Rigetto
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 18/03/2025, n. 2223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2223 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02223/2025REG.PROV.COLL.
N. 02613/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2613 del 2022, proposto da
Stema S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Giovanni Borghi e Marco Sica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lerici, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Brizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ente Parco di Montemarcello-Magra, Provincia di La Spezia e Regione Liguria, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n.-OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lerici;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2025 il Cons. Maria Stella Boscarino;
Vista la richiesta dell’appellante di passaggio in decisione dell’appello in epigrafe e udito per la parte appellata l’avv. Gaia Stivali per l’avv. Matteo Brizzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Oggetto del giudizio di primo grado è il diniego emesso in data 30.10.2013 dall’Ente Parco di Montemarcello-Magra, prot. 3431/2013.
2. Per una migliore comprensione della vicenda – alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti - si premette quanto segue.
2. La società Stema s.r.l. è proprietaria di un vasto appezzamento di terreno nel Comune di Lerici in località Gropina di cui al foglio 32, mappali 83, 101, 445, 521, 102 e 647. Con successivi rogiti, Stema s.r.l. ed i soci della stessa (sig. -OMISSIS-) avevano acquistato ulteriori appezzamenti di terreno agricolo per una superficie complessiva di circa 25.000 mq.
Precisavano i ricorrenti che i terreni in questione, all'atto dell’acquisto, si presentavano incolti e in totale stato di abbandono, e che, attraverso un lungo lavoro di recupero, prima la società Stema, indi la sig.ra -OMISSIS-, quale coltivatrice diretta, avevano ripristinato e riqualificato l'impianto di uliveto dal quale la sig.ra -OMISSIS-, conduttrice dei fondi stessi, produce un discreto quantitativo di olio di oliva.
2.1. In relazione ai suddetti terreni, in data 10.2.1998 (prot. n. 28116) la Regione Liguria aveva rilasciato alla precedente proprietaria -OMISSIS- un’autorizzazione paesaggistica per ristrutturazione ed ampliamento di fabbricato ad uso abitazione; il 31.5.2000 era stata altresì rilasciata dal Comune di Lerici un’autorizzazione per la ristrutturazione ed ampliamento del fabbricato in conformità all'autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione Liguria.
2.2. Nell'ambito di detto progetto, con atto prot. n. 2832 del 14.10.2003 l'Ente Parco di Montemarcello-Magra aveva rilasciato alla precedente proprietaria il nulla osta all'esecuzione di interventi manutentivi su di uno stradello esistente, comportanti la sua trasformazione con limitato adeguamento del tracciato e sistemazione della pavimentazione. Tali lavori erano in corso alla data di acquisto del terreno da parte di Stema, la quale si era fatta carico di ultimarli, curando anche la sistemazione dello stradello, necessaria per la conduzione dei fondi.
Ma il 5.2.2007 il Corpo Forestale dello Stato notificava alla società Stema s.r.l. due verbali (nn. 1/2007 e 2/2007) di accertamento di infrazione, che contestavano l'esecuzione di movimenti terra eseguiti in assenza di autorizzazione a vincolo idrogeologico per la formazione di uno stradello pedonale lungo circa 150 mt, con larghezza variabile da 1,20 mt a 2,10 mt.
2.3. Sulla base del verbale di accertamento, il Comune di Lerici trasmetteva comunicazione 19.2.2007 di avvio del procedimento sanzionatorio per la realizzazione di opere eseguite in assenza di titoli abilitativi, consistenti, tra l’altro, nell’allargamento e pavimentazione con ciottolato di sentiero pedonale esistente avente larghezza variabile fra 1,50 mt. e 2,10 mt. e della lunghezza di circa 150 mt.
In data 8.6.2007, veniva protocollata presso il Comune di Lerici una prima istanza di sanatoria ed accertamento di compatibilità paesistico ambientale, che veniva respinta con provvedimento in data 21.10.2008 (il diniego non veniva impugnato).
Successivamente, la società predisponeva un altro progetto, con interventi di mitigazione e compensazione ambientale, e presentava una nuova istanza di sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001 e di accertamento di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 167-181 del D.L. 42/2004.
2.4. Il Comune trasmetteva la nuova istanza di accertamento di compatibilità ambientale al Parco di Montemarcello-Magra, ai fini del rilascio del relativo parere di competenza per la definizione della pratica edilizia.
Con un primo atto interlocutorio del 2.10.2009, l'Ente Parco formulava una richiesta di integrazione documentale, segnalando che la planimetria e le sezioni dello stato originario del 30.1.2004 rappresentavano una situazione non conforme allo stato licenziato con nulla osta prot. 2832 del 14.10.2003. A seguito delle precisazioni fornite dalla società Stema, l’Ente Parco disponeva la sospensione della pratica in attesa di acquisire un approfondimento progettuale nel quale fossero puntualmente identificati ed individuati tutti i tratti oggetto di trasformazione, precisando le metodologie adottate (lunghezza tratti, larghezza sezioni, opere previste) e prescrivendo la rinaturalizzazione del sentiero per la maggiore estensione possibile.
Le integrazioni richieste venivano presentate in data 13.7.2010; unitamente alle nuove tavole di progetto, veniva presentata istanza di voltura del titolo in capo a -OMISSIS-, utilizzatrice del fondo.
2.5. Tuttavia, con nota 11.09.2013, l'Ente Parco comunicava il preavviso di rigetto della domanda sulla base del parere negativo espresso dal comitato tecnico scientifico nella seduta del 3.9.2013, che confermava il diniego prot. 3117 del 2.10.2008, espresso relativamente al precedente progetto.
Infine, con il provvedimento impugnato prot. n. 3431/2013 del 30.10.2013, l’Ente Parco ha emesso il diniego definitivo, assumendo la violazione della norma contenuta nell'art. 17, lett. l), delle vigenti NTA del Parco Regionale di Montemarcello-Magra.
3. La ditta -OMISSIS- (dante causa della Stema, odierna appellante), nel ricorso di primo grado, ha articolato i seguenti nove autonomi motivi (estesi da pagina 14 a pagina 41):
I- Violazione e falsa applicazione dell'art. 10, l. 241/1990. Difetto di istruttoria e motivazione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 31, L.R. 16/2008, e dell'art. 21 della L.R. 12/1995. Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della L.R. 42/1982, L.R. 12/1985. Violazione del principio del contraddittorio. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e diritto.
II- Violazione degli artt. 1, 6 e 10-bis L. 241/1990. Eccesso di potere per perplessità dei fini. Violazione dei principi del legittimo affidamento e di lealtà, correttezza ed economicità dell'azione amministrativa di cui all'art. 1, L. 241/1990. Violazione dell'art. 31, L.R. 16/08.
III- Violazione degli artt. 1, 6 e 10-bis L. 241/1990. Eccesso di potere per perplessità dei fini. Violazione del principio del legittimo affidamento.
IV- Violazione e falsa applicazione dell'art. 31, L.R. 16/2008, e dell'art. 21 della L.R. 12/1995. Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della L.R. 42/1982, L.R. 12/1986. Eccesso di potere per perplessità dei fini. Violazione del principio del legittimo affidamento.
V- Violazione e falsa applicazione dell'art. 31 L.R. 16/2008 e dell'art. 21 della L.R. 12/1995. Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della L.R. 42/1982, L.R. 12/1985. Violazione dell'art. 3 L. 241/1990: assenza e/o mera apparenza della motivazione.
VI - Violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 36 e 38 delle norme tecniche di attuazione del piano del parco di Montemarcello-Magra approvate dalla Regione con D.C.R. n. 41/2001. Violazione dell'art. 17, comma 7 del “programma di recupero e riqualificazione degli insediamenti in area protetta o contigua” (approvato con deliberazione del consiglio dell'Ente n. 56 del 28.11.2003 e modificato dalle deliberazioni n. 13 del 24.2.2004, n. 31/bis dell’8.6.2004, n. 28 del 28.6.2005, n. 15 del 17.5.2007). Eccesso di potere per perplessità dei fini. Violazione del principio del legittimo affidamento.
VII - Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e diritto. Violazione e falsa applicazione dell'art. 31 L.R. 16/2008 e dell'art. 21 della L.R. 12/1996, eccesso di potere per perplessità dei fini.
VIII - Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e diritto. Violazione e falsa applicazione dell'art. 31, L.R. 16/2008 e dell'art. 21 della L.R. 12/1995. Eccesso di potere per perplessità dei fini.
IX - Violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 97 della Costituzione. Inosservanza del principio di buon andamento della p.a. violazione del principio di legittimo affidamento .
4. Con l’impugnata sentenza il T.a.r. per la Liguria ha:
a) rigettato il ricorso;
b) condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
5. I ricorrenti in primo grado hanno interposto appello, notificato in data 28 febbraio 2022 - esteso da pagina 8 a pagina 24 – criticando puntualmente le motivazioni a sostengo dell’impugnata sentenza e riproponendo i motivi non esaminati dal T.A.R.:
5.1. Violazione degli artt. 34 e 88 c.p.a. violazione e falsa applicazione dell’art. 17 nota del parco. travisamento dei presupposti. violazione e falsa applicazione dell’art. 36 nota del parco e dell’art. 17 delle “norme del programma di recupero e riqualificazione…” del parco. Erroneità e contraddittorietà della motivazione. violazione dell’art. 92 c.p.c.
5.2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, l. 241/1990. difetto di istruttoria e motivazione. violazione e falsa applicazione dell’art. 31, l.r. 16/2008, e dell’art. 21 della l.r. 12/1995. violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della l.r. 42/1982, l.r. 12/1985. violazione del principio del contraddittorio. eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e diritto.
5.3. Violazione degli artt. 1, 6 e 10 bis l. 241/1990. eccesso di potere per perplessità dei fini. violazione dei principi del legittimo affidamento e di lealtà, correttezza ed, economicità dell’azione amministrativa di cui all’art. 1, l. 241/1990. Violazione dell’art. 31, l.r. 16/08 .
5.4. Violazione degli artt. 1, 6 e 10 bis l. 241/1990. eccesso di potere per perplessità dei fini. Violazione del principio del legittimo affidamento .
5.5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, l.r. 16/2008, e dell’art. 21 della l.r. 12/1995. violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della l.r. 42/1982, l.r. 12/1985. Eccesso di potere per perplessità dei fini. violazione del principio del legittimo affidamento .
5.6. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 l.r. 16/2008 e dell’art. 21 della l.r. 12/1995. violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della l.r. 42/1982, l.r. 12/1985. Violazione dell’art. 3 l. 241/1990: assenza e/o mera apparenza della motivazione .
5.7. Violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 36 e 38 delle norme tecniche di attuazione del piano del parco di Montemarcello-magra approvate dalla regione con d.c.r. n. 41/2001. violazione dell’art. 17, comma 7 del “programma di recupero e riqualificazione degli insediamenti in area protetta o contigua” (approvato con deliberazione del consiglio dell’ente n. 56 del 28.11.2003 e modificato dalle deliberazioni n. 13 del 24.02.2004; n. 31/bis del 08.06.2004; n. 28 del 28.06.2005, n. 15 del 17.05.2007). Eccesso di potere per perplessità dei fini. Violazione del principio del legittimo affidamento .
5.8. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e diritto. violazione e falsa applicazione dell’art. 31 l.r. 16/2008 e dell’art. 21 della l.r. 12/1995. Eccesso di potere per perplessità dei fini .
5.9. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e diritto. violazione e falsa applicazione dell’art. 31, l.r. 16/2008 e dell’art. 21, della l.r. 12/1995. Eccesso di potere per perplessità dei fini .
5.10. Violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 97 della costituzione. Inosservanza del principio di buon andamento della p.a. violazione del principio di legittimo affidamento .
6. Il Comune intimato si è costituito in giudizio, controdeducendo ampiamente ai motivi di appello, del quale ha chiesto il rigetto.
7. Nel corso del procedimento:
a) è stata depositata dagli appellanti memoria difensiva del 31 gennaio 2025 e replica in data 11 gennaio 2025;
b) è stata depositata dall’amministrazione memoria difensiva dell’1 febbraio 2025 e replica in data 10 gennaio 2025.
9. All’udienza pubblica del 4 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
10. Il Collegio ritiene l’appello infondato.
10.1. Con il primo motivo di appello l’appellante, dopo aver premesso che il diniego impugnato è stato opposto esclusivamente per l’asserito contrasto con l’art. 17, lett. l) delle NTA del Parco, si richiama al sesto motivo del ricorso di primo grado (non specificamente esaminato dal TAR e quindi riproposto) e lamenta come la sola norma richiamata nel diniego al fine di rigettare la domanda sarebbe stata erroneamente applicata, trattandosi di norma che non esclude affatto l’intervento in questione, perché riguarda esclusivamente le “strade” (mentre nella specie si tratterebbe “di un mero viottolo pedonale, affatto assimilabile ad una strada”) e inoltre le sole strade commerciali e turistiche sicché, in ogni caso, si tratterebbe di percorso su area di proprietà delle appellanti per il solo transito privato.
10.2. Il T.A.R. avrebbe quindi erroneamente rigettato il ricorso in applicazione di norme diverse dall’unica applicata dalla P.A., vale a dire gli artt. 36 NTA e 17 (punto 7 e non lettera “l”) non già delle NTA bensì del diverso e distinto complesso di “norme del programma di recupero e riqualificazione degli insediamenti in area protetta o contigua”.
10.3. Le appellanti poi argomentano circa l’irrilevanza della pretesa doppia conformità.
10.4. Adducono che la possibilità di superare i rilievi (poi comunque non posti a fondamento del diniego del 2013) formulati nel “provvedimento dell’Ente Parco 2.10.2008, prot. 3117” era stata sancita dallo stesso Ente Parco con la successiva nota del 13 luglio 2010, mediante semplici interventi di mitigazione e rinaturalizzazione; solo nel successivo parere del 3 settembre 2013 il Comitato dell’Ente Parco aveva interpretato il termine “rinaturalizzazione” nel senso di “modifica sostanziale dell’opera”: proprio per tale ragione il diniego era stato censurato anche sotto il profilo della contraddittorietà e lesione dell’affidamento (motivi 4 e 5 del ricorso di primo grado).
10.5. Con distinto argomento di doglianza, le appellanti lamentano l’ingiustizia della condanna alle spese, sussistendo i presupposti per la compensazione.
11. Ad avviso del Collegio, la (complessa) censura è infondata.
11.1. Anche a prescindere dalle argomentazioni in concreto utilizzate dal T.A.R., il ricorso è complessivamente infondato per l’assorbente profilo che, come esplicitato nel secondo capoverso dell’ultima pagina dell’atto impugnato, il diniego è motivato dal contrasto dell’opera con l’art.17 lett. “l” delle N.T.A., circostanza, questa, oltretutto ammessa dalle stesse appellanti.
11.2. La lettera “l” dell’art. 17 delle N.T.A. prevede il divieto di “ l) costruire o ampliare strade veicolari destinate al traffico commerciale o turistico, salvo quelle previste nei Distretti di trasformazione o negli Ambiti di riqualificazione in attuazione di S.U.A./P.U.O.; non rientrano in questo divieto, in quanto finalizzate al presidio dell’ambiente e al mantenimento dei caratteri del paesaggio, strade e piste necessarie allo svolgimento delle attività agricole, silvicole e pastorali; è invece consentita la manutenzione delle strade esistenti, compresa la realizzazione di piazzole di sosta laterale e di opere di sostegno del terreno, di modesti adeguamenti funzionali, di piazzole di interscambio, da realizzarsi secondo i criteri dell’ingegneria naturalistica e in base a quanto già indicato dal relativo Programma di settore ”.
Nella motivazione del diniego di nulla osta, risulta ben chiaro come l’Ente abbia considerato il percorso proposto come < formato da due percorsi paralleli posti ad una distanza tale tra loro da consentire la percorrenza di una vettura ma da non consentire alla motocarriola di aderire, con la parte cingolata, alle “rotaie” realizzate >. Si imputa, quindi, a STEMA S.r.l. l’aver realizzato una vera e propria strada carrabile per il traffico veicolare (che fosse per uso personale è solo labialmente affermato, trattandosi di infrastruttura idonea all’uso commerciale e turistico, e tanto è sufficiente ad ascriverla alla tipologia vietata), per di più non utilizzabile per i mezzi meccanici agricoli, comprovandosi quindi l’effettiva finalità (diversa dal servizio all’attività agricola), e ciò in violazione, appunto, al disposto del predetto art. 17 lett. l) che, come detto, vieta la costruzione (o l’ampliamento) di strade veicolari destinate al traffico commerciale o turistico.
Tale profilo è assorbente e insuperabile e priva di rilievo tutte le altre censure, che comunque sono pure infondate.
11.3. Ammesso che contraddittorietà vi sia stata nell’indicare le misure di mitigazione, è certo che si trattava di un’opera non consentita ed eventuali sottovalutazioni della circostanza in fase istruttoria non inficiano il provvedimento negativo correttamente adottato.
11.4. L’evocazione delle ulteriori norme, contenuta nel provvedimento impugnato, appare coerente: nel replicare alle osservazioni della parte nella fase procedimentale, l’amministrazione aveva precisato che al sentiero preesistente si applicavano gli art.17 c.7 e 36 c.2 p.7 NTA circa il regime di tutela, trattandosi di manufatti di interesse storico testimoniale, anche con riferimento ai materiali; quanto alla conduzione del fondo che avrebbe legittimato l’intervento in quanto volto a costituire una strada di servizio per lo svolgimento di attività agricole, il provvedimento evidenzia, da un canto, che la configurazione della strada è adatta al traffico veicolare ma non all’utilizzo per i mezzi agricoli, e, dall’altro, che l’affitto a coltivatore agricolo è ben posteriore all’intervento.
In particolare nel diniego impugnato, si legge: < La Normativa citata dall’Ing. Seveso è quella di cui all’art. 38 comma 1 delle NTA del Piano del Parco secondo cui sarebbe possibile aprire strade di servizio finalizzate allo svolgimento delle attività agricole a certe condizioni, ma detta normativa non è applicabile al caso di specie. Nella fattispecie siamo in presenza di un sentiero esistente (vedi art. 17 comma 7 delle NTA del Piano di Recupero) che vede applicarsi la norma di cui all’art. 36 comma 2 punto 7 della NTA del piano secondo cui “le mulattiere e tutto il sistema residuo della viabilità storica comprensivo dei fondi stradali acciottolati e selciati ecc. si considerano manufatti di interesse storico testimoniale”. In caso di intervento l’art. 17 comma 7 specifica quali debbano essere i materiali le modalità che possono consentire il rispetto del selciato esistente. Inoltre trattandosi di sanatoria di opere realizzate in difformità al prescritto nulla ostala conformità dell’intervento deve essere vista con riferimento sia alla normativa attuale che a quella vigente al tempo della realizzazione dell’abuso >.
Quindi il diniego di nulla osta risulta fondato anche sulla non conformità delle opere abusivamente realizzate all’interno del Parco rispetto ad ulteriori disposizioni (art. 36, comma 2, punto 7, e art. 17, comma 7 citati).
11.5. Quanto alla doglianza riferita alle spese, ricordato che il principio di soccombenza, che regola la condanna alle spese processuali, stabilisce che la parte che non ottiene un esito pienamente favorevole nel giudizio debba essere condannata al pagamento delle spese (tra le più recenti, Cassazione civile sez. II, 3/2/2025, n.2592), occorre rilevare che, per pacifica giurisprudenza ( ex multis Consiglio di Stato sez. III, 7/11/2024, n.8904) la statuizione del primo giudice sulle spese e sugli onorari di giudizio costituisce espressione di un ampio potere discrezionale, anche ai fini della loro compensazione (se del caso pure per il riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per farvi luogo) come tale insindacabile in sede di appello, fatta eccezione per l'ipotesi di condanna della parte totalmente vittoriosa, oppure per il caso che la statuizione sia manifestamente irrazionale o abnorme (Consiglio di Stato sez. VI, 13/11/2024, n.9102), ipotesi non ricorrenti nel caso in esame.
12. Vengono in rilievo i motivi non esaminati in primo grado e riproposti in appello, che tuttavia risultano infondati.
12.1. Quanto al motivo 1 del ricorso introduttivo, si deve escludere che occorresse una confutazione analitica delle memorie procedimentali, che oltretutto nel caso in questione sono state ampiamente prese in considerazione.
Per principio assolutamente pacifico, il dovere della P.A. di esaminare le memorie prodotte dall'interessato a seguito del preavviso di rigetto da essa inviato non comporta la necessità di una confutazione analitica delle allegazioni presentate dall'interessato, essendo sufficiente, ai fini della giustificazione del provvedimento adottato, la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso.
Peraltro, dalle argomentazioni spese dall’amministrazione emerge con chiarezza come l’originario nulla osta rilasciato dall’Ente Parco acconsentiva alla sola esecuzione di interventi manutentivi sullo stradello esistente comportanti la sua trasformazione con limitato adeguamento del tracciato e sistemazione della pavimentazione, prescrizioni non rispettate dai privati, per quanto attiene sia all’ampiezza dello stradello (illegittimamente allargata), sia agli elementi lapidei utilizzati per il rifacimento dello stradello stesso (non congrui rispetto al contesto ed alle preesistenze originarie tutelate dal richiamato art. 17 lettera l delle NTA del Parco).
Il Comitato Tecnico Scientifico dell’Ente Parco, in particolare, non pare aver adottato sul punto una condotta ondivaga nei vari pareri espressi sulla questione. A fronte della prescrizione, più volte ribadita, di rinaturalizzare la maggior parte del percorso (espressione tutt’altro che ambigua, dovendosi intendere con la stessa la necessità di ricondurre il tracciato stradale realizzato alla larghezza autorizzata con il nulla osta prot. 2832 del 14/10/2003), gli interessati hanno riproposto altre versioni del percorso accomunate però dal mantenere caratteristiche e dimensioni diverse e maggiori di quanto in precedenza autorizzato ed oggetto di diniego.
13. Quanto al secondo motivo, la questione circa la legittimazione dell’ingegnere risulta irrilevante in quanto il provvedimento ha comunque preso in esame le osservazioni dallo stesso presentate.
14. I motivi terzo e quarto, che possono essere esaminati congiuntamente, devono essere respinti: tutte le considerazioni svolte sui comportamenti e atteggiamenti dell’amministrazione risultano irrilevanti, una volta acclarata l’incompatibilità ed insanabilità dell’opera.
15. Il quinto motivo risulta infondato perché l’Ente Parco ha negato il nulla osta in sanatoria ai diversi progetti presentati da Stema S.r.l. esaminandoli separatamente e motivando circa le ragioni sottese ai diversi dinieghi. Quanto all’ultima versione del progetto, ha chiaramente esternato come i diversi progetti fossero tali soltanto in apparenza atteso che vi era una “ sostanziale riproposizione del percorso secondo le sue caratteristiche e dimensioni già oggetto di diniego ”.
15.1. Quanto al sopravvenuto contratto di affitto del fondo, lo stesso, come sottolineato dall’amministrazione, non poteva certo comportare un azzeramento dell’istruttoria al fine di approdare ad una nuova valutazione sulla base di nuovi presupposti, discendenti da circostanze fattuali sopravvenute ad anni di distanza dall’intervento edilizio, le cui condizioni legittimanti risultano ancorate al momento della costruzione e alle finalità della stessa (nella specie, come visto, estranea alle esigenze di conduzione del fondo).
16. Ricordato che il sesto motivo di ricorso è stato esaminato in quanto confluito nel primo motivo di appello, viene in esame il settimo profilo, che risulta parimenti infondato.
Come rimarcato dalle difese dell’amministrazione, trattandosi di pratica inerente ad interventi su un sentiero di interesse storico esistente e non di realizzazione di nuova strada carrabile di accesso per le necessità di sfruttamento agricolo dei terreni, l’appellante non può invocare la compatibilità dell’opera con l’art. 17 c. 1 lett. l) delle NTA del Piano del Parco. Il nulla osta in sanatoria riguarda un intervento realizzato su un sentiero di interesse storico testimoniale, per cui correttamente l’Ente Parco ha rilevato la necessità della sussistenza della c.d. doppia conformità. Il coltivatore diretto, poi, come sopra ricordato, è subentrato nella conduzione del fondo nel giugno 2013, ad abuso da tempo realizzato. Tale subentro non può andare ad integrare i presupposti per l’accoglimento della sanatoria, atteso che le opere abusive necessitano di essere conformi sia alla normativa vigente all’epoca dell’abuso (e non lo erano, per le ragioni oggetto del provvedimento di diniego) sia a quella vigente all’epoca di presentazione dell’istanza di nulla osta in sanatoria.
La circostanza dell’assenza di una esplicita regolamentazione della sanatoria nella materia in questione non preclude, come correttamente argomentato dal T.A.R., la possibilità di configurare la stessa facendo ricorso ai principi generali che regolamentano l’istituto; tra i quali quello della doppia conformità.
Valga, in proposito, il principio affermato dalla Corte Costituzionale (15/7/2024 n.125), secondo la quale il requisito della “doppia conformità” riveste un'importanza cruciale nell'ordinamento italiano, mirando ad assicurare, sull'intero territorio nazionale, l'uniformità delle condizioni per ricondurre a legittimità gli abusi edilizi. Anche alla luce delle recenti modifiche di semplificazione della disciplina statale apportate dal decreto-legge n. 69/2024 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica), la Corte ha ribadito che spetta allo Stato il compito di stabilire, a tutela dell'effettività della disciplina urbanistica ed edilizia su tutto il territorio nazionale, i casi ove il requisito della “doppia conformità” debba trovare necessaria applicazione ai fini del rilascio del permesso in sanatoria, e i casi in cui possano ammettersi circoscritte limitazioni alla sua concreta operatività.
17. Risulta parimenti infondato l’ottavo motivo: l’amministrazione costituita rimarca come nella relazione tecnico descrittiva redatta ai fini del rilascio del nulla osta n. 2832 del 14.10.2003, inerente al recupero di viottolo esistente, fosse stato indicato testualmente che: “ gli interventi sul viottolo che varia da una larghezza tra i cm. 80-120 sarebbero davvero minimi e permetterebbero in questo modo il passaggio di un mezzo meccanico ad interasse ridotto (tipo motocarriola o simili) ”. L’unico nulla osta in sanatoria rilasciato dall’Ente Parco nel 2003, pertanto, acconsentiva ad interventi minimi sul viottolo finalizzati a permettere il passaggio di mezzi meccanici ad interasse ridotto.
Correttamente tale documentazione è stata poi posta a base del diniego, in virtù del confronto tra quanto autorizzato e gli interventi in difformità poi oggetto di sanatoria, volti a trasformare il viottolo in strada carrabile per uso commerciale/turistico e non adatta ai mezzi di uso agricolo.
Come giustamente eccepito dall’amministrazione, che la larghezza originaria del viottolo fosse diversa e maggiore di quanto rappresentato nella planimetria catastale prodotta nel 2003 non può essere introdotto quale argomento di illegittimità delle valutazioni dell’amministrazione, poiché si trattava di documentazione prodotta dalla stessa parte istante, che non può, quindi, pretendere la valutazione di elementi indiziari volti a smentire documentazione che va ritenuta particolarmente attendibile proprio perché esibita dalla stessa parte (o danti causa).
18. Infondato è anche il nono motivo: l’incompatibilità dell’opera con il regime di tutela priva di rilevanza l’eventuale affidamento.
In generale, deve rilevarsi come non si possa configurare un'aspettativa o un legittimo affidamento all’ottenimento di un'utilità giuridica che conseguirebbe al rilascio di un provvedimento illegittimo, in quanto in contrasto con la normativa vincolistica dell'area di pertinenza.
19. Conclusivamente, l’appello dev’essere respinto.
20. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, come chiarito dalla giurisprudenza costante (per tutte: Consiglio di Stato sez. II, n.8247/2023 e giur. ivi richiamata). Gli specifici argomenti secondari non espressamente esaminati sono stati pertanto ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
21. Le spese, come per legge, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna le appellanti a rifondere al Comune intimato spese ed onorari di giudizio, liquidati in euro quattromila/00, oltre accessori, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Stella Boscarino | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.