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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 02/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
I L T R I B U N A L E D I LARINO in composizione monocratica nella persona del Giudice GOP Dott. Carlo Sgrignuoli ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado, iscritta al numero 565 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, e vertente
T R A
Avv. ROSA LORETA SANTANGELO, nata a [...] il [...], ivi residente, C.F.
[...], difensore di sé medesima ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Canosa di Puglia alla Via Varrone n. 4, P.E.C: rossellasantangelo@pec.it – santangelo.saverio@pec.it;
attrice contro
Il Sig.re AF AB (CF: [...]), nato a [...] , il
29.09.1976 e residente a [...], e il Sig.re AF
IG (CF: [...]) , nato a [...], il [...], ivi residente a[...], rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Cintioli del Foro di ON (CF:
[...]) ed elettivamente domiciliati presso il Suo studio ad ON (AN), Corso
Stamira n. 17 pec: massimo.cintioli@pec-ordineavvocatiancona.it convenuti
oggetto: pagamento prestazione professionale .
Fatto
In data 08.06.2022 parte attrice notificava atto di citazione ai convenuti, chiedendo che fossero condannati al pagamento dell'onorario professionale maturato in considerazione dell'attività professionale posta in essere.
pagina 1 di 5 Nel libello introduttivo si rappresentava come il convenuto LL IO avesse prestato attività lavorativa, quale lavoratore dipendente e subordinato, alle dipendenze della società “C.M. Service” e, nell'esercizio di questa, avesse ricevuto in data 16.10.2019 n. 8 contestazioni disciplinari (n.1
“rimprovero verbale”; n. 1 multa pari a “4 ore lavorative”; sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un totale di giorni 40). In tale occasione veniva contattata la parte attrice affinchè provvedesse alla sua difesa in sede conciliativa innanzi l'Ispettorato del Lavoro di Torino;
all'uopo, nella piena consapevolezza di non disporre delle risorse economiche necessarie a corrispondere l'onorario al procuratore per la redazione dei ricorsi e la successiva fase innanzi l'Ispettorato, chiedeva l'intervento del padre, sig. LL LU, anch'egli odierno convenuto, affinché assumesse in proprio i relativi e discendenti oneri economici;
Così, pochi giorni prima della scadenza dei termini per l'opposizione, il papà LU si recava personalmente presso lo studio legale di parte attrice e, sulla scorta della procura ad litem già sottoscritta dal figlio IO, assumeva in proprio l'integrale impegno economico per l'attività di redazione delle opposizioni e la successiva fase di difesa in sede conciliativa innanzi l'Ispettorato del lavoro di Torino, concordando il complessivo importo di € 1.500,00 . Dunque, in ossequio all'impegno economico formalmente assunto, il sig. LL LU, corrispondeva un primo acconto pari ad € 900,00, giusta allegata fattura n. 7 del 05.03.2020;
Seguiva, richiesta di saldo delle competenze professionali nonché, stante l'inopinato rifiuto, la nota p.e.c. del 11.08.2020 e racc. a/r del 26.03.2021, con cui si preannunziava che l'omesso pagamento della differenza economica, così come concordata, avrebbe comportato la nullità dell'accordo economico verbale e, pertanto, sarebbe stato richiesto il pagamento della parcella spettante per l'attività effettivamente eseguita, ai sensi del D.M. 55/2014;
In data 21.10.2022 si costituivano gli odierni convenuti depositando comparsa di costituzione e risposta ed eccependo contestualmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Larino in favore del
Tribunale di Trani, l'incompetenza per valore del Tribunale di Larino in favore del Giudice di Pace, la nullità del ricorso ex art 163 n. 5 c.p.c. per “mancata indicazione dei documenti prodotti”, nonché - nel merito – una serie di eccezioni attinenti la carenza di legittimazione attiva e passiva, la quantificazione dell'onorario, la correttezza dell'operato professionale svolto e la conseguente domanda riconvenzionale di responsabilità con richiesta di condanna al risarcimento danni. Seguivano le memorie istruttorie ex art 183/6° co. c.p.c, all'esito delle quali il Giudicante tratteneva la causa per la decisione concedendo termine ex art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
IN DIRITTO
In ordine alle sollevate eccezioni , andrà precisato quanto segue :
pagina 2 di 5 -eccezione di incompetenza Territoriale del Tribunale di Larino in favore della competenza territoriale del
Tribunali di Trani –
Nel caso in specie, essendo stati convenuti due soggetti, soccorre l'art 33 c.p.c. il quale consente che tutte le controversie connesse per l'oggetto o per il titolo vengano proposte innanzi al giudice del luogo di residenza o domicilio di uno dei convenuti. Dunque, parte attrice avrebbe potuto decidere indifferentemente di adire il
Tribunale di Larino o il Tribunale di Trani, senza che ciò potesse implicare l'incompetenza di uno o dell'altro, atteso che la ratio della norma è quella di favorire la parte “debole” del contratto. Alla stregua di quanto sopra, si appalesa infondata la eccezione di incompetenza territoriale;
-INCOMPETENZA PER VALORE DEL TRIBUNALE DI LARINO IN FAVORE DEL GIUDICE DI PACE
a norma dell'art 10 c.p.c. il valore della controversia si determina con riguardo alla domanda giudiziaria proposta,
a norma delle disposizioni successive. In particolare, il successivo art 14 c.p.c., in applicazione del generale principio di cui all'art 10 c.cp.c, precisa che per le controversie che hanno ad oggetto somme di denaro e beni mobili, “il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito” . Nel caso in specie, nell'atto di citazione introduttivo, parte attrice ha formulato una domanda principale di condanna “al pagamento in favore dell'Avv. Rosa Loreta Santangelo della somma pari ad € 5.132,00 o a quella maggiore o minore che l'On.le
Giudicante riterrà equa e di giustizia , il tutto nei limiti dello scaglione fino a € 26.000,00” e, solo quale subordinata, una domanda di condanna al pagamento di € 600,00.
La sollevata eccezione, pertanto, andrà rigettata;
-ECCEPITA NULLITÀ DEL RICORSO EX ART 163 N. 5 C.P.C. –
L'atto introduttivo del presente giudizio è un atto di citazione e non un ricorso e , per costante orientamento giurisprudenziale, l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti che vengono offerti in comunicazione non sia indispensabile per l'attore, non essendo prevista a pena di nullità dal successivo art. 164 del c.p.c., né comportando alcuna decadenza per il medesimo in quanto l'attore può formulare istanze istruttorie e depositare documenti fino allo spirare dei termini previsti dal 6° comma dell'art. 183 del c.p.c..
La sollevata eccezione, pertanto, andrà rigettata;
Nel merito pagina 3 di 5 L'attrice, spiega nei confronti dei convenuti una domanda principale per € 5.132,00 e una domanda subordinata di € 600,00 .
Appare ammissibile e la fondata la domanda proposta da parte attrice, nell'atto introduttivo, ove per l'attività professionale svolta, aveva concordato con le parti convenute il pagamento della somma complessiva di €
1.500,00 , di cui € 900,00 regolarmente corrisposti (cfr. fattura n. 7 del 5.03.2020), residuando pertanto la somma di € 600,00. Tale circostanza è pacifica ed incontestata per stessa ammissione dell'attrice al punto 5) nell'atto di citazione , nonché risultante dalle stesse missive inviate dalla attrice in precedenza un data 11.08.2020 e in data
26.03.2021 (doc. 4 e doc. 5); In questa sede, pertanto, l'attrice visto e ritenuto ingiustificato il mancato residuo pagamento dell'importo di € 600.00 da parte dei Sig.ri LL LU e IO, avanzerebbe una richiesta di pagamento diversa, pari ad € 5.132.00 calcolata sulla base delle ordinarie tariffe professionali.
Ritiene, l'odierno giudicante, che l'attrice non possa legittimamente richiedere il pagamento di una parcella diversa e superiore rispetto ai compensi concordati al momento del conferimento dell'incarico (€ 1.500), assumendo gli accordi predette valore negoziale ed obbligatorio tra le parti. La Giurisprudenza è costante nel ritenere che “ Il compenso del professionista liberamente pattuito prevale sulle tariffe, sugli usi e sulla determinazione giudiziale”, evidenziando come l'art. 2233 c.c., in materia di compenso nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, introduce una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso. Assume rilevanza primaria l'accordo liberamente concluso fra le parti e, solo in difetto di quest'ultimo, vengono in ordine successivo, le tariffe, gli usi e, infine, la determinazione del giudice. Pertanto, il compenso del professionista viene determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera, solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito. (Così ha deciso la Corte di Cassazione, sez. I civile, con l'ordinanza 18 dicembre
2019 - 17 aprile 2020 n. 7904); sulla questione la giurisprudenza (Cass. 21235/2013; Cass. 14293/2018)
La norma codicistica sul compenso delle prestazioni professionali (art. 2233 c.c.) individua chiaramente una
«garanzia di carattere preferenziale» tra i criteri di determinazione del compenso menzionati: - in primo luogo, viene la convenzione intervenuta fra le parti;
in difetto, in ordine successivo, si passa alle tariffe;
agli usi ed , infine, alla determinazione giudiziale. Nella disciplina delle professioni intellettuali, il contratto costituisce la fonte principale per la determinazione del compenso, mentre la relativa tariffa rappresenta una fonte sussidiaria e suppletiva, alla quale è dato ricorrere soltanto in assenza di pattuizioni al riguardo (Cass. S.U. n. 18450/2005). La
Corte ricorda che, nel caso in cui il professionista e il cliente abbiano raggiunto un accordo sul compenso, non rilevano neppure i minimi tariffari, infatti, la loro previsione risponde unicamente «all'interesse del decoro e della dignità delle singole categorie professionali e non a quello generale dell'intera collettività». Pertanto, non si tratta di una norma imperativa a cui possa seguire la nullità delle convenzioni contrarie (Cass. 21235/2009, Cass.
17222/2011, Cass. 1900/2017). In buona sostanza, con riferimento alle libere professioni, la violazione dei precetti pagina 4 di 5 normativi – qualora esistenti – che impongono l'inderogabilità dei minimi tariffari non importa la nullità del patto in deroga (ex art. 1418 c. 1 c.c.), in quanto base delle ordinarie tariffe professionali.
Pertanto, parte attrice, non può legittimamente richiedere il pagamento di una parcella diversa e superiore rispetto ai compensi concordati al momento del conferimento dell'incarico (€ 1.500), assumendo gli accordi predette valore negoziale ed obbligatorio tra le parti.
Nel contempo va rappresentato che pur ritenendo dovute solo la somma residuale di € 600,00, la competenza rimane radicata dinanzi il Tribunale posto che la domanda principale era di competenza del Tribunale e non del
Giudice di Pace .
Pertanto la domanda attrice troverà parziale accoglimento nei limiti di cui al dispositivo .
Tenuto conto di queste premesse, considerato che l'importo effettivamente spettante all'attrice sia risultato, all'esito del giudizio, ridotto rispetto a quello originariamente preteso con l'atto introduttivo, ne consegue che le spese del giudizio, stante il parziale accoglimento, andranno solo in parte compensate .
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Larino definitivamente pronunziando sulla domanda giudiziale proposta da parte attrice Avv. ROSA LORETA SANTANGELO
contro
AF AB e AF IG
, rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, così dispone:
- accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e condanna parti convenute, in solido, al pagamento delle competenze residue in favore dell'avv ROSA LORETA SANTANGELO, ritenute congrue, nella misura di ulteriori € 600,00 oltre accessori di legge, se dovuti;
-condanna parti convenute, in solido, al pagamento in favore di parte attrice delle spese e competenze del presente giudizio, somma già ridotta ad 1/4 , di € 59,25 per spese ed € 600,00 per competenze, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15% , cap al 4% , come per legge ed iva , se dovuta .
Così deciso in Larino, addì 02.01.2025 .
Il Giudice
Dott. Carlo Sgrignuoli
pagina 5 di 5