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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 15/01/2026, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 533/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BENEDETTI ROBERTO, Presidente
IODICE IA, Relatore
ABRIGNANI IGNAZIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17842/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240239059346 RECUPERO CREDIT 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240239059346 RECUPERO CREDIT 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 74/2026 depositato il 13/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato via pec in data 25.11.2024 all'Agenzia delle Entrate DP2 Roma ed all'Agenzia delle
Entrate Riscossione, e depositato presso questa CGT in data 2.12.2024, la Ricorrente_1 SRL, con sede in Roma, in persona del legale rapp.te p.t., ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe indicata, notificata il 26.9.2014, per recupero crediti d'imposta anni 2019-2020, per l'importo complessivo di
€ 590.259,38, comprensivo di irrogazione delle sanzioni ed applicazione di interessi (€ 294.579,32 per imposte).
La società ricorrente, a motivi del ricorso, deduceva: a) mancanza dei requisiti previsti dalla legge - Violazione del diritto alla difesa - Carenza di motivazione – Violazione del principio di trasparenza – Decadenza dalla possibilità di procedere con il recupero;
b) ai sensi dell'art.12 d.p.r.602/1973, rubricato “Formazione e contenuto dei ruoli”, ha richiesto l'esibizione dei ruoli formati dall'Ufficio competente e/o la prova della consegna degli stessi all'Agente di riscossione, pena l'invalidità dell'iscrizione e la nullità del provvedimento strumentale alla loro pretesa;
c) violazione del diritto di difesa per la mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi richiesti e delle singole aliquote su base annuale;
d) nullità della cartella esattoriale per sanzioni e interessi calcolati durante il periodo di avvenuta dichiarazione di emergenza.
Chiedeva di dichiarare non dovute le somme per mancata notifica dell'avviso presupposto;
in via subordinata, di ridurre gli importi;
con vittoria di spese, da attribuire al difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale II di Roma si è costituita eccependo la rituale notifica degli atti presupposti: due atti di recupero crediti nn.TK5CRR500195/2023 e TK5CRR500196/2023 entrambi notificati via pec in data 14.12.2023, non impugnati e divenuti definitivi. Quanto alla richiesta di prova della consegna dei ruoli all'Agente di riscossione, ne evidenzia la irrilevanza ai fini del decidere, costituendo requisito nei rapporti interni tra ente impositore ed Agenzia di riscossione, ma non un requisito essenziale della cartella ove comunque è indicata la data della consegna. Con riguardo al computo degli interessi, rileva che sono stati calcolati in base alle prescrizioni della legge, come previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973, e, infine, con riguarda al computo durante il periodo emergenziale, rileva che la parte non ha dedotto né tantomeno provato un caso di forza maggiore. Conclude per il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
In via preliminare, si rileva che l'Ufficio ha verificato la posizione fiscale della contribuente che risulta avere utilizzato in compensazione il credito d'imposta concesso a fronte del dichiarato svolgimento di “investimenti in attività di ricerca e sviluppo”, di cui all'art. 3 D.L. 23.12.2023 n. 145, in realtà non spettante. Le somme sono infatti dovute a seguito della notifica di due atti di recupero crediti nn.TK5CRR500195/2023 e
TK5CRR500196/2023 anno 2019 e 2020, avvenute in data 14.12.2023.
Tali atti sono stati debitamente notificati, via pec, alla società istante.
Come è noto, ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 5 del D.P.R. 68/2005, “3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione. (…) 4 5. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario”.
La mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti regolarmente notificati ha reso perciò gli accertamenti definitivi.
Ciò posto, con riferimento ai motivi di nullità riferiti alla cartella, si osserva quanto segue.
Con riferimento alla determinazione degli interessi, la stessa è avvenuta in conformità alla legge. Peraltro, la Corte di cassazione, con sentenza n. 8613 del 15 aprile 2011, ha precisato che il “tasso...annuo” degli interessi è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale e i limiti temporali di riferimento
(dies a quo e dies ad quem) necessari per il calcolo sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati.
Ove, invece, parte ricorrente abbia inteso riferirsi agli interessi di ritardata iscrizione a ruolo contemplati dall'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, la stessa Corte di Cassazione, con sentenza n. 26671 del 2009 ha affermato che “con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti tributari, … nell'ipotesi in cui vengano richiesti gli interessi e le sovrattasse per ritardato o omesso pagamento il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima”.
Con riferimento al calcolo degli interessi durante il periodo emergenziale Covid, nessun elemento di forza maggiore è stato comprovato né tantomeno addotto dalla ricorrente.
Pertanto, l'accertamento tributario è legittimo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 10.000,00, oltre accessori se dovuti, come per legge.
Così deciso in Roma, il 12.1.2026
Il giudice est.
Dott. Lucia Iodice Il Presidente
Dott. Roberto Benedetti
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BENEDETTI ROBERTO, Presidente
IODICE IA, Relatore
ABRIGNANI IGNAZIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17842/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240239059346 RECUPERO CREDIT 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240239059346 RECUPERO CREDIT 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 74/2026 depositato il 13/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato via pec in data 25.11.2024 all'Agenzia delle Entrate DP2 Roma ed all'Agenzia delle
Entrate Riscossione, e depositato presso questa CGT in data 2.12.2024, la Ricorrente_1 SRL, con sede in Roma, in persona del legale rapp.te p.t., ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe indicata, notificata il 26.9.2014, per recupero crediti d'imposta anni 2019-2020, per l'importo complessivo di
€ 590.259,38, comprensivo di irrogazione delle sanzioni ed applicazione di interessi (€ 294.579,32 per imposte).
La società ricorrente, a motivi del ricorso, deduceva: a) mancanza dei requisiti previsti dalla legge - Violazione del diritto alla difesa - Carenza di motivazione – Violazione del principio di trasparenza – Decadenza dalla possibilità di procedere con il recupero;
b) ai sensi dell'art.12 d.p.r.602/1973, rubricato “Formazione e contenuto dei ruoli”, ha richiesto l'esibizione dei ruoli formati dall'Ufficio competente e/o la prova della consegna degli stessi all'Agente di riscossione, pena l'invalidità dell'iscrizione e la nullità del provvedimento strumentale alla loro pretesa;
c) violazione del diritto di difesa per la mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi richiesti e delle singole aliquote su base annuale;
d) nullità della cartella esattoriale per sanzioni e interessi calcolati durante il periodo di avvenuta dichiarazione di emergenza.
Chiedeva di dichiarare non dovute le somme per mancata notifica dell'avviso presupposto;
in via subordinata, di ridurre gli importi;
con vittoria di spese, da attribuire al difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale II di Roma si è costituita eccependo la rituale notifica degli atti presupposti: due atti di recupero crediti nn.TK5CRR500195/2023 e TK5CRR500196/2023 entrambi notificati via pec in data 14.12.2023, non impugnati e divenuti definitivi. Quanto alla richiesta di prova della consegna dei ruoli all'Agente di riscossione, ne evidenzia la irrilevanza ai fini del decidere, costituendo requisito nei rapporti interni tra ente impositore ed Agenzia di riscossione, ma non un requisito essenziale della cartella ove comunque è indicata la data della consegna. Con riguardo al computo degli interessi, rileva che sono stati calcolati in base alle prescrizioni della legge, come previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973, e, infine, con riguarda al computo durante il periodo emergenziale, rileva che la parte non ha dedotto né tantomeno provato un caso di forza maggiore. Conclude per il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
In via preliminare, si rileva che l'Ufficio ha verificato la posizione fiscale della contribuente che risulta avere utilizzato in compensazione il credito d'imposta concesso a fronte del dichiarato svolgimento di “investimenti in attività di ricerca e sviluppo”, di cui all'art. 3 D.L. 23.12.2023 n. 145, in realtà non spettante. Le somme sono infatti dovute a seguito della notifica di due atti di recupero crediti nn.TK5CRR500195/2023 e
TK5CRR500196/2023 anno 2019 e 2020, avvenute in data 14.12.2023.
Tali atti sono stati debitamente notificati, via pec, alla società istante.
Come è noto, ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 5 del D.P.R. 68/2005, “3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione. (…) 4 5. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario”.
La mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti regolarmente notificati ha reso perciò gli accertamenti definitivi.
Ciò posto, con riferimento ai motivi di nullità riferiti alla cartella, si osserva quanto segue.
Con riferimento alla determinazione degli interessi, la stessa è avvenuta in conformità alla legge. Peraltro, la Corte di cassazione, con sentenza n. 8613 del 15 aprile 2011, ha precisato che il “tasso...annuo” degli interessi è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale e i limiti temporali di riferimento
(dies a quo e dies ad quem) necessari per il calcolo sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati.
Ove, invece, parte ricorrente abbia inteso riferirsi agli interessi di ritardata iscrizione a ruolo contemplati dall'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, la stessa Corte di Cassazione, con sentenza n. 26671 del 2009 ha affermato che “con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti tributari, … nell'ipotesi in cui vengano richiesti gli interessi e le sovrattasse per ritardato o omesso pagamento il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima”.
Con riferimento al calcolo degli interessi durante il periodo emergenziale Covid, nessun elemento di forza maggiore è stato comprovato né tantomeno addotto dalla ricorrente.
Pertanto, l'accertamento tributario è legittimo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 10.000,00, oltre accessori se dovuti, come per legge.
Così deciso in Roma, il 12.1.2026
Il giudice est.
Dott. Lucia Iodice Il Presidente
Dott. Roberto Benedetti