria Controparte_1 Parte_1
volta, si è obbligata ad accettare, entro 60 gg dalla pubblicazione della sentenza che definirà il presente giudizio accogliendo le conclusioni conformi concordate dalle parti, la propria quota pari al 50% della casa coniugale con annessa area circostante, sita in Lesignano dè NI
(Parma), via XXV Aprile n.31 ( già 29/A), con i relativi annessi,
pag. 3/7 dipendenze, pertinenze e i connessi diritti, anche di servitù, dichiarando che il bene è individuato all'Ufficio del territorio di Parma come segue:
- Catasto dei fabbricati del comune di Lesignano dè NI, in testa ai signori e , al foglio 14, con il mappale 366, Parte_1 Controparte_1
subalterno3, al quale è graffato il mappale 584, categoria A/7, classe 1, vani 11,5, superficie catastale totale mq. 267, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq.254 e rendita catastale di euro 920,58.
- Catasto terreni del comune di Lesignano dè NI al foglio 14 con il mappale 584.
Il tutto meglio descritto nell'atto di provenienza a rogito notaio Per_1
in data 30 novembre 1994, repertorio n. 47366, raccolta n. 11565,
[...]
registrato a Parma in data 15 dicembre 1994 al n. 5232.
Le pareti hanno stabilito che la cessione della quota di proprietà di CP_1
(pari al 50%) a favore di avverrà senza
[...] Parte_1
corrispettivo alcuno, costituendo parte integrante degli accordi economico patrimoniali pattuiti dagli ex coniugi ai fini già indicati al precedente punto
4).
4b) e si sono impegnati a stipulare innanzi Controparte_1 Parte_1
al notaio dr. con studio in Parma, il rogito per la cessione di Persona_2
cui al precedente punto 4a) entro e non oltre entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza sulla base degli accordi dalle stesse raggiunti, fatta salva la previa disponibilità della necessaria documentazione attestante la conformità urbanistico-catastale, nonché le prestazioni energetiche degli immobili.
4c) Le spese tutte (notarili, per documentazione tecnica, catastale ed urbanistica, prestazioni energetica, necessaria per il rogito, tasse, imposte,
pag. 4/7 ecc) relative all'atto di cessione della quota degli immobili di proprietà di a favore di conseguenti al predetto Controparte_1 Parte_1
trasferimento saranno interamente a carico di Controparte_1
4d) Fino alla data del rogito:
NA continuerà ad occupare l'intera casa coniugale e la relativa Pt_1
area circostante come fatto fino ad ora, senza nulla dovere ad alcun titolo a per l'occupazione pregressa e per quella futura di detti Controparte_1
immobili fino al rogito;
saranno interamente a carico della le spese Pt_1
di manutenzione ordinaria degli immobili, nonché le spese relative ad utenze e tassa rifiuti;
saranno invece a carico di entrambi i comproprietari, in misura pari alle rispettive quote di proprietà, le imposte ed eventuali tasse relative agli immobili comuni, nonché le spese di assicurazione del fabbricato;
i coniugi si impegnano espressamente a non effettuare lavori di manutenzione straordinaria (se non indifferibili), o migliorie negli immobili in comproprietà fino alla data del rogito di cui al punto 4b).
5) Dà atto che riconosce e dichiara che tutti i mobili, Controparte_1
arredi, suppellettili, attrezzi che si trovano nella casa coniugale sono assegnati a in piena proprietà. Parte_1
6) Dà atto che si obbliga a versare a , a saldo Controparte_1 Parte_1
e stralcio di quanto alla stessa dovuto per spese straordinarie arretrate da quest'ultima interamente anticipate nell'interesse e a favore dei tre figli, la complessiva somma di euro 10.000 (diecimila). Il versamento del predetto importo sarà effettuato dal sig. in 20 rate mensili di euro 500,00 CP_1
(cinquecento) cadauna entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, a decorrere dal 20.11.2024, mediante bonifici bancari mensili a favore di pag. 5/7 sul conto corrente alla stessa intestato indicato al precedente Parte_1
punto 2) e in caso di mancato pagamento alle date concordate di due rate, anche non consecutive, decadrà dal beneficio del termine Controparte_1
come sopra convenuto e potrà agire immediatamente nei Parte_1
confronti di per il recupero dell'intera somma dovuta. CP_1
7) Dà atto che ha dichiarato che con il ricevimento dell' Parte_1
integrale pagamento della somma di euro 10.000 con le modalità e nei termini di cui al precedente punto 6), null'altro avrà a pretendere dal sig.
a titolo di spese straordinarie arretrate per i tre figli. Controparte_1
8) Dà atto che entrambi i coniugi riconoscono che nel corso del 2022 i figli
, e hanno raggiunto la piena Persona_3 Persona_4 Persona_5
indipendenza economica.
Dà atto che dichiara di nulla avere a pretendere nei Controparte_1
confronti della ex moglie e/o dei tre figli in relazione agli importi già versati a titolo di contributo al mantenimento dei figli stessi prima e dopo la sentenza del Tribunale di Parma n. 385/2022 e comunque di rinunciare a qualsiasi pretesa o azione in proposito, anche in merito ad eventuali versamenti effettuato direttamente ai figli dopo il raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi.
9) Dà atto che le parti concordano che le spese del giudizio di primo grado restano regolate secondo quanto statuito dalla sentenza del Tribunale di
Parma n 385/2022 (con la precisazione che ha già versato Controparte_1
alla la quota a suo carico), mentre le spese del presente giudizio Pt_1
sono integralmente compensate tra le parti.
10) Dà atto che ha dichiarato di rinunciare ad ogni diversa Parte_1
domanda formulata nell'atto di appello datato 20.10.2022 e CP_1
pag. 6/7 a propria volta, ha dichiarato di rinunciare ad ogni diversa CP_1
domanda avanzata nella comparsa di costituzione con proposizione di appello incidentale del 28.2.2024, e che le parti con gli accordi raggiunti e riportati nella presente hanno inteso definire il presente procedimento.
11) Dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza in caso di integrale accoglimento delle concordate conclusioni.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 29.10.2024
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1706/2022
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Antonella Allegra Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SCARTAZZA MARISA e dall'avv. SARTORI DAVIDE
( ) P.LE BOITO, 1 PARMA;
con domicilio eletto C.F._2
in VIA XII LUGLIO 58, PARMA, ricorrente e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._3
dall'Avv. CORTESI ISOTTA con domicilio eletto in VIA DUOMO 5,
43100 PARMA, resistente
PROCURATORE GENERALE intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4.- Il PM è regolarmente intervenuto.
5.- All'ultima udienza del 29.10.2024 le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte già formulate e depositate telematicamente che questa Corte ritiene meritevoli di accoglimento come in dispositivo perchè conformi alla legge e agli interessi delle parti coinvolte.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di costituito, con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Procuratore Generale, avverso la sentenza del Tribunale di
Parma n. 385/2022, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, recependo le conclusioni congiunte delle parti, così provvede:
1) dà atto che che si è impegnato a versare a titolo di Controparte_1
contributo al mantenimento a , entro il giorno 20 di ogni Parte_1
mese, con decorrenza dall' aprile 2022, la somma già posta a suo carico dalla sentenza del Tribunale di Parma n.385/2022 depositata il 24.3.2022
(euro 500 mensili oltre rivalutazione annuale Istat), oggi pari ad euro
544,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat relativi al costo della vita, a far tempo dal 1.04.2025.
pag. 2/7 2) Dà atto che si è obbligato a conferire, entro 10 giorni Controparte_1
dalla sottoscrizione delle conclusioni congiunte, alla propria banca (ora
San Paolo SpA agenzia di Langhirano) l'ordine permanente di CP_2
bonificare mensilmente a sul conto corrente n 701 alla stessa Parte_1
intestato presso la stessa Banca (IBAN [...])
l'assegno di cui al punto 1) con valuta al giorno 20 di ogni mese.
3) Dà atto che il sig. ha riconosciuto di non aver versato Controparte_1
gli assegni arretrati dovuti a relativi ai mesi di aprile 2022 e Parte_1
aprile e maggio 2023, né l'indicizzazione Istat dovuta da aprile 2023 ad oggi e si è riconosciuto debitore per i predetti titoli della complessiva somma di euro 2.220,00, che lo stesso si è obbligato a versare a
[...]
entro il 15.11.2024 mediante bonifico bancario sul conto corrente Pt_1
intestato alla stessa indicato al precedente punto 2).
4) Dà atto che e a definizione dei reciproci Parte_1 Controparte_1
rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, richiedendo altresì
l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art.19 L. n.74/87 e L.
n.154/99 e ritenendo gli accordi che seguono elemento funzionale ed indispensabile alla soluzione del contenzioso tra le stesse in corso e della crisi coniugale, hanno concordato quanto segue:
4a) si è obbligato a cedere a che, a propria Controparte_1 Parte_1
volta, si è obbligata ad accettare, entro 60 gg dalla pubblicazione della sentenza che definirà il presente giudizio accogliendo le conclusioni conformi concordate dalle parti, la propria quota pari al 50% della casa coniugale con annessa area circostante, sita in Lesignano dè NI
(Parma), via XXV Aprile n.31 ( già 29/A), con i relativi annessi,
pag. 3/7 dipendenze, pertinenze e i connessi diritti, anche di servitù, dichiarando che il bene è individuato all'Ufficio del territorio di Parma come segue:
- Catasto dei fabbricati del comune di Lesignano dè NI, in testa ai signori e , al foglio 14, con il mappale 366, Parte_1 Controparte_1
subalterno3, al quale è graffato il mappale 584, categoria A/7, classe 1, vani 11,5, superficie catastale totale mq. 267, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq.254 e rendita catastale di euro 920,58.
- Catasto terreni del comune di Lesignano dè NI al foglio 14 con il mappale 584.
Il tutto meglio descritto nell'atto di provenienza a rogito notaio Per_1
in data 30 novembre 1994, repertorio n. 47366, raccolta n. 11565,
[...]
registrato a Parma in data 15 dicembre 1994 al n. 5232.
Le pareti hanno stabilito che la cessione della quota di proprietà di CP_1
(pari al 50%) a favore di avverrà senza
[...] Parte_1
corrispettivo alcuno, costituendo parte integrante degli accordi economico patrimoniali pattuiti dagli ex coniugi ai fini già indicati al precedente punto
4).
4b) e si sono impegnati a stipulare innanzi Controparte_1 Parte_1
al notaio dr. con studio in Parma, il rogito per la cessione di Persona_2
cui al precedente punto 4a) entro e non oltre entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza sulla base degli accordi dalle stesse raggiunti, fatta salva la previa disponibilità della necessaria documentazione attestante la conformità urbanistico-catastale, nonché le prestazioni energetiche degli immobili.
4c) Le spese tutte (notarili, per documentazione tecnica, catastale ed urbanistica, prestazioni energetica, necessaria per il rogito, tasse, imposte,
pag. 4/7 ecc) relative all'atto di cessione della quota degli immobili di proprietà di a favore di conseguenti al predetto Controparte_1 Parte_1
trasferimento saranno interamente a carico di Controparte_1
4d) Fino alla data del rogito:
NA continuerà ad occupare l'intera casa coniugale e la relativa Pt_1
area circostante come fatto fino ad ora, senza nulla dovere ad alcun titolo a per l'occupazione pregressa e per quella futura di detti Controparte_1
immobili fino al rogito;
saranno interamente a carico della le spese Pt_1
di manutenzione ordinaria degli immobili, nonché le spese relative ad utenze e tassa rifiuti;
saranno invece a carico di entrambi i comproprietari, in misura pari alle rispettive quote di proprietà, le imposte ed eventuali tasse relative agli immobili comuni, nonché le spese di assicurazione del fabbricato;
i coniugi si impegnano espressamente a non effettuare lavori di manutenzione straordinaria (se non indifferibili), o migliorie negli immobili in comproprietà fino alla data del rogito di cui al punto 4b).
5) Dà atto che riconosce e dichiara che tutti i mobili, Controparte_1
arredi, suppellettili, attrezzi che si trovano nella casa coniugale sono assegnati a in piena proprietà. Parte_1
6) Dà atto che si obbliga a versare a , a saldo Controparte_1 Parte_1
e stralcio di quanto alla stessa dovuto per spese straordinarie arretrate da quest'ultima interamente anticipate nell'interesse e a favore dei tre figli, la complessiva somma di euro 10.000 (diecimila). Il versamento del predetto importo sarà effettuato dal sig. in 20 rate mensili di euro 500,00 CP_1
(cinquecento) cadauna entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, a decorrere dal 20.11.2024, mediante bonifici bancari mensili a favore di pag. 5/7 sul conto corrente alla stessa intestato indicato al precedente Parte_1
punto 2) e in caso di mancato pagamento alle date concordate di due rate, anche non consecutive, decadrà dal beneficio del termine Controparte_1
come sopra convenuto e potrà agire immediatamente nei Parte_1
confronti di per il recupero dell'intera somma dovuta. CP_1
7) Dà atto che ha dichiarato che con il ricevimento dell' Parte_1
integrale pagamento della somma di euro 10.000 con le modalità e nei termini di cui al precedente punto 6), null'altro avrà a pretendere dal sig.
a titolo di spese straordinarie arretrate per i tre figli. Controparte_1
8) Dà atto che entrambi i coniugi riconoscono che nel corso del 2022 i figli
, e hanno raggiunto la piena Persona_3 Persona_4 Persona_5
indipendenza economica.
Dà atto che dichiara di nulla avere a pretendere nei Controparte_1
confronti della ex moglie e/o dei tre figli in relazione agli importi già versati a titolo di contributo al mantenimento dei figli stessi prima e dopo la sentenza del Tribunale di Parma n. 385/2022 e comunque di rinunciare a qualsiasi pretesa o azione in proposito, anche in merito ad eventuali versamenti effettuato direttamente ai figli dopo il raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi.
9) Dà atto che le parti concordano che le spese del giudizio di primo grado restano regolate secondo quanto statuito dalla sentenza del Tribunale di
Parma n 385/2022 (con la precisazione che ha già versato Controparte_1
alla la quota a suo carico), mentre le spese del presente giudizio Pt_1
sono integralmente compensate tra le parti.
10) Dà atto che ha dichiarato di rinunciare ad ogni diversa Parte_1
domanda formulata nell'atto di appello datato 20.10.2022 e CP_1
pag. 6/7 a propria volta, ha dichiarato di rinunciare ad ogni diversa CP_1
domanda avanzata nella comparsa di costituzione con proposizione di appello incidentale del 28.2.2024, e che le parti con gli accordi raggiunti e riportati nella presente hanno inteso definire il presente procedimento.
11) Dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza in caso di integrale accoglimento delle concordate conclusioni.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 29.10.2024
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
pag. 7/7