Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 2102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2102 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 12.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 750/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
con sede legale in Napoli (NA), Piazza S. Maria degli Angeli a Parte_1
Pizzofalcone, n.1, c.f./p.i. e sede operativa presso CIS di Nola Isola 8 lotto P.IVA_1
8032 – 80035 Nola (NA) in qualità di legale rappresentante pro tempore sig.ra Parte_2
, nata a [...] il [...] elettivamente domiciliata in Pomigliano d'Arco (NA)
[...] alla via Roberto Rossellini n. 9 presso lo studio dell'avv. Ciro Esposito (C.F.:
) che la rapp.ta e difende C.F._1
[...]
Controparte_1
[...]
c.f. con
[...] P.IVA_2
sede centrale in Roma, via Ciro il Grande 21 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale
I.N.P.S. in Napoli, Via Alcide De Gasperi n. 55, presso l'Avv. Elisa Nannucci del foro di Prato (c.f. ) che lo rappresenta e difende in forza di procura C.F._2 generale alle liti Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 del 22 marzo 2024 dott. Per_1
Notaio in Fiumicino e che indica di seguito il proprio indirizzo di posta
[...] elettronica certificata t Email_1
=APPELLATO
FATTO E DIRITTO
1
Instaurato il contraddittorio, con sentenza n. 467/2024 pubbl. il 27/2/2024 il Giudice adito rigettò il ricorso.
Con atto depositato presso questa Corte in data 26.3.2024 la società ha proposto tempestivo gravame lamentando l'erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che la mera irregolarità formale dell'emissione del DURC negativo non legittimasse gli sgravi fruiti da essa società per il periodo in contestazione.
Ha sottolineato che l'emissione del DURC negativo rappresenta una irregolarità formale che non sancisce nessuna irregolarità contributiva e pertanto non può giustificare la revoca dei benefici.
Quindi si è lamentato dell'erroneità e ingiustizia della sentenza impugnata nel capo in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto legittimo addirittura il recupero delle agevolazioni con effetto retroattivo all'accertamento, nonché in relazione alla entità delle sanzioni .
Ha concluso come in atti per l'accoglimento del gravame, in riforma della sentenza, con annullamento dell'opposto avviso di addebito;
vinte le spese,
Si è costituito l' che ha resistito, concludendo per il rigetto dell'appello, CP_1
Effettuata la comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., la Corte ha disposto la trattazione scritta con decreto ritualmente comunicato;
acquisite le note delle parti, all'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la Corte si è riservata la decisione.
L'appello è fondato.
L'avviso di addebito opposto attiene alla richiesta di restituzione, da parte dell' CP_1 dell'agevolazione contributiva goduta dalla società opponente a decorrere dal maggio 2014, a causa dell'omesso/ritardo invio delle denunce per il periodo dal 01/2014 al 3/2015.
L , accertata tale omissione, ha avviato la procedura diretta a consentire alla CP_1 società la regolarizzazione della propria posizione per il periodo suindicato, all'uopo 2 inviando il primo invito alla regolarizzazione del 02.06.2015, comunicato alla società il 23.06.2015, espressamente riferito al periodo 01/2014 – 03/2015, con l'avvertimento espresso che “la mancata regolarizzazione nel termine di 15 giorni comporterà la definizione di un DURC interno negativo e lei non potrà usufruire dei benefici per il mese di maggio 2015 … le rappresentiamo che, in osservanza al messaggio nr. CP_1
3454/2015, la mancata regolarizzazione nei termini indicati consoliderà inoltre i DURC interni negativi attualmente presenti per i mesi pregressi, per tali mensilità le saranno, pertanto, disconosciuti i benefici”.
Risulta che la società opponente abbia notiziato l' in data 23.11.2015 CP_1 dell'impossibilità di procedere all'inoltro di alcune denunce a causa di problematiche nella trasmissione.
Con nota del 17.06.2016 l' ha riscontrato l'esistenza di un errore nel programma CP_1 che non passava correttamente i file dell'azienda. Le denunce relative al periodo 01/2014 – 03/2015 risultano trasmesse solo dal 23.05.2017 al 28.02.2019.
Suddetto inadempimento ha comportato, d'ufficio, la definizione di un DURC negativo e, pertanto, la revoca del beneficio riconosciuto.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 1, comma 1175, della l.296/06 secondo cui “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche' di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Ebbene, a fronte dell'invito in data 2.06.2015 e in assenza nei quindici giorni indicati di alcuna regolarizzazione, si era proceduto al recupero degli sgravi.
Le irregolarità segnalate, secondo la contestazione dell' , erano state sanate dalla CP_1 società successivamente allo spirare del termine di 15 gg. concesso dall'invito a regolarizzare, con conseguente avvio del recupero delle agevolazioni per i mesi per cui è causa.
Tanto premesso, mette conto ricordare la giurisprudenza di legittimità secondo cui “Dal punto di vista giuridico il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi dell'art. 1, co. 1175 L. 296/2006, il possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc). Le modalità di rilascio del Durc (che in questi casi resta un c.d. Durc interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono regolate, in forza del rinvio operato dal co. 1176 del CP_1 medesimo art. 1, da un decreto ministeriale, che è il d.m. 24 ottobre 2007 n. 27.
Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso. Da ciò deriva che,
3 attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi, ove la regolarizzazione abbia corso, la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali.……La sussistenza di un tale obbligo dell' è fuori di dubbio, stante il disposto degli artt. 6 e 7 d.m. citt., ma dalla CP_1 violazione di esso non possono derivare gli effetti che pretende …….Infatti non si può ritenere che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell' determini l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, CP_1 così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che fanno capo, in primis, al datore di lavoro. Semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua responsabilità risarcitoria, per l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri che l'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un tale danno, ma non è questo l'oggetto di questa controversia (v. in motivazione Cassazione civile sez. lav.,25/10/2018, n. 27109); “nè, in assenza dello specifico procedimento di cui all'art. 7 del d.m. 24 ottobre 2007, di natura eccezionale, può consentirsi una regolarizzazione "ex post" ed in qualsiasi tempo, in contrasto con la "ratio" della norma, intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi." (Cassazione civile sez. lav., 25/10/2018, n.27107).
Ebbene, in sede di interpretazione dell'art. 1 comma 1175 legge 296/2006 e del DM 30 gennaio 2015 di attuazione, si è , però, affermato che la mera irregolarità formale non può comportare l'emissione di un Durc negativo e conseguentemente la revoca di benefici contributivi eventualmente goduti dalla società.
In diritto deve premettersi che in materia di benefici contributivi, è la parte datoriale tenuta alla dimostrazione dei presupposti per goderne (tra le più recenti, Cass. nr.
1.5639 del 2020; Cass. nr. 6762 del 2020), trattandosi di fatti idonei ad estinguere e/o modificare l'obbligazione contributiva. Spetta, quindi, alla società l'allegazione prima e la prova poi della situazione di regolarità contributiva, per il rilascio del DURC (v. C. Cass. 24892/2022).
In punto di fatto, nella fattispecie in esame come evidenziato dallo stesso Tribunale, alcuna omissione contributiva, però, può addebitarsi alla società e quindi alcuna violazione sostanziale è stata consumata, di modo che deve ritenersi illegittima la revoca degli sgravi.
La violazione – meramente formale – che residua è quella del ritardo nella comunicazione dei modelli . Pt_3
Il diniego del DURC non trova quindi fondamento in un'inadempienza sostanziale della società, ma solo nella violazione formale di un adempimento amministrativo.
Può quindi condividersi la conclusione della più recente giurisprudenza di merito (v. in particolare sentenza C. App. Roma n. 570/2023 del 20.2.2023 in atti) che - riprendendo quanto già sancito in sue precedenti pronunce - ha affermato che la normativa regolatrice del DURC “non richiede più un esatto adempimento anche degli obblighi formali, non richiamati espressamente e comunque non ricavabili neppure in via di 4 interpretazione della norma. Da un lato, infatti, il terzo comma dell'art. 3 consente il rilascio del DURC anche in presenza di uno scostamento, seppur non grave, tra quanto dovuto e quanto versato;
dall'altro la dizione del primo comma (laddove richiede che la verifica del pagamento dovuto vada fatta a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce) attribuisce rilevanza all'atto sostanziale del versamento. D'altro canto, la stessa espressione "documento di regolarità contributiva" rimanda letteralmente all'idea che rilevi che il contribuente sia in regola con gli obblighi contributivi e non necessariamente con il rispetto rigoroso delle forme della denuncia contributiva”.
La Corte, quindi, ha concluso che “ove l'impresa incorra in mere irregolarità formali correlate ad errori commessi nella presentazione delle denunce contributive, nulla osti al rilascio del documento di regolarità contributiva, poiché non esiste una disposizione di legge che esplicitamente ricolleghi al mero ritardo a provvedere alla presentazione della denuncia Uniemens alle scadenze di legge - piuttosto che al successivo invito alla regolarizzazione nei 15 giorni emesso da - l'accertamento di una irregolarità CP_1 contributiva sostanziale, a cui far conseguire la decadenza dagli sgravi contributivi”.
Del resto la Suprema Corte (Sez. L , Sentenza n. 5825 del 03/03/2021 (Rv. 660625 – 01 in motivazione) ha sottolineato che “l'unico presupposto realmente sotteso all'accertamento della "regolarità contributiva" è l'adempimento delle obbligazioni concernenti contributi e premi”, richiamando il d.m. 24.10.2007 (applicabile ratione temporis alla fattispecie esaminata dalla Cassazione) che “stabilisce che la "regolarità contributiva" sussiste qualora vi sia «correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici», «corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti» e «inesistenza di inadempienze in atto» (art. 5, comma 1)”.
Come rilevato dalla citata sentenza della Corte Appello di Roma la nozione evocata attiene ad una concezione sostanziale di regolarità contributiva, inducendo ad escludere che la mera irregolarità possa comportare la decadenza dai benefici contributivi.
In assenza di omissioni contributive, resta priva di fondamento la revoca degli sgravi e quindi la pretesa creditoria azionata dall' per il recupero. CP_1
L'appello va quindi accolto con annullamento dell'avviso di addebito n. 371 2019 0016158736 000, di modo che nulla è dovuto dalla società per il titolo in contestazione.
Per la particolarità della vicenda processuale e per la complessità della questione esaminata (oggetto di oscillazioni della giurisprudenza di merito, in assenza di una consolidata posizione della Suprema Corte) le spese del doppio grado sono compensate per metà. Il residuo, a carico dell' soccombente, è liquidato come da dispositivo in CP_1 relazione al valore della causa.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
5 accoglie l'appello, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'avviso di addebito n. 371 2019 0016158736 000; compensa per metà le spese del grado e condanna l' al pagamento del residuo che CP_1 liquida in euro 2.100,00 per il primo grado ed in euro 2.500,00 per il secondo, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Napoli il 12.5.2025
Il Presidente Est.
Dr.ssa Anna Carla Catalano
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