Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/04/2025, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza dell'8/04/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10737/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_1
Sebastiano Mauro Bonaccorso;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura CP_1
generali alle liti, dall'avv.to Gaetana Angela Marchese;
-Resistente-
Le parti concludevano come da note autorizzate.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.11.2024, esponeva: che ha prestato Parte_1
attività lavorativa presso la società P.Iva: Controparte_2
03641160878 nel periodo ricompreso tra il 08.05.2008 e il 20.11.2011 con la qualifica di operaio comune – CCNL di categoria del settore legno e arredamento;
che al momento del licenziamento datato 20.11.2011 è maturato un credito relativo alla mancata corresponsione della tredicesima mensilità per l'anno 2011 pari ad € 1.043,38 ed al trattamento di fine rapporto pari ad € 3.850,33; che complessivamente dunque è creditore della complessiva somma di € 4.893,71 oltre rivalutazione ed interessi maturati e maturandi sulle somme rivalutate e spese legali;
che ad oggi nessun versamento è stato eseguito in favore dell'istante; che con decreto ingiuntivo n.
400/2014, emesso dal Tribunale di Catania – Sez. Lavoro – Dott.ssa Mirenda in data
21.02.2014, notificato il 01.07.2014, dichiarato definitivamente esecutivo in data
19.11.2014, spedito in forma esecutiva in data 15.12.2014, veniva ingiunto alla il pagamento in favore del sig. del complessivo Controparte_2 Pt_1 importo di € 4.893,71 oltre interessi sino al soddisfo;
che giusto atto di precetto, notificato in data 23.12.2014 il creditore istante intimava il pagamento della complessiva somma di euro 6.220.94 oltre interessi maturandi, nonché imposta di registro nella misura che sarà determinata dall'Agenzia delle Entrate, nonché le spese di notifica;
che il sig. dapprima presentava istanza di fallimento, la cui procedura Pt_1
prefallimentare si concludeva con un provvedimento di reiezione trattandosi di un CP_ credito sotto soglia e successivamente inoltrava all' domanda di intervento del CP_ fondo di garanzia;
che l' rigettava l'istanza in ragione della esistenza delle garanzie patrimoniali dell'azienda; che, accertata l'esistenza di beni immobili di proprietà della società debitrice ed in particolare l'esistenza di una procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale di Catania, sezione esecuzioni immobiliari, il sig. a mezzo Pt_1
del suo procuratore depositava atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare n. 169/2016. Orbene solo in data 30.07.2021 la società si è aggiudicata CP_3 all'asta la proprietà degli immobili appartenenti alla Controparte_2
debitrice esecutata, ossia: - - 1) Fabbricato categoria D1 sito in LE alla via
[...]
Anzalone 14 distinto in catasto al N.C.E.U. del Comune di LE . al foglio 70 par
193 sub. 7 per il diritto di proprietà per la quota di 1/1; 2) Fabbricato categoria EU sito in LE alla Via Anzalone 14 distinto in catasto al N.C.E.U. del Comune di LE
. al foglio 70 par 193 sub. 3 per il diritto di proprietà per la quota di ½; che con successivo Decreto di trasferimento del 22.11.2021 il Giudice dell'Esecuzione, Dott.ssa trasferiva i suindicati beni da Per_1 Controparte_2
debitrice esecutata a che con successivo Provvedimento del 28.06.2023, il CP_3
Giudice dichiarava esecutivo il piano di riparto e disponeva che le sopravvenienze attive venissero assegnate secondo quanto indicato in piano di riparto, per effetto del quale era escluso da qualsivoglia soddisfacimento il lavoratore sig. per insufficienza di Pt_1
fondi; che il sig. in data 14.02.2024 presentava domanda al Fondo di Garanzia Pt_1
CP_ per la somma di € 4.893,71, a titolo di Trattamento di fine rapporto e tredicesima CP_ mensilità; che l' con decreto di reiezione del 29.05.2024 notificato in data
13.06.2024 a mezzo pec comunicava che le domande di intervento del 14.02.2024 del fondo non possono essere accolte in quanto costituiscono una mera riproposizione delle domande del 04.05.2016 su cui è intervenuta la decadenza e perché la retribuzione non rientra nel periodo coperto da garanzia;
che in data 13.06.2024 il sig. presentava Pt_1 3
CP_ ricorso amministrativo, dichiarato inammissibile dall' con delibera n. 2415904 del
10/07/2024 e successivamente ricorso innanzi al Tribunale sezione lavoro di Catania;
che la domanda presentata nel 2024 non può essere ritenuta mera riproposizione della domanda del 2016; che, pertanto, il ricorrente ha diritto a percepire dal Fondo garanzia le somme richieste.
Tanto premesso il ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto al pagamento, a carico del Fondo di Garanzia della CP_1 somma complessiva lorda di euro 4.893,71 di cui € 1.043,38 a titolo di tredicesima mensilità per l'anno 2011 ed € 3.850,33 a titolo di trattamento di fine rapporto ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sul capitale dal dì del dovuto alla soddisfo, oltre rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
- per l'effetto condannare l' a versare al sig. la somma di € 4.893,71 CP_1 Parte_1
ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sul capitale dal dì del dovuto alla soddisfo, oltre rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
Fissata l'udienza di discussione si costituiva il resistente Controparte_4 eccependo l'intervenuta decadenza del ricorrente dall'azione giudiziale in quanto la domanda in via amministrativa presentata nel 2024 era una mera riproposizione della domanda in via amministrativa presentata nel 2016 e svolgendo difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza dell'8.04.2025 come sostituita dalle note depositate dalle parti nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
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Osserva il decidente che con legge n. 297\82 è stato istituito il Fondo di Garanzia che consente ai lavoratori dipendenti di ottenere il pagamento del TFR e delle retribuzioni degli ultimi tre mesi nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato e quando l'impresa sia assoggettata a procedura concorsuale ovvero, in caso di datore di lavoro non soggetto a procedura concorsuale, lo stesso venga sottoposto senza esito ad esecuzione forzata.
L'art. 2 comma 2 del D.lgs. 297 del 1992, inoltre, sancisce che il lavoratore, o i suoi aventi diritto, può presentare domanda per il pagamento a carico del Fondo trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo reso esecutivo ovvero dopo la 4
pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, oggi decreto di omologazione.
L'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità ha sottolineato la diversità del diritto del lavoratore al pagamento del tfr e delle retribuzioni nei confronti del datore di lavoro dal diritto del lavoratore al pagamento della prestazione previdenziale a carico del Fondo di Garanzia specificando che “Il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del CP_1
T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n.297, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del CP_1 lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia” (Cfr. ord. Cass. n. 12971).
Orbene, nel caso in esame è ben vero che nell'anno 2016 era stata presentata una domanda in via amministrativa tesa ad ottenere il pagamento dal fondo garanzia del
TFR e delle retribuzioni, ma è altrettanto vero che la ridetta domanda non aveva potuto trovare accoglimento in quanto a quell'epoca non sussistevano i presupposti per l'accoglimento poiché risultavano in capo al datore di lavoro dei beni immobili che potevano essere oggetto di procedura esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito per TFR e retribuzioni vantato dall'odierno ricorrente.
La domanda amministrativa datata 2024, invece, è corredata da documenti che non potevano essere prodotti nella domanda del 2016 né in occasione della presentazione CP_ della domanda stessa né nei termini della integrazione richiesta dall' comprovante l'assenza di garanzie patrimoniali dell'impresa, in quanto era pendente la procedura esecutiva immobiliare (atto pignoramento notificato il primo febbraio 2016) nei confronti del datore di lavoro n. 169/2016 R.G.. Il sig. infatti, una volta venuto a Pt_1
conoscenza della procedura esecutiva immobiliare, ha spiegato domanda di intervento al fine di poter recuperare le somme vantate nei confronti dell'azienda. Ed invero solo in data 30.07.2021 (verbale già allegato alla domanda di intervento) la società CP_3 si è aggiudicata all'asta la proprietà degli immobili appartenenti alla
[...]
debitrice esecutata e solo con successivo Provvedimento del Controparte_2 5
28.06.2023 (anch'esso già allegato alla domanda di intervento), il Giudice dell'Esecuzione dichiarava esecutivo il piano di riparto e disponeva che le sopravvenienze attive venissero assegnate secondo quanto indicato in piano di riparto
CP_ già prodotto all' per effetto del quale era escluso da qualsivoglia soddisfacimento il lavoratore sig. per insufficienza di fondi. Orbene, a seguito della vendita dei beni Pt_1
intestati alla parte datoriale, come certificato dal lavoratore in base alle risultanze della conservatoria dei registri immobiliari non si evince alcun bene iscritto intestato all'azienda Peraltro il sig. come si Controparte_2 Pt_1 evince dalla certificazione allegata, ha tentato l'esecuzione anche nei confronti del socio accomandatario con esito infruttuoso. Secondo giurisprudenza costante sul punto «Il lavoratore, creditore del trattamento di fine rapporto nei confronti del datore di lavoro non soggetto a fallimento, per poter chiedere il pagamento del trattamento al Fondo di garanzia istituito presso l' , è tenuto a verificare la mancanza o l'insufficienza della CP_1
garanzia del patrimonio del datore di lavoro attraverso un serio tentativo di esecuzione forzata e, qualora, eseguita infruttuosamente una forma di esecuzione, si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione, è tenuto ad esperire quelle che, secondo l'ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose, mentre non è tenuto ad esperire quelle che appaiano infruttuose o aleatorie, allorquando i loro costi certi si palesino superiori ai benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità» (Cass. civ., sez. VI – L, ord.,
31 agosto 2021, n. 23591). Tali presupposti sono incontestabilmente sopravvenuti alla domanda amministrativa del 2016, per cui non può ritenersi verificata alcuna decadenza né la domanda in via amministrativa presentata nell'anno 2024 può considerarsi mera riproposizione domanda del 2016 in quanto la stessa risulta presentata una volta che si sono verificati i presupposti per l'esercizio del diritto che sono costituiti dai fatti sopravvenuti di accertata integrale insoddisfazione nella procedura esecutiva prima in corso ed oggi definita ed inesistenza/impossidenza di alcun bene che costituiscono non altro che le condizioni di intervento richieste dall'Istituto di Previdenza e dettate nelle CP_ varie circolari applicative
Pertanto, considerato che non può dirsi sussistente alcuna decadenza dall'azione giudiziale è certo il diritto del ricorrente ad ottenere dal Fondo di Garanzia il pagamento delle somme relative al TFR per l'importo accertato in sede giudiziale.
Non altrettanto può dirsi per le somme richieste a titolo di tredicesima mensilità in quanto la norma si riferisce espressamente alle ultime tre mensilità di retribuzione dovute e non alla tredicesima mensilità.
Quindi, il ricorso, può trovare accoglimento nei termini sopra indicati. 6
In ragione della parziale reciproca soccombenza le spese di lite possono trovare compensazione per un quarto, nel mentre nei residui tre quarti, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere da parte del Fondo di garanzia presso l' la somma di € 3.850,33 a titolo CP_1
del trattamento di fine rapporto;
per l'effetto condanna l' , quale gestore del Controparte_5
Fondo di garanzia di cui alla legge 29.5.1982 n.297, al pagamento in favore del ricorrente somma di € 3.850,33, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda in via amministrativa all'effettivo pagamento;
CP_ compensa per un quarto le spese d lite, condannando l' alla rifusione dei residui tre quarti in favore del ricorrente che liquida in € 2.275,00, per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Catania, 9 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta