Sentenza 9 maggio 2024
Inammissibile
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 29/01/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00693/2025REG.PROV.COLL.
N. 04446/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4446 del 2024, proposto da
Società Apreda S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Corrado Cicioni e Federico Tedeschini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federico Tedeschini in Roma, largo Messico n.7;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Siracusa, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 9133/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2025 il Cons. RO RI Castorina e uditi per le parti l’avvocato Gianfranco Passalacqua per delega dell'Avv. Federico Tedeschini;
Viste le conclusioni della parte appellata come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio, la società appellante, premesso di essere titolare della concessione demaniale marittima n. 18/2009, rinnovata con successivo atto in rettifica numero 2/2013 che ne aveva prorogato i termini sino al 31 dicembre 2020, per l’occupazione di un’area scoperta e un’altra, di pertinenze commerciali, destinata all’esercizio di un bar e di un ristorante che hanno dato luogo ad un complesso denominato “Lido”, ha impugnato il provvedimento con il quale Roma Capitale da disposto la decadenza dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Con la sentenza numero 9133/2024 il Tar Lazio, sezione seconda stralcio, ha dichiarato improcedibile il ricorso sul rilievo che Roma Capitale aveva concluso il procedimento per la decadenza della concessione demaniale marittima cui era funzionale l’attività di somministrazione alimenti e bevande oggetto del provvedimento impugnato e che, in ragione della mancata impugnazione del provvedimento di decadenza della concessione demaniale, la ricorrente non avrebbe potuto ricevere alcuna utilità dall’accoglimento del ricorso, stante la perdita della disponibilità dell’area demaniale funzionale all’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande.
Appellata la sentenza, resiste Roma Capitale.
All’udienza del 21 gennaio 2025 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1.Con il primo motivo di appello l’appellante deduce error in iudicando : eccesso di potere per travisamento dei fatti e assenza dei presupposti; invalidità derivata dal mancato accertamento in primo grado della violazione e falsa applicazione dell'art. 47 del Codice della Navigazione.
2.Con il secondo motivo di appello l’appellante deduce error in procedendo e error in iudicando : eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, irragionevolezza e manifesta illogicità.
Evidenzia che le determinazioni del Tar erano gravemente viziate - anche sotto il profilo della mancata censura sull’agire dell’amministrazione comunale – per avere ritenuto erroneamente che il provvedimento di decadenza della concessione demaniale non fosse stato impugnato.
L’appello deve essere dichiarato inammissibile.
Effettivamente la sentenza impugnata si è limitata a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse sul presupposto che l’appellante non avesse impugnato il provvedimento di decadenza della concessione demaniale, circostanza smentita dalla documentazione in atti.
Tuttavia con l’appello non sono state riproposte ritualmente le censure (descritte solo nella narrazione in fatto) assorbite dalla pronuncia di improcedibilità, in tesi vizianti la decadenza dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande commerciale impugnata, con la conseguenza che è precluso lo scrutinio sull’annullamento della decadenza commerciale, atteso che le relative censure del ricorso di primo grado non sono state riproposte e devolute con il presente appello e sono, pertanto, inammissibili ex art. 101, comma 2, c.p.a.
Nel giudizio di appello, infatti, non è sufficiente la riproposizione dei motivi di impugnazione non esaminati attraverso un mero richiamo per relationem al ricorso introduttivo e agli atti del giudizio di primo grado privo della precisazione del loro contenuto, poiché l'art. 101 comma 2 c.p.a., utilizzando il termine "espressamente", ha evidentemente inteso pretendere che la parte specifichi l'ambito della devoluzione al giudice di secondo grado, sì da mettere questi nelle condizioni di avere una conoscenza compiuta delle questioni e le controparti a contraddire sulle stesse, mentre il mero richiamo non consente il recupero dei vizi denunciati in primo grado senza che sia necessario compulsare il fascicolo di prime cure. Pertanto, i motivi assorbiti dal Tar devono essere riproposti espressamente.
In caso di mancata riproposizione dei motivi assorbiti, essi si considerano rinunciati e il Consiglio di Stato non potrà esaminarli, pena il vizio di ultrapetizione.
A ciò si aggiunge l’ulteriore e autonomo profilo di inammissibilità derivante dalla assoluta genericità del secondo motivo di appello.
L’appello deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in €4000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
RO RI Castorina, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO RI Castorina | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO