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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 25/08/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 1842/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1842/24 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Maria Grazia Cerro presso il cui studio a Roma Via Francesco Caracciolo n.16 è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c.
e da
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Parte_2 C.F._2
Avvocati Marzia Ricciardiello e Luca Riccucci, presso il cui studio a Roma Via G.B. Tiepolo
n. 21 è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c. ricorrenti
Con l'intervento del P.M. ex art. 70, n. 2 c.p.c.
Oggetto: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E CESSAZIONE DEGLI
EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto presso il Comune di Fiano Romano (RM) il 23 luglio 1988, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune (atto al n. 9, parte II, Serie A, dell'anno 1988). Dall'unione coniugale sono nati il 6 ottobre 1989 che lavora ed è Persona_1 economicamente indipendente, e l'8 settembre 1997 che è studente Persona_2 universitario, non autosufficiente, ed abita nell'appartamento sovrastante a quello della madre.
Con sentenza n. 237/2024 depositata il 18.12.2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti.
All'udienza di comparizione delle parti fissata per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 23/07/1988 ed annotato nei Registri dello Stato Civile del Comune di Fiano
Romano (RM) al n.9 parte II Serie A dell'anno 1988, con trasmissione della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Fiano Romano (RM);
2) Confermare a carico del Sig. l'assegno di mantenimento ordinario di Parte_1 euro 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, in favore del figlio
mediante versamento diretto, con le medesime modalità sopra indicate;
Per_2
3) Confermare a carico del Sig. la contribuzione nella misura del 50% Parte_1 alle spese mediche ed universitarie del figlio mediante versamento diretto, con le Per_2 medesime modalità sopra indicate;
4) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
All'esito della udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole
***
Va senz'altro dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70, nella formulazione vigente.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., n.
28727/2023). La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n.
n. 237/2024 depositata il 18.12.2024 all'esito del deposito del ricorso congiunto e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n.
898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni concordate sono congrue.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da che hanno contratto matrimonio in Fiano Parte_1 Parte_2
Romano (RM) il 23 luglio 1988, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune
(atto al n. 9, parte II, Serie A, dell'anno 1988);
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Fiano Romano (RI) ove l'atto risulta trascritto;
- recepisce le condizioni di divorzio riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Rieti, il 23.07.2025
Il giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1842/24 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Maria Grazia Cerro presso il cui studio a Roma Via Francesco Caracciolo n.16 è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c.
e da
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Parte_2 C.F._2
Avvocati Marzia Ricciardiello e Luca Riccucci, presso il cui studio a Roma Via G.B. Tiepolo
n. 21 è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c. ricorrenti
Con l'intervento del P.M. ex art. 70, n. 2 c.p.c.
Oggetto: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E CESSAZIONE DEGLI
EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto presso il Comune di Fiano Romano (RM) il 23 luglio 1988, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune (atto al n. 9, parte II, Serie A, dell'anno 1988). Dall'unione coniugale sono nati il 6 ottobre 1989 che lavora ed è Persona_1 economicamente indipendente, e l'8 settembre 1997 che è studente Persona_2 universitario, non autosufficiente, ed abita nell'appartamento sovrastante a quello della madre.
Con sentenza n. 237/2024 depositata il 18.12.2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti.
All'udienza di comparizione delle parti fissata per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 23/07/1988 ed annotato nei Registri dello Stato Civile del Comune di Fiano
Romano (RM) al n.9 parte II Serie A dell'anno 1988, con trasmissione della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Fiano Romano (RM);
2) Confermare a carico del Sig. l'assegno di mantenimento ordinario di Parte_1 euro 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, in favore del figlio
mediante versamento diretto, con le medesime modalità sopra indicate;
Per_2
3) Confermare a carico del Sig. la contribuzione nella misura del 50% Parte_1 alle spese mediche ed universitarie del figlio mediante versamento diretto, con le Per_2 medesime modalità sopra indicate;
4) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
All'esito della udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole
***
Va senz'altro dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70, nella formulazione vigente.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., n.
28727/2023). La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n.
n. 237/2024 depositata il 18.12.2024 all'esito del deposito del ricorso congiunto e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n.
898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni concordate sono congrue.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da che hanno contratto matrimonio in Fiano Parte_1 Parte_2
Romano (RM) il 23 luglio 1988, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune
(atto al n. 9, parte II, Serie A, dell'anno 1988);
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Fiano Romano (RI) ove l'atto risulta trascritto;
- recepisce le condizioni di divorzio riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Rieti, il 23.07.2025
Il giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio