Articolo 5 della Legge 15 febbraio 1965, n. 53
Articolo 4
Versione
16 marzo 1965
Art. 5.
All'onere di lire 1.075.000.000 si fara' fronte mediante riduzione dello stanziamento di pari importo iscritto nel capitolo 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 16 marzo 1965