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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/12/2025, n. 5311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5311 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 04/12/2025 innanzi al Giudice Dott. VA NI, chiamato il procedimento iscritto al n. 2496/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
SEDE LEGALE CP_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. MARCHESE PIETRO per parte ricorrente nonché l'avv. MEGNA MARIA ROSALIA in sostituzione delle avv.te ODORIZZI E CERNIGLIARO per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:55 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
VA NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2496 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
con l'avv. MARCHESE PIETRO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con le avv.te ODORIZZI MARTA e
CERNIGLIARO EL
- resistente - oggetto: assegno unico universale conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 04/12/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara il diritto del ricorrente all'erogazione dell'assegno unico universale per i figli minori, per l'effetto condannando l' al pagamento CP_1
della stessa per il mese di settembre 2024 e per i mesi impagati da febbraio
2025 in avanti, calcolati al mese di dicembre 2025 in € 8.402,80 oltre accessori di legge;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_1
ricorrente che liquida in € 2.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA,
2 disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20/02/2025 la parte ricorrente in epigrafe premettendo che in data 06.08.2024, presentava domanda di Assegno
Unico e universale per i figli a carico, (nata il [...]), Per_1
(nata il [...]) e (nata il [...]) e che detta Per_2 Per_3
domanda rimaneva priva di riscontro, conveniva in giudizio l' CP_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “ ritenere e dichiarare la illegittimità dell'operato dell' consistito nel tacito diniego opposto alla domanda CP_1
di AUU dell'odierno ricorrente recante prot.n.°INPS.5500.06/08/2024.0670444 (domanda n.°7747045), e correlativamente - ritenere e dichiarare la sussistenza in testa all'odierno ricorrente dei requisiti di legge per l'immediato riconoscimento nonché erogazione in suo favore dell'AUU di cui alla domanda prot. .5500.06/08/2024.0670444 (domanda n.°7747045) con Pt_2
decorrenza dalla suddetta domanda e nell'importo ad esso spettantegli per legge, e per l'effetto, - condannare l'ente previdenziale all'immediato riconoscimento nonché erogazione in favore dell'odierno ricorrente dell'AUU di cui alla domanda prot.n.°INPS.5500.06/08/2024.0670444
(domanda n.°7747045) con decorrenza dalla suddetta domanda
(06.08.2024) e quindi alla immediata corresponsione a tale titolo in favore del predetto dei ratei maturati dalla predetta decorrenza nell'importo ad esso spettantegli per legge e che ad oggi (febbraio 2025) si quantifica in
€4.181,80, oltre i ratei mensili maturandi in corso di causa, nonché oltre accessori come per legge dal dovuto all'effettivo soddisfo”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rappresentando che: “L' non ha potuto liquidare la CP_1
prestazione oggetto di causa inizialmente per problemi procedurali.
Successivamente, l' ha posto in essere la liquidazione della CP_1
prestazione in favore del ricorrente a far data dal mese di ottobre 2024, così come previsto dalla normativa, per gli importi di legge come da
3 estratto dei pagamenti in atti chiedendo contestualmente il rigetto CP_1
del ricorso e la declaratoria della cessata materia del contendere.
Preso atto dell'avvenuto pagamento, la parte ricorrente eccepiva però la parzialità dello stesso, avendo infatti l'Istituto erogato dall'ottobre 2024 al gennaio 2025, iniziando quindi dopo l'erogazione e sospendendola poi inopinatamente, chiedendo quindi che la causa venisse posta in decisione con la condanna dell' alla totale erogazione. CP_1
Nessuna posizione assumeva l' sulla circostanza. CP_2
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso appare fondato e deve essere accolto.
L' costituendosi non ha infatti allegato alcun motivo ostativo al CP_2
pagamento della prestazione, viceversa dichiarando di aver dato corso con ritardo alla domanda amministrativa del ricorrente per motivi procedurali.
L'assegno unico universale, regolamentato dal D.Lgs 230 del
29.12.2021 è un beneficio economico attribuito mensilmente ai nuclei familiari e parametrato alla condizione economica in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) con base “universalistica” essendo l'erogazione garantita per i figli a carico indipendentemente dalla posizione lavorativa dei genitori e a prescindere dalla situazione reddituale e, inoltre, sostituendo una pluralità di provvidenze che fonde in una prestazione unica a sostegno della famiglia e della natalità.
Dato correttamente allegato dalla parte ricorrente, come previsto dal
D.Lgs 286/1998, il cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei medesimi diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano” – “Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, i titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno diversi da quelli di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo e i minori stranieri titolari di uno dei permessi di
4 soggiorno di cui all'articolo 31 sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale”
Ciò posto, il ricorrente ha versato in atti documentazione sufficiente al riconoscimento del diritto alla prestazione e, conseguentemente ha diritto all'erogazione della prestazione.
Tanto premesso, posto che per le domande presentate dopo il 30 giugno la prestazione decorre dal mese successivo e che, da 1.1.2025, il pagamento della prestazione accolta d'ufficio prosegue automaticamente, salvo variazioni dovute a presentazione di nuova DSU, il ricorrente ha diritto al pagamento della prestazione relativa al mese di settembre 2024 e al pagamento dell'intero 2025, secondo i calcoli dedotti in giudizio dalla parte ricorrente che appaiono conformi alla tabella pubblicata dall' con CP_1
circolare n. 33 del 4.2.2025.
Il ricorso va pertanto accolto come in domanda.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 04/12/2025
Il Giudice Onorario
VA NI
5
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 04/12/2025 innanzi al Giudice Dott. VA NI, chiamato il procedimento iscritto al n. 2496/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
SEDE LEGALE CP_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. MARCHESE PIETRO per parte ricorrente nonché l'avv. MEGNA MARIA ROSALIA in sostituzione delle avv.te ODORIZZI E CERNIGLIARO per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:55 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
VA NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2496 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
con l'avv. MARCHESE PIETRO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con le avv.te ODORIZZI MARTA e
CERNIGLIARO EL
- resistente - oggetto: assegno unico universale conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 04/12/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara il diritto del ricorrente all'erogazione dell'assegno unico universale per i figli minori, per l'effetto condannando l' al pagamento CP_1
della stessa per il mese di settembre 2024 e per i mesi impagati da febbraio
2025 in avanti, calcolati al mese di dicembre 2025 in € 8.402,80 oltre accessori di legge;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_1
ricorrente che liquida in € 2.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA,
2 disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20/02/2025 la parte ricorrente in epigrafe premettendo che in data 06.08.2024, presentava domanda di Assegno
Unico e universale per i figli a carico, (nata il [...]), Per_1
(nata il [...]) e (nata il [...]) e che detta Per_2 Per_3
domanda rimaneva priva di riscontro, conveniva in giudizio l' CP_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “ ritenere e dichiarare la illegittimità dell'operato dell' consistito nel tacito diniego opposto alla domanda CP_1
di AUU dell'odierno ricorrente recante prot.n.°INPS.5500.06/08/2024.0670444 (domanda n.°7747045), e correlativamente - ritenere e dichiarare la sussistenza in testa all'odierno ricorrente dei requisiti di legge per l'immediato riconoscimento nonché erogazione in suo favore dell'AUU di cui alla domanda prot. .5500.06/08/2024.0670444 (domanda n.°7747045) con Pt_2
decorrenza dalla suddetta domanda e nell'importo ad esso spettantegli per legge, e per l'effetto, - condannare l'ente previdenziale all'immediato riconoscimento nonché erogazione in favore dell'odierno ricorrente dell'AUU di cui alla domanda prot.n.°INPS.5500.06/08/2024.0670444
(domanda n.°7747045) con decorrenza dalla suddetta domanda
(06.08.2024) e quindi alla immediata corresponsione a tale titolo in favore del predetto dei ratei maturati dalla predetta decorrenza nell'importo ad esso spettantegli per legge e che ad oggi (febbraio 2025) si quantifica in
€4.181,80, oltre i ratei mensili maturandi in corso di causa, nonché oltre accessori come per legge dal dovuto all'effettivo soddisfo”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rappresentando che: “L' non ha potuto liquidare la CP_1
prestazione oggetto di causa inizialmente per problemi procedurali.
Successivamente, l' ha posto in essere la liquidazione della CP_1
prestazione in favore del ricorrente a far data dal mese di ottobre 2024, così come previsto dalla normativa, per gli importi di legge come da
3 estratto dei pagamenti in atti chiedendo contestualmente il rigetto CP_1
del ricorso e la declaratoria della cessata materia del contendere.
Preso atto dell'avvenuto pagamento, la parte ricorrente eccepiva però la parzialità dello stesso, avendo infatti l'Istituto erogato dall'ottobre 2024 al gennaio 2025, iniziando quindi dopo l'erogazione e sospendendola poi inopinatamente, chiedendo quindi che la causa venisse posta in decisione con la condanna dell' alla totale erogazione. CP_1
Nessuna posizione assumeva l' sulla circostanza. CP_2
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso appare fondato e deve essere accolto.
L' costituendosi non ha infatti allegato alcun motivo ostativo al CP_2
pagamento della prestazione, viceversa dichiarando di aver dato corso con ritardo alla domanda amministrativa del ricorrente per motivi procedurali.
L'assegno unico universale, regolamentato dal D.Lgs 230 del
29.12.2021 è un beneficio economico attribuito mensilmente ai nuclei familiari e parametrato alla condizione economica in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) con base “universalistica” essendo l'erogazione garantita per i figli a carico indipendentemente dalla posizione lavorativa dei genitori e a prescindere dalla situazione reddituale e, inoltre, sostituendo una pluralità di provvidenze che fonde in una prestazione unica a sostegno della famiglia e della natalità.
Dato correttamente allegato dalla parte ricorrente, come previsto dal
D.Lgs 286/1998, il cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei medesimi diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano” – “Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, i titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno diversi da quelli di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo e i minori stranieri titolari di uno dei permessi di
4 soggiorno di cui all'articolo 31 sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale”
Ciò posto, il ricorrente ha versato in atti documentazione sufficiente al riconoscimento del diritto alla prestazione e, conseguentemente ha diritto all'erogazione della prestazione.
Tanto premesso, posto che per le domande presentate dopo il 30 giugno la prestazione decorre dal mese successivo e che, da 1.1.2025, il pagamento della prestazione accolta d'ufficio prosegue automaticamente, salvo variazioni dovute a presentazione di nuova DSU, il ricorrente ha diritto al pagamento della prestazione relativa al mese di settembre 2024 e al pagamento dell'intero 2025, secondo i calcoli dedotti in giudizio dalla parte ricorrente che appaiono conformi alla tabella pubblicata dall' con CP_1
circolare n. 33 del 4.2.2025.
Il ricorso va pertanto accolto come in domanda.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 04/12/2025
Il Giudice Onorario
VA NI
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