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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/09/2025, n. 1795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1795 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 30.09.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, letti gli atti e le note di udienza depositate dalla parte ricorrente e dall' CP_1 all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 2003/2024 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr.
5810/2022 R.g, avente ad oggetto: giudizio di merito successivo ad atp
TRA
(c.f.: ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Giannotti Maria Immacolata ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.03.2024, ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, comma c.p.c., la parte ricorrente, dopo aver contestato le conclusioni del ctu, dott. , nel giudizio di ATP nr. Persona_1
5810/2022 R.g. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L.104/1992, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità dell'espletata consulenza tecnica, essendo stata riconosciuta soggetto non avente diritto alle prestazioni assistenziali richieste.
Ha chiesto, pertanto, la rinnovazione delle operazioni peritali per accertare la sussistenza del requisito
Pag. 1 di 5 sanitario con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 10.03.2022, con condanna dell' a corrispondere le relative provvidenze economiche. Il tutto con vittoria di spese, diritti e CP_1 onorari da attribuirsi al procuratore di parte ricorrente.
Ritualmente evocato in giudizio, l' si è costituito resistendo alla domanda della quale ha chiesto CP_1 il rigetto con condanna al pagamento delle spese di lite.
Pertanto, esaminata la relazione peritale depositata dal ctu nel procedimento a.t.p., lette le contestazioni di parte ricorrente contenute nell'atto di opposizione e vista la loro rilevanza anche alla luce della nuova documentazione medica, è stato disposto che il nominato ctu nella fase del giudizio ATP, sotto il vincolo del già prestato giuramento, provvedesse ad un'integrazione della relazione peritale sulla base della nuova documentazione prodotta dalla parte ricorrente.
Dopo l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, lette le note di udienza, la causa viene decisa in data odierna, ai sensi dell'art. 127 ter. c.p.c, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della perizia è stato comunicato in data 24.01.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 22.02.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 21.03.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti segnati alla presente motivazione.
L'indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, a favore degli invalidi civili totali a causa di minorazioni fisiche o psichiche per i quali è stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, intendendosi, questi ultimi, “quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età che rendono il minorato, che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza”. I sette “momenti fondamentali” indispensabili ad una dignitosa autosufficienza personale sono rappresentati da: vestizione e svestizione, igiene personale, alimentazione, controllo sfinterico,
Pag. 2 di 5 comunicazione, spostamenti intramurari e spostamenti extramurari.
La L. 104/1992 ex art. 3, comma 3, riconosce lo status di persona con disabilità con necessita di sostegno elevato o molto elevato nelle ipotesi in cui “la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
Le infermità riscontrate dal ctu, sulla scorta di tutta la documentazione medica in atti nonché a seguito della sottoposizione della parte ricorrente a visita sono quelle risultanti dalla perizia.
Il consulente d'ufficio ha riscontrato che la parte ricorrente è affetta da ““Cuore polmonare cronico con grave insufficienza respiratoria in ossigenoterapia domiciliare a lungo termine (OLT) mediante ossigeno liquido per 24
h/die; cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico;
artrosi polidistrettuale a discreta valenza funzionale;
deficit visivo binoculare più accentuato in OD”, e che le sue attuali condizioni di salute determinano lo status di ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua presentando una deambulazione significativamente compromessa in forma autonoma ed essendo impossibilitato al compimento degli atti quotidiani della vita, nonché riducono l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione integrando in tal modo la connotazione di gravità di cui all'art. 3 comma 3 L.104/1992.
La consulenza redatta dal consulente d'ufficio nel presente giudizio di opposizione, scevra da contraddizioni e caratterizzata da argomentazioni logiche tutte basate sulla documentazione sanitaria in atti e sulla visita sanitaria a cui è stata sottoposta la parte ricorrente, è condivisibile anche in punto di decorrenza della prestazione sanitaria richiesta.
A tal riguardo, il ctu ha ritenuto opportuno ancorare la data di decorrenza del requisito sanitario a decorrere da maggio 2025, epoca in cui è stato documentato l'aggravarsi delle patologie a cui è affetta parte ricorrente. Si legge in perizia: “il nostro giudizio medico-legale costituitosi, lo si ribadisce, sulla scorta dell'attenta analisi della documentazione sanitaria esaminata e di un'accurata valutazione, in particolare, del cuore polmonare cronico di recente diagnosi che affligge il ricorrente e che costringe quest'ultimo a sottoporsi ad ossigenoterapia domiciliare a lungo termine (OLT) mediante ossigeno liquido per 24 h/die dal mese di maggio dell'anno in corso, ci porta a ritenere che il sig. non possa espletare autonomamente gli atti quotidiani della vita ed abbia, pertanto, bisogno di assistenza Parte_1 continua a far data dal I maggio 2025;”
Tali considerazioni sono state confermate anche a seguito della valutazione delle osservazioni sollevate dal procuratore di parte ricorrente alla bozza peritale, pedissequamente ripetute nelle note per l'odierna udienza, specificando che : “1) nel ribadire che il sig. è in ossigenoterapia domiciliare a lungo Parte_1 termine (OLT), della durata di 8 h/die, dal febbraio 2024 e che solo dal maggio 2025 il predetto è passato ad un trattamento continuativo 24 h/die, si rappresenta, nel merito della 1^ obiezione, che la ossigenoterapia, come da Relazione di ATP datata 26.08.2023, era, all'epoca di quest'ultima, non meglio quantificabile temporalmente giacchè il paziente ne faceva uso “al bisogno”: ed infatti non v'è, nella documentazione dell'epoca -e stupisce che l'avvocato non ne abbia preso atto-
Pag. 3 di 5 al-cuna prescrizione nè del flusso di Ossigeno nè della durata del trattamento relativo a cui il paziente si sarebbe dovuto sottoporre, proprio perchè l'indicazione era “al bisogno”! 2)- 3) - 4) - 5) sfugge all'avv. Giannotti la considerazione, peraltro ormai ben acquisita nell'ambito della comune, corretta e corrente criteriologia medico-legale, che una grave broncopneumopatia cronica in trattamento con ossigenoterapia domiciliare per una durata inferiore ad almeno 18 h/die non comporti, di per sè, il riconoscimento della indennità di accompagnamento;
e pertanto la richiamata saturimetria da sforzo del 02.02.2024, con allegata prescrizione di ossigeno liquido per 8h/die, non comporta assolutamente, lo si ribadisce, il diritto alla indennità di accompagnamento! 6)spiace, dal punto di vista professionale, che l'avv. sostenga, poi, che il CTU abbia proceduto ad una
“... UNICA visita effettuata peraltro in orario diverso da quanto comunicato nella prima fase di ATP non consentendo la presenza del legale nel corso delle operazioni”, giacchè tale affermazione non corrisponde al vero, in quanto il sottoscritto provvide, all'epoca, a comunicare alle parti, e quindi anche all'avv. Giannotti, con una seconda pec successiva alla prima pec in cui si stabiliva l'orario di inizio delle operazioni domiciliari alle ore 08.30, che le predette opera-zioni sarebbero, invece, iniziate alle ore 15.00! 7) l'ultimo rilievo, poi, secondo il quale il sig. , “... sin dall'anno 2019 ... è Parte_1 routinariamente visitato a domicilio da specialisti ad ulteriore dimostrazione della sua non autonomia, illegittimamente non rilevata nell'espletata consulenza ...”, non costituisce valutazione nè di natura clinica nè di matura medico-legale, e non apporta, pertanto, ulteriori elementi tecnici di valutazione nel merito della problematica in questione.”
È evidente, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal procuratore della parte ricorrente, che il nominato ctu nel presente giudizio di opposizione ha esaustivamente e specificamente indicato le motivazioni per le quali ha riconosciuto la decorrenza del requisito sanitario dal 01.05.2025 piuttosto che dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
In definitiva, il ricorso in opposizione va accolto e la parte ricorrente va considerata soggetto ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore né di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, ed avente diritto all'indennità di accompagnamento ed ai benefici di cui alla L. 104/1992 art. 3 comma 3 con decorrenza dal 01.05.2025.(cfr. perizia in atti).
Le spese del giudizio a.t.p. sono irripetibili atteso il deposito di idonea dichiarazione ex art. 152 disp.
Att. c.p.c.
Le spese del presente giudizio di opposizione, attesa la decorrenza del requisito sanitario successivamente sia alla data di presentazione della domanda amministrativa sia al deposito del presente ricorso in opposizione, sono interamente compensate tra le parti.
Le spese delle consulenze medico – legali, separatamente liquidate con decreto, sono poste a carico CP_ dell'
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Maria
Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e deduzione respinta, così provvede:
Pag. 4 di 5 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara sussistente in capo a il requisito Parte_1 sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e del beneficio di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/1992 con decorrenza dal 01.05.2025;
2) dichiara le spese del giudizio a.t.p. irripetibili;
3) compensa interamente le spese del presente giudizio;
CP_
4) pone le spese delle ctu, separatamente liquidate con decreto, a carico dell'
SI COMUNICHI.
Nola, 30.09.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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