Corte d'Appello Roma, sentenza 07/04/2025, n. 2172
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Sentenza 7 aprile 2025

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La Corte d'Appello di Roma, Sezione Quarta Civile, si è pronunciata su un appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accolto la domanda di una società attrice volta all'annullamento di un contratto di cessione del credito, stipulato con un privato, per dolo del convenuto, condannando quest'ultimo al pagamento di € 7.500,00 a titolo di risarcimento danni. L'attrice, una società di riparazioni auto, aveva dedotto che il privato le aveva ceduto il credito risarcitorio derivante da un sinistro stradale, asseritamente causato da terzi, al fine di saldare il costo delle riparazioni effettuate sul suo veicolo. Successivamente, era emerso che la dinamica del sinistro era diversa da quella dichiarata dal privato, il quale risultava unico responsabile, e che pertanto il credito ceduto era inesistente. Il Tribunale, pur accogliendo la domanda principale, aveva qualificato la cessione come "pro solvendo" e condannato il convenuto al pagamento, basandosi su una diversa qualificazione giuridica dei fatti rispetto a quella originariamente prospettata dall'attrice. L'appellante, il privato, contestava la ricostruzione dei fatti, asseriva la propria buona fede e lamentava che il Tribunale avesse fondato la decisione su una diversa qualificazione giuridica del contratto di cessione, non richiesta dalle parti, violando l'art. 112 c.p.c. e pronunciando oltre il petitum. L'appellata, la società, chiedeva l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti ex art. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado.

La Corte d'Appello ha preliminarmente rigettato le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate dall'appellata, ritenendo che l'atto di impugnazione contenesse una chiara individuazione delle doglianze e che l'istanza ex art. 348 bis c.p.c. fosse assorbita dalla decisione di esaminare il merito. Nel merito, la Corte ha accolto il primo motivo di appello, dichiarando la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 112 c.p.c. Ha ritenuto che il Tribunale avesse pronunciato su una domanda diversa da quella originariamente proposta dall'attrice, modificando sia la causa petendi che il petitum, in quanto la sentenza si era basata sulla natura "pro solvendo" del contratto di cessione, questione non dedotta dalle parti, e aveva condannato al pagamento di una somma a titolo di corrispettivo della riparazione rimasto insoluto, anziché al risarcimento del danno per dolo contrattuale. Di conseguenza, la Corte ha rigettato la domanda di annullamento del contratto per dolo e la domanda di risarcimento danni proposta dall'appellata, ritenendo che il dolo dedotto non fosse sufficiente a integrare gli estremi dell'art. 1439 c.c., data la scarsa attendibilità intrinseca della denuncia unilaterale di sinistro e la professionalità dell'appellata. La domanda subordinata ex art. 2041 c.c. è stata dichiarata rinunciata. Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio sono state poste a carico dell'appellata soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Roma, sentenza 07/04/2025, n. 2172
    Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
    Numero : 2172
    Data del deposito : 7 aprile 2025

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