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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/04/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 672/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to GUARRACINO Parte_1
DOMENICO SAVIO, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t. , rappresentato e difeso dall' avv. CP_1 to CANTORE DOMENICO e dall'avv. to SACCO FILOMENA giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06.02.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver prestato la sua attività lavorativa, con mansioni di operaio, nella società Pneutecnica snc, della quale era anche socio, attiva nel settore della riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli. Rappresentava che nello svolgimento quotidiano delle sue mansioni era impegnato nello smontaggio e montaggio di pneumatici con l'ausilio di apposito strumento meccanico denominato
“smontagomme”, assumendo posture e portamenti del tutto innaturali, sollecitando continuamente e per molte ore al giorno l'apparato osteo-articolare a livello lombare e dorsale. Evidenziava che il medico competente fiduciario della società, dopo aver riconosciuto danni agli arti superiori ed inferiori, induceva una limitazione nel sollevamento di attrezzi ed oggetti superiori ai 9 kg, e limitava la flessione ed estensione sulla colonna lombo-sacrale e cervicale, con obbligo di utilizzo della cuffia o di tappi per la presenza dei rumori, limitazioni tutte che portavano l'altro socio - nonché fratello- a chiedere lo scioglimento anticipato della loro società al 31.12.2025 per impossibilità di raggiungimento dello scopo sociale. Evidenziava di aver inoltrato, in data 19.02.2020, domanda di malattia professionale all' che gli aveva CP_1
riconosciuto una percentuale di danno biologico del 10%. Riferiva altresì di aver subito, in data 8.05.2023, un intervento per stenosi forominale, paralisi dell'ELA a destra e parestesie agli arti inferiori.
Ritenendo, pertanto, sussistente un danno biologico maggiore rispetto a quello indicato dalla Commissione medica e ritenendo che nella stesura della relazione CP_1 medica da parte dell'Istituto fossero stati commessi evidenti errori, il ricorrente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ a) accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla rendita e/o all'indennizzo da parte dell' per i danni subìti dalla data CP_1
della domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia, nella misura da stabilirsi anche a mezzo C.T.U. che sin da ora si richiede;
b) per l'effetto, condannare l , in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al sig. Parte_1
la rendita e/o il maggior indennizzo per i danni subìti dalla malattia
[...] professionale, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l ed eccepiva la corretta CP_1
valutazione operata dalla Commissione medica in sede di valutazione concorde CP_1 e l'assenza di ulteriori elementi significativi per l'adozione di una diversa. Concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese, opponendosi, in via subordinata, alla condanna al pagamento di interessi e rivalutazione atteso il divieto di cumulo ex L.
412/1991.
Il Giudice, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 04.04.2025, decideva la causa come da sentenza.
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che nel caso in esame, in ragione della data di denuncia della malattia professionale, trova applicazione la nuova disciplina relativa all'indennizzo del danno biologico di cui al d. lgs. n. 38/00, giacché la novella legislativa riguarda tutti gli infortuni sul lavoro verificatisi (e le malattie professionali denunciate) successivamente al 25-07-2000 (vds. art. 13 D. L. n. 38/00).
In particolare, tale decreto all'13 prevede:
“1.In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l nell'ambito del sistema d'indennizzo CP_1
e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 % ed inferiore al 16% è erogato in capitale, dal 16% è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica.
Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16% danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'art. 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a ) e b ), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell' . In sede di prima CP_1
attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
........11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile”.
La tabella delle menomazioni è stata approvata con il decreto ministeriale del
12/7/2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2000.
A seguito della novella, pertanto, l'indennizzo a carico dell'istituto assicurativo copre il danno che abbia una percentualizzazione compresa tra il 6% e il 100%, prevedendosi, in caso di grado di menomazione tra il 6% e il 15%, la erogazione di un indennizzo sotto forma di capitale e, in caso di menomazione pari o superiore al 16%, la erogazione di un indennizzo sotto forma di rendita.
Restano fuori dalla copertura le cd “microinvalidità”, ovvero i danni con una CP_1
percentuale inferiore al 6%.
Orbene, dalla documentazione in atti e dalla visita effettuata, il ctu incaricato rilevava che il è affetto da “esiti di foraminectomia L4-L5 dx per stenosi del forame Parte_1
L4-L5 dx e paresi dell'ELA a dx in trattamento con molla di Codevilla”. Si legge nella relazione peritale che la foraminectomia L4-L5 dx da stenosi del forame L4-L5 a cui si
è sottoposto il ricorrente è, come già riconosciuto anche dall' , riconducibile CP_1 all'attività lavorativa svolta dal sig. di gommista in officina meccanica sin dal Parte_1
2000; che proprio tale attività lavorativa ha determinato sovraccarichi e sollecitazioni al rachide lombare di entità tale da determinare un'ernia discale L4-L5 che ha reso necessario l'intervento di foraminectomia L4-L5 a dx nel maggio 2023.
L'ausiliario ha riferito che dalla documentazione specialistica versata agli atti emerge una lunga storia clinica di sofferenza lombare esitata, come documentato nelle varie
RMN effettuate, dapprima in ernia del disco L4-L5 con compromissione radicolare giustificativa di trattamento chirurgico e, successivamente, come emerso nell'EMG effettuata dopo la foraminectomia, in paresi dell'ELA a dx. Riportava che il ricorrente giungeva alla visita indossando cintura di sostegno lombare e la molla di Codevilla a dx e presentava un quadro motorio caratterizzato da esiti cicatriziali normocromici in regione lombare da pregressa foraminectomia L4-L5 dx, da masse muscolari normotoniche e normotrofiche, da flesso estensione del rachide lombare riferita dolorosa ai gradi medi-estremi, da ROT ipoelicitabili, da manovra di GU ++- , da punti di Valleix riferiti dolorosi, da riferite parestesie lungo l'arto inferiore dx, da paresi dell'ELA a dx con impossibilità a camminare sulle punte, da cambi posturali possibili senza ricerca di appoggio e da deambulazione, seppur a piccoli passi, autonoma con sufficiente frammentazione del passo. Concludeva, pertanto, il ctu affermando che, alla luce delle evidenze cliniche emerse nel corso della visita peritale, la percentuale di inabilità lavorativa riferibile al è quella del 12%, essendo affetto dalla Parte_1
patologia di cui al codice 213 secondo le tabelle del D.L. 38/2000.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Il ricorso, pertanto, va accolto e, poiché risulta che l ha già riconosciuto e liquidato CP_1 il danno biologico nella misura del 10%, l dovrà provvedere alla corresponsione CP_2
della relativa differenza tenuto conto della percentuale di menomazione riscontrata in giudizio pari ad un grado di invalidità del 12%.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato che la percentuale di danno biologico derivato al ricorrente dalla malattia professionale riconosciuta dall' è pari al 12%, condanna l al pagamento della differenza tra CP_1 CP_1
l'indennizzo sotto forma di capitale corrispondente a tale grado di inabilità e quanto già liquidato, oltre accessori di legge;
2. condanna l al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.312,00 con CP_1
attribuzione al procuratore che ha dichiarato di averne fatto anticipo;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate con separato CP_1
decreto.
Salerno, 04.04.2025
Il Giudice dott.ssa Caterina Petrosino