Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/04/2025, n. 2172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2172 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta: dott.ssa Antonella Izzo, presidente relatore dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo, consigliere all'udienza del 4 aprile 2025 ha pronunciato all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 960/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, vertente tra
(C.f. , rappresentato e difeso giusta procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto di appello dall'avv. Gennaro della Peruta appellante contro
(P. iva , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di citazione in primo grado dall'avv.
Aurelio Salata appellato
oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 246/2021 emessa nel giudizio rubricato al n. 60979/2018 R.G., pubblicata in data 7.1.2021 e notificata in data 12.1.2021.
IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1. – domandava al Tribunale di Roma di annullare il contratto di Controparte_2 cessione del credito stipulato con il sig. perché viziato dal dolo del convenuto e Parte_1 di condannare pertanto quest'ultimo a corrisponderle € 7.500,00, quale risarcimento del danno patito oltre interessi e rivalutazione monetaria. In via subordinata, chiedeva di condannarlo a corrispondere l'importo di € 7.500,00 ai sensi dell'art. 2041 c.c. A fondamento della domanda l'attrice deduceva che il si era recato presso l'Agenzia Pt_1
UnipolSai Assicurazioni al fine di denunciare un sinistro stradale esponendo di essere stato tamponato e di aver subito danni alla propria auto senza avere alcuna responsabilità nella causazione dell'incidente. Al fine di sottoporre il veicolo alle riparazioni necessarie, la compagnia assicurativa indicava al sig. di recarsi presso l' Continuava l'attrice Pt_1 Controparte_2 sostenendo che le riparazioni effettuate, per l'importo di € 7.500,00, venivano saldate tramite la cessione del credito risarcitorio del nei confronti di UnipolSai Assicurazioni, tenuta al Pt_1 pagamento in luogo del danneggiante grazie alla procedura di indennizzo diretto.
assumeva quindi che il cedente fosse obbligato a risarcirla ex art. 2043 c.c..
In data 9.1.2019 si costituiva il convenuto, contestando la versione del fatti offerta dall'attore e protestandosi in buona fede nel contratto di cessione.
All'esito del processo, il Tribunale così provvedeva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda attrice per quanto in motivazione e condanna parte convenuta al pagamento della somma di euro 7.500,00 oltre interessi dalla domanda al saldo;
- Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 4.830,00 oltre accessori di legge”
§ 2. – Il Tribunale motivava la decisione come segue “…La Suprema Corte ha più volte affermato che la cessione del credito è a causa variabile, a tale stregua assumendo rilievo gli interessi dalle parti con la relativa stipulazione in concreto perseguiti nello specifico caso (causa concreta), potendo avere ad oggetto anche una ragione di credito o un diritto futuro, purché determinato o determinabile, nel qual caso l'effetto traslativo si produce al momento della relativa venuta ad esistenza in capo al cedente. Ha, altresì, affermato che il credito al risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo esso di natura strettamente personale ne' sussistendo specifico divieto normativo al riguardo (v. Cass., 13/5/2009, n. 11095;
Cass., 5/11/2004, n. 21192. E già Cass., 21/4/1986, n. 2812) (Cfr. Cass. 52/2012). Con l'art. 149 bis del codice delle assicurazioni, il legislatore ha preso in considerazione espressamente la cessione del credito “derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti” con l'intento proprio di eliminare ogni residua perplessità circa la liceità della prassi di cedere il credito al risarcimento dei danni al riparatore del veicolo danneggiato. Ebbene nel caso di specie, parte convenuta ha ceduto il credito risarcitorio che sarebbe derivato dal sinistro occorsogli. Tuttavia, si deve evidenziare che, sebbene parte convenuta asserisca che la cessione sia stata effettuata pro soluto, in realtà il modulo di cessione del credito non è chiaro in merito alla tipologia di cessione se quindi si tratti di cessione pro soluto o pro solvendo (la frase sottolineata nel modulo depositato e l'indicazione a matita non sono conferenti), ma tuttavia per disposizione normativa la cessione di un credito si presume che avvenga "pro solvendo": il cedente cioè non è liberato finché il creditore non ottiene la prestazione. Il richiamo effettuato da parte convenuta all'art. 1267 c.c. per giustificare che trattasi di cessione pro soluto non è pertinente in quanto la norma si riferisce alla garanzia della solvenza che non riguarda il caso di specie essendo l'oggetto individuato nell'impossibilità di realizzazione del credito per mancanza di capienza e può essere assunta in qualsiasi tipo di cessione. Il modulo di cessione nella fattispecie in esame non specificando nulla sulla natura della cessione impone, come si è detto sopra, di ritenere che la stessa sia avvenuta pro solvendo. A sostegno di questa impostazione vi sono anche altri indici rappresentati dal fatto che il credito ceduto era al momento della cessione tutt'altro che determinato o determinabile, e non era neppure certo alla luce della relazione di incidente stradale effettuata dalla Polizia Municipale. Parte attrice assume che nel caso di specie debba applicarsi il disposto di cui all'art. 1439 c.c. (dolo determinante), tuttavia, in base al disposto del principio “iura novit curia” di cui all'art. 113 comma 1 c.p.c., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purchè i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame (cfr. Cass. Ord. 27.11.2018 n. 30607). Ebbene nella fattispecie oggetto del presente giudizio si tratta di una cessione del credito in luogo dell'adempimento, e come evidenziato dalla Suprema Corte (v. Cass. 6558/2005) “La cessione del credito in luogo dell'adempimento, prevista dall'art. 1198 cod.civ., non comporta la immediata liberazione del debitore originario, che consegue solo alla realizzazione del credito ceduto, ma comporta l'affiancamento al credito originario di quello ceduto, con la funzione di consentire al creditore di soddisfarsi mediante la realizzazione di quest'ultimo credito”. Essendo documentato in atti che la compagnia assicuratrice, cui l'attrice ha richiesto il pagamento, ha negato il risarcimento assumendo di non poter effettuare il pagamento in ragione della esclusiva responsabilità del convenuto nel sinistro, circostanza contestata da quest'ultimo ma allo stato totalmente priva di prova in ragione della documentazione in atti e della rilevanza probatoria della relazione della Polizia
Municipale di Roma Capitale e da quanto asserito negli atti dalla stessa parte convenuta, la domanda svolta da parte attrice, pertanto, deve essere accolta in base a quanto sopra precisato e parte convenuta condannata al pagamento della somma di euro €. 7.500,00 oltre interessi dalla domanda al saldo. Nulla per rivalutazione non sussistendone i presupposti di legge. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo…”
§ 3. - Con atto di appello contenente tre motivi, impugnava la sentenza emessa Parte_1 dal Tribunale di Roma e formulava le seguenti conclusioni:
“In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare ex art. 35 c.p.c. la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) Nel merito, in via principale, piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, accertata la violazione dell'art. 112 c.p.c. da parte del Giudice di primo grado, dichiarare la nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Roma, Dott.ssa a definizione del giudizio r.g.n. Per_1
60979/2028, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 07 gennaio 2021;
3) Nel merito, in via subordinata, piaccia all'adita Corte d'Appello, dichiarare l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 1439 c.c. per assenza di dolo dell'odierno appellante e dichiarare l'insussistenza della domanda ex art. 2041 c.c.;
4) Conseguentemente, condannare l' in persona del suo legale Controparte_2 rapp.te p.t. alla restituzione delle somme eventualmente percepite in virtù della richiamata sentenza e disporsi la restituzione delle spese legali liquidate in primo grado.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
In data 8.4.2021 si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello e ne chiedeva il rigetto poiché infondato in fatto ed in diritto, formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per tutte le causali spiegate nel presente atto, con l'adozione di ogni relativo e consequenziale provvedimento di legge:
- in via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità dell'avverso appello ex artt. 342 c.p.c. e ss., per carenza dei requisiti di legge richiesti ed ex art. 348 bis c.p.c. non sussistendo alcuna ragionevole probabilità di accoglimento dello stesso, con l'adozione di ogni ulteriore e/o conseguente provvedimento di legge;
- in via pregiudiziale, per le causali indicate nel paragrafo F), rigettare l'istanza ex art. 283 e 351
c.p.c. in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata;
- nel merito, per tutte le causali indicate, rigettare l'appello proposto da parte appellante con conseguente conferma della sentenza n. 246/2021 emessa dal Tribunale di Roma, nella persona del
Giudice Dott.ssa Giovanna Capilli, depositata in data 7.01.2021, a definizione del giudizio NRG
60979/2018, con l'adozione di ogni ulteriore e/o conseguente provvedimento di legge. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge e spese forfettarie del presente grado di appello, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti la Corte accoglieva l'istanza ex art.283 c.p.c. dell'appellante e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Dopo altri rinvii d'ufficio e il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – Le eccezioni preliminari ex art.342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. sollevate dall'appellata sono infondate.
Sulla prima si osserva che l'appellante ha esposto chiaramente i motivi di doglianza rispetto alla decisione impugnata e si rammenta il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite sull'interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012: “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Sez. U., sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
La seconda eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c., che prevede che l'impugnazione vada dichiarata inammissibile quando non abbia ragionevole probabilità di essere accolta, è assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n. 37272/2021).
§ 5. - Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado poiché il Giudice di prime cure avrebbe violato l'art. 112 c.p.c., fondando la decisione su fatti diversi da quelli allegati dall'attore a fondamento della domanda e introducendo una questione, quella della natura del contratto di cessione del credito, che non aveva mai formato oggetto di controversia tra le parti, tra le quali sarebbe stato pacifico che la cessione fosse pro soluto e non pro solvendo, come statuito dal tribunale. In particolare, il Tribunale, nonostante l'attore abbia chiesto esclusivamente l'annullamento del contratto per dolo ex art. 1439 c.c. e non mai sollevato alcunché in ordine alla natura del contratto di cessione, si sarebbe spinto oltre la domanda fondando la propria decisione sulla qualificazione come pro solvendo del contratto di cessione del credito intercorso tra le parti.
Il motivo è fondato. La domanda è individuata dal provvedimento domandato e dalle ragioni di fatto e di diritto addotte a fondamento della pretesa. Il giudice ha il potere di riqualificarla, modificandone le ragioni in diritto
– la cui difettosa allegazione, infatti, non determina nullità dell'atto di citazione (art.164 comma 4 c.p.c.) – ma non può modificare i fatti dedotti come ragioni dell'azione, né la natura del provvedimento richiesto (il petitum immediato). In questo giudizio, l' , oggi appellata, aveva dedotto di essere stata Controparte_1 tratta in inganno dal attraverso una non veritiera rappresentazione della dinamica Pt_1 dell'incidente occorsogli e, dunque, implicitamente, da una non veritiera rappresentazione dell'esistenza di un credito risarcitorio del verso la compagnia assicuratrice Pt_1 Controparte_3
Aveva quindi dedotto di aver subito un danno per aver concluso un contratto di cessione del credito, in luogo del pagamento del corrispettivo della propria prestazione, viziato dal dolo della controparte e aveva domandato l'annullamento di tale contratto e il risarcimento del danno.
Il tribunale ha pronunciato su una domanda diversa, sia quanto alla causa petendi, che quanto al petitum. Le ragioni, in fatto, della domanda accolta sono diverse da quelle addotte da Controparte_1 ossia non il dolo contrattuale del dedotto da parte attrice, ma la natura pro
[...] Pt_1 solvendo del contratto di cessione del credito, che, ancorché emergente dagli atti di causa, non era nemmeno stata dedotta dalla società. Il provvedimento pronunciato, ossia la condanna al pagamento di € 7500,00 quale corrispettivo della riparazione eseguita, rimasto insoluto a seguito dell'inadempimento del credito ceduto a fini solutori, non è quello di condanna al risarcimento del danno, sia pur liquidato nello stesso importo, che era stato chiesto.
I precedenti giurisprudenziali citati dall'appellata non consentono una diversa opzione interpretativa dell'art.112 c.p.c. che possa far salva la sentenza impugnata: “Il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del "petitum" e della "causa petendi", sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di "ultra" o "extra" petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum"
o "causa petendi"), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori”
(Cass.n.8048/2019).
“Il potere-dovere del giudice di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori”(Cass.n.644/2025). La sentenza di primo grado è quindi viziata da nullità per violazione dell'art.112 c.p.c. e sulla domanda originariamente proposta dall'attrice, oggi appellata, occorre decidere per la prima volta in questo grado.
§ 6. - La domanda di annullamento del contratto di cessione del credito per dolo del non Pt_1 può essere accolta.
Il verbale redatto dalla Polizia Stradale, intervenuta sul luogo dopo che l'incidente era già avvenuto, riporta le contrapposte versioni del fatto offerte dal conducente del veicolo tamponante e dal
[...]
proprietario del veicolo tamponato e presente come passeggero al suo interno. È vero che la Pt_1 versione del conducente del veicolo tamponante è supportata dalla conforme dichiarazione di un testimone, conducente di un terzo veicolo non coinvolto. Tuttavia non vi è stata denuncia concordata di sinistro e sui fatti non si è ancora avuto un accertamento giudiziale. In questo giudizio non sarebbe nemmeno possibile procedere a un supplemento di istruttoria tramite l'assunzione di prove orali, non avendo l'appellata reiterato le istanze istruttorie non accolte.
Inoltre, occorre considerare che, ai fini dell'annullamento del contratto, il dolo usato da uno dei contraenti deve essersi concretizzato in raggiri tali che, senza di essi, la controparte non avrebbe contrattato (art.1439 c.c.). Per costante giurisprudenza, la sola menzogna non è sufficiente a integrare il dolo rilevante ai fini dell'annullamento del contratto, se non è tale da generare un errore essenziale, secondo la nozione di cui all'art.1429 c.c., in una persona di normale diligenza. Assume quindi rilevanza l'affidabilità intrinseca degli atti utilizzati per indurre la controparte in errore oppure l'aver accompagnato la menzogna con idonee astuzie e malizie, non potendo trovare tutela il contraente il cui affidamento si sia basato sulla negligenza (Cass.n.30505/2023; n.20231/2022; n.16004/2014;
n.14628/2009). Sotto questo profilo, l'allegazione della società appellata è stata del tutto carente, perché l'unico
“raggiro” che l'avrebbe indotta in errore sarebbe consistito nella presentazione, da parte del Pt_1 di una denuncia unilaterale di sinistro che riportava una dinamica dell'incidente non conforme al vero. Se anche si trattasse di una denuncia consapevolmente menzognera, sarebbe un atto di per sé privo di quella intrinseca attendibilità idonea a sorprendere la controparte - tantomeno un soggetto come l'appellata, che svolge per professione attività di riparazione di veicoli in convenzione con una compagnia assicuratrice - inducendola a credere nella certa esistenza di un credito risarcitorio del denunciante nei confronti della compagnia assicuratrice da ricevere in pagamento della prestazione di riparazione dell'autovettura.
La domanda di annullamento del contratto di cessione va quindi respinta e, con essa, la domanda di condanna al risarcimento danni proposta dall'appellata. Si intende rinunciata ex art.346 c.p.c. la domanda subordinata ex art.2041 c.c., su cui il tribunale non si è pronunciato e che l'appellata non ha riproposto in questo grado.
Gli altri motivi di appello sono assorbiti dall'accoglimento del primo.
§ 7. - Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate per compensi secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 5200,01 e € 26.000,00; quindi, per tutte le fasi, per il giudizio di primo grado in € 5077,00 e per il giudizio di appello in € 5809,00, oltre oneri di legge.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.246/2021 , pubblicata in data 07/01/2021 , così decide:
- in accoglimento dell'appello, dichiara la nullità della sentenza impugnata e rigetta la domanda di annullamento contrattuale e la domanda di risarcimento danni proposte in via principale da nei confronti di;
Controparte_1 Parte_1
- condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 processuali dei due gradi di giudizio, che liquida per compensi per il giudizio di primo grado in
€ 5077,00 e per il giudizio di appello in € 5809,00, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 4/04/2025
Il presidente est.
Antonella Izzo