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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/11/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 278/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Susanna MANTOVANI Presidente rel. Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere Avv. Daniela MACALUSO Consigliere GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5768/24, est. dott.ssa Julie Martini, posta in decisione all'udienza collegiale del 28/10/25 e promossa
DA
(c.f. , in persona del suo amministratore Unico e Legale Pt_1 P.IVA_1
Rappresentante Sig. con sede legale in Milano, Verdi n. 2, Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Porta del Foro di Milano, giusta procura rilasciata su foglio separato ex art. 83, co. 5 c.p.c., anche ai sensi dell'art. 18, co. 5 D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013 e depositata nel fascicolo telematico R.G. 5492/2024 T. Milano, Sez. Lavoro (Doc. 1), elettivamente domiciliata presso il Suo studio in Milano, Viale Bianca Maria n. 22
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura depositata nel fascicolo di primo grado (doc. 1), dagli Avv.ti Darvin Silvestri e Gianni Barbieri ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Via Visconti di Modrone n. 32
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da ricorso:
“Nel merito: per tutti i motivi indicati in narrativa, voglia riformare la sentenza di primo grado accertando la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato dalla al sig. Pt_1 CP_1 e per l'effetto respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in
[...] diritto.
Nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del sig. CP_1
nei confronti della e, per l'effetto, condannare il sig. al risarcimento
[...] Pt_1 CP_1 del danno quantificato in € 77.820,00 oltre interessi e/o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia dal Giudice.
Nel merito: per tutti i motivi indicati in narrativa confermare che nessuna somma è dovuta dalla al sig. in relazione al decreto ingiuntivo N. 924/2024 – R.G. 4244/2024 T. Pt_1 CP_1 Milano Sezione Lavoro.
Con vittoria di compensi e spese del primo e del secondo Grado.
IN VIA ISTRUTTORIA. Si reiterano tutte le istanze istruttorie formulate nel primo grado e si chiede l'ammissione di quelle non già escusse nel procedimento di primo grado: - omissis – “
PER L'APPELLATO come da memoria di costituzione:
“In via principale dichiarare inammissibile, infondato e comunque rigettare l'avversario ricorso in appello e, per l'effetto,
confermare la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese
In via istruttoria si reiterano le istanze istruttorie formulate nel primo grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, dopo aver escusso alcuni testi, con la sentenza n. 5768/24, definendo i giudizi (RG n. 5492/24 e n. RG 5511/24) successivamente riuniti, instaurati da - CP_1 assunto da il 22/8/22 con inquadramento nel 2^ livello del CCNL Parte_1
Turismo-Pubblici Esercizi come direttore del punto vendita “ “ Parte_3 sito in Milano, Corso Garibaldi n. 53 e licenziato per (prete con lettera datata 8/2/24, previa contestazione di addebito con comunicazione datata 25/1/24 (essere responsabile dell'asserito ammanco di ingenti somme per il periodo settembre 2'23/gennaio 2024) - 1) dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente e condannava la resistente alla reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad € 2.105,71, corrispondente al periodo dal licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
2) revocava il decreto ingiuntivo n. 924/24 emesso dal Tribunale di Milano il 24/4/24, avente ad oggetto la somma netta di € 4.009,54 di cui alla busta paga del gennaio 2024 a titolo di t.f.r. e spettanze di fine rapporto;
3) rigettava la domanda riconvenzionale proposta da in Parte_1 sede di opposizione al decreto ingiuntivo;
4) e poneva le spese di lite, liquidate in
€ 6.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, a carico della soccombente.
Con riferimento all'impugnato licenziamento, il giudice a quo innanzi tutto richiamava la contestazione di addebito (avere il Cernea “con decorrenza settembre 2023 sino ad oggi, sistematicamente, versato presso la banca per conto della scrivente CP_2 società, importi nettamente inferiori - anzi talvolta i versamenti sono stati completamente omessi - rispetto agli incassi di contante che venivano da Lei giornalmente registrati e vidimati presso il punto vendita di Corso Garibaldi cui Lei è addetto. In particolare, le contestiamo qui di seguito tutti i mancati versamenti….”), nonché le difese del ricorrente pure in sede di procedimento disciplinare (“In sostanza, il ricorrente contesta che, seppure vi siano stati gli
“ammanchi” descritti dalla convenuta nella propria lettera di contestazione, gli stessi non sarebbero a lui imputabili in quanto parte del contante non era fiscalizzato e veniva inserito dall'ultimo addetto di turno, incaricato delle operazioni di chiusura della cassa, in apposite buste che venivano poi lasciate dallo stesso in un armadio sito nel locale spogliatoio e facilmente accessibile a tutti i dipendenti.
In aggiunta, il ricorrente ha dedotto la presenza di fiscalità “in nero” nella casse del punto vendita, rilevando come “gli importi non contabilizzati fiscalmente venivano registrati come preconto che poi alla chiusura della cassa venivano cancellati”).
Ciò premesso, affermava che la società resistente non aveva fornito adeguata prova documentale della “registrazione” fiscale degli incassi in contante che il avrebbe omesso, in tutto o in parte di versare in banca, e neppure che CP_1 tale “registrazione”, se avvenuta, fosse stata effettuata proprio dal : “A CP_1 supporto della “registrazione” di tali incassi la società si limita a produrre il doc. 9 (erroneamente indicato in elenco documenti come doc. 8) ed il doc. 10, il primo non è altro che una fotocopia, riprodotta pure a p. 9 della memoria difensiva della società, con indicazione della data e del
“versamento in contanti” e “versamento in banca”. Come pure il doc. 10 è un foglio Excel redatto dalla stessa società.
Si tratta quindi di meri fogli, di provenienza dello stesso datore di lavoro, senza che sia neppure dato sapere da dove siano stati tratti i dati in essi indicati, quantomeno con riferimento alle voci
“versamento contanti”.
Anche il doc. 14 (erroneamente indicato in elenco come doc. 13) che la società definisce
“schermate OS”, vale a dire del gestionale utilizzato presso il punto vendita, non possono valere come “registrazioni di incassi” essendo del tutto prive di valore fiscale e neppure da esse è possibile trarre l'ammontare degli importi in contanti registrati e fiscalizzati.”
Osservava come la prospettazione della resistente fosse, peraltro, contraddittoria: “Infatti, se nella lettera di contestazione dichiara che ero lo stesso ad CP_1 aver “registrato e vidimato giornalmente” gli incassi di contante che poi non sarebbero stati versati (in tutto o in parte) in banca, nella memoria difensiva riferisce invece che alla fine di ogni giornata lavorativa è il “dipendente che chiude il turno ( che può anche non essere il direttore)” a provvedere al prelievo dalla cassa dei contanti, alla suddivisione per taglio delle banconote ed alla conferma di questi dati nella cassa, chiedendo poi la cassa ed acquisendo “lo scontrino finale che fotografa ed invia in una chat di gruppo ( creata ad hoc dall'AU della società)”.
Di tale “scontrino finale” non vi è evidenza in atti e quelli prodotti sub doc. 14 devono ritenersi inidonei a dare dimostrazione della effettiva “registrazione” fiscale degli importi incassati in contanti per ciascun giorno lavorativo nel periodo oggetto di contestazione disciplinare. “
Riportava poi le deposizioni raccolte ( e sulla modalità di Tes_1 Tes_2 gestione della cassa e del contante nel punto vendita cui era addetto il ricorrente:
“Tali importi in contanti non fiscalizzati non è chiaro se risultassero nello scontrino finale di riepilogo, per il teste sì (“quando inserivamo tutto il contante in busta risultava sullo Tes_1 scontrino finale quello di riepilogo sotto la voce “differenza” cioè il risultato tra il contante fiscalizzato e quello come da “dati inseriti nella schermata prosciutteria”) mentre per il teste lcun contante non registrato e non fiscalizzato era presente nel punto vendita e quindi Tes_2 presente nello scontrino finale sotto la voce “differenza”… All'esito dell'istruttoria orale deve osservarsi che la società non ha fornito elementi sufficienti per ritenere, prima di tutto, che gli incassi in contante (in tutto o in parte asseritamente non versati dal
) siano stati “giornalmente registrati e vidimati” dallo stesso ricorrente, anzi è emerso CP_1 proprio il contrario, che ad occuparsi delle operazioni di chiusura di cassa, e quindi anche della registrazione dei contanti, fosse l'addetto alle operazioni di cassa presente in turno (gli stessi testi e Tes_1 Tes_2
La società neppure ha adeguatamente dimostrato che il ricorrente non abbia versato in banca tutti i pretesi denari aziendali, in ragione del fatto che non vi è alcuna prova certa che gli importi indicati mese per mese nella lettera di contestazione fossero effettivamente quelli “registrati come incassi”.
La prova non è stata fornita dalla società né documentalmente, per le ragioni già espresse, né con la prova testimoniale, la quale, al contrario, seppur ha dato evidenza del fatto che dei versamenti se ne occupasse il ricorrente, ha manifestato altresì il fatto che non vi è alcuna certezza in merito alla effettiva corrispondenza tra l'ammontare dei contanti presenti in cassa e quelli poi registrati, neppure è chiaro quale fosse lo “scontrino finale” dal quale risultava l'importo contante che il ricorrente era chiamato a verificare corrispondesse ai contanti presenti nelle buste.
Come pure è emerso, con evidenza, che le buste di denaro contante, fiscalizzato e non, venissero depositate in un armadio nello spogliatoio comune che si apriva non già con un codice ma con una chiave depositata in cassa e liberamente accessibile a tutto il personale.
La società ha dedotto che “almeno due volte a settimana, il direttore deve aprire le buste degli incassi in contante, verificare sempre la congruità tra lo scontrino di resoconto ed i contanti, utilizzare il pc portatile che la società consegna ai direttori, entrare con proprie credenziali nel software OS e riempire la casella relativa al contante indicando la somma rinvenuta nella busta, a quel punto il sistema chiude la giornata a cui fa riferimento la busta aperta dal direttore e registra l'esatta somma indicata dal direttore come l'importo che poi dovrà essere dallo stesso versato alla cassa continua della banca” cap. 13 della memoria della società.
Tuttavia, la società non ha prodotto né dimostrato, in primo luogo, quale fosse lo “scontrino di resoconto” rispetto al quale il ricorrente avrebbe dovuto verificare la congruità dei contanti presenti nella busta. Anche i testi sul punto hanno reso dichiarazioni tra loro incoerenti.
In secondo luogo, neppure è dimostrato che il ricorrente abbia registrato nel software OS un importo dei contanti, quello che avrebbe rinvenuto nella busta, registrando l'ammontare ivi presente per poi versarne uno inferiore o non versandolo proprio nella cassa automatica della banca. Il che appare peraltro poco credibile.
Ciò che risulta invece provato è che in azienda vi fossero prassi non lineari sotto il profilo contabile o, quantomeno, non è stato chiaramente dimostrato in giudizio dalla società che vi fossero prassi definite e certe.”
Applicava, pertanto, la tutela ex art. 3,2^ comma del D.L.vo n. 23/15 con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante la reintegra del ricorrente.
Con riferimento, invece, alla domanda riconvenzionale, osservava che “La insussistenza dei fatti addebitati e, in ogni caso, la mancata prova della imputabilità degli stessi al
, comportano il rigetto della domanda risarcitoria svolta in via riconvenzionale della CP_1 società nei confronti del dipendente”.
ha proposto appello, affidandosi a quattro ordini di censure. Parte_1 Con il primo articolato motivo (pag. 22 e seg.) impugna la sentenza n. 5768/24 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha ritenuto non provato l'addebito, deducendo che la ricostruzione operata dal giudice a quo “è frutto di una mancata comprensione del momento rilevante ai fini della contestazione disciplinare, della procedura di chiusura giornata e versamento e del totale travisamento delle deduzioni, dei documenti e delle prove testimoniali emerse nel Giudizio di primo grado, oltre che – si permetta di dirlo – di una sin troppo fiduciosa adesione alle difese del dipendente”.
Innanzi tutto denuncia il “Travisamento totale circa le mansioni di competenza del sig.
e dei fatti contestati attraverso la lettera di contestazione disciplinare”: “..preme chiarire CP_1 che la Società ha contestato al dipendente di aver sistematicamente dichiarato sul software CP_1
OS di AVER CONTATO DENARO PER UN TOT MA DI AVERNE OMESSO IL VERSAMENTO IN BANCA (oppure talvolta di aver versato un importo inferiore).
Quanto sopra prescinde quindi da ogni valutazione in ordine a qualsiasi corrispondenza con lo scontrino di resoconto, elemento che difatti non viene contestato.
Per esser ancora più chiari, la Società NON ha contestato la mancata congruità tra lo scontrino di resoconto (che veniva pacificamente predisposto dai dipendenti e ed i contanti Tes_1 Tes_2 rinvenuti in busta;
bensì ha contestato al dipendente di aver contato il denaro della giornata presente nella busta di incassi, di aver inserito il relativo importo sul software OS (doc. 14 fasc. primo grado) ma di aver omesso l'operazione di versamento.
Ancora, il Giudice travisa completamente il concetto di “registrato e vidimato”, termini usati nella lettera di contestazione. Ed infatti un conto sono le operazioni di chiusura della cassa che venivano effettuate dai sig.ri e (così come dichiarato negli atti di causa dalla stessa G&G Tes_1 Tes_2 senza contraddirsi) altro e ben diverso discorso è l'operazione compiuta dal e che – a costo CP_1 di dover essere ripetitivi – consisteva nel riportare sul software l'importo che questi aveva CONTATO come denaro rinvenuto nella busta definendone al contempo la CHIUSURA DELLA GIORNATA. In tal senso la ha utilizzato il termine registrato e vidimato. Contrariamente il Pt_1
Giudice di prime cure ha ritenuto che la G&G volesse attribuire al qualche inadempienza CP_1 nella ben diversa fase di operazione della chiusura della cassa (compito pacificamente demandato ai sig.ri e ma così non è e purtroppo non è il solo grave travisamento compiuto..” Tes_1 Tes_2
In secondo luogo si duole della “Errata interpretazione dei fatti e della testimonianza resa dal teste . Tes_1
Evidenzia come gran parte delle circostanze dedotte dal lavoratore (di aver saltuariamente provveduto ad effettuare i versamenti in banca, di non conoscere il contenuto delle buste degli incassi in quanto il relativo ammontare “non era indicato né comunicato” e di aver versato, nel mese di settembre 2023 incassi per totali € 17.025,00), sono state smentite nel corso del giudizio di primo grado, essendo stato dimostrato che “Tutte le buste degli incassi venivano depositate in uno con lo scontrino di resoconto che dettagliava in maniera precisa l'incasso della giornata.
L'operazione di versamento era di esclusiva competenza del;
CP_1
Nel mese di settembre 2023 il dipendente ha dato prova di aver versato il minor importo di € 4.170,00 atteso che tutti gli altri scontrini di versamento prodotti attenevano al mese di Settembre 2022, ovvero dell'anno precedente”.
Osserva, altresì, che il ragionamento del giudice di prime cure - secondo cui la asserita presenza di contante fiscalizzato e non nella busta dell'incasso rendeva totalmente inconoscibile l'importo da versare in banca - è errato sia perché solo uno dei due testi (il ha riferito della prassi del pre-conto, mentre il Tes_1 Tes_2 ha escluso di averla mai eseguita;
sia perché, come riferito dal questo Tes_1 ultimo usava il tasto del “pre-conto” su indicazioni del e non per direttive CP_1 aziendali;
sia, infine, per la mancata considerazione di altri elementi: “Se realmente le buste degli incassi avevano a contenere anche importi non fiscalizzati, ciò avrebbe comportato quale conseguenza il rinvenimento di e non certo un importo minore o Parte_4 addirittura inesistente;
Il stesso nel proprio ricorso (pagina 10 punto 7), ammetteva che il contante non fiscalizzato CP_1 veniva riposto separatamente rispetto alla busta dell'incasso fiscalizzato. Tanto è vero che anche il Giudice di prime cure afferma “tali importi in contanti non fiscalizzati non è chiaro se risultassero nello scontrino finale di riepilogo”,
Non è ammissibile per definizione stessa di NON FISCALIZZATO sostenere che le schermate OS prodotte sub doc. 14 fasc. primo grado compilate dal sig. dovessero tener conto anche di CP_1 importi “in nero” e che anche queste somme dovessero essere versate in banca. “
Lamenta poi la “Omessa considerazione di documenti, Fatti rilevanti emersi durante l'istruttoria ed elementi indiziari gravi e concordanti”.
Evidenzia come il giudice a quo non abbia valutato circostanze gravi e concordanti ovvero (cfr. deposizioni) che ogni giorno era preparata una busta contenente del contante e che queste buste, settimanalmente, venivano asportate dal locale per il versamento in banca, per cui non trova giustificazione il fatto che per intere settimane e mesi manchino integralmente i versamenti;
la circostanza che per ben un anno (dalla assunzione agosto 2022 all'agosto 2023) il abbia registrato gli incassi ed effettuato i versamenti tutti i giorni, CP_1 senza alcun ammanco e poi, improvvisamente, in soli 4 mesi si siano constatate differenze per € 78.000,00; ancora, gli scontrini ex adverso prodotti, da cui risulta che il , pur certificando gli incassi sul software OS per tempo, CP_1 asportandone la relativa busta, si “appropriava” temporaneamente dell'incasso per versarlo con notevole ritardo.
Censura infine la decisione sul “Mancato assolvimento dell'onere della prova. Omessa valutazione dei fatti contestati disciplinarmente nella loro interezza”.
Per quanto concerne la mancanza di attestazione dell'ammontare degli “incassi di contante registrati” presso il punto vendita di Corso Garibaldi, rileva che gli incassi di cui alla lettera di contestazione equivalgono a dichiarazioni rese proprio dal che provvedeva, secondo la procedura aziendale (schermate CP_1
OS); e che la circostanza degli omessi versamenti nelle giornate indicate nella lettera di contestazione disciplinare sono risultate provate dagli scontrini di provenienza del lavoratore, che “NON è riuscito a provare di aver effettuato il versamento nelle giornate in cui la Società gli contestava l'ammanco”.
Con il secondo motivo (pag. 34 e seg.) impugna la sentenza n. 5768/24 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha ritenuto illegittimo il licenziamento per
“Falsa applicazione degli artt. 2104, 2105 e 2119 c.c.”.
Richiama la giurisprudenza di legittimità che ravvisa giusta causa di recesso ove la condotta attuata dal lavoratore sia idonea a ledere irreparabilmente il vincolo di fiducia del datore di lavoro in ordine al futuro corretto adempimento del lavoratore tenendo precipuamente a mente le mansioni ed il ruolo lui affidato:
“Nel caso di specie, verificatosi un ammanco di € 77.820,00 in soli 4 mesi ed in assenza di una plausibile giustificazione offerta è del tutto legittimo e plausibile perdere irreparabilmente la fiducia nei confronti del Direttore del Punto Vendita ovvero di colui che aveva la mansione specifica ed esclusiva di certificare gli incassi ed effettuare i versamenti in banca.”.
Infine, con il terzo motivo (pag. 37 e seg.) impugna la sentenza n. 5768/24 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per “Falsa applicazione degli artt. 1175, 2104 e 2043 c.c.”
Quanto alla prova dell'an e del quantum debeatur sostiene che le “schermate OS prodotte equivalgono a dichiarazioni di provenienza del dipendente e per l'effetto di ciò gli ammanchi rilevati dalla Società risultano oltremodo provati.
Oltre a quanto sopra, ai fini della perfetta determinabilità dell'ammontare del risarcimento del danno dovuto, si veda, (tra le altre) il doc. 7 che consta nelle schermate OS in uno con gli scontrini di versamento prodotti dal ricorrente.
Nelle giornate in cui il versamento è stato effettuato vi è perfetta aderenza di risultanze, motivo per il quale nelle giornate di omesso versamento il dato cui far riferimento per determinare l'ammontare dell'ammanco è propriamente la schermata OS compilata dal dipendente”.
Infine, con il quarto motivo (pag. 38) impugna la sentenza n. 5768/24 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha revocato il decreto ingiuntivo n. 924/24 avente ad oggetto il t.f.r. e le spettanze di fine rapporto.
Chiede che venga disposta la compensazione atecnica tra le rispettive partite di dare ed avere, con conseguente riforma anche sul punto della pronuncia impugnata. resiste in giudizio per la conferma della sentenza gravata, CP_1 replicando alle doglianze avversarie.
Reitera la difesa articolata in primo grado: seppur formalmente assunto come
“direttore punto vendita”, egli “di fatto svolgeva mansioni varie quali cameriere, preparazione al banco e pulizie. Mai si è occupato delle chiusure di cassa al termine di servizio, né mai ha avuto mansioni che comprendessero il maneggio di denaro in via esclusiva.
Solo saltuariamente gli veniva richiesto di depositare in banca il denaro contante incassato dal ristorante.
Questo denaro era inserito in buste chiuse custodite nello spogliatoio all'interno di un armadio accessibile a tutti i dipendenti in quanto la relativa chiave era contenuta nel registratore di cassa del ristorante intorno al quale operavano tutti i dipendenti del ristorante.
Il ricorrente non aveva conoscenza dell'ammontare delle somme contenute di volta in volta nelle buste da depositare, né le cifre erano indicate sulla busta stessa o in altra maniera comunicati.”
Come già eccepito nel ricorso ex art. 414 c.p.c. sottolinea la genericità della contestazione: “Ad oggi non è dato sapere gli esatti importi incassati in contanti nelle varie giornate, gli esatti importi contenuti nelle buste da depositare presso l'istituto di credito posto che all'ammontare concorrevano anche incassi extracontabilità e, soprattutto, quanto evidenziato dalla società nella contestazione - in particolar modo per il mese di settembre - risulta in contrasto con l'ammontare ricavabile dalle ricevute di deposito a mani del ricorrente.
Alla luce di tutte queste circostanze, risulta evidente che le contestazioni mosse non siano sufficientemente specifiche in quanto la delineazione degli addebiti non consente di tracciare il perimetro dell'attività difensiva del lavoratore che, si ribadisce, offre una prova documentale che smentisce inconfutabilmente il contenuto degli addebiti stessi.”
Rileva che l'addebito è insussistente, in quanto “ come contestato dal lavoratore e accertato dal Giudice di primo grado, la società non ha fornito adeguata prova documentale della
“registrazione” fiscale degli incassi in contante che il avrebbe omesso, in tutto o in parte di CP_1 versare in banca, e neppure che tale “registrazione”, se avvenuta, sia stata effettuata proprio dal
. CP_1
A supporto della “registrazione” di tali incassi la società si limita a produrre il doc. 9 (erroneamente indicato in elenco documenti come doc. 8) ed il doc. 10; il primo non è altro che una fotocopia, riprodotta pure a p. 9 della memoria difensiva della società, con indicazione della data e del
“versamento in contanti” e “versamento in banca”. Come pure il doc. 10 è un foglio Excel redatto dalla stessa società….
In ogni caso come emerso chiaramente all'esito dell'istruttoria, all'interno del punto vendita, la gestione del denaro contante era “sui generis” e non certo per determinazioni dei dipendenti. E' emerso che c'era una cassaforte, non utilizzata;
il denaro che, come accertato, a fine turno veniva raccolto dagli addetti alla chiusura e non dal . Infatti alla chiusura serale del punto vendita, CP_1
l'ultimo addetto di turno che aveva effettuato le operazioni di chiusura della cassa, raccoglieva il denaro in contanti contenuto nel registratore di cassa e lo depositava in buste in un armadietto sito nel locale spogliatoio. La chiave dell'armadietto era accessibile a tutti i dipendenti.
Durante le operazioni di cassa, su espresse direttive aziendali, non tutti i pagamenti ricevuti dai clienti in denaro contante venivano contabilizzati fiscalmente. Gli importi non contabilizzati fiscalmente venivano registrati come preconto che poi alla chiusura della cassa veniva cancellati”.
Dopo avere escusso una teste, all'udienza del 28/10/25 la causa è stata decisa, all'esito della discussione orale delle parti, con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
Per una corretta ricostruzione dei fatti di causa è opportuno rappresentare le rispettive prospettazioni delle parti sulle modalità di gestione dell'incasso e del versamento del contante (unico mezzo di pagamento rilevante ai fini della contestazione di addebito) presso il punto vendita cui era addetto CP_1
(le sottolineature sono dell'estensore) e quanto risulta dalle emergenze
[...] documentali e testimoniali.
Nel ricorso ex art. 414 c.p.c. il lavoratore ha dedotto che: “4. Tutti gli addetti alla sala si occupavano anche delle operazioni di cassa.
5. Alla chiusura serale del punto vendita, l'ultimo addetto di turno che aveva effettuato le operazioni di chiusura della cassa, raccoglieva il denaro in contanti contenuto nel registratore di cassa e lo depositava in buste in un armadietto sito nel locale spogliatoio. La chiave dell'armadietto era accessibile a tutti i dipendenti.
6. Durante le operazioni di cassa, su espresse direttive aziendali, non tutti i pagamenti ricevuti dai clienti in denaro contante venivano contabilizzati fiscalmente. Gli importi non contabilizzati fiscalmente venivano registrati come preconto che poi alla chiusura della cassa venivano cancellati.
7. Gli importi non contabilizzati fiscalmente venivano depositati in una cassaforte adiacente all'armadio di cui al precedente punto 5. 8. Il ricorrente riceveva incarico di versare le somme di denaro contenute nell'armadietto di cui sopra incassate presso l'istituto di credito Unicredit S.p.A..
9. Il denaro in contanti si ripete era inserito in buste chiuse custodite nello spogliatoio all'interno di un armadio accessibile a tutti i dipendenti in quanto la relativa chiave era contenuta nel registratore di cassa del ristorante intorno al quale operavano tutti i dipendenti del ristorante.
10. L'ammontare delle somme contenute di volta in volta nelle buste da depositare erano totalmente ignoto al ricorrente, in quanto non indicato né comunicato.”
Nella memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c. l'ex datrice di lavoro ha dedotto che: “9. …è d'obbligo rilevare come ciascun punto vendita sia dotato di una cassa così detta
“intelligente” perché in grado di suddividere i profitti giornalieri del locale separando i pagamenti che avvengono a mezzo carte di credito o di debito dai pagamenti in contanti. A fine giornata lavorativa la cassa emette uno scontrino finale ove non solo vengono distinti i pagamenti come più sopra illustrato ma, i contanti versati in cassa, vengono- ulteriormente distinti per taglio di pagamento ( carta o moneta) con specifica dell'importo.
10. Questa operazione viene svolta dal dipendente che chiude il turno ( che può anche non essere il direttore) il quale provvede al prelievo dalla cassa dei contanti, alla suddivisione per taglio delle banconote ed alla conferma di questi dati nella cassa.
11. Dopodiché, lo stesso dipendente di cui sopra, chiude la cassa ed acquisisce lo scontrino finale che fotografa ed invia in una chat di gruppo ( creata ad hoc dall'AU della società).
12. Infine, il dipendente deve inserire in una busta i contanti e lo scontrino della giornata e riporre la busta all'interno della feritoia della cassaforte presente nell'esercizio commerciale. Si precisa che Parte la società consegnava il codice di apertura della cassaforte solo ai direttori dei locali.
13. Successivamente, almeno due volte a settimana, il direttore deve aprire le buste degli incassi in contante, verificare sempre la congruità tra lo scontrino di resoconto ed i contanti, utilizzare il pc portatile che la società consegna ai direttori, entrare con proprie credenziali nel software OS e riempire la casella relativa al contante indicando la somma rinvenuta nella busta, a quel punto il sistema chiude la giornata a cui fa riferimento la busta aperta dal direttore e registra l'esatta somma indicata dal direttore come l'importo che poi dovrà essere dallo stesso versato alla cassa continua della banca.”
E' pacifico, quindi, che le operazioni di chiusura cassa, di rilascio dello scontrino finale del gestionale aziendale e dell'inserimento del contante in una busta venissero effettuate dal dipendente di turno.
Divergenze ci sono invece sulla esistenza di incassi in nero (secondo il lavoratore venivano registrati in cassa come pre-conti e poi cancellati e custoditi nella cassaforte, mentre il contate fiscalmente registrato era inserito nella busta che veniva riposta nell'armadio adiacente alla cassaforte;
secondo la società tutto il denaro contante era fiscalmente registrato ed era inserito in una busta che andava messa nella cassaforte); sul luogo ove era riposta la busta e sulla accessibilità della stessa (secondo il lavoratore era custodita in un armadietto, perciò a disposizione di ogni dipendente che doveva fare la chiusura cassa;
secondo la società la busta era riposta in cassaforte e solo al direttore era consegnato il codice della cassaforte); sul soggetto tenuto a provvedere al versamento allo sportello automatico (secondo il lavoratore lui vi provvedeva solo saltuariamente, secondo la società era solo il , quale responsabile del CP_1 punto vendita, a dover effettuare i versamenti); infine - e soprattutto - sulla verificabilità di quanto incassato in contante (secondo il lavoratore egli non aveva alcuna possibilità di controllare la busta in questione, limitandosi ad effettuare ogni tanto il versamento;
secondo la società il , come direttore, aveva il CP_1 compito di provvedere alla procedura di certificazione seguendo i passaggi del sistema installato sul pc in dotazione - software OS - per il quale era stato appositamente formato, sistema che permetteva, tra l'altro, di rilevare differenze tra il contante risultanze dallo scontrino di resoconto dell'incasso e i contanti in busta).
Dalla istruttoria espletata in primo grado, sostanzialmente univoca (salvo per il profilo del c.d. pre-conto), è emerso che:
- a fine giornata l'addetto di turno (di norma e inseriva Tes_1 Tes_2 manualmente i dati dei profitti nella schermata che compariva sulla cassa (contanti, pos, ticket restaurant, etc.) e veniva emesso uno scontrino (resoconto) che riportava le singole voci di pagamento con i relativi importi;
se non vi era corrispondenza tra gli scontrini fiscali emessi nel corso della giornata ed i dati inseriti compariva la voce “differenza”; usciva inoltre anche lo scontrino di chiusura fiscale dove c'era il totale delle vendite della giornata;
- tramite una procedura c.d. di preconto (una sorta di prescontrino che non veniva fiscalizzato) si incassava del contante non fiscalmente registrato e nello scontrino finale appariva la voce “differenza” quando c'era uno scarto tra il contante fiscalizzato e quello non fiscalizzato (solo il lo ha riferito); Tes_1
- il contante (anche se vi era una differenza in eccesso o in difetto) era inserito in una busta insieme allo scontrino interno firmato dal soggetto che aveva effettuato la chiusura, busta che era collocata in un armadietto chiuso (la chiave era nel registratore di cassa), mentre, all'epoca dei fatti, non veniva usata la cassaforte perché la feritoria era troppo piccola per far passare la suddetta busta;
- era solo ad effettuare il versamento del contante contenuto CP_1 nella busta c/o lo sportello automatico della filiale dove era acceso il CP_2
c/c, tanto è vero che quest'ultimo possedeva la carta Bancomat che permetteva il versamento nella cassa continua (doc. 6 appellante);
- prima di eseguire il versamento, era tenuto a controllare che il CP_1 contante presente nella busta corrispondesse con il contante inserito al momento della chiusura della cassa dall'operatore sotto la voce “contante”, che comprendeva il contante fiscalizzato (in un paio di occasioni è stato visto dai testi prendere la busta e utilizzare il computer aziendale).
Per quanto attiene alle prove precostituite, ha offerto in visione i fogli Parte_1 di resoconto ammanchi (doc. 9 e 10); gli estratti conto bancari da cui si ricavano i versamenti eseguiti sul c/c (doc. 13); e le schermate mensili OS (doc. 14) ovvero le schermate del gestionale che per ogni giorno dei mesi in questione indicano gli importi incassati e la forma di pagamento (contanti, pos, ticket, satispay, bonifico).
Tanto premesso, a prescindere dalla esistenza di somme in nero (che in realtà non emerge chiaramente, avendo comunque entrambi i testi affermato che tutto il denaro contante veniva messo nella busta) e dal luogo nel quale veniva custodita detta busta – circostanze, peraltro, ininfluenti ai fini della indagine da compiere sulla legittimità del licenziamento, come di seguito verrà chiarito – nel giudizio di primo grado è stata smentita la impostazione difensiva di CP_1
- in forza della quale egli si limitava saltuariamente a prelevare la
[...] busta contenente il contante ed a versare il corrispettivo alla cassa automatica, ignorandone il contenuto - poiché si è, al contrario, accertato che il predetto, in veste di responsabile del punto vendita, doveva appurare la corrispondenza tra i contanti inseriti nella busta e quanto risultante dallo scontrino di resoconto finale ed era tenuto a procedere alla c.d. certificazione (inserimento dei dati nel gestionale aziendale) prima di andare a versare i soldi nella cassa automatica.
Tali operazioni si ricavano, peraltro, anche dalle mail (doc. 4 e 4 bis appellante) inviate da all'attale appellato. Parte_5
Trova dunque riscontro testimoniale e documentale l'assunto di Parte_1 secondo cui l'attuale appellato aveva l'obbligo di verificare che vi fosse congruità tra il contante e quanto riportato nello scontrino di resoconto dell'incasso, che solo nel caso di riscontro positivo egli doveva procedere al versamento alla cassa automatica (in caso contrario avrebbe dovuto segnalarlo tramite il software aziendale) e, soprattutto, che solo lui all'interno del punto vendita doveva, all'esito delle suddette operazioni, provvedere al versamento del contante incassato.
Per questa ragione è irrilevante la eventuale presenza di incassi in contanti non fiscalizzati, perché, come correttamente messo in luce dalla attuale appellante, l'addebito mosso al lavoratore attiene alla fase successiva a quella della c.d. chiusura cassa e cioè a quella di stretta competenza del responsabile del punto vendita ( . E' infatti stato confermato dai testi – come sopra CP_1 anticipato - che solo questo ultimo aveva il compito di contare il contante nella busta e di procedere alla compilazione del software OS sul p.c. in dotazione, indicando egli stesso l'ammontare dei soldi che aveva conteggiato prima di eseguire il versamento in banca, tanto è vero che a volte si accumulavano le buste perché solo lui era tenuto a queste incombenze (cfr. deposizione . Tes_1
Come evidenziato nella ordinanza del 24/6/25, nel giudizio di primo grado non è stata svolta alcuna istruttoria sulla verifica contabile eseguita da che Parte_1
è particolarmente rilevante per la domanda riconvenzionale, avente ad oggetto la pretesa risarcitoria per gli asseriti ammanchi imputabili appunto a CP_1
[...]
Il Collegio ha quindi ritenuto necessario escutere ovvero la Testimone_3 impiegata amministrativa in forza all'attuale appellante che ha provveduto a controllare i dati inseriti nel gestionale aziendale ed i versamenti sul c/c emergenti dall'estratto conto della società eseguiti con la tessera assegnata a al fine di chiarire e supportare quanto risulta dalla CP_1 documentazione allegata da G&G sub 9, 13 e 14.
La citata teste – della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare – ha integralmente confermato l'assunto dell'attuale appellante e cioè, in estrema sintesi, che dal raffronto incrociato tra i dati, non modificabili, ricavati dal sistema informatico e dai versamenti alla cassa automatica eseguiti con la tessera assegnata a emerge per il periodo settembre CP_1
2023/gennaio 2024 un ammanco complessivo di € 77.820,00, come dettagliato mese per mese nel prospetto denominato “resoconto ammanchi” che riassume quanto è stato incassato in contanti a fine giornata e quanto è stato versato sul c/c.
Questa deposizione è estremamente importante perché dimostra che le schermate OS attestano quanto certificato da nel sistema CP_1 aziendale a fine giornata e perciò fotografano, come sottolineato dalla difesa di
“..l'esatto momento rilevante ai fini della contestazione disciplinare e della richiesta Parte_1 di risarcimento del danno e nulla ha a che vedere né con la congruità con lo scontrino di resoconto siglato dai sig.ri e né con il fatto che le buste fossero riposte nell'armadietto in Tes_2 Tes_1 luogo che nella cassaforte, né con l'asserita presenza di contante non fiscalizzato e così via discorrendo.”
La Piccolo ha poi ribadito quanto era già emerso in primo grado e cioè che in base alle direttive aziendali è il responsabile del punto vendita a dovere eseguire la procedura c.d. di certificazione del contante incassato e del successivo versamento in banca, pur non potendo ovviamente sapere - ma tale circostanza si ricava dalle deposizioni di e - se in concreto sia stato il Tes_1 Tes_2 CP_1 ad occuparsene.
Alla luce della integrata istruttoria, pertanto, può dirsi sussistente non solo la condotta disciplinarmente rilevante, consistente - è bene ricordarlo - non nella mancata congruità tra lo scontrino di resoconto ed i contanti inseriti nella busta, bensì nella mancata corrispondenza tra il denaro presente nella busta e quanto versato (in tutto o in parte) sul c/c della filiale tramite la CP_2 tessera consegnata all'attuale appellato, ma anche il quantum deebatur preteso dall'ex datrice di lavoro.
Il licenziamento intimato a è di conseguenza legittimo, non CP_1 potendo non integrare giusta causa di recesso la ripetuta condotta di un responsabile del punto vendita che si appropria indebitamente di somme incassate, con conseguente rigetto del ricorso ex art. 414 c.p.c. e deve essere accolta la domanda risarcitoria azionata in via riconvenzionale per l'importo di
€ 77.820,00, previa compensazione atecnica con la somma netta spettante a di cui al decreto opposto. CP_1
Le spese del doppio grado - liquidate ai sensi del D.M. 147/22, in base al valore indeterminabile della controversia (€ 26.001/52.000), alla promozione del procedimento monitorio, alla presenza di istruttoria ed in applicazione della facoltà di riduzione del compenso in ragione delle condizioni soggettive delle parti
- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 5768/24 del Tribunale di Milano, rigetta il ricorso ex art. 414 c.p.c. presentato da CP_1
In accoglimento della riconvenzionale avanzata da in sede di Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 924/24 del Tribunale di Milano, condanna al pagamento dell'importo di € 77.820,00, oltre interessi legali dal CP_1 dovuto al saldo, da compensare con la somma netta di € 4.009.54, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, di cui il predetto è creditore a titolo di spettanze di fine rapporto e t.f.r. Condanna alla rifusione delle spese del primo grado, che liquida CP_1 in € 5.200,00 e del secondo grado che liquida in € 5.000,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge.
Milano, 28/10/25
IL PRESIDENTE REL.
dott.ssa Susanna Mantovani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Susanna MANTOVANI Presidente rel. Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere Avv. Daniela MACALUSO Consigliere GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5768/24, est. dott.ssa Julie Martini, posta in decisione all'udienza collegiale del 28/10/25 e promossa
DA
(c.f. , in persona del suo amministratore Unico e Legale Pt_1 P.IVA_1
Rappresentante Sig. con sede legale in Milano, Verdi n. 2, Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Porta del Foro di Milano, giusta procura rilasciata su foglio separato ex art. 83, co. 5 c.p.c., anche ai sensi dell'art. 18, co. 5 D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013 e depositata nel fascicolo telematico R.G. 5492/2024 T. Milano, Sez. Lavoro (Doc. 1), elettivamente domiciliata presso il Suo studio in Milano, Viale Bianca Maria n. 22
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura depositata nel fascicolo di primo grado (doc. 1), dagli Avv.ti Darvin Silvestri e Gianni Barbieri ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Via Visconti di Modrone n. 32
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da ricorso:
“Nel merito: per tutti i motivi indicati in narrativa, voglia riformare la sentenza di primo grado accertando la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato dalla al sig. Pt_1 CP_1 e per l'effetto respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in
[...] diritto.
Nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del sig. CP_1
nei confronti della e, per l'effetto, condannare il sig. al risarcimento
[...] Pt_1 CP_1 del danno quantificato in € 77.820,00 oltre interessi e/o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia dal Giudice.
Nel merito: per tutti i motivi indicati in narrativa confermare che nessuna somma è dovuta dalla al sig. in relazione al decreto ingiuntivo N. 924/2024 – R.G. 4244/2024 T. Pt_1 CP_1 Milano Sezione Lavoro.
Con vittoria di compensi e spese del primo e del secondo Grado.
IN VIA ISTRUTTORIA. Si reiterano tutte le istanze istruttorie formulate nel primo grado e si chiede l'ammissione di quelle non già escusse nel procedimento di primo grado: - omissis – “
PER L'APPELLATO come da memoria di costituzione:
“In via principale dichiarare inammissibile, infondato e comunque rigettare l'avversario ricorso in appello e, per l'effetto,
confermare la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese
In via istruttoria si reiterano le istanze istruttorie formulate nel primo grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, dopo aver escusso alcuni testi, con la sentenza n. 5768/24, definendo i giudizi (RG n. 5492/24 e n. RG 5511/24) successivamente riuniti, instaurati da - CP_1 assunto da il 22/8/22 con inquadramento nel 2^ livello del CCNL Parte_1
Turismo-Pubblici Esercizi come direttore del punto vendita “ “ Parte_3 sito in Milano, Corso Garibaldi n. 53 e licenziato per (prete con lettera datata 8/2/24, previa contestazione di addebito con comunicazione datata 25/1/24 (essere responsabile dell'asserito ammanco di ingenti somme per il periodo settembre 2'23/gennaio 2024) - 1) dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente e condannava la resistente alla reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad € 2.105,71, corrispondente al periodo dal licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
2) revocava il decreto ingiuntivo n. 924/24 emesso dal Tribunale di Milano il 24/4/24, avente ad oggetto la somma netta di € 4.009,54 di cui alla busta paga del gennaio 2024 a titolo di t.f.r. e spettanze di fine rapporto;
3) rigettava la domanda riconvenzionale proposta da in Parte_1 sede di opposizione al decreto ingiuntivo;
4) e poneva le spese di lite, liquidate in
€ 6.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, a carico della soccombente.
Con riferimento all'impugnato licenziamento, il giudice a quo innanzi tutto richiamava la contestazione di addebito (avere il Cernea “con decorrenza settembre 2023 sino ad oggi, sistematicamente, versato presso la banca per conto della scrivente CP_2 società, importi nettamente inferiori - anzi talvolta i versamenti sono stati completamente omessi - rispetto agli incassi di contante che venivano da Lei giornalmente registrati e vidimati presso il punto vendita di Corso Garibaldi cui Lei è addetto. In particolare, le contestiamo qui di seguito tutti i mancati versamenti….”), nonché le difese del ricorrente pure in sede di procedimento disciplinare (“In sostanza, il ricorrente contesta che, seppure vi siano stati gli
“ammanchi” descritti dalla convenuta nella propria lettera di contestazione, gli stessi non sarebbero a lui imputabili in quanto parte del contante non era fiscalizzato e veniva inserito dall'ultimo addetto di turno, incaricato delle operazioni di chiusura della cassa, in apposite buste che venivano poi lasciate dallo stesso in un armadio sito nel locale spogliatoio e facilmente accessibile a tutti i dipendenti.
In aggiunta, il ricorrente ha dedotto la presenza di fiscalità “in nero” nella casse del punto vendita, rilevando come “gli importi non contabilizzati fiscalmente venivano registrati come preconto che poi alla chiusura della cassa venivano cancellati”).
Ciò premesso, affermava che la società resistente non aveva fornito adeguata prova documentale della “registrazione” fiscale degli incassi in contante che il avrebbe omesso, in tutto o in parte di versare in banca, e neppure che CP_1 tale “registrazione”, se avvenuta, fosse stata effettuata proprio dal : “A CP_1 supporto della “registrazione” di tali incassi la società si limita a produrre il doc. 9 (erroneamente indicato in elenco documenti come doc. 8) ed il doc. 10, il primo non è altro che una fotocopia, riprodotta pure a p. 9 della memoria difensiva della società, con indicazione della data e del
“versamento in contanti” e “versamento in banca”. Come pure il doc. 10 è un foglio Excel redatto dalla stessa società.
Si tratta quindi di meri fogli, di provenienza dello stesso datore di lavoro, senza che sia neppure dato sapere da dove siano stati tratti i dati in essi indicati, quantomeno con riferimento alle voci
“versamento contanti”.
Anche il doc. 14 (erroneamente indicato in elenco come doc. 13) che la società definisce
“schermate OS”, vale a dire del gestionale utilizzato presso il punto vendita, non possono valere come “registrazioni di incassi” essendo del tutto prive di valore fiscale e neppure da esse è possibile trarre l'ammontare degli importi in contanti registrati e fiscalizzati.”
Osservava come la prospettazione della resistente fosse, peraltro, contraddittoria: “Infatti, se nella lettera di contestazione dichiara che ero lo stesso ad CP_1 aver “registrato e vidimato giornalmente” gli incassi di contante che poi non sarebbero stati versati (in tutto o in parte) in banca, nella memoria difensiva riferisce invece che alla fine di ogni giornata lavorativa è il “dipendente che chiude il turno ( che può anche non essere il direttore)” a provvedere al prelievo dalla cassa dei contanti, alla suddivisione per taglio delle banconote ed alla conferma di questi dati nella cassa, chiedendo poi la cassa ed acquisendo “lo scontrino finale che fotografa ed invia in una chat di gruppo ( creata ad hoc dall'AU della società)”.
Di tale “scontrino finale” non vi è evidenza in atti e quelli prodotti sub doc. 14 devono ritenersi inidonei a dare dimostrazione della effettiva “registrazione” fiscale degli importi incassati in contanti per ciascun giorno lavorativo nel periodo oggetto di contestazione disciplinare. “
Riportava poi le deposizioni raccolte ( e sulla modalità di Tes_1 Tes_2 gestione della cassa e del contante nel punto vendita cui era addetto il ricorrente:
“Tali importi in contanti non fiscalizzati non è chiaro se risultassero nello scontrino finale di riepilogo, per il teste sì (“quando inserivamo tutto il contante in busta risultava sullo Tes_1 scontrino finale quello di riepilogo sotto la voce “differenza” cioè il risultato tra il contante fiscalizzato e quello come da “dati inseriti nella schermata prosciutteria”) mentre per il teste lcun contante non registrato e non fiscalizzato era presente nel punto vendita e quindi Tes_2 presente nello scontrino finale sotto la voce “differenza”… All'esito dell'istruttoria orale deve osservarsi che la società non ha fornito elementi sufficienti per ritenere, prima di tutto, che gli incassi in contante (in tutto o in parte asseritamente non versati dal
) siano stati “giornalmente registrati e vidimati” dallo stesso ricorrente, anzi è emerso CP_1 proprio il contrario, che ad occuparsi delle operazioni di chiusura di cassa, e quindi anche della registrazione dei contanti, fosse l'addetto alle operazioni di cassa presente in turno (gli stessi testi e Tes_1 Tes_2
La società neppure ha adeguatamente dimostrato che il ricorrente non abbia versato in banca tutti i pretesi denari aziendali, in ragione del fatto che non vi è alcuna prova certa che gli importi indicati mese per mese nella lettera di contestazione fossero effettivamente quelli “registrati come incassi”.
La prova non è stata fornita dalla società né documentalmente, per le ragioni già espresse, né con la prova testimoniale, la quale, al contrario, seppur ha dato evidenza del fatto che dei versamenti se ne occupasse il ricorrente, ha manifestato altresì il fatto che non vi è alcuna certezza in merito alla effettiva corrispondenza tra l'ammontare dei contanti presenti in cassa e quelli poi registrati, neppure è chiaro quale fosse lo “scontrino finale” dal quale risultava l'importo contante che il ricorrente era chiamato a verificare corrispondesse ai contanti presenti nelle buste.
Come pure è emerso, con evidenza, che le buste di denaro contante, fiscalizzato e non, venissero depositate in un armadio nello spogliatoio comune che si apriva non già con un codice ma con una chiave depositata in cassa e liberamente accessibile a tutto il personale.
La società ha dedotto che “almeno due volte a settimana, il direttore deve aprire le buste degli incassi in contante, verificare sempre la congruità tra lo scontrino di resoconto ed i contanti, utilizzare il pc portatile che la società consegna ai direttori, entrare con proprie credenziali nel software OS e riempire la casella relativa al contante indicando la somma rinvenuta nella busta, a quel punto il sistema chiude la giornata a cui fa riferimento la busta aperta dal direttore e registra l'esatta somma indicata dal direttore come l'importo che poi dovrà essere dallo stesso versato alla cassa continua della banca” cap. 13 della memoria della società.
Tuttavia, la società non ha prodotto né dimostrato, in primo luogo, quale fosse lo “scontrino di resoconto” rispetto al quale il ricorrente avrebbe dovuto verificare la congruità dei contanti presenti nella busta. Anche i testi sul punto hanno reso dichiarazioni tra loro incoerenti.
In secondo luogo, neppure è dimostrato che il ricorrente abbia registrato nel software OS un importo dei contanti, quello che avrebbe rinvenuto nella busta, registrando l'ammontare ivi presente per poi versarne uno inferiore o non versandolo proprio nella cassa automatica della banca. Il che appare peraltro poco credibile.
Ciò che risulta invece provato è che in azienda vi fossero prassi non lineari sotto il profilo contabile o, quantomeno, non è stato chiaramente dimostrato in giudizio dalla società che vi fossero prassi definite e certe.”
Applicava, pertanto, la tutela ex art. 3,2^ comma del D.L.vo n. 23/15 con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante la reintegra del ricorrente.
Con riferimento, invece, alla domanda riconvenzionale, osservava che “La insussistenza dei fatti addebitati e, in ogni caso, la mancata prova della imputabilità degli stessi al
, comportano il rigetto della domanda risarcitoria svolta in via riconvenzionale della CP_1 società nei confronti del dipendente”.
ha proposto appello, affidandosi a quattro ordini di censure. Parte_1 Con il primo articolato motivo (pag. 22 e seg.) impugna la sentenza n. 5768/24 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha ritenuto non provato l'addebito, deducendo che la ricostruzione operata dal giudice a quo “è frutto di una mancata comprensione del momento rilevante ai fini della contestazione disciplinare, della procedura di chiusura giornata e versamento e del totale travisamento delle deduzioni, dei documenti e delle prove testimoniali emerse nel Giudizio di primo grado, oltre che – si permetta di dirlo – di una sin troppo fiduciosa adesione alle difese del dipendente”.
Innanzi tutto denuncia il “Travisamento totale circa le mansioni di competenza del sig.
e dei fatti contestati attraverso la lettera di contestazione disciplinare”: “..preme chiarire CP_1 che la Società ha contestato al dipendente di aver sistematicamente dichiarato sul software CP_1
OS di AVER CONTATO DENARO PER UN TOT MA DI AVERNE OMESSO IL VERSAMENTO IN BANCA (oppure talvolta di aver versato un importo inferiore).
Quanto sopra prescinde quindi da ogni valutazione in ordine a qualsiasi corrispondenza con lo scontrino di resoconto, elemento che difatti non viene contestato.
Per esser ancora più chiari, la Società NON ha contestato la mancata congruità tra lo scontrino di resoconto (che veniva pacificamente predisposto dai dipendenti e ed i contanti Tes_1 Tes_2 rinvenuti in busta;
bensì ha contestato al dipendente di aver contato il denaro della giornata presente nella busta di incassi, di aver inserito il relativo importo sul software OS (doc. 14 fasc. primo grado) ma di aver omesso l'operazione di versamento.
Ancora, il Giudice travisa completamente il concetto di “registrato e vidimato”, termini usati nella lettera di contestazione. Ed infatti un conto sono le operazioni di chiusura della cassa che venivano effettuate dai sig.ri e (così come dichiarato negli atti di causa dalla stessa G&G Tes_1 Tes_2 senza contraddirsi) altro e ben diverso discorso è l'operazione compiuta dal e che – a costo CP_1 di dover essere ripetitivi – consisteva nel riportare sul software l'importo che questi aveva CONTATO come denaro rinvenuto nella busta definendone al contempo la CHIUSURA DELLA GIORNATA. In tal senso la ha utilizzato il termine registrato e vidimato. Contrariamente il Pt_1
Giudice di prime cure ha ritenuto che la G&G volesse attribuire al qualche inadempienza CP_1 nella ben diversa fase di operazione della chiusura della cassa (compito pacificamente demandato ai sig.ri e ma così non è e purtroppo non è il solo grave travisamento compiuto..” Tes_1 Tes_2
In secondo luogo si duole della “Errata interpretazione dei fatti e della testimonianza resa dal teste . Tes_1
Evidenzia come gran parte delle circostanze dedotte dal lavoratore (di aver saltuariamente provveduto ad effettuare i versamenti in banca, di non conoscere il contenuto delle buste degli incassi in quanto il relativo ammontare “non era indicato né comunicato” e di aver versato, nel mese di settembre 2023 incassi per totali € 17.025,00), sono state smentite nel corso del giudizio di primo grado, essendo stato dimostrato che “Tutte le buste degli incassi venivano depositate in uno con lo scontrino di resoconto che dettagliava in maniera precisa l'incasso della giornata.
L'operazione di versamento era di esclusiva competenza del;
CP_1
Nel mese di settembre 2023 il dipendente ha dato prova di aver versato il minor importo di € 4.170,00 atteso che tutti gli altri scontrini di versamento prodotti attenevano al mese di Settembre 2022, ovvero dell'anno precedente”.
Osserva, altresì, che il ragionamento del giudice di prime cure - secondo cui la asserita presenza di contante fiscalizzato e non nella busta dell'incasso rendeva totalmente inconoscibile l'importo da versare in banca - è errato sia perché solo uno dei due testi (il ha riferito della prassi del pre-conto, mentre il Tes_1 Tes_2 ha escluso di averla mai eseguita;
sia perché, come riferito dal questo Tes_1 ultimo usava il tasto del “pre-conto” su indicazioni del e non per direttive CP_1 aziendali;
sia, infine, per la mancata considerazione di altri elementi: “Se realmente le buste degli incassi avevano a contenere anche importi non fiscalizzati, ciò avrebbe comportato quale conseguenza il rinvenimento di e non certo un importo minore o Parte_4 addirittura inesistente;
Il stesso nel proprio ricorso (pagina 10 punto 7), ammetteva che il contante non fiscalizzato CP_1 veniva riposto separatamente rispetto alla busta dell'incasso fiscalizzato. Tanto è vero che anche il Giudice di prime cure afferma “tali importi in contanti non fiscalizzati non è chiaro se risultassero nello scontrino finale di riepilogo”,
Non è ammissibile per definizione stessa di NON FISCALIZZATO sostenere che le schermate OS prodotte sub doc. 14 fasc. primo grado compilate dal sig. dovessero tener conto anche di CP_1 importi “in nero” e che anche queste somme dovessero essere versate in banca. “
Lamenta poi la “Omessa considerazione di documenti, Fatti rilevanti emersi durante l'istruttoria ed elementi indiziari gravi e concordanti”.
Evidenzia come il giudice a quo non abbia valutato circostanze gravi e concordanti ovvero (cfr. deposizioni) che ogni giorno era preparata una busta contenente del contante e che queste buste, settimanalmente, venivano asportate dal locale per il versamento in banca, per cui non trova giustificazione il fatto che per intere settimane e mesi manchino integralmente i versamenti;
la circostanza che per ben un anno (dalla assunzione agosto 2022 all'agosto 2023) il abbia registrato gli incassi ed effettuato i versamenti tutti i giorni, CP_1 senza alcun ammanco e poi, improvvisamente, in soli 4 mesi si siano constatate differenze per € 78.000,00; ancora, gli scontrini ex adverso prodotti, da cui risulta che il , pur certificando gli incassi sul software OS per tempo, CP_1 asportandone la relativa busta, si “appropriava” temporaneamente dell'incasso per versarlo con notevole ritardo.
Censura infine la decisione sul “Mancato assolvimento dell'onere della prova. Omessa valutazione dei fatti contestati disciplinarmente nella loro interezza”.
Per quanto concerne la mancanza di attestazione dell'ammontare degli “incassi di contante registrati” presso il punto vendita di Corso Garibaldi, rileva che gli incassi di cui alla lettera di contestazione equivalgono a dichiarazioni rese proprio dal che provvedeva, secondo la procedura aziendale (schermate CP_1
OS); e che la circostanza degli omessi versamenti nelle giornate indicate nella lettera di contestazione disciplinare sono risultate provate dagli scontrini di provenienza del lavoratore, che “NON è riuscito a provare di aver effettuato il versamento nelle giornate in cui la Società gli contestava l'ammanco”.
Con il secondo motivo (pag. 34 e seg.) impugna la sentenza n. 5768/24 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha ritenuto illegittimo il licenziamento per
“Falsa applicazione degli artt. 2104, 2105 e 2119 c.c.”.
Richiama la giurisprudenza di legittimità che ravvisa giusta causa di recesso ove la condotta attuata dal lavoratore sia idonea a ledere irreparabilmente il vincolo di fiducia del datore di lavoro in ordine al futuro corretto adempimento del lavoratore tenendo precipuamente a mente le mansioni ed il ruolo lui affidato:
“Nel caso di specie, verificatosi un ammanco di € 77.820,00 in soli 4 mesi ed in assenza di una plausibile giustificazione offerta è del tutto legittimo e plausibile perdere irreparabilmente la fiducia nei confronti del Direttore del Punto Vendita ovvero di colui che aveva la mansione specifica ed esclusiva di certificare gli incassi ed effettuare i versamenti in banca.”.
Infine, con il terzo motivo (pag. 37 e seg.) impugna la sentenza n. 5768/24 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per “Falsa applicazione degli artt. 1175, 2104 e 2043 c.c.”
Quanto alla prova dell'an e del quantum debeatur sostiene che le “schermate OS prodotte equivalgono a dichiarazioni di provenienza del dipendente e per l'effetto di ciò gli ammanchi rilevati dalla Società risultano oltremodo provati.
Oltre a quanto sopra, ai fini della perfetta determinabilità dell'ammontare del risarcimento del danno dovuto, si veda, (tra le altre) il doc. 7 che consta nelle schermate OS in uno con gli scontrini di versamento prodotti dal ricorrente.
Nelle giornate in cui il versamento è stato effettuato vi è perfetta aderenza di risultanze, motivo per il quale nelle giornate di omesso versamento il dato cui far riferimento per determinare l'ammontare dell'ammanco è propriamente la schermata OS compilata dal dipendente”.
Infine, con il quarto motivo (pag. 38) impugna la sentenza n. 5768/24 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha revocato il decreto ingiuntivo n. 924/24 avente ad oggetto il t.f.r. e le spettanze di fine rapporto.
Chiede che venga disposta la compensazione atecnica tra le rispettive partite di dare ed avere, con conseguente riforma anche sul punto della pronuncia impugnata. resiste in giudizio per la conferma della sentenza gravata, CP_1 replicando alle doglianze avversarie.
Reitera la difesa articolata in primo grado: seppur formalmente assunto come
“direttore punto vendita”, egli “di fatto svolgeva mansioni varie quali cameriere, preparazione al banco e pulizie. Mai si è occupato delle chiusure di cassa al termine di servizio, né mai ha avuto mansioni che comprendessero il maneggio di denaro in via esclusiva.
Solo saltuariamente gli veniva richiesto di depositare in banca il denaro contante incassato dal ristorante.
Questo denaro era inserito in buste chiuse custodite nello spogliatoio all'interno di un armadio accessibile a tutti i dipendenti in quanto la relativa chiave era contenuta nel registratore di cassa del ristorante intorno al quale operavano tutti i dipendenti del ristorante.
Il ricorrente non aveva conoscenza dell'ammontare delle somme contenute di volta in volta nelle buste da depositare, né le cifre erano indicate sulla busta stessa o in altra maniera comunicati.”
Come già eccepito nel ricorso ex art. 414 c.p.c. sottolinea la genericità della contestazione: “Ad oggi non è dato sapere gli esatti importi incassati in contanti nelle varie giornate, gli esatti importi contenuti nelle buste da depositare presso l'istituto di credito posto che all'ammontare concorrevano anche incassi extracontabilità e, soprattutto, quanto evidenziato dalla società nella contestazione - in particolar modo per il mese di settembre - risulta in contrasto con l'ammontare ricavabile dalle ricevute di deposito a mani del ricorrente.
Alla luce di tutte queste circostanze, risulta evidente che le contestazioni mosse non siano sufficientemente specifiche in quanto la delineazione degli addebiti non consente di tracciare il perimetro dell'attività difensiva del lavoratore che, si ribadisce, offre una prova documentale che smentisce inconfutabilmente il contenuto degli addebiti stessi.”
Rileva che l'addebito è insussistente, in quanto “ come contestato dal lavoratore e accertato dal Giudice di primo grado, la società non ha fornito adeguata prova documentale della
“registrazione” fiscale degli incassi in contante che il avrebbe omesso, in tutto o in parte di CP_1 versare in banca, e neppure che tale “registrazione”, se avvenuta, sia stata effettuata proprio dal
. CP_1
A supporto della “registrazione” di tali incassi la società si limita a produrre il doc. 9 (erroneamente indicato in elenco documenti come doc. 8) ed il doc. 10; il primo non è altro che una fotocopia, riprodotta pure a p. 9 della memoria difensiva della società, con indicazione della data e del
“versamento in contanti” e “versamento in banca”. Come pure il doc. 10 è un foglio Excel redatto dalla stessa società….
In ogni caso come emerso chiaramente all'esito dell'istruttoria, all'interno del punto vendita, la gestione del denaro contante era “sui generis” e non certo per determinazioni dei dipendenti. E' emerso che c'era una cassaforte, non utilizzata;
il denaro che, come accertato, a fine turno veniva raccolto dagli addetti alla chiusura e non dal . Infatti alla chiusura serale del punto vendita, CP_1
l'ultimo addetto di turno che aveva effettuato le operazioni di chiusura della cassa, raccoglieva il denaro in contanti contenuto nel registratore di cassa e lo depositava in buste in un armadietto sito nel locale spogliatoio. La chiave dell'armadietto era accessibile a tutti i dipendenti.
Durante le operazioni di cassa, su espresse direttive aziendali, non tutti i pagamenti ricevuti dai clienti in denaro contante venivano contabilizzati fiscalmente. Gli importi non contabilizzati fiscalmente venivano registrati come preconto che poi alla chiusura della cassa veniva cancellati”.
Dopo avere escusso una teste, all'udienza del 28/10/25 la causa è stata decisa, all'esito della discussione orale delle parti, con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
Per una corretta ricostruzione dei fatti di causa è opportuno rappresentare le rispettive prospettazioni delle parti sulle modalità di gestione dell'incasso e del versamento del contante (unico mezzo di pagamento rilevante ai fini della contestazione di addebito) presso il punto vendita cui era addetto CP_1
(le sottolineature sono dell'estensore) e quanto risulta dalle emergenze
[...] documentali e testimoniali.
Nel ricorso ex art. 414 c.p.c. il lavoratore ha dedotto che: “4. Tutti gli addetti alla sala si occupavano anche delle operazioni di cassa.
5. Alla chiusura serale del punto vendita, l'ultimo addetto di turno che aveva effettuato le operazioni di chiusura della cassa, raccoglieva il denaro in contanti contenuto nel registratore di cassa e lo depositava in buste in un armadietto sito nel locale spogliatoio. La chiave dell'armadietto era accessibile a tutti i dipendenti.
6. Durante le operazioni di cassa, su espresse direttive aziendali, non tutti i pagamenti ricevuti dai clienti in denaro contante venivano contabilizzati fiscalmente. Gli importi non contabilizzati fiscalmente venivano registrati come preconto che poi alla chiusura della cassa venivano cancellati.
7. Gli importi non contabilizzati fiscalmente venivano depositati in una cassaforte adiacente all'armadio di cui al precedente punto 5. 8. Il ricorrente riceveva incarico di versare le somme di denaro contenute nell'armadietto di cui sopra incassate presso l'istituto di credito Unicredit S.p.A..
9. Il denaro in contanti si ripete era inserito in buste chiuse custodite nello spogliatoio all'interno di un armadio accessibile a tutti i dipendenti in quanto la relativa chiave era contenuta nel registratore di cassa del ristorante intorno al quale operavano tutti i dipendenti del ristorante.
10. L'ammontare delle somme contenute di volta in volta nelle buste da depositare erano totalmente ignoto al ricorrente, in quanto non indicato né comunicato.”
Nella memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c. l'ex datrice di lavoro ha dedotto che: “9. …è d'obbligo rilevare come ciascun punto vendita sia dotato di una cassa così detta
“intelligente” perché in grado di suddividere i profitti giornalieri del locale separando i pagamenti che avvengono a mezzo carte di credito o di debito dai pagamenti in contanti. A fine giornata lavorativa la cassa emette uno scontrino finale ove non solo vengono distinti i pagamenti come più sopra illustrato ma, i contanti versati in cassa, vengono- ulteriormente distinti per taglio di pagamento ( carta o moneta) con specifica dell'importo.
10. Questa operazione viene svolta dal dipendente che chiude il turno ( che può anche non essere il direttore) il quale provvede al prelievo dalla cassa dei contanti, alla suddivisione per taglio delle banconote ed alla conferma di questi dati nella cassa.
11. Dopodiché, lo stesso dipendente di cui sopra, chiude la cassa ed acquisisce lo scontrino finale che fotografa ed invia in una chat di gruppo ( creata ad hoc dall'AU della società).
12. Infine, il dipendente deve inserire in una busta i contanti e lo scontrino della giornata e riporre la busta all'interno della feritoia della cassaforte presente nell'esercizio commerciale. Si precisa che Parte la società consegnava il codice di apertura della cassaforte solo ai direttori dei locali.
13. Successivamente, almeno due volte a settimana, il direttore deve aprire le buste degli incassi in contante, verificare sempre la congruità tra lo scontrino di resoconto ed i contanti, utilizzare il pc portatile che la società consegna ai direttori, entrare con proprie credenziali nel software OS e riempire la casella relativa al contante indicando la somma rinvenuta nella busta, a quel punto il sistema chiude la giornata a cui fa riferimento la busta aperta dal direttore e registra l'esatta somma indicata dal direttore come l'importo che poi dovrà essere dallo stesso versato alla cassa continua della banca.”
E' pacifico, quindi, che le operazioni di chiusura cassa, di rilascio dello scontrino finale del gestionale aziendale e dell'inserimento del contante in una busta venissero effettuate dal dipendente di turno.
Divergenze ci sono invece sulla esistenza di incassi in nero (secondo il lavoratore venivano registrati in cassa come pre-conti e poi cancellati e custoditi nella cassaforte, mentre il contate fiscalmente registrato era inserito nella busta che veniva riposta nell'armadio adiacente alla cassaforte;
secondo la società tutto il denaro contante era fiscalmente registrato ed era inserito in una busta che andava messa nella cassaforte); sul luogo ove era riposta la busta e sulla accessibilità della stessa (secondo il lavoratore era custodita in un armadietto, perciò a disposizione di ogni dipendente che doveva fare la chiusura cassa;
secondo la società la busta era riposta in cassaforte e solo al direttore era consegnato il codice della cassaforte); sul soggetto tenuto a provvedere al versamento allo sportello automatico (secondo il lavoratore lui vi provvedeva solo saltuariamente, secondo la società era solo il , quale responsabile del CP_1 punto vendita, a dover effettuare i versamenti); infine - e soprattutto - sulla verificabilità di quanto incassato in contante (secondo il lavoratore egli non aveva alcuna possibilità di controllare la busta in questione, limitandosi ad effettuare ogni tanto il versamento;
secondo la società il , come direttore, aveva il CP_1 compito di provvedere alla procedura di certificazione seguendo i passaggi del sistema installato sul pc in dotazione - software OS - per il quale era stato appositamente formato, sistema che permetteva, tra l'altro, di rilevare differenze tra il contante risultanze dallo scontrino di resoconto dell'incasso e i contanti in busta).
Dalla istruttoria espletata in primo grado, sostanzialmente univoca (salvo per il profilo del c.d. pre-conto), è emerso che:
- a fine giornata l'addetto di turno (di norma e inseriva Tes_1 Tes_2 manualmente i dati dei profitti nella schermata che compariva sulla cassa (contanti, pos, ticket restaurant, etc.) e veniva emesso uno scontrino (resoconto) che riportava le singole voci di pagamento con i relativi importi;
se non vi era corrispondenza tra gli scontrini fiscali emessi nel corso della giornata ed i dati inseriti compariva la voce “differenza”; usciva inoltre anche lo scontrino di chiusura fiscale dove c'era il totale delle vendite della giornata;
- tramite una procedura c.d. di preconto (una sorta di prescontrino che non veniva fiscalizzato) si incassava del contante non fiscalmente registrato e nello scontrino finale appariva la voce “differenza” quando c'era uno scarto tra il contante fiscalizzato e quello non fiscalizzato (solo il lo ha riferito); Tes_1
- il contante (anche se vi era una differenza in eccesso o in difetto) era inserito in una busta insieme allo scontrino interno firmato dal soggetto che aveva effettuato la chiusura, busta che era collocata in un armadietto chiuso (la chiave era nel registratore di cassa), mentre, all'epoca dei fatti, non veniva usata la cassaforte perché la feritoria era troppo piccola per far passare la suddetta busta;
- era solo ad effettuare il versamento del contante contenuto CP_1 nella busta c/o lo sportello automatico della filiale dove era acceso il CP_2
c/c, tanto è vero che quest'ultimo possedeva la carta Bancomat che permetteva il versamento nella cassa continua (doc. 6 appellante);
- prima di eseguire il versamento, era tenuto a controllare che il CP_1 contante presente nella busta corrispondesse con il contante inserito al momento della chiusura della cassa dall'operatore sotto la voce “contante”, che comprendeva il contante fiscalizzato (in un paio di occasioni è stato visto dai testi prendere la busta e utilizzare il computer aziendale).
Per quanto attiene alle prove precostituite, ha offerto in visione i fogli Parte_1 di resoconto ammanchi (doc. 9 e 10); gli estratti conto bancari da cui si ricavano i versamenti eseguiti sul c/c (doc. 13); e le schermate mensili OS (doc. 14) ovvero le schermate del gestionale che per ogni giorno dei mesi in questione indicano gli importi incassati e la forma di pagamento (contanti, pos, ticket, satispay, bonifico).
Tanto premesso, a prescindere dalla esistenza di somme in nero (che in realtà non emerge chiaramente, avendo comunque entrambi i testi affermato che tutto il denaro contante veniva messo nella busta) e dal luogo nel quale veniva custodita detta busta – circostanze, peraltro, ininfluenti ai fini della indagine da compiere sulla legittimità del licenziamento, come di seguito verrà chiarito – nel giudizio di primo grado è stata smentita la impostazione difensiva di CP_1
- in forza della quale egli si limitava saltuariamente a prelevare la
[...] busta contenente il contante ed a versare il corrispettivo alla cassa automatica, ignorandone il contenuto - poiché si è, al contrario, accertato che il predetto, in veste di responsabile del punto vendita, doveva appurare la corrispondenza tra i contanti inseriti nella busta e quanto risultante dallo scontrino di resoconto finale ed era tenuto a procedere alla c.d. certificazione (inserimento dei dati nel gestionale aziendale) prima di andare a versare i soldi nella cassa automatica.
Tali operazioni si ricavano, peraltro, anche dalle mail (doc. 4 e 4 bis appellante) inviate da all'attale appellato. Parte_5
Trova dunque riscontro testimoniale e documentale l'assunto di Parte_1 secondo cui l'attuale appellato aveva l'obbligo di verificare che vi fosse congruità tra il contante e quanto riportato nello scontrino di resoconto dell'incasso, che solo nel caso di riscontro positivo egli doveva procedere al versamento alla cassa automatica (in caso contrario avrebbe dovuto segnalarlo tramite il software aziendale) e, soprattutto, che solo lui all'interno del punto vendita doveva, all'esito delle suddette operazioni, provvedere al versamento del contante incassato.
Per questa ragione è irrilevante la eventuale presenza di incassi in contanti non fiscalizzati, perché, come correttamente messo in luce dalla attuale appellante, l'addebito mosso al lavoratore attiene alla fase successiva a quella della c.d. chiusura cassa e cioè a quella di stretta competenza del responsabile del punto vendita ( . E' infatti stato confermato dai testi – come sopra CP_1 anticipato - che solo questo ultimo aveva il compito di contare il contante nella busta e di procedere alla compilazione del software OS sul p.c. in dotazione, indicando egli stesso l'ammontare dei soldi che aveva conteggiato prima di eseguire il versamento in banca, tanto è vero che a volte si accumulavano le buste perché solo lui era tenuto a queste incombenze (cfr. deposizione . Tes_1
Come evidenziato nella ordinanza del 24/6/25, nel giudizio di primo grado non è stata svolta alcuna istruttoria sulla verifica contabile eseguita da che Parte_1
è particolarmente rilevante per la domanda riconvenzionale, avente ad oggetto la pretesa risarcitoria per gli asseriti ammanchi imputabili appunto a CP_1
[...]
Il Collegio ha quindi ritenuto necessario escutere ovvero la Testimone_3 impiegata amministrativa in forza all'attuale appellante che ha provveduto a controllare i dati inseriti nel gestionale aziendale ed i versamenti sul c/c emergenti dall'estratto conto della società eseguiti con la tessera assegnata a al fine di chiarire e supportare quanto risulta dalla CP_1 documentazione allegata da G&G sub 9, 13 e 14.
La citata teste – della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare – ha integralmente confermato l'assunto dell'attuale appellante e cioè, in estrema sintesi, che dal raffronto incrociato tra i dati, non modificabili, ricavati dal sistema informatico e dai versamenti alla cassa automatica eseguiti con la tessera assegnata a emerge per il periodo settembre CP_1
2023/gennaio 2024 un ammanco complessivo di € 77.820,00, come dettagliato mese per mese nel prospetto denominato “resoconto ammanchi” che riassume quanto è stato incassato in contanti a fine giornata e quanto è stato versato sul c/c.
Questa deposizione è estremamente importante perché dimostra che le schermate OS attestano quanto certificato da nel sistema CP_1 aziendale a fine giornata e perciò fotografano, come sottolineato dalla difesa di
“..l'esatto momento rilevante ai fini della contestazione disciplinare e della richiesta Parte_1 di risarcimento del danno e nulla ha a che vedere né con la congruità con lo scontrino di resoconto siglato dai sig.ri e né con il fatto che le buste fossero riposte nell'armadietto in Tes_2 Tes_1 luogo che nella cassaforte, né con l'asserita presenza di contante non fiscalizzato e così via discorrendo.”
La Piccolo ha poi ribadito quanto era già emerso in primo grado e cioè che in base alle direttive aziendali è il responsabile del punto vendita a dovere eseguire la procedura c.d. di certificazione del contante incassato e del successivo versamento in banca, pur non potendo ovviamente sapere - ma tale circostanza si ricava dalle deposizioni di e - se in concreto sia stato il Tes_1 Tes_2 CP_1 ad occuparsene.
Alla luce della integrata istruttoria, pertanto, può dirsi sussistente non solo la condotta disciplinarmente rilevante, consistente - è bene ricordarlo - non nella mancata congruità tra lo scontrino di resoconto ed i contanti inseriti nella busta, bensì nella mancata corrispondenza tra il denaro presente nella busta e quanto versato (in tutto o in parte) sul c/c della filiale tramite la CP_2 tessera consegnata all'attuale appellato, ma anche il quantum deebatur preteso dall'ex datrice di lavoro.
Il licenziamento intimato a è di conseguenza legittimo, non CP_1 potendo non integrare giusta causa di recesso la ripetuta condotta di un responsabile del punto vendita che si appropria indebitamente di somme incassate, con conseguente rigetto del ricorso ex art. 414 c.p.c. e deve essere accolta la domanda risarcitoria azionata in via riconvenzionale per l'importo di
€ 77.820,00, previa compensazione atecnica con la somma netta spettante a di cui al decreto opposto. CP_1
Le spese del doppio grado - liquidate ai sensi del D.M. 147/22, in base al valore indeterminabile della controversia (€ 26.001/52.000), alla promozione del procedimento monitorio, alla presenza di istruttoria ed in applicazione della facoltà di riduzione del compenso in ragione delle condizioni soggettive delle parti
- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 5768/24 del Tribunale di Milano, rigetta il ricorso ex art. 414 c.p.c. presentato da CP_1
In accoglimento della riconvenzionale avanzata da in sede di Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 924/24 del Tribunale di Milano, condanna al pagamento dell'importo di € 77.820,00, oltre interessi legali dal CP_1 dovuto al saldo, da compensare con la somma netta di € 4.009.54, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, di cui il predetto è creditore a titolo di spettanze di fine rapporto e t.f.r. Condanna alla rifusione delle spese del primo grado, che liquida CP_1 in € 5.200,00 e del secondo grado che liquida in € 5.000,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge.
Milano, 28/10/25
IL PRESIDENTE REL.
dott.ssa Susanna Mantovani