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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/11/2025, n. 2949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2949 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3586/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa RI MO Presidente Istr. Rel.
Dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliera
Dr.ssa Cristina Giannelli Consigliera ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8927/2024, pubblicata il 14/10/2024, Parte_1
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SECCHI MARCO, dall'Avv. ROSSI ANDREA e dall'Avv. ZAPPONE FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso lo Studio dei primi due legali
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
AO BÒ, domiciliato presso il suo Studio
-APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: “Vendita di cose immobili”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
IN VIA PRINCIPALE, ACCOGLIERE i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, RIFORMARE la Sentenza
n. 8927 emessa dal Tribunale di Milano in data 14 ottobre 2024, nel giudizio RG n. 8089/2023 e per l'effetto;
CONDANNARE l'Ing. alla corresponsione al Dott. dell'importo di Euro Controparte_1 Parte_1
13.844,95a titolo di pagamento del doppio della caparra confirmatoria e di risarcimento del danno subito.; ▪ IN VIA pagina 1 di 17 SUBORDINATA, ACCOGLIERE i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, RIFORMARE la Sentenza n.
8927 emessa dal Tribunale di Milano in data 14 ottobre 2024, nel giudizio RG n. 8089/2023 e per l'effetto; ▪
CONDANNARE l'Ing. alla corresponsione al Dott. dell'importo di Euro 8.000,00 Controparte_1 Parte_1
a titolo di pagamento del doppio del caparra confirmatoria;
▪ IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA,
ACCOGLIERE i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, RIFORMARE la Sentenza n. 8927 emessa dal
Tribunale di Milano in data 14 ottobre 2024, nel giudizio RG n. 8089/2023 e per l'effetto; ▪ CONDANNARE l'Ing. alla corresponsione al Dott. dell'importo di Euro 5.844,95 a titolo di risarcimento Controparte_1 Parte_1 danni;
▪ IN OGNI CASO, CONDANNARE l'Ing. al pagamento delle spese di lite di entrambi i Controparte_1 gradi di giudizio e di tutte le successive e relative occorse ed occorrende”.
Per : Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita così giudicare: In via pregiudiziale e/o preliminare - dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per aver l'appellante ripercorso le medesime argomentazioni degli atti di primo grado In via principale - respingere l'impugnazione avversaria per i motivi di cui alle difese;
In via di appello incidentale - riformare la
Sentenza emessa dal Tribunale di Milano pubblicata in data 14 ottobre 2024, nella parte in cui dichiara che l'Ing. CP_1 non ha adempiuto all'onere probatorio sullo stesso gravante ex art. 2697 cod. civ., non fornendo nè la prova del danno subito nè del nesso causale che lega la richiesta di liquidazione in via equitativa all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale
e, conseguentemente riconoscere all'appellato il diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito per aver la controparte agito in mala fede, conseguentemente condannandola al versamento della somma quantificata in euro 15.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
In via di subordine - respingere l'appello principale formulato dal Dott. avverso Parte_1 la sentenza n. 8927/2024 emessa dal Tribunale di Milano e pubblicata in data 14 ottobre 2024, perché infondato in fatto
e in diritto, come illustrato in narrativa e conseguentemente confermare la Sentenza. In via istruttoria In caso di rimessione in Controparte_ istruttoria, qualora la Corte non ritenga opportuna la citazione del terzo, Dott. , al fine di manlevare e tenere indenne l'appellato, per tutte le ragioni esposte negli atti di primo grado e in narrativa, si insiste sull'ammissione dei capitoli di prova cui alle memorie n. 183 c.p.c. comma 6, nn. 2 e 3”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Sig. ha proposto appello avverso la sentenza N. 8927/2024 con la quale il Parte_1
Tribunale di Milano ha respinto sia le domande proposte dall'attore Sig. sia la domanda Parte_1 riconvenzionale formulata dal convenuto Sig. e ha condannato l'attore a Controparte_1 rifondere al convenuto la metà delle spese di lite, compensando il restante 50% delle spese.
Anche l'appellato ha impugnato la sentenza, con appello incidentale. CP_1
I FATTI OGGETTO DI CAUSA.
Nel ricorso ex art. 702 bis cpc l'attore ha allegato le seguenti circostanze: con contratto Parte_1 preliminare sottoscritto dal promittente venditore in data 8 agosto 2022, perfezionato CP_1 in data 17 agosto 2022, con il supporto dell'agente di mediazione immobiliare , Controparte_2 [...] si è obbligato a vendere al promittente acquirente la piena proprietà CP_1 Parte_1 pagina 2 di 17 dell'appartamento e dell'annesso solaio siti in Milano, via Antonio Tolomeo Trivulzio, n. 14; nel preliminare di compravendita le parti: hanno convenuto il prezzo di acquisto dell'immobile in €
100.000,00, hanno fissato il termine del 30 settembre 2022 per la stipula dell'atto definitivo di compravendita, hanno fissato in € 8.000,00 l'importo a titolo di caparra confirmatoria;
in esecuzione di quanto pattuito, ha versato l'assegno bancario non trasferibile intestato a Parte_1 dell'importo di € 8.000,00 a valere quale caparra confirmatoria al momento di Controparte_1 accettazione della proposta di compravendita immobiliare da parte di la proposta di CP_1 acquisto del compendio immobiliare sottoscritta da è stata accettata formalmente da Parte_1 in data 8 agosto 2022; in vista del termine del 30 settembre 2022 fissato per il Controparte_1 rogito, ha incaricato il Notaio Avv. Annarita Zingaropoli di compiere i dovuti incombenti Parte_1 finalizzati all'atto definitivo di compravendita;
scaduto il termine per il rogito, ha CP_1 comunicato inaspettatamente la volontà di non vendere più l'immobile, dapprima con comunicazione al notaio e, in seguito, con mail del 7/10 ottobre 2022 inviata a Parte_1 quest'ultimo, dato atto del mancato incasso dell'assegno versato a titolo di caparra confirmatoria, con comunicazione del 12 ottobre 2022 per il tramite del legale ha inviato a mezzo pec a
[...] diffida al pagamento del complessivo importo di € 13.322,66, per il risarcimento dei CP_1 danni e per il pagamento della somma di € 8.000,00 “pari al doppio della caparra confirmatoria già versata, al netto dell'assegno di € 8.000,00 non incassato dall'Ing. ; a tale diffida Controparte_1
per il tramite del proprio legale, ha risposto di nulla dovere a Controparte_1 Parte_1
Il ricorrente ha invocato la tutela dell'art. 1385, II comma c.c., deducendo che “preso atto del recesso dell'Ing. e del suo conclamato inadempimento, intende esercitare il Controparte_1 diritto di recesso dal contratto preliminare di compravendita con conseguente riconoscimento del diritto ad ottenere la restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata (pari ad €
16.000,00) e la condanna al pagamento degli importi che saranno quantificati di seguito a titolo di danno emergente e lucro cessante;
il ricorrente ha dedotto che l'inadempimento di CP_1 al contratto preliminare sottoscritto può essere definito, ex art. 1455 c.c., come grave e non
[...] di scarsa importanza, a tale inadempimento corrisponde il diritto di a vedersi riconosciuto Parte_1 il pagamento del doppio della caparra confirmatoria. Sui danni risarcibili, il ricorrente ha allegato il danno emergente pari all'importo complessivo di € 3.844,95 (per i costi del notaio incaricato del rogito pari a € 452,60, per i costi di registrazione del preliminare di compravendita pari a € 496,00, per i costi dell'intervento legale pari a complessivi € 2.896,35, oltre che un danno da lucro cessante indicato in € 2.000,00.
Il convenuto ha contestato le deduzioni del ricorrente, allegando in sintesi le seguenti circostanze: al fine di amministrare immobili ereditati dalla sorella, fra cui la casa di Via Trivulzio n. 14,
[...] prendeva contatti con l'agente immobiliare in Milano, suo corregionale, Dott. CP_1 CP_2 pagina 3 di 17 , affidandogli la gestione degli immobili;
“per puro spirito di solidarietà verso il corregionale”,
CP_2 prestava a in comodato gratuito la casa di Via Trivulzio 14 sino al 28 settembre 2022; a metà
CP_2 dell'estate 2022 proponeva a di mettere in vendita alcuni suoi immobili,
CP_2 CP_1 insistendo soprattutto per la vendita dell'immobile di Via Trivulzio 14: affermava che l'acquirente interessato, dott. era un suo caro amico e non avrebbe creato alcun problema;
le richieste, Parte_1 insistenti e pressanti di , avevano insospettito “che, tuttavia, volendo dare fiducia al
CP_2 CP_1
CP_ Dott. e, soprattutto, desiderando porre fine al pressing telefonico estivo, cedeva alla proposta di porre in vendita
l'immobile de quo alla cifra di euro 100.000,00”; in data 2 agosto 2022 inviava per e-mail a CP_2 [...] una proposta contrattuale con termini serrati quanto alla data del rogito, tanto che il CP_1 convenuto rispondeva, con comunicazione e-mail del 4 agosto 2022, che il documento andava
“riformulato ad una scadenza più ragionevole”; in data 17 agosto 2022 riceveva da CP_1
una seconda proposta irrevocabile già scaduta (8 agosto), con indicazione di una data entro CP_2 la quale firmare il rogito (30 settembre 2022), mai concordata;
“per stanchezza, non contesta CP_1 la proposta, certo che mai si sarebbe riusciti a concludere la vendita per mancanza di documenti, ben nota alle parti”; portava avanti in buona fede le trattative, confidando nell'impegno assunto dall'agente CP_1 immobiliare di compiere le verifiche di cui al punto 2 della proposta in merito alla regolarità edilizia e urbanistica dell'immobile, alla conformità degli impianti alle normative vigenti, alle risultanze catastali e nel fatto che- in caso di esito negativo delle verifiche- come indicato al successivo punto
9 della proposta irrevocabile (clausola risolutiva espressa), la proposta sarebbe stata “invalidata, trattandosi di documentazione necessaria per rogitare”; tali verifiche non sono state compiute;
solo pochi giorni prima del rogito veniva richiesta documentazione urbanistica e/o condominiale, impossibile da recuperare in breve tempo, mancante in base al punto 2 della proposta;
aveva CP_2 continuato il pressing telefonico facendo presente che con la mancata comparizione dinnanzi al notaio per il rogito, avrebbe chiesto il pagamento della penale e delle spese già sostenute. Parte_1
Il convenuto ha dedotto che, ormai convinto di essere caduto in un tranello, aveva rinunciato alla vendita, subendo danni per aver sostenuto le spese di viaggio per un rogito impossibile da concludere, oltre al danno da vacanza rovinata. Il convenuto ha dedotto in primo grado che: la proposta oggetto del ricorso non si è perfezionata in quanto inviata a a via email CP_1 CP_2 in data 17 agosto 2022, scaduto il termine di irrevocabilità della proposta indicato nell'8 agosto
2022; l'assegno, indicato nel punto 4 della proposta, non è mai stato consegnato al convenuto, se non dopo il mancato rogito e comunque l'assegno è stato rifiutato da in ogni caso, la CP_1 previsione di cui all'art. 9 della proposta avrebbe comportato la risoluzione ipso iure del contratto in quanto le verifiche di cui al punto 2 della proposta che avrebbe dovuto effettuare nei CP_2 successivi 30 giorni dal perfezionamento della proposta, non sono state tempestivamente effettuate;
non sussiste il diritto del ricorrente ad ottenere il doppio della caparra confirmatoria, pagina 4 di 17 mai entrata in possesso del convenuto;
a fronte dei comportamenti di contrari a buona Parte_1 fede, attuati attraverso il mediatore , ha invece sempre operato in buona fede;
CP_2 CP_1
l'azione del ricorrente ex art. 1385 cod. civ. è incompatibile con l'ulteriore domanda di risarcimento del danno;
l'insistenza delle controparti ha leso l'interesse del convenuto a non vedersi coinvolto in trattative inutili, a non concludere contratti “che si sapeva già essere inefficaci e a non subire inganni durante la negoziazione, in violazione delle regole di cui all'art. 1337 cod. civ.”. Per tali ragioni il convenuto ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al risarcimento del danno in una somma “che si ritiene opportuno quantificare almeno in misura pari a quella richiesta da controparte, ovvero pari ad 15.000,00”.
LA SENTENZA IMPUGNATA.
Il Tribunale ha respinto le domande dell'attore, così argomentando: risulta documentato il perfezionamento di un valido contratto preliminare di compravendita immobiliare, in quanto
[...]
mediante la sottoscrizione in data 8.8.2022, ha accettato la proposta di d'acquisto
CP_1 Parte_1 dell'immobile sottoscritta in data 8 agosto 2022, il promittente venditore in data 17
CP_1 agosto 2022 ha ritirato la proposta di vendita accettata da così si è concluso il contratto
CP_1 preliminare di compravendita ai sensi dell'art. 1326 c.c.; non risulta alcun inadempimento imputabile a in quanto dalla proposta sottoscritta dalle parti emerge che il promittente
CP_1 venditore non aveva promesso la conformità urbanistica e catastale dell'immobile, ma anzi aveva precisato che la stessa doveva ancora essere verificata, “di fatto subordinando l'efficacia del contratto alla condizione sospensiva che sussistesse la conformità catastale e urbanistica e l'assenza di pesi”; le parti contraenti erano entrambe consapevoli dell'assenza della documentazione e della necessità di ulteriori verifiche, essenziali ed imprescindibili ai fini della valutazione relativa alla commerciabilità del bene e, pertanto, il rifiuto di di fornire la documentazione sulla regolarità catastale e CP_1 urbanistica e di stipulare il definitivo non integra un inadempimento, per mancanza del patto che si assume inadempiuto;
in secondo luogo la domanda attorea va respinta in ragione del fatto che la domanda di restituzione della caparra presuppone la datio della stessa, il relativo patto contrattuale
è improduttivo di effetti giuridici ove non si perfezioni con la consegna della somma, l'attore non ha dimostrato l'avvenuta consegna di tale somma di denaro in favore del convenuto, “Ne consegue che la domanda attorea di restituzione del doppio della caparra è infondata”; è inammissibile e infondata la richiesta dell'attore di risarcimento degli ulteriori danni subiti, in quanto la domanda di restituzione della caparra esclude la possibilità di richiedere ulteriori danni, neppure dimostrati. Il Tribunale ha respinto, inoltre, la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dal convenuto, per mancanza di prova del danno subito e del nesso causale.
LA FASE D'APPELLO.
pagina 5 di 17 La sentenza è stata impugnata con appello principale dal Sig. e con appello incidentale Parte_1 dal Sig. CP_1
I motivi dell'appello principale:
1- Violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 e ss c.c. con riferimento al mancato accertamento di un inadempimento imputabile all'Appellato;
2- Violazione
e falsa applicazione dell'art. 1385 c.c. con riferimento alla mancata liquidazione degli importi corrisposti a titolo di caparra confirmatoria;
3- Violazione e falsa applicazione dell'art. 1385 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. con riferimento alla mancata liquidazione degli ulteriori danni subiti dall'appellante;
4- Violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. con riferimento alla compensazione parziale delle spese di lite. L'appellante ha chiesto, quindi, alla Corte- in Parte_1 riforma della sentenza di primo grado- di condannare alla corresponsione dell'importo CP_1 di Euro 13.844,95a titolo di pagamento del doppio della caparra confirmatoria e di risarcimento del danno subito;
in via subordinata di condannare alla corresponsione dell'importo di CP_1
Euro 8.000,00 a titolo di pagamento del doppio del caparra confirmatoria;
in via ulteriormente subordinata, di condannare alla corresponsione dell'importo di Euro 5.844,95 a titolo CP_1 di risarcimento danni;
in ogni caso, di condannare al pagamento delle spese di lite di CP_1 entrambi i gradi di giudizio.
L'appello incidentale: l'appellato ha allegato che il Tribunale ha ritenuto erroneamente non provato il danno subito da quantificato forfettariamente nella somma di euro CP_1
15.000,00, ovvero pari alla somma avanzata dall'attore, "o nella diversa somma ritenuta di giustizia, tenuto conto del comportamento stragiudiziale e giudiziale delle parti, da valutarsi anche in via equitativa".
DECISIONE DELLA CORTE.
Ad avviso della Corte, l'appello principale di è parzialmente fondato e l'appello Parte_1 incidentale di dev'essere integralmente respinto. CP_1
1)- Col primo motivo d'impugnazione l'appellante censura la sentenza del Tribunale laddove si afferma che le parti avevano subordinato l'efficacia del contratto preliminare di compravendita dell'immobile di proprietà di “alla condizione sospensiva che sussistesse la conformità Controparte_1 catastale e urbanistica e l'assenza di pesi”.
L'appellante rileva che l'assunto è smentito dalla lettera del contratto ove è espressamente stabilito che “la presente proposta si perfezionerà in vincolo contrattuale (contratto preliminare) non appena il proponente avrà conoscenza dell'accettazione della proposta stessa da parte del venditore” (art. 8) e che“l'atto notarile sarà stipulato entro il 30/09/2022” (art. 4); l'appellante richiama l'art. 9 sulla “clausola risolutiva espressa”, ribadendo che neppure si può ritenere avverata la condizione risolutiva rappresentata dalla discrepanza tra quanto indicato all'art. 2 del preliminare e quanto effettivamente emerso dalle verifiche condotte, tenuto conto che il venditore nel preliminare si era limitato a dichiarare come la conformità urbanistica e catastale dell'immobile e l'assenza di pesi fossero “da verificare”; di pagina 6 di 17 conseguenza sussisteva l'obbligo delle parti di addivenire alla stipulazione del contratto definitivo di compravendita, entro il termine pattuito (30 settembre 2022).
L'appellante ha dedotto che, pertanto, il Tribunale ha erroneamente interpretato il preliminare, ritenendo insussistente il patto che si assume inadempiuto da parte di in quanto CP_1 sussisteva invece l'obbligo del promittente venditore di addivenire alla stipulazione del contratto definitivo di compravendita;
il promittente acquirente si era anche reso disponibile a Parte_1 posticipare il termine per la conclusione del contratto definitivo “trovandosi, per tutta risposta, di fronte ad un granitico ed immotivato rifiuto”. L'appellante ha evidenziato l'irrilevanza dell'obiter dictum in sentenza “riferito alla circostanza secondo cui la conformità urbanistica e catastale sarebbe condizione di validità dell'atto di compravendita ai sensi dell'art. 46 DPR 380/2001”, in quanto l'appellante non ha chiesto la pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. e, comunque, la condizione di validità dell'atto di compravendita non può prescindere dall'obbligo del venditore di collaborare al fine di reperire la documentazione necessaria per rispettare l'obbligazione assunta, volta alla stipulazione del contratto definitivo entro il termine stabilito.
L'appellante ha ribadito che- diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata- il promittente venditore, attuale appellato, non ha adempiuto l'obbligazione principale assunta col contratto preliminare, vale a dire quella di trasferire la proprietà dell'immobile promesso in vendita e, di conseguenza, è legittimo il recesso esercitato dall'odierno appellante ai sensi e per gli effetti dell'art. 1385 c.c.
1.1- L'appellato ha contestato il motivo d'impugnazione, replicando in sintesi che: l'atto notarile di compravendita richiedeva la verifica ad opera dell'agente della documentazione di cui al CP_2 punto 2 del preliminare, verifica che non ha avuto esito positivo;
era ben evidente per il Parte_1 che il poco tempo concesso per il rogito non avrebbe consentito di recuperare tale documentazione, se esistente;
aveva ereditato l'immobile dalla sorella e per l'esigenza CP_1 di verificare la documentazione aveva chiesto lo spostamento della data del rogito "ad una scadenza più ragionevole", ricevendo in tal senso rassicurazioni dal mediatore;
l'assegno di cui alla caparra confirmatoria avrebbe dovuto essere consegnato al venditore solo in caso di esito favorevole delle verifiche della documentazione di cui al punto 2 del preliminare;
l'assegno non è stato consegnato al venditore e soltanto dopo la mancata stipulazione del rogito, fissato per la data del 28 settembre
2022, l'agente immobiliare in data 29 settembre 2022 aveva mostrato a na busta chiusa CP_1 in cui affermava ci fosse l'assegno per la caparra confirmatoria, chiedendogli di accettarlo e di sottoscrivere altra proposta di vendita aggiornata. L'appellato ha ribadito che nessun inadempimento può essergli imputato, in quanto il contratto di compravendita era stato sottoposto per volontà delle parti alla condizione sospensiva della sussistenza della documentazione di cui al punto 2 del preliminare, tale documentazione non è stata rinvenuta dall'agente immobiliare, unico pagina 7 di 17 obbligato al reperimento della medesima, perché mancante;
nessun assegno contenente la caparra confirmatoria veniva consegnato a come previsto al punto 9) del preliminare;
nessun CP_1 diritto di recesso può essere invocato da controparte come conseguenza della mancata sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita da parte di in quanto il CP_1 preliminare doveva considerarsi già risolto per mancanza della documentazione richiesta per il rogito.
1.2- Sul primo motivo d'impugnazione proposto da la Corte premette che l'appellante Parte_1 ha agito nei confronti di per ottenere a norma dell'art. 1385, II comma, c.c. il Controparte_1 pagamento “del doppio” della caparra confirmatoria versata al momento della sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita immobiliare mediante consegna dell'assegno bancario non trasferibile dell'importo di € 8.000,00, oltre che il risarcimento di danni dell'importo complessivo di euro 5.844,95.
A fondamento delle domande ha allegato l'inadempimento del promissario venditore Parte_1 [...] rispetto all'obbligo di concludere il contratto definitivo di compravendita, obbligazione CP_1 questa assunta in forza del contratto preliminare perfezionato fra le parti;
di conseguenza ha dedotto il proprio diritto ad esercitare ex art. 1385, II comma c.c. il recesso dal preliminare a fronte del definitivo inadempimento di quest'ultimo, inaspettatamente, scaduto il termine per CP_1 la compravendita definitiva, aveva espresso la volontà di non vendere più l'immobile, dapprima con comunicazione al notaio incaricato del rogito e, in seguito, con e-mail inviate a Parte_1
L'appellato ha contestato il proprio inadempimento, ritenendo di non essere vincolato dal preliminare, avendo confidato nell'impegno assunto dall'agente immobiliare di compiere le verifiche circa la conformità catastale e urbanistica dell'immobile e l'assenza di pesi di cui al punto
2 della proposta ed altresì nel fatto che, in caso di esito negativo delle verifiche, come indicato al successivo punto 9 (clausola risolutiva espressa) la proposta sarebbe stata invalidata;
l'appellato ha dedotto di essersi determinato a non vendere più l'immobile quando si era reso conto del comportamento contrario a buona fede nelle trattative posto in essere dal promittente acquirente tramite l'agente immobiliare . Controparte_2
La Corte osserva che la sentenza non è stata impugnata nella parte in cui il Tribunale ha respinto l'eccezione del convenuto di mancato perfezionamento della proposta irrevocabile di compravendita immobiliare, affermando che tale proposta del promittente acquirente è Parte_1 stata accettata dal promittente venditore in data 8.8.2022, entro il termine CP_1
d'irrevocabilità della proposta, determinando il perfezionamento degli accordi ex art. 1326 c.c. a seguito della comunicazione al proponente dell'accettazione da parte dell'oblato, in data 17 agosto
2022.
pagina 8 di 17 In effetti si tratta di circostanze documentate nel modulo del mediatore , intitolato Controparte_2
“Proposta di acquisto immobiliare destinata a divenire contratto preliminare di compravendita in caso di accettazione de venditore”: nell'ultima pagina, la proposta d'acquisto risulta sottoscritta in data 4.8.2022 dal promittente acquirente entro il termine d'irrevocabilità della proposta Parte_1 stessa previsto al punto 6 (8.8.2022); la proposta è stata sottoscritta in data 8.8.2022 dal promittente venditore per “accettazione” e in data 17 agosto 2022 il proponente ha CP_1 Parte_1 sottoscritto il modulo per “ritiro della proposta d'acquisto accettata”.
Si deve ribadire, pertanto, che il contratto preliminare di compravendita immobiliare si è perfezionato in data 17 agosto 2022, come previsto alla clausola di cui al punto 8: “la presente proposta si perfezionerà in vincolo contrattuale (contratto preliminare) non appena il proponente avrà conoscenza dell'accettazione della proposta stessa da parte del venditore” (art. 8)”.
1.2.1- Ciò posto, ad avviso della Corte è fondato il primo motivo d'appello formulato da Parte_1 secondo cui l'efficacia del contratto preliminare non era subordinata alla condizione sospensiva che sussistesse la conformità catastale e urbanistica dell'immobile e l'assenza di pesi gravanti sullo stesso, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado.
Il Tribunale è pervenuto a tale affermazione, rilevando che nella clausola di cui al punto 2 del contratto preliminare il promittente venditore non aveva promesso la conformità urbanistica e catastale dell'immobile, ma anzi aveva precisato che la stessa doveva ancora essere verificata, “di fatto subordinando l'efficacia del contratto alla condizione sospensiva che sussistesse la conformità catastale e urbanistica e l'assenza di pesi”.
In realtà, come ha evidenziato l'appellante, nella clausola di cui al punto 2 del modulo contrattuale, intitolata “dichiarazioni del venditore”, era indicato che il venditore aveva dichiarato che era “Da
Verificare” la situazione dell'immobile riguardo alla conformità alle norme edilizie e urbanistiche, alla conformità degli impianti alle norme vigenti, alla esistenza di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, alla certificazione energetica, alle spese condominiali.
La clausola di cui al punto 9, intitolata “Clausola Risolutiva Espressa”, prevedeva che il contratto preliminare- una volta perfezionato- fosse sottoposto alla verifica, da effettuarsi a cura del mediatore attraverso apposite visure, “della situazione inerente alle iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli dell'immobile successive alla data di stipula dell'atto di provenienza rispetto a quanto indicato al superiore punto 2”: la verifica era limitata a quanto dichiarato dal promittente venditore al punto 2 circa l'esistenza di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, non anche rispetto a quanto dichiarato al punto 2 in ordine alla conformità dell'immobile alle norme edilizie e urbanistiche, alla conformità degli impianti alle norme vigenti, alla certificazione energetica, alle spese condominiali;
in base alla clausola 9, l'eventuale discrepanza fra quanto dichiarato dal promittente venditore al punto 2 circa pagina 9 di 17 l'esistenza di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli e quanto emerso dalla verifica del mediatore, avrebbe comportato la “risoluzione” del contratto preliminare.
Dalla clausola n. 2, anche in collegamento con la clausola n. 9, non si desume quindi che- una volta perfezionato il contratto preliminare- i suoi effetti giuridici fossero subordinati alla condizione sospensiva della positiva verifica della sussistenza della documentazione di cui al punto 2 della proposta, come ritenuto invece dal Tribunale.
Tale rilievo è avvalorato dalle previsioni della clausola di cui al punto 8, nella quale le parti hanno espresso la volontà negoziale di considerare vincolante il contratto preliminare “non appena il proponente avrà conoscenza dell'accettazione della proposta stessa da parte del venditore” e della clausola di cui al punto 4 sull'assegno di € 8.000,00 consegnato dal promittente acquirente a mani dell'agenzia immobiliare a titolo di deposito fiduciario: “In caso di accettazione della presente proposta tale somma da deposito fiduciario diverrà caparra confirmatoria fermo quanto previsto al successivo art. 9”.
È dunque fondata l'affermazione dell'appellante secondo cui il promissario venditore CP_1 in forza del contratto preliminare già perfezionato, era obbligato a stipulare la compravendita con rogito notarile entro il termine pattuito (30 settembre 2022), dato che il preliminare non era sottoposto a condizione sospensiva, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale.
1.2.2. Il primo motivo d'appello di dev'essere accolto anche con riferimento alla parte Parte_1 della sentenza in cui il Tribunale ha escluso che il rifiuto di di fornire al notaio la CP_1 documentazione sulla regolarità catastale e urbanistica e di stipulare la compravendita integri un inadempimento “per mancanza del patto che si assume inadempiuto”; l'inadempimento di attiene, infatti, all'obbligo pattuito nel contratto preliminare, di concludere il contratto di Parte_1 compravendita.
Tale obbligo risulta inadempiuto in via definitiva da come dedotto dall'appellante. CP_1
Al riguardo la Corte osserva che, dalle email prodotte dalle parti, si evince che in vista della preparazione del rogito, con e-mail in data 20 settembre 2022 il notaio ha richiesto al promittente venditore la documentazione occorrente: in particolare, oltre ai documenti personali e CP_1 relativi all'acquisto ereditario dell'immobile, la documentazione urbanistica per verificare l'eventuale necessità di sanatoria per modifiche apportate al fabbricato, l'attestato di prestazione energetica, la liberatoria dell'amministratore del condominio sul regolare pagamento delle spese condominiali.
Si trattava, quindi, della documentazione relativa alla conformità catastale e urbanistica dell'immobile, alla classe energetica, alla regolarità dei pagamenti delle spese condominiali, vale a dire documenti sulla situazione dell'immobile, in merito alla quale al punto 2 del contratto preliminare il promittente venditore aveva dichiarato: “Da Verificare”; la parte CP_1
pagina 10 di 17 promittente venditrice avrebbe dovuto fornire questa documentazione, in quanto occorrente per il rogito.
Alla richiesta del notaio di trasmettere tale documentazione, non ha dato seguito, con Tes_1 ciò sottraendosi all'obbligo di dare esecuzione al contratto preliminare.
Dal successivo scambio di e-mail si desume, infatti, l'espresso e definitivo rifiuto di di CP_1 stipulare il rogito:
- con email del 5 ottobre 2022 inviata a riferisce di aver appreso dal notaio CP_1 Parte_1 che non intendeva più procedere con la vendita dell'immobile e aggiunge: “Non ho ben CP_1 inteso le motivazioni ma se ritieni necessario disporre di maggior tempo per recuperare la documentazione necessaria sono disponibile a concordare una nuova data per il rogito in deroga a quella prevista da contratto. Nel caso la tua decisione si è incontrovertibile, riporto in calce le coordinate per il pagamento di spese e penali così come previsto dal contratto sottoscritto”, indicando di seguito nell'email € 452,60 per spese notarili, € 8.000,00 relativi alla caparra confirmatoria.
- con email del 7 ottobre 2022 risponde: “Egr. Dott. Credo proprio che stia CP_1 Parte_1 incorrendo in un grave errore: la non conclusione del negozio mi pone come parte lesa della vicenda. Se vuole la prima volta che salgo a Milano, ci possiamo incontrare e le spiegherò le mie ragioni ad evitare ulteriori aggravi di tempo e costi. Se non ritiene può rivolgersi in Tribunale dove un Giudice terzo non potrà che confermarle l'onorabilità dei miei comportamenti. A lei la scelta.”;
- con email in pari data del 7 ottobre 2022 risponde: “… Non conosco le ragioni che l'hanno Parte_1 indotta a non dar seguito alla vendita ma le ribadisco, ancora una volta, il mio interesse. Le chiedo di darmi riscontro entro due giorni così da informare definitivamente il mio notaio che la compravendita non avverrà.”;
- con email in data 10 ottobre 2022 risponde a “Come sa bene il suo sodale dottor CP_1 Parte_1
, mi trovo impegnato in importanti attività, cogenti e tutte lontano da Milano. Ciò mi impone di Controparte_2 evitare le perdite di tempo (non me lo posso permettere). Come dover ripetere le stesse cose esposte solo 3 giorni fa e creare un dibattito sulla email. Conosco il valore della responsabilità e non sono mai indietreggiato di fronte a essa.
Se preferisce incontrarmi dovrà aspettare. Ad oggi non so indicarle una data, vicino a lontana, in cui potrò essere a
Milano. Altrimenti faccia quello che vuole…”.
1.2.3- Per giustificare il rifiuto di concludere il contratto di compravendita, l'appellato ha allegato la violazione di buona fede nelle trattative da parte di e del mediatore, asserendo di avere Parte_1 subito nei mesi di agosto e settembre del 2022 il pressing dell'agente immobiliare, per conto del promissario acquirente, alla definizione della proposta di vendita ed alla fissazione della data del rogito, pur in assenza della documentazione occorrente;
ha allegato la propria disponibilità ad arrivare al rogito, tanto da acquistare i biglietti aerei per giungere a Milano per un'operazione che, in mancanza della documentazione occorrente, comportava la risoluzione ipso iure del preliminare per avveramento della condizione di cui al punto 9) della proposta. pagina 11 di 17 La Corte evidenzia l'irrilevanza dell'asserito “pressing” nelle trattative per la conclusione della compravendita entro una data troppo ravvicinata, considerato che il promittente acquirente aveva dimostrato disponibilità a posticipare la data del rogito rispetto a quella concordata nel preliminare
(cfr. la predetta e-mail di 5 ottobre 2022). Parte_1
È poi infondato l'assunto dell'appellato secondo cui il suo rifiuto di stipulare il rogito possa giustificarsi per la mancanza della documentazione che, in base alla clausola di cui al punto 9 del preliminare, avrebbe comportato la risoluzione del preliminare.
Come si è già sopra rilevato, dal collegamento fra la clausola dell'art. 2 e la clausola dell'art. 9 si desume che solo l'eventuale discrepanza fra quanto dichiarato dal promittente venditore al punto
2 circa l'esistenza di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli e quanto emerso dalla verifica del mediatore, avrebbe comportato la risoluzione del contratto preliminare;
per contro, data la riserva espressa come promittente venditore al punto 2 circa la situazione dell'immobile in ordine alla conformità alle norme edilizie e urbanistiche, alla conformità degli impianti alle norme vigenti, alla certificazione energetica, alle spese condominiali (“Da Verificare”), per dare esecuzione al preliminare avrebbe dovuto documentare la situazione dell'immobile in vista della CP_1 stipulazione del rogito.
La clausola di cui al punto 9 non può valere, pertanto, a giustificare il rifiuto dello stesso promittente venditore di concludere il contratto definitivo, rifiuto peraltro comunicato al notaio ed CP_1 alla controparte ancor prima della verifica da parte del mediatore prevista dalla clausola dell'art. 9, limitatamente alla situazione inerente alle iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli dell'immobile.
Per tutto quanto rilevato, in accoglimento del primo motivo d'appello di si deve Parte_1 affermare l'inadempimento di rispetto all'obbligazione assunta col contratto Controparte_1 preliminare di stipulare la compravendita definitiva dell'immobile di sua proprietà e la conseguente legittimità del recesso dal preliminare esercitato da a norma dell'art. 1385, II comma c.c. Parte_1
2)- Con secondo motivo d'appello lamenta la violazione e falsa applicazione Parte_1 dell'art. 1385 c.c. con riferimento alla mancata liquidazione dell'importo corrisposto a titolo di caparra confirmatoria. L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha respinto la domanda di pagamento della somma di € 8.000,00, non solo per aver erroneamente escluso l'inadempimento di ma anche sulla base di un ulteriore autonomo motivo. CP_1
Il Tribunale ha affermato che la caparra confirmatoria ha natura reale, per cui il relativo patto contrattuale è improduttivo di effetti giuridici ove non si perfezioni con la consegna della relativa somma e che l'attore non ha fornito la prova di avvenuta consegna della somma di € 8.000,00 in favore del convenuto;
di conseguenza ha ritenuto infondata la domanda attorea di restituzione del doppio della caparra.
pagina 12 di 17 L'appellante censura questa motivazione, deducendo che è incompatibile con le evidenze documentali, tenuto conto che: la proposta contrattuale riporta specificamente i dati dell'assegno bancario dell'importo di € 8.000 versato a titolo di caparra confirmatoria con la precisazione che l'agenzia immobiliare ricevente ne “rilascia ricevuta a titolo di deposito”; è la stessa controparte ad aver ammesso l'intervenuta consegna dell'assegno a titolo di caparra confirmatoria, che tuttavia non è stato incassato dall'appellato; l'obbligazione di consegna della caparra è stato adempiuto dall'appellante mediante la consegna del titolo di credito, non potendo essergli imputato un inadempimento derivante dal mancato incasso dello stesso per decisione unilaterale dell'appellato, come statuito dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. 17127/2011).
L'appellante ha dedotto di avere documentato il perfezionamento del negozio di caparra, con la conseguenza che l'inadempimento dell'appellato legittima, oltre che il recesso dell'appellante ex art. 1385, II comma c.c., la condanna di lla corresponsione del doppio della caparra versata. CP_1
2.1- L'appellato ha contestato il motivo d'impugnazione, replicando di non aver mai ammesso l'intervenuta consegna della caparra, in quanto nelle memore istruttorie in primo grado ha precisato che, a fronte della mancanza di documentazione necessaria per la sottoscrizione del definitivo, non procurata dall'agente immobiliare in quanto mancante o dallo stesso non verificata, il rogito fissato per il giorno 28 settembre 2022, “saltava”; il giorno successivo, a fronte delle corrette rimostranze di per aver perso tempo e soldi per recarsi a Milano, l'agente immobiliare aveva CP_1 CP_2 incontrato l'appellato per consegnargli una busta affermando che contenesse l'assegno di cui alla caparra e per sottoporgli altra proposta con date aggiornate. L'appellato ha dedotto che, pertanto,
è condivisibile quanto statuito dal Tribunale sull'infondatezza della domanda di restituzione del doppio della caparra confirmatoria.
2.2- La Corte osserva che è documentato che l'appellante, contestualmente alla sottoscrizione della proposta irrevocabile d'acquisto in data 4.8.2022, ha consegnato al mediatore l'assegno CP_2 bancario non trasferibile intestato al venditore emesso per la somma di € 8.000,00, come risulta dalla sottoscrizione del modulo contrattuale da parte dell'agente immobiliare “per ricevuta dell'assegno a titolo di deposito fiduciario ed accettazione dell'incarico di effettuare la verifica di cui al punto 9”.
Alla clausola di cui al punto 4.a) erano previste le seguenti pattuizioni: la somma di € 8.000,00 veniva versata dal promittente acquirente alla firma della proposta irrevocabile, a mani dell'agente immobiliare a titolo di deposito fiduciario, con l'assegno bancario non trasferibile intestato al venditore, i cui estremi erano indicati al punto 4.a); “In caso di accettazione della presente proposta tale somma da deposito fiduciario diverrà caparra confirmatoria fermo quanto previsto al successivo art.
9. In caso di mancata accettazione della presente proposta da parte del venditore il proponente avrà diritto all'immediata restituzione da parte dell'agenzia immobiliare dell'assegno consegnatogli a titolo di deposito”. In base clausola pagina 13 di 17 dell'art. 9, una volta perfezionatosi il contratto preliminare, l'assegno relativo alla caparra confirmatoria doveva essere restituito al proponente nel caso- non verificatosi in concreto- di risoluzione del contratto preliminare in conseguenza dell'esito della verifica da parte del mediatore delle iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli dell'immobile successive alla data di stipula dell'atto di provenienza rispetto a quanto indicato al punto 2.
Le parti hanno così pattuito- nell'ambito dell'autonomia privata- che la somma di € 8.000,00 portata dall'assegno bancario non trasferibile intestato al venditore sarebbe divenuta caparra confirmatoria al verificarsi dell'ipotesi- in concreto avvenuta- dell'accettazione da parte del promittente venditore della proposta irrevocabile d'acquisto sottoscritta dal promittente acquirente CP_1 Parte_1
Questo patto contrattuale relativo alla dazione della caparra confirmatoria di € 8.000,00 non può dirsi improduttivo d'effetti giuridici per il fatto che la somma non è stata materialmente consegnata a contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale sulla base del principio enunciato CP_1 dalla Cassazione circa la natura reale del patto sulla caparra confirmatoria (Cass. n. 2870/1978).
Nella fattispecie in esame quel principio va integrato con la precisazione espressa dalla Suprema
Corte, con orientamento costante, secondo cui “la caparra confirmatoria ben può essere costituita mediante la consegna di un assegno bancario, perfezionandosi l'effetto proprio di essa al momento della riscossione della somma recata dall'assegno e, dunque, salvo buon fine, essendo, però, onere del prenditore del titolo, dopo averne accettato la consegna, di porlo all'incasso; ne consegue che il comportamento dello stesso prenditore, che ometta di incassare l'assegno e lo trattenga comunque presso di sé, è contrario a correttezza e buona fede e tale da determinare l'insorgenza a suo carico degli obblighi propri della caparra, per cui il prenditore, ove risulti inadempiente all'obbligazione cui la caparra si riferisce, sarà tenuto al pagamento di una somma pari al doppio di quella indicata nell'assegno” (Cass. n. 17127/2011; cfr. anche Cass. Ordinanza n. 10366/2022).
Nel caso in esame, risulta che dopo il perfezionamento del contratto preliminare l'assegno non trasferibile di € 8.000,00 consegnato da al mediatore a titolo di deposito fiduciario, una Parte_1 volta divenuto caparra confirmatoria in forza del patto di cui alla clausola 4.a, è rimasto a disposizione di presso il mediatore. CP_1
Lo stesso appellato ha riferito di essersi rifiutato, tuttavia, di riscuotere l'assegno e persino di ritirarlo dall'agente immobiliare, pur essendo ormai vincolato dal contratto preliminare a ricevere a titolo di caparra confirmatoria l'assegno di € 8.000,00.
Tale condotta dell'appellato costituisce violazione della regola di correttezza e buona fede oggettiva ex art. 1175 c.c. nell'esecuzione del patto sulla caparra confirmatoria accessorio al preliminare e, quindi, comporta il diritto dell'appellante di avvalersi della caparra di € 8.000,00 a norma del secondo comma dell'art. 1385 cod. civ.
pagina 14 di 17 Al riguardo l'appellante ha formulato domanda di condanna di al pagamento della CP_1 caparra confirmatoria nei limiti della somma di € 8.000,00, avendo verificato che l'appellato non ha riscosso l'assegno bancario emesso in suo favore per tale importo.
In accoglimento del secondo motivo d'appello, la sentenza del Tribunale dev'essere quindi riformata nella parte in cui non è stata accolta la domanda di di condanna di Parte_1 CP_1 al pagamento della somma di € 8.000,00.
3)- Col terzo motivo d'impugnazione l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1385 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. con riferimento alla mancata liquidazione degli ulteriori danni subiti dall'appellante, per il fatto che il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento di danni ritenendo che “il danno indicato dall'attore […] non risulta supportato da sufficienti elementi probatori”;
l'appellante afferma di aver depositato in giudizio le fatture di spesa emesse dalla notaia incaricata per il rogito, le spese di registrazione del contratto preliminare, le spese sostenute per l'assistenza legale. Con riferimento alla rilevata incompatibilità tra la domanda di condanna al pagamento del doppio della caparra confirmatoria e la richiesta di risarcimento del danno, l'appellante asserisce di avere formulato domanda di condanna al risarcimento dei danni, per l'ipotesi in cui la Corte
d'Appello non dovesse ritenere fondata la domanda di restituzione del doppio della caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c., ai sensi del III comma della medesima norma richiamata.
La Corte osserva che, in realtà, l'appellante ha ribadito nelle conclusioni dell'atto di appello, in via principale, la domanda di condanna dell'appellato al pagamento dell'importo di Euro 13.844,95; nell'atto d'appello la somma è così calcolata: € 8.000,00 a titolo di restituzione del doppio della caparra ricevuta, € 3.844,95 a titolo di danno emergente (costi del notaio incaricato del rogito pari a € 452,60, costi di registrazione del preliminare di compravendita pari a € 496,00, costi dell'intervento legale pari a €2.896,35), danno da lucro cessante indicato in € 2.000,00.
Dall'accoglimento, nella presente fase d'appello, della domanda principale dell'appellante di pagamento della somma di € 8.000,00, in relazione al doppio della caparra confirmatoria, in conseguenza dell'esercizio del recesso a norma del II comma dell'art. 1385 c.c., discende il rigetto della domanda di condanna dell'appellato al risarcimento dei predetti danni, indicati nell'importo complessivo di € 5.844,95.
Per giurisprudenza costante, “la caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. ha, invero, la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il potere di recesso conferitole ex lege, sicché, ove ciò avvenga, essa è legittimata a ritenere la (sola) caparra ricevuta ovvero ad esigere il doppio di quella versata, non potendo pretendere l'ulteriore ristoro dei danni (cfr. in motivazione Cass.
Ordinanza n. 5201 del 27/02/2025; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5854 del 05/03/2024; Sez. 2,
Ordinanza n. 32727 del 24/11/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 21504 del 07/07/2022; Sez. 2, Ordinanza pagina 15 di 17 n. 20532 del 29/09/2020; Sez. 2, Sentenza n. 8417 del 27/04/2016; Sez. 2, Sentenza n. 17923 del
23/08/2007).
Ne discende che, una volta riconosciuto il diritto di di far valere la caparra confirmatoria Parte_1 di € 8.000,00 in conseguenza del recesso esercitato a norma del II comma dell'art. 1385 c.c., in funzione di preventiva liquidazione del danno, non è ammessa una concorrente tutela risarcitoria ai sensi del III comma dell'art. 1385 c.c.
Con questa motivazione, la sentenza di primo grado dev'essere confermata nella parte in cui è stata respinta la domanda dell'appellante di risarcimento dei danni, indicati in complessivi € 5.844,95.
4)- L'appellato ha proposto appello incidentale avverso la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non adempiuto l'onere probatorio gravante sull'odierno appellato in relazione alla domanda riconvenzionale, formulata da per ottenere il risarcimento dei danni subiti a CP_1 causa del comportamento contrario e lesivo del principio di buona fede nelle trattative messo in opera da e dall'agente immobiliare . Parte_1 Controparte_2
L'appellato afferma che il Tribunale ha ritenuto erroneamente non provato il danno subito da
[...]
quantificato forfettariamente nella somma di euro 15.000,00. CP_1
La Corte rileva che l'appello incidentale dev'essere rigettato sulla base di un assorbente e preliminare motivo.
Per tutto quanto già rilevato in merito al diritto dell'appellante di recedere dal preliminare e di ottenere il pagamento della somma di € 8.000,00 a titolo di caparra confirmatoria norma dell'art. 1385, II comma c.c., si ribadire che l'appellato non ha dimostrato e neppure allegato un comportamento scorretto di nella fase delle trattative;
è invece provato che Parte_1 CP_1 dopo aver accettato liberamente la proposta irrevocabile sottoscritta da si è sottratto Parte_1 all'obbligo di dare esecuzione al contratto preliminare, contestandone infondatamente l'efficacia vincolante.
Ne consegue il rigetto dell'appello incidentale.
5)- In conclusione, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, dev'essere Controparte_1 condannato a pagare a l'importo di euro 8.000,00 in relazione alla caparra Parte_1 confirmatoria ex art. 1385, II cod. civ. e dev'essere respinto l'appello incidentale dell'appellato.
Dato l'esito complessivo del giudizio risulta soccombente l'appellato e, pertanto, in accoglimento del motivo d'appello proposto da circa la statuizione sulle spese processuali, a norma Parte_1 dell'art. 91 cpc l'appellato dev'essere condannato a pagare le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Le spese si liquidano nel dispositivo in base al valore della causa riferito alla somma oggetto di condanna: per il primo grado secondo i parametri medi del DM n. 55\2014 per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria (deposito memorie), secondo il parametro minimo per la pagina 16 di 17 fase decisionale considerato che la sentenza è stata emessa in udienza a norma dell'art. 281\sexies cpc;
per il giudizio d'appello secondo i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, secondo il parametro minimo per la fase di trattazione e per la fase decisionale tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta secondo il rito dell'art. 350 bis cpc.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Milano N. 8927/2024, pubblicata il 14 ottobre 2024, così provvede:
I- In parziale accoglimento dell'appello proposto da in riforma della sentenza N. Parte_1
8927/2024 del Tribunale di Milano, condanna a pagare a Controparte_1 Parte_1
l'importo di euro 8.000,00;
II- Respinge l'appello incidentale proposto da avverso la sentenza;
Controparte_1
III- Condanna pagare le spese processuali che liquida per il primo grado in € Controparte_1
4.025,00 per compenso oltre spese generali 15% ex art. 2 DM n. 55\2014, IVA e CPA se dovuta;
per il grado d'appello in € 4.622,00 per compenso oltre spese generali 15%, IVA e CPA se dovuta;
IV- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellato/appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. Controparte_1
13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l.
24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio in data 29 ottobre 2025.
Presidente Rel. Est.
RI MO
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa RI MO Presidente Istr. Rel.
Dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliera
Dr.ssa Cristina Giannelli Consigliera ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8927/2024, pubblicata il 14/10/2024, Parte_1
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SECCHI MARCO, dall'Avv. ROSSI ANDREA e dall'Avv. ZAPPONE FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso lo Studio dei primi due legali
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
AO BÒ, domiciliato presso il suo Studio
-APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: “Vendita di cose immobili”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
IN VIA PRINCIPALE, ACCOGLIERE i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, RIFORMARE la Sentenza
n. 8927 emessa dal Tribunale di Milano in data 14 ottobre 2024, nel giudizio RG n. 8089/2023 e per l'effetto;
CONDANNARE l'Ing. alla corresponsione al Dott. dell'importo di Euro Controparte_1 Parte_1
13.844,95a titolo di pagamento del doppio della caparra confirmatoria e di risarcimento del danno subito.; ▪ IN VIA pagina 1 di 17 SUBORDINATA, ACCOGLIERE i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, RIFORMARE la Sentenza n.
8927 emessa dal Tribunale di Milano in data 14 ottobre 2024, nel giudizio RG n. 8089/2023 e per l'effetto; ▪
CONDANNARE l'Ing. alla corresponsione al Dott. dell'importo di Euro 8.000,00 Controparte_1 Parte_1
a titolo di pagamento del doppio del caparra confirmatoria;
▪ IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA,
ACCOGLIERE i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, RIFORMARE la Sentenza n. 8927 emessa dal
Tribunale di Milano in data 14 ottobre 2024, nel giudizio RG n. 8089/2023 e per l'effetto; ▪ CONDANNARE l'Ing. alla corresponsione al Dott. dell'importo di Euro 5.844,95 a titolo di risarcimento Controparte_1 Parte_1 danni;
▪ IN OGNI CASO, CONDANNARE l'Ing. al pagamento delle spese di lite di entrambi i Controparte_1 gradi di giudizio e di tutte le successive e relative occorse ed occorrende”.
Per : Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita così giudicare: In via pregiudiziale e/o preliminare - dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per aver l'appellante ripercorso le medesime argomentazioni degli atti di primo grado In via principale - respingere l'impugnazione avversaria per i motivi di cui alle difese;
In via di appello incidentale - riformare la
Sentenza emessa dal Tribunale di Milano pubblicata in data 14 ottobre 2024, nella parte in cui dichiara che l'Ing. CP_1 non ha adempiuto all'onere probatorio sullo stesso gravante ex art. 2697 cod. civ., non fornendo nè la prova del danno subito nè del nesso causale che lega la richiesta di liquidazione in via equitativa all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale
e, conseguentemente riconoscere all'appellato il diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito per aver la controparte agito in mala fede, conseguentemente condannandola al versamento della somma quantificata in euro 15.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
In via di subordine - respingere l'appello principale formulato dal Dott. avverso Parte_1 la sentenza n. 8927/2024 emessa dal Tribunale di Milano e pubblicata in data 14 ottobre 2024, perché infondato in fatto
e in diritto, come illustrato in narrativa e conseguentemente confermare la Sentenza. In via istruttoria In caso di rimessione in Controparte_ istruttoria, qualora la Corte non ritenga opportuna la citazione del terzo, Dott. , al fine di manlevare e tenere indenne l'appellato, per tutte le ragioni esposte negli atti di primo grado e in narrativa, si insiste sull'ammissione dei capitoli di prova cui alle memorie n. 183 c.p.c. comma 6, nn. 2 e 3”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Sig. ha proposto appello avverso la sentenza N. 8927/2024 con la quale il Parte_1
Tribunale di Milano ha respinto sia le domande proposte dall'attore Sig. sia la domanda Parte_1 riconvenzionale formulata dal convenuto Sig. e ha condannato l'attore a Controparte_1 rifondere al convenuto la metà delle spese di lite, compensando il restante 50% delle spese.
Anche l'appellato ha impugnato la sentenza, con appello incidentale. CP_1
I FATTI OGGETTO DI CAUSA.
Nel ricorso ex art. 702 bis cpc l'attore ha allegato le seguenti circostanze: con contratto Parte_1 preliminare sottoscritto dal promittente venditore in data 8 agosto 2022, perfezionato CP_1 in data 17 agosto 2022, con il supporto dell'agente di mediazione immobiliare , Controparte_2 [...] si è obbligato a vendere al promittente acquirente la piena proprietà CP_1 Parte_1 pagina 2 di 17 dell'appartamento e dell'annesso solaio siti in Milano, via Antonio Tolomeo Trivulzio, n. 14; nel preliminare di compravendita le parti: hanno convenuto il prezzo di acquisto dell'immobile in €
100.000,00, hanno fissato il termine del 30 settembre 2022 per la stipula dell'atto definitivo di compravendita, hanno fissato in € 8.000,00 l'importo a titolo di caparra confirmatoria;
in esecuzione di quanto pattuito, ha versato l'assegno bancario non trasferibile intestato a Parte_1 dell'importo di € 8.000,00 a valere quale caparra confirmatoria al momento di Controparte_1 accettazione della proposta di compravendita immobiliare da parte di la proposta di CP_1 acquisto del compendio immobiliare sottoscritta da è stata accettata formalmente da Parte_1 in data 8 agosto 2022; in vista del termine del 30 settembre 2022 fissato per il Controparte_1 rogito, ha incaricato il Notaio Avv. Annarita Zingaropoli di compiere i dovuti incombenti Parte_1 finalizzati all'atto definitivo di compravendita;
scaduto il termine per il rogito, ha CP_1 comunicato inaspettatamente la volontà di non vendere più l'immobile, dapprima con comunicazione al notaio e, in seguito, con mail del 7/10 ottobre 2022 inviata a Parte_1 quest'ultimo, dato atto del mancato incasso dell'assegno versato a titolo di caparra confirmatoria, con comunicazione del 12 ottobre 2022 per il tramite del legale ha inviato a mezzo pec a
[...] diffida al pagamento del complessivo importo di € 13.322,66, per il risarcimento dei CP_1 danni e per il pagamento della somma di € 8.000,00 “pari al doppio della caparra confirmatoria già versata, al netto dell'assegno di € 8.000,00 non incassato dall'Ing. ; a tale diffida Controparte_1
per il tramite del proprio legale, ha risposto di nulla dovere a Controparte_1 Parte_1
Il ricorrente ha invocato la tutela dell'art. 1385, II comma c.c., deducendo che “preso atto del recesso dell'Ing. e del suo conclamato inadempimento, intende esercitare il Controparte_1 diritto di recesso dal contratto preliminare di compravendita con conseguente riconoscimento del diritto ad ottenere la restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata (pari ad €
16.000,00) e la condanna al pagamento degli importi che saranno quantificati di seguito a titolo di danno emergente e lucro cessante;
il ricorrente ha dedotto che l'inadempimento di CP_1 al contratto preliminare sottoscritto può essere definito, ex art. 1455 c.c., come grave e non
[...] di scarsa importanza, a tale inadempimento corrisponde il diritto di a vedersi riconosciuto Parte_1 il pagamento del doppio della caparra confirmatoria. Sui danni risarcibili, il ricorrente ha allegato il danno emergente pari all'importo complessivo di € 3.844,95 (per i costi del notaio incaricato del rogito pari a € 452,60, per i costi di registrazione del preliminare di compravendita pari a € 496,00, per i costi dell'intervento legale pari a complessivi € 2.896,35, oltre che un danno da lucro cessante indicato in € 2.000,00.
Il convenuto ha contestato le deduzioni del ricorrente, allegando in sintesi le seguenti circostanze: al fine di amministrare immobili ereditati dalla sorella, fra cui la casa di Via Trivulzio n. 14,
[...] prendeva contatti con l'agente immobiliare in Milano, suo corregionale, Dott. CP_1 CP_2 pagina 3 di 17 , affidandogli la gestione degli immobili;
“per puro spirito di solidarietà verso il corregionale”,
CP_2 prestava a in comodato gratuito la casa di Via Trivulzio 14 sino al 28 settembre 2022; a metà
CP_2 dell'estate 2022 proponeva a di mettere in vendita alcuni suoi immobili,
CP_2 CP_1 insistendo soprattutto per la vendita dell'immobile di Via Trivulzio 14: affermava che l'acquirente interessato, dott. era un suo caro amico e non avrebbe creato alcun problema;
le richieste, Parte_1 insistenti e pressanti di , avevano insospettito “che, tuttavia, volendo dare fiducia al
CP_2 CP_1
CP_ Dott. e, soprattutto, desiderando porre fine al pressing telefonico estivo, cedeva alla proposta di porre in vendita
l'immobile de quo alla cifra di euro 100.000,00”; in data 2 agosto 2022 inviava per e-mail a CP_2 [...] una proposta contrattuale con termini serrati quanto alla data del rogito, tanto che il CP_1 convenuto rispondeva, con comunicazione e-mail del 4 agosto 2022, che il documento andava
“riformulato ad una scadenza più ragionevole”; in data 17 agosto 2022 riceveva da CP_1
una seconda proposta irrevocabile già scaduta (8 agosto), con indicazione di una data entro CP_2 la quale firmare il rogito (30 settembre 2022), mai concordata;
“per stanchezza, non contesta CP_1 la proposta, certo che mai si sarebbe riusciti a concludere la vendita per mancanza di documenti, ben nota alle parti”; portava avanti in buona fede le trattative, confidando nell'impegno assunto dall'agente CP_1 immobiliare di compiere le verifiche di cui al punto 2 della proposta in merito alla regolarità edilizia e urbanistica dell'immobile, alla conformità degli impianti alle normative vigenti, alle risultanze catastali e nel fatto che- in caso di esito negativo delle verifiche- come indicato al successivo punto
9 della proposta irrevocabile (clausola risolutiva espressa), la proposta sarebbe stata “invalidata, trattandosi di documentazione necessaria per rogitare”; tali verifiche non sono state compiute;
solo pochi giorni prima del rogito veniva richiesta documentazione urbanistica e/o condominiale, impossibile da recuperare in breve tempo, mancante in base al punto 2 della proposta;
aveva CP_2 continuato il pressing telefonico facendo presente che con la mancata comparizione dinnanzi al notaio per il rogito, avrebbe chiesto il pagamento della penale e delle spese già sostenute. Parte_1
Il convenuto ha dedotto che, ormai convinto di essere caduto in un tranello, aveva rinunciato alla vendita, subendo danni per aver sostenuto le spese di viaggio per un rogito impossibile da concludere, oltre al danno da vacanza rovinata. Il convenuto ha dedotto in primo grado che: la proposta oggetto del ricorso non si è perfezionata in quanto inviata a a via email CP_1 CP_2 in data 17 agosto 2022, scaduto il termine di irrevocabilità della proposta indicato nell'8 agosto
2022; l'assegno, indicato nel punto 4 della proposta, non è mai stato consegnato al convenuto, se non dopo il mancato rogito e comunque l'assegno è stato rifiutato da in ogni caso, la CP_1 previsione di cui all'art. 9 della proposta avrebbe comportato la risoluzione ipso iure del contratto in quanto le verifiche di cui al punto 2 della proposta che avrebbe dovuto effettuare nei CP_2 successivi 30 giorni dal perfezionamento della proposta, non sono state tempestivamente effettuate;
non sussiste il diritto del ricorrente ad ottenere il doppio della caparra confirmatoria, pagina 4 di 17 mai entrata in possesso del convenuto;
a fronte dei comportamenti di contrari a buona Parte_1 fede, attuati attraverso il mediatore , ha invece sempre operato in buona fede;
CP_2 CP_1
l'azione del ricorrente ex art. 1385 cod. civ. è incompatibile con l'ulteriore domanda di risarcimento del danno;
l'insistenza delle controparti ha leso l'interesse del convenuto a non vedersi coinvolto in trattative inutili, a non concludere contratti “che si sapeva già essere inefficaci e a non subire inganni durante la negoziazione, in violazione delle regole di cui all'art. 1337 cod. civ.”. Per tali ragioni il convenuto ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al risarcimento del danno in una somma “che si ritiene opportuno quantificare almeno in misura pari a quella richiesta da controparte, ovvero pari ad 15.000,00”.
LA SENTENZA IMPUGNATA.
Il Tribunale ha respinto le domande dell'attore, così argomentando: risulta documentato il perfezionamento di un valido contratto preliminare di compravendita immobiliare, in quanto
[...]
mediante la sottoscrizione in data 8.8.2022, ha accettato la proposta di d'acquisto
CP_1 Parte_1 dell'immobile sottoscritta in data 8 agosto 2022, il promittente venditore in data 17
CP_1 agosto 2022 ha ritirato la proposta di vendita accettata da così si è concluso il contratto
CP_1 preliminare di compravendita ai sensi dell'art. 1326 c.c.; non risulta alcun inadempimento imputabile a in quanto dalla proposta sottoscritta dalle parti emerge che il promittente
CP_1 venditore non aveva promesso la conformità urbanistica e catastale dell'immobile, ma anzi aveva precisato che la stessa doveva ancora essere verificata, “di fatto subordinando l'efficacia del contratto alla condizione sospensiva che sussistesse la conformità catastale e urbanistica e l'assenza di pesi”; le parti contraenti erano entrambe consapevoli dell'assenza della documentazione e della necessità di ulteriori verifiche, essenziali ed imprescindibili ai fini della valutazione relativa alla commerciabilità del bene e, pertanto, il rifiuto di di fornire la documentazione sulla regolarità catastale e CP_1 urbanistica e di stipulare il definitivo non integra un inadempimento, per mancanza del patto che si assume inadempiuto;
in secondo luogo la domanda attorea va respinta in ragione del fatto che la domanda di restituzione della caparra presuppone la datio della stessa, il relativo patto contrattuale
è improduttivo di effetti giuridici ove non si perfezioni con la consegna della somma, l'attore non ha dimostrato l'avvenuta consegna di tale somma di denaro in favore del convenuto, “Ne consegue che la domanda attorea di restituzione del doppio della caparra è infondata”; è inammissibile e infondata la richiesta dell'attore di risarcimento degli ulteriori danni subiti, in quanto la domanda di restituzione della caparra esclude la possibilità di richiedere ulteriori danni, neppure dimostrati. Il Tribunale ha respinto, inoltre, la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dal convenuto, per mancanza di prova del danno subito e del nesso causale.
LA FASE D'APPELLO.
pagina 5 di 17 La sentenza è stata impugnata con appello principale dal Sig. e con appello incidentale Parte_1 dal Sig. CP_1
I motivi dell'appello principale:
1- Violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 e ss c.c. con riferimento al mancato accertamento di un inadempimento imputabile all'Appellato;
2- Violazione
e falsa applicazione dell'art. 1385 c.c. con riferimento alla mancata liquidazione degli importi corrisposti a titolo di caparra confirmatoria;
3- Violazione e falsa applicazione dell'art. 1385 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. con riferimento alla mancata liquidazione degli ulteriori danni subiti dall'appellante;
4- Violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. con riferimento alla compensazione parziale delle spese di lite. L'appellante ha chiesto, quindi, alla Corte- in Parte_1 riforma della sentenza di primo grado- di condannare alla corresponsione dell'importo CP_1 di Euro 13.844,95a titolo di pagamento del doppio della caparra confirmatoria e di risarcimento del danno subito;
in via subordinata di condannare alla corresponsione dell'importo di CP_1
Euro 8.000,00 a titolo di pagamento del doppio del caparra confirmatoria;
in via ulteriormente subordinata, di condannare alla corresponsione dell'importo di Euro 5.844,95 a titolo CP_1 di risarcimento danni;
in ogni caso, di condannare al pagamento delle spese di lite di CP_1 entrambi i gradi di giudizio.
L'appello incidentale: l'appellato ha allegato che il Tribunale ha ritenuto erroneamente non provato il danno subito da quantificato forfettariamente nella somma di euro CP_1
15.000,00, ovvero pari alla somma avanzata dall'attore, "o nella diversa somma ritenuta di giustizia, tenuto conto del comportamento stragiudiziale e giudiziale delle parti, da valutarsi anche in via equitativa".
DECISIONE DELLA CORTE.
Ad avviso della Corte, l'appello principale di è parzialmente fondato e l'appello Parte_1 incidentale di dev'essere integralmente respinto. CP_1
1)- Col primo motivo d'impugnazione l'appellante censura la sentenza del Tribunale laddove si afferma che le parti avevano subordinato l'efficacia del contratto preliminare di compravendita dell'immobile di proprietà di “alla condizione sospensiva che sussistesse la conformità Controparte_1 catastale e urbanistica e l'assenza di pesi”.
L'appellante rileva che l'assunto è smentito dalla lettera del contratto ove è espressamente stabilito che “la presente proposta si perfezionerà in vincolo contrattuale (contratto preliminare) non appena il proponente avrà conoscenza dell'accettazione della proposta stessa da parte del venditore” (art. 8) e che“l'atto notarile sarà stipulato entro il 30/09/2022” (art. 4); l'appellante richiama l'art. 9 sulla “clausola risolutiva espressa”, ribadendo che neppure si può ritenere avverata la condizione risolutiva rappresentata dalla discrepanza tra quanto indicato all'art. 2 del preliminare e quanto effettivamente emerso dalle verifiche condotte, tenuto conto che il venditore nel preliminare si era limitato a dichiarare come la conformità urbanistica e catastale dell'immobile e l'assenza di pesi fossero “da verificare”; di pagina 6 di 17 conseguenza sussisteva l'obbligo delle parti di addivenire alla stipulazione del contratto definitivo di compravendita, entro il termine pattuito (30 settembre 2022).
L'appellante ha dedotto che, pertanto, il Tribunale ha erroneamente interpretato il preliminare, ritenendo insussistente il patto che si assume inadempiuto da parte di in quanto CP_1 sussisteva invece l'obbligo del promittente venditore di addivenire alla stipulazione del contratto definitivo di compravendita;
il promittente acquirente si era anche reso disponibile a Parte_1 posticipare il termine per la conclusione del contratto definitivo “trovandosi, per tutta risposta, di fronte ad un granitico ed immotivato rifiuto”. L'appellante ha evidenziato l'irrilevanza dell'obiter dictum in sentenza “riferito alla circostanza secondo cui la conformità urbanistica e catastale sarebbe condizione di validità dell'atto di compravendita ai sensi dell'art. 46 DPR 380/2001”, in quanto l'appellante non ha chiesto la pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. e, comunque, la condizione di validità dell'atto di compravendita non può prescindere dall'obbligo del venditore di collaborare al fine di reperire la documentazione necessaria per rispettare l'obbligazione assunta, volta alla stipulazione del contratto definitivo entro il termine stabilito.
L'appellante ha ribadito che- diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata- il promittente venditore, attuale appellato, non ha adempiuto l'obbligazione principale assunta col contratto preliminare, vale a dire quella di trasferire la proprietà dell'immobile promesso in vendita e, di conseguenza, è legittimo il recesso esercitato dall'odierno appellante ai sensi e per gli effetti dell'art. 1385 c.c.
1.1- L'appellato ha contestato il motivo d'impugnazione, replicando in sintesi che: l'atto notarile di compravendita richiedeva la verifica ad opera dell'agente della documentazione di cui al CP_2 punto 2 del preliminare, verifica che non ha avuto esito positivo;
era ben evidente per il Parte_1 che il poco tempo concesso per il rogito non avrebbe consentito di recuperare tale documentazione, se esistente;
aveva ereditato l'immobile dalla sorella e per l'esigenza CP_1 di verificare la documentazione aveva chiesto lo spostamento della data del rogito "ad una scadenza più ragionevole", ricevendo in tal senso rassicurazioni dal mediatore;
l'assegno di cui alla caparra confirmatoria avrebbe dovuto essere consegnato al venditore solo in caso di esito favorevole delle verifiche della documentazione di cui al punto 2 del preliminare;
l'assegno non è stato consegnato al venditore e soltanto dopo la mancata stipulazione del rogito, fissato per la data del 28 settembre
2022, l'agente immobiliare in data 29 settembre 2022 aveva mostrato a na busta chiusa CP_1 in cui affermava ci fosse l'assegno per la caparra confirmatoria, chiedendogli di accettarlo e di sottoscrivere altra proposta di vendita aggiornata. L'appellato ha ribadito che nessun inadempimento può essergli imputato, in quanto il contratto di compravendita era stato sottoposto per volontà delle parti alla condizione sospensiva della sussistenza della documentazione di cui al punto 2 del preliminare, tale documentazione non è stata rinvenuta dall'agente immobiliare, unico pagina 7 di 17 obbligato al reperimento della medesima, perché mancante;
nessun assegno contenente la caparra confirmatoria veniva consegnato a come previsto al punto 9) del preliminare;
nessun CP_1 diritto di recesso può essere invocato da controparte come conseguenza della mancata sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita da parte di in quanto il CP_1 preliminare doveva considerarsi già risolto per mancanza della documentazione richiesta per il rogito.
1.2- Sul primo motivo d'impugnazione proposto da la Corte premette che l'appellante Parte_1 ha agito nei confronti di per ottenere a norma dell'art. 1385, II comma, c.c. il Controparte_1 pagamento “del doppio” della caparra confirmatoria versata al momento della sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita immobiliare mediante consegna dell'assegno bancario non trasferibile dell'importo di € 8.000,00, oltre che il risarcimento di danni dell'importo complessivo di euro 5.844,95.
A fondamento delle domande ha allegato l'inadempimento del promissario venditore Parte_1 [...] rispetto all'obbligo di concludere il contratto definitivo di compravendita, obbligazione CP_1 questa assunta in forza del contratto preliminare perfezionato fra le parti;
di conseguenza ha dedotto il proprio diritto ad esercitare ex art. 1385, II comma c.c. il recesso dal preliminare a fronte del definitivo inadempimento di quest'ultimo, inaspettatamente, scaduto il termine per CP_1 la compravendita definitiva, aveva espresso la volontà di non vendere più l'immobile, dapprima con comunicazione al notaio incaricato del rogito e, in seguito, con e-mail inviate a Parte_1
L'appellato ha contestato il proprio inadempimento, ritenendo di non essere vincolato dal preliminare, avendo confidato nell'impegno assunto dall'agente immobiliare di compiere le verifiche circa la conformità catastale e urbanistica dell'immobile e l'assenza di pesi di cui al punto
2 della proposta ed altresì nel fatto che, in caso di esito negativo delle verifiche, come indicato al successivo punto 9 (clausola risolutiva espressa) la proposta sarebbe stata invalidata;
l'appellato ha dedotto di essersi determinato a non vendere più l'immobile quando si era reso conto del comportamento contrario a buona fede nelle trattative posto in essere dal promittente acquirente tramite l'agente immobiliare . Controparte_2
La Corte osserva che la sentenza non è stata impugnata nella parte in cui il Tribunale ha respinto l'eccezione del convenuto di mancato perfezionamento della proposta irrevocabile di compravendita immobiliare, affermando che tale proposta del promittente acquirente è Parte_1 stata accettata dal promittente venditore in data 8.8.2022, entro il termine CP_1
d'irrevocabilità della proposta, determinando il perfezionamento degli accordi ex art. 1326 c.c. a seguito della comunicazione al proponente dell'accettazione da parte dell'oblato, in data 17 agosto
2022.
pagina 8 di 17 In effetti si tratta di circostanze documentate nel modulo del mediatore , intitolato Controparte_2
“Proposta di acquisto immobiliare destinata a divenire contratto preliminare di compravendita in caso di accettazione de venditore”: nell'ultima pagina, la proposta d'acquisto risulta sottoscritta in data 4.8.2022 dal promittente acquirente entro il termine d'irrevocabilità della proposta Parte_1 stessa previsto al punto 6 (8.8.2022); la proposta è stata sottoscritta in data 8.8.2022 dal promittente venditore per “accettazione” e in data 17 agosto 2022 il proponente ha CP_1 Parte_1 sottoscritto il modulo per “ritiro della proposta d'acquisto accettata”.
Si deve ribadire, pertanto, che il contratto preliminare di compravendita immobiliare si è perfezionato in data 17 agosto 2022, come previsto alla clausola di cui al punto 8: “la presente proposta si perfezionerà in vincolo contrattuale (contratto preliminare) non appena il proponente avrà conoscenza dell'accettazione della proposta stessa da parte del venditore” (art. 8)”.
1.2.1- Ciò posto, ad avviso della Corte è fondato il primo motivo d'appello formulato da Parte_1 secondo cui l'efficacia del contratto preliminare non era subordinata alla condizione sospensiva che sussistesse la conformità catastale e urbanistica dell'immobile e l'assenza di pesi gravanti sullo stesso, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado.
Il Tribunale è pervenuto a tale affermazione, rilevando che nella clausola di cui al punto 2 del contratto preliminare il promittente venditore non aveva promesso la conformità urbanistica e catastale dell'immobile, ma anzi aveva precisato che la stessa doveva ancora essere verificata, “di fatto subordinando l'efficacia del contratto alla condizione sospensiva che sussistesse la conformità catastale e urbanistica e l'assenza di pesi”.
In realtà, come ha evidenziato l'appellante, nella clausola di cui al punto 2 del modulo contrattuale, intitolata “dichiarazioni del venditore”, era indicato che il venditore aveva dichiarato che era “Da
Verificare” la situazione dell'immobile riguardo alla conformità alle norme edilizie e urbanistiche, alla conformità degli impianti alle norme vigenti, alla esistenza di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, alla certificazione energetica, alle spese condominiali.
La clausola di cui al punto 9, intitolata “Clausola Risolutiva Espressa”, prevedeva che il contratto preliminare- una volta perfezionato- fosse sottoposto alla verifica, da effettuarsi a cura del mediatore attraverso apposite visure, “della situazione inerente alle iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli dell'immobile successive alla data di stipula dell'atto di provenienza rispetto a quanto indicato al superiore punto 2”: la verifica era limitata a quanto dichiarato dal promittente venditore al punto 2 circa l'esistenza di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, non anche rispetto a quanto dichiarato al punto 2 in ordine alla conformità dell'immobile alle norme edilizie e urbanistiche, alla conformità degli impianti alle norme vigenti, alla certificazione energetica, alle spese condominiali;
in base alla clausola 9, l'eventuale discrepanza fra quanto dichiarato dal promittente venditore al punto 2 circa pagina 9 di 17 l'esistenza di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli e quanto emerso dalla verifica del mediatore, avrebbe comportato la “risoluzione” del contratto preliminare.
Dalla clausola n. 2, anche in collegamento con la clausola n. 9, non si desume quindi che- una volta perfezionato il contratto preliminare- i suoi effetti giuridici fossero subordinati alla condizione sospensiva della positiva verifica della sussistenza della documentazione di cui al punto 2 della proposta, come ritenuto invece dal Tribunale.
Tale rilievo è avvalorato dalle previsioni della clausola di cui al punto 8, nella quale le parti hanno espresso la volontà negoziale di considerare vincolante il contratto preliminare “non appena il proponente avrà conoscenza dell'accettazione della proposta stessa da parte del venditore” e della clausola di cui al punto 4 sull'assegno di € 8.000,00 consegnato dal promittente acquirente a mani dell'agenzia immobiliare a titolo di deposito fiduciario: “In caso di accettazione della presente proposta tale somma da deposito fiduciario diverrà caparra confirmatoria fermo quanto previsto al successivo art. 9”.
È dunque fondata l'affermazione dell'appellante secondo cui il promissario venditore CP_1 in forza del contratto preliminare già perfezionato, era obbligato a stipulare la compravendita con rogito notarile entro il termine pattuito (30 settembre 2022), dato che il preliminare non era sottoposto a condizione sospensiva, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale.
1.2.2. Il primo motivo d'appello di dev'essere accolto anche con riferimento alla parte Parte_1 della sentenza in cui il Tribunale ha escluso che il rifiuto di di fornire al notaio la CP_1 documentazione sulla regolarità catastale e urbanistica e di stipulare la compravendita integri un inadempimento “per mancanza del patto che si assume inadempiuto”; l'inadempimento di attiene, infatti, all'obbligo pattuito nel contratto preliminare, di concludere il contratto di Parte_1 compravendita.
Tale obbligo risulta inadempiuto in via definitiva da come dedotto dall'appellante. CP_1
Al riguardo la Corte osserva che, dalle email prodotte dalle parti, si evince che in vista della preparazione del rogito, con e-mail in data 20 settembre 2022 il notaio ha richiesto al promittente venditore la documentazione occorrente: in particolare, oltre ai documenti personali e CP_1 relativi all'acquisto ereditario dell'immobile, la documentazione urbanistica per verificare l'eventuale necessità di sanatoria per modifiche apportate al fabbricato, l'attestato di prestazione energetica, la liberatoria dell'amministratore del condominio sul regolare pagamento delle spese condominiali.
Si trattava, quindi, della documentazione relativa alla conformità catastale e urbanistica dell'immobile, alla classe energetica, alla regolarità dei pagamenti delle spese condominiali, vale a dire documenti sulla situazione dell'immobile, in merito alla quale al punto 2 del contratto preliminare il promittente venditore aveva dichiarato: “Da Verificare”; la parte CP_1
pagina 10 di 17 promittente venditrice avrebbe dovuto fornire questa documentazione, in quanto occorrente per il rogito.
Alla richiesta del notaio di trasmettere tale documentazione, non ha dato seguito, con Tes_1 ciò sottraendosi all'obbligo di dare esecuzione al contratto preliminare.
Dal successivo scambio di e-mail si desume, infatti, l'espresso e definitivo rifiuto di di CP_1 stipulare il rogito:
- con email del 5 ottobre 2022 inviata a riferisce di aver appreso dal notaio CP_1 Parte_1 che non intendeva più procedere con la vendita dell'immobile e aggiunge: “Non ho ben CP_1 inteso le motivazioni ma se ritieni necessario disporre di maggior tempo per recuperare la documentazione necessaria sono disponibile a concordare una nuova data per il rogito in deroga a quella prevista da contratto. Nel caso la tua decisione si è incontrovertibile, riporto in calce le coordinate per il pagamento di spese e penali così come previsto dal contratto sottoscritto”, indicando di seguito nell'email € 452,60 per spese notarili, € 8.000,00 relativi alla caparra confirmatoria.
- con email del 7 ottobre 2022 risponde: “Egr. Dott. Credo proprio che stia CP_1 Parte_1 incorrendo in un grave errore: la non conclusione del negozio mi pone come parte lesa della vicenda. Se vuole la prima volta che salgo a Milano, ci possiamo incontrare e le spiegherò le mie ragioni ad evitare ulteriori aggravi di tempo e costi. Se non ritiene può rivolgersi in Tribunale dove un Giudice terzo non potrà che confermarle l'onorabilità dei miei comportamenti. A lei la scelta.”;
- con email in pari data del 7 ottobre 2022 risponde: “… Non conosco le ragioni che l'hanno Parte_1 indotta a non dar seguito alla vendita ma le ribadisco, ancora una volta, il mio interesse. Le chiedo di darmi riscontro entro due giorni così da informare definitivamente il mio notaio che la compravendita non avverrà.”;
- con email in data 10 ottobre 2022 risponde a “Come sa bene il suo sodale dottor CP_1 Parte_1
, mi trovo impegnato in importanti attività, cogenti e tutte lontano da Milano. Ciò mi impone di Controparte_2 evitare le perdite di tempo (non me lo posso permettere). Come dover ripetere le stesse cose esposte solo 3 giorni fa e creare un dibattito sulla email. Conosco il valore della responsabilità e non sono mai indietreggiato di fronte a essa.
Se preferisce incontrarmi dovrà aspettare. Ad oggi non so indicarle una data, vicino a lontana, in cui potrò essere a
Milano. Altrimenti faccia quello che vuole…”.
1.2.3- Per giustificare il rifiuto di concludere il contratto di compravendita, l'appellato ha allegato la violazione di buona fede nelle trattative da parte di e del mediatore, asserendo di avere Parte_1 subito nei mesi di agosto e settembre del 2022 il pressing dell'agente immobiliare, per conto del promissario acquirente, alla definizione della proposta di vendita ed alla fissazione della data del rogito, pur in assenza della documentazione occorrente;
ha allegato la propria disponibilità ad arrivare al rogito, tanto da acquistare i biglietti aerei per giungere a Milano per un'operazione che, in mancanza della documentazione occorrente, comportava la risoluzione ipso iure del preliminare per avveramento della condizione di cui al punto 9) della proposta. pagina 11 di 17 La Corte evidenzia l'irrilevanza dell'asserito “pressing” nelle trattative per la conclusione della compravendita entro una data troppo ravvicinata, considerato che il promittente acquirente aveva dimostrato disponibilità a posticipare la data del rogito rispetto a quella concordata nel preliminare
(cfr. la predetta e-mail di 5 ottobre 2022). Parte_1
È poi infondato l'assunto dell'appellato secondo cui il suo rifiuto di stipulare il rogito possa giustificarsi per la mancanza della documentazione che, in base alla clausola di cui al punto 9 del preliminare, avrebbe comportato la risoluzione del preliminare.
Come si è già sopra rilevato, dal collegamento fra la clausola dell'art. 2 e la clausola dell'art. 9 si desume che solo l'eventuale discrepanza fra quanto dichiarato dal promittente venditore al punto
2 circa l'esistenza di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli e quanto emerso dalla verifica del mediatore, avrebbe comportato la risoluzione del contratto preliminare;
per contro, data la riserva espressa come promittente venditore al punto 2 circa la situazione dell'immobile in ordine alla conformità alle norme edilizie e urbanistiche, alla conformità degli impianti alle norme vigenti, alla certificazione energetica, alle spese condominiali (“Da Verificare”), per dare esecuzione al preliminare avrebbe dovuto documentare la situazione dell'immobile in vista della CP_1 stipulazione del rogito.
La clausola di cui al punto 9 non può valere, pertanto, a giustificare il rifiuto dello stesso promittente venditore di concludere il contratto definitivo, rifiuto peraltro comunicato al notaio ed CP_1 alla controparte ancor prima della verifica da parte del mediatore prevista dalla clausola dell'art. 9, limitatamente alla situazione inerente alle iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli dell'immobile.
Per tutto quanto rilevato, in accoglimento del primo motivo d'appello di si deve Parte_1 affermare l'inadempimento di rispetto all'obbligazione assunta col contratto Controparte_1 preliminare di stipulare la compravendita definitiva dell'immobile di sua proprietà e la conseguente legittimità del recesso dal preliminare esercitato da a norma dell'art. 1385, II comma c.c. Parte_1
2)- Con secondo motivo d'appello lamenta la violazione e falsa applicazione Parte_1 dell'art. 1385 c.c. con riferimento alla mancata liquidazione dell'importo corrisposto a titolo di caparra confirmatoria. L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha respinto la domanda di pagamento della somma di € 8.000,00, non solo per aver erroneamente escluso l'inadempimento di ma anche sulla base di un ulteriore autonomo motivo. CP_1
Il Tribunale ha affermato che la caparra confirmatoria ha natura reale, per cui il relativo patto contrattuale è improduttivo di effetti giuridici ove non si perfezioni con la consegna della relativa somma e che l'attore non ha fornito la prova di avvenuta consegna della somma di € 8.000,00 in favore del convenuto;
di conseguenza ha ritenuto infondata la domanda attorea di restituzione del doppio della caparra.
pagina 12 di 17 L'appellante censura questa motivazione, deducendo che è incompatibile con le evidenze documentali, tenuto conto che: la proposta contrattuale riporta specificamente i dati dell'assegno bancario dell'importo di € 8.000 versato a titolo di caparra confirmatoria con la precisazione che l'agenzia immobiliare ricevente ne “rilascia ricevuta a titolo di deposito”; è la stessa controparte ad aver ammesso l'intervenuta consegna dell'assegno a titolo di caparra confirmatoria, che tuttavia non è stato incassato dall'appellato; l'obbligazione di consegna della caparra è stato adempiuto dall'appellante mediante la consegna del titolo di credito, non potendo essergli imputato un inadempimento derivante dal mancato incasso dello stesso per decisione unilaterale dell'appellato, come statuito dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. 17127/2011).
L'appellante ha dedotto di avere documentato il perfezionamento del negozio di caparra, con la conseguenza che l'inadempimento dell'appellato legittima, oltre che il recesso dell'appellante ex art. 1385, II comma c.c., la condanna di lla corresponsione del doppio della caparra versata. CP_1
2.1- L'appellato ha contestato il motivo d'impugnazione, replicando di non aver mai ammesso l'intervenuta consegna della caparra, in quanto nelle memore istruttorie in primo grado ha precisato che, a fronte della mancanza di documentazione necessaria per la sottoscrizione del definitivo, non procurata dall'agente immobiliare in quanto mancante o dallo stesso non verificata, il rogito fissato per il giorno 28 settembre 2022, “saltava”; il giorno successivo, a fronte delle corrette rimostranze di per aver perso tempo e soldi per recarsi a Milano, l'agente immobiliare aveva CP_1 CP_2 incontrato l'appellato per consegnargli una busta affermando che contenesse l'assegno di cui alla caparra e per sottoporgli altra proposta con date aggiornate. L'appellato ha dedotto che, pertanto,
è condivisibile quanto statuito dal Tribunale sull'infondatezza della domanda di restituzione del doppio della caparra confirmatoria.
2.2- La Corte osserva che è documentato che l'appellante, contestualmente alla sottoscrizione della proposta irrevocabile d'acquisto in data 4.8.2022, ha consegnato al mediatore l'assegno CP_2 bancario non trasferibile intestato al venditore emesso per la somma di € 8.000,00, come risulta dalla sottoscrizione del modulo contrattuale da parte dell'agente immobiliare “per ricevuta dell'assegno a titolo di deposito fiduciario ed accettazione dell'incarico di effettuare la verifica di cui al punto 9”.
Alla clausola di cui al punto 4.a) erano previste le seguenti pattuizioni: la somma di € 8.000,00 veniva versata dal promittente acquirente alla firma della proposta irrevocabile, a mani dell'agente immobiliare a titolo di deposito fiduciario, con l'assegno bancario non trasferibile intestato al venditore, i cui estremi erano indicati al punto 4.a); “In caso di accettazione della presente proposta tale somma da deposito fiduciario diverrà caparra confirmatoria fermo quanto previsto al successivo art.
9. In caso di mancata accettazione della presente proposta da parte del venditore il proponente avrà diritto all'immediata restituzione da parte dell'agenzia immobiliare dell'assegno consegnatogli a titolo di deposito”. In base clausola pagina 13 di 17 dell'art. 9, una volta perfezionatosi il contratto preliminare, l'assegno relativo alla caparra confirmatoria doveva essere restituito al proponente nel caso- non verificatosi in concreto- di risoluzione del contratto preliminare in conseguenza dell'esito della verifica da parte del mediatore delle iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli dell'immobile successive alla data di stipula dell'atto di provenienza rispetto a quanto indicato al punto 2.
Le parti hanno così pattuito- nell'ambito dell'autonomia privata- che la somma di € 8.000,00 portata dall'assegno bancario non trasferibile intestato al venditore sarebbe divenuta caparra confirmatoria al verificarsi dell'ipotesi- in concreto avvenuta- dell'accettazione da parte del promittente venditore della proposta irrevocabile d'acquisto sottoscritta dal promittente acquirente CP_1 Parte_1
Questo patto contrattuale relativo alla dazione della caparra confirmatoria di € 8.000,00 non può dirsi improduttivo d'effetti giuridici per il fatto che la somma non è stata materialmente consegnata a contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale sulla base del principio enunciato CP_1 dalla Cassazione circa la natura reale del patto sulla caparra confirmatoria (Cass. n. 2870/1978).
Nella fattispecie in esame quel principio va integrato con la precisazione espressa dalla Suprema
Corte, con orientamento costante, secondo cui “la caparra confirmatoria ben può essere costituita mediante la consegna di un assegno bancario, perfezionandosi l'effetto proprio di essa al momento della riscossione della somma recata dall'assegno e, dunque, salvo buon fine, essendo, però, onere del prenditore del titolo, dopo averne accettato la consegna, di porlo all'incasso; ne consegue che il comportamento dello stesso prenditore, che ometta di incassare l'assegno e lo trattenga comunque presso di sé, è contrario a correttezza e buona fede e tale da determinare l'insorgenza a suo carico degli obblighi propri della caparra, per cui il prenditore, ove risulti inadempiente all'obbligazione cui la caparra si riferisce, sarà tenuto al pagamento di una somma pari al doppio di quella indicata nell'assegno” (Cass. n. 17127/2011; cfr. anche Cass. Ordinanza n. 10366/2022).
Nel caso in esame, risulta che dopo il perfezionamento del contratto preliminare l'assegno non trasferibile di € 8.000,00 consegnato da al mediatore a titolo di deposito fiduciario, una Parte_1 volta divenuto caparra confirmatoria in forza del patto di cui alla clausola 4.a, è rimasto a disposizione di presso il mediatore. CP_1
Lo stesso appellato ha riferito di essersi rifiutato, tuttavia, di riscuotere l'assegno e persino di ritirarlo dall'agente immobiliare, pur essendo ormai vincolato dal contratto preliminare a ricevere a titolo di caparra confirmatoria l'assegno di € 8.000,00.
Tale condotta dell'appellato costituisce violazione della regola di correttezza e buona fede oggettiva ex art. 1175 c.c. nell'esecuzione del patto sulla caparra confirmatoria accessorio al preliminare e, quindi, comporta il diritto dell'appellante di avvalersi della caparra di € 8.000,00 a norma del secondo comma dell'art. 1385 cod. civ.
pagina 14 di 17 Al riguardo l'appellante ha formulato domanda di condanna di al pagamento della CP_1 caparra confirmatoria nei limiti della somma di € 8.000,00, avendo verificato che l'appellato non ha riscosso l'assegno bancario emesso in suo favore per tale importo.
In accoglimento del secondo motivo d'appello, la sentenza del Tribunale dev'essere quindi riformata nella parte in cui non è stata accolta la domanda di di condanna di Parte_1 CP_1 al pagamento della somma di € 8.000,00.
3)- Col terzo motivo d'impugnazione l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1385 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. con riferimento alla mancata liquidazione degli ulteriori danni subiti dall'appellante, per il fatto che il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento di danni ritenendo che “il danno indicato dall'attore […] non risulta supportato da sufficienti elementi probatori”;
l'appellante afferma di aver depositato in giudizio le fatture di spesa emesse dalla notaia incaricata per il rogito, le spese di registrazione del contratto preliminare, le spese sostenute per l'assistenza legale. Con riferimento alla rilevata incompatibilità tra la domanda di condanna al pagamento del doppio della caparra confirmatoria e la richiesta di risarcimento del danno, l'appellante asserisce di avere formulato domanda di condanna al risarcimento dei danni, per l'ipotesi in cui la Corte
d'Appello non dovesse ritenere fondata la domanda di restituzione del doppio della caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c., ai sensi del III comma della medesima norma richiamata.
La Corte osserva che, in realtà, l'appellante ha ribadito nelle conclusioni dell'atto di appello, in via principale, la domanda di condanna dell'appellato al pagamento dell'importo di Euro 13.844,95; nell'atto d'appello la somma è così calcolata: € 8.000,00 a titolo di restituzione del doppio della caparra ricevuta, € 3.844,95 a titolo di danno emergente (costi del notaio incaricato del rogito pari a € 452,60, costi di registrazione del preliminare di compravendita pari a € 496,00, costi dell'intervento legale pari a €2.896,35), danno da lucro cessante indicato in € 2.000,00.
Dall'accoglimento, nella presente fase d'appello, della domanda principale dell'appellante di pagamento della somma di € 8.000,00, in relazione al doppio della caparra confirmatoria, in conseguenza dell'esercizio del recesso a norma del II comma dell'art. 1385 c.c., discende il rigetto della domanda di condanna dell'appellato al risarcimento dei predetti danni, indicati nell'importo complessivo di € 5.844,95.
Per giurisprudenza costante, “la caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. ha, invero, la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il potere di recesso conferitole ex lege, sicché, ove ciò avvenga, essa è legittimata a ritenere la (sola) caparra ricevuta ovvero ad esigere il doppio di quella versata, non potendo pretendere l'ulteriore ristoro dei danni (cfr. in motivazione Cass.
Ordinanza n. 5201 del 27/02/2025; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5854 del 05/03/2024; Sez. 2,
Ordinanza n. 32727 del 24/11/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 21504 del 07/07/2022; Sez. 2, Ordinanza pagina 15 di 17 n. 20532 del 29/09/2020; Sez. 2, Sentenza n. 8417 del 27/04/2016; Sez. 2, Sentenza n. 17923 del
23/08/2007).
Ne discende che, una volta riconosciuto il diritto di di far valere la caparra confirmatoria Parte_1 di € 8.000,00 in conseguenza del recesso esercitato a norma del II comma dell'art. 1385 c.c., in funzione di preventiva liquidazione del danno, non è ammessa una concorrente tutela risarcitoria ai sensi del III comma dell'art. 1385 c.c.
Con questa motivazione, la sentenza di primo grado dev'essere confermata nella parte in cui è stata respinta la domanda dell'appellante di risarcimento dei danni, indicati in complessivi € 5.844,95.
4)- L'appellato ha proposto appello incidentale avverso la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non adempiuto l'onere probatorio gravante sull'odierno appellato in relazione alla domanda riconvenzionale, formulata da per ottenere il risarcimento dei danni subiti a CP_1 causa del comportamento contrario e lesivo del principio di buona fede nelle trattative messo in opera da e dall'agente immobiliare . Parte_1 Controparte_2
L'appellato afferma che il Tribunale ha ritenuto erroneamente non provato il danno subito da
[...]
quantificato forfettariamente nella somma di euro 15.000,00. CP_1
La Corte rileva che l'appello incidentale dev'essere rigettato sulla base di un assorbente e preliminare motivo.
Per tutto quanto già rilevato in merito al diritto dell'appellante di recedere dal preliminare e di ottenere il pagamento della somma di € 8.000,00 a titolo di caparra confirmatoria norma dell'art. 1385, II comma c.c., si ribadire che l'appellato non ha dimostrato e neppure allegato un comportamento scorretto di nella fase delle trattative;
è invece provato che Parte_1 CP_1 dopo aver accettato liberamente la proposta irrevocabile sottoscritta da si è sottratto Parte_1 all'obbligo di dare esecuzione al contratto preliminare, contestandone infondatamente l'efficacia vincolante.
Ne consegue il rigetto dell'appello incidentale.
5)- In conclusione, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, dev'essere Controparte_1 condannato a pagare a l'importo di euro 8.000,00 in relazione alla caparra Parte_1 confirmatoria ex art. 1385, II cod. civ. e dev'essere respinto l'appello incidentale dell'appellato.
Dato l'esito complessivo del giudizio risulta soccombente l'appellato e, pertanto, in accoglimento del motivo d'appello proposto da circa la statuizione sulle spese processuali, a norma Parte_1 dell'art. 91 cpc l'appellato dev'essere condannato a pagare le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Le spese si liquidano nel dispositivo in base al valore della causa riferito alla somma oggetto di condanna: per il primo grado secondo i parametri medi del DM n. 55\2014 per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria (deposito memorie), secondo il parametro minimo per la pagina 16 di 17 fase decisionale considerato che la sentenza è stata emessa in udienza a norma dell'art. 281\sexies cpc;
per il giudizio d'appello secondo i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, secondo il parametro minimo per la fase di trattazione e per la fase decisionale tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta secondo il rito dell'art. 350 bis cpc.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Milano N. 8927/2024, pubblicata il 14 ottobre 2024, così provvede:
I- In parziale accoglimento dell'appello proposto da in riforma della sentenza N. Parte_1
8927/2024 del Tribunale di Milano, condanna a pagare a Controparte_1 Parte_1
l'importo di euro 8.000,00;
II- Respinge l'appello incidentale proposto da avverso la sentenza;
Controparte_1
III- Condanna pagare le spese processuali che liquida per il primo grado in € Controparte_1
4.025,00 per compenso oltre spese generali 15% ex art. 2 DM n. 55\2014, IVA e CPA se dovuta;
per il grado d'appello in € 4.622,00 per compenso oltre spese generali 15%, IVA e CPA se dovuta;
IV- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellato/appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. Controparte_1
13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l.
24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio in data 29 ottobre 2025.
Presidente Rel. Est.
RI MO
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